L'OMBUDSMAN BANCARIO
Nel caso di controversia
con un Istituto bancario, il primo passo e' quello di inoltrare la propria protesta e richiesta di intervento presso l'ufficio reclami della Banca (inviandone copia sia all'agenzia sia all'Ufficio della Direzione Generale).
Qualunque questione derivante da rapporti intrattenuti con la banca puo' essere sottoposta all'Ufficio.
Il reclamo dovra' essere inviato tramite raccomandata A/R (oppure consegnato allo sportello ricevendo pero' ricevuta dell'avvenuta consegna).
La Banca deve pubblicizzare
nei propri locali l'adesione all'Accordo stipulato per aderire alle procedure di autocontrollo previste dall'intervento dell'Ombudsman bancario, indicando l'indirizzo di quest'ultimo e rendendo consultabile il Regolamento per l'accesso.
Entro 60 gg dovra' giungere la risposta dell'Ufficio (90 nel caso di questioni relative a servizi di investimento).
Se la banca dovesse accogliere la contestazione, dovra' essere indicato anche il termine entro il quale la stessa dovra' agire per il ripristino della situazione o comunque per la risoluzione del problema.
Nel caso in cui entro i 60 gg non sia giunta alcuna risposta da parte dell'Istituto
-o se la risposta non sia positiva o soddisfacente- il cliente -che abbia scelto di tentare questa strada invece di rivolgersi immediatamente all'autorita' giudiziaria- potra' rivolgersi all'Ombusdman Bancario, con sede in Roma -c/o ABI, Via delle Botteghe Oscure 46, 00186 Roma. Gli utenti (e non dunque coloro che si volessero presentare nella loro qualita' di professionisti od imprenditori) possono rivolgersi a tale organo collegiale -composto da esponenti del mondo bancario, avvocati e commercialisti- per ogni controversia relativa a rapporti con la banca, purche' per finalita' estranee all'attivita' professionale od imprenditoriale.
La richiesta d'intervento deve essere inoltrata
tramite raccomandata A/R alla segreteria tecnica, che provvedera' ad istruire le pratiche da sottoporre al collegio: il segretario coordinatore dell'ufficio partecipa poi alle riunione dell'Ombudsman, provvedendo a redigere il verbale e prestandosi ad offrire pareri e delucidazioni sul caso da lui trattato.
Condizioni per potersi rivolgere all'Ombudsman
-oltre all'essere semplici utenti- sono
- la controversia non deve superare i 10 milioni di lire (solo 5 milioni nel caso di questioni sorte antecedentemente all'1/1/98);
- non sia gia' stata interessata del fatto l'autorita' giudiziaria;
- la banca sia gia' stata interessata del problema, ma abbia dato responso negativo (anche se solo in parte), o non abbia risposto nei 60 gg previsti, o se -nonostante l'accoglimento del ricorso- non sia veramente intervenuta.
Da allegarsi alla richiesta di intervento:
- un dettaglio della situazione, cosi' come si e' svolta;
- tutti i documenti, di cui si e' in possesso, necessari ad identificare la situazione ed a fornire notizie utili alla risoluzione del quesito.
L'Ombudsman potra' richiedere -sia all'utente che alla banca- informazioni e dettagli assenti ma ritenuti necessari, dettando un termine entro il quale provvedere all'inoltro. Una mancata considerazione della richiesta potra' infatti essere valutata negativamente.
Non ci sono spese a carico dell'utente, fatte salve quelle postali per l'invio della documentazione.
Entro 90 gg il Collegio emettera' la propria decisione,
vincolante per la Banca.
La comunicazione avverra' tramite raccomandata A/R ad entrambe le parti interessate.
Qualora la Banca non si conformi a quanto ingiuntole, l'Ombudsman, una volta informato del fatto, assegnera' un termine per provvedere, decorso il quale rendera' nota l'inadempienza, dandone pubblicita' a mezzo stampa, a spese dello stesso Istituto inadempiente. L'Ombudsman non ha infatti poteri coercitivi ed e' pur sempre un organo extragiudiziario, pertanto le sue decisioni sono legate ad una certa mentalita' bancaria, oltre ad essere di fatto in balia del buon senso e dell'accordo di correttezza non scritto che vincola a lui le Banche.
L'intervento dell'Ombudsman puo' anche essere deludente
o non risolutivo, per cui l'utente potra' rivolgersi, in seguito, all'Autorita' Giudiziaria, intentando un regolare procedimento davanti al Giudice di Pace o, in caso di questione di valore superiore ai 5 milioni, al Tribunale ordinario.