.... al 55° anno, aprire un secondo FP e smettere di versare nel primo; questo per ritirare il montante da entrambi, ovvero non superare il famoso ammontare limite che obbliga a trasformare il 50% del montante in rendita ....
Mi potresti spiegare meglio l'affermazione sopra magari con un esempio?
Grazie
Bisogna cercare nel Regolamento del proprio FP la seguente dicitura: “L’aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. […]
Qualora l’importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’aderente il 70% della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’Articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’aderente può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata.”
- Assegno sociale 2021: 5.983,64 €, il 50% = 2.991,82 €.
- Mio coefficiente se vado in pensione a 65 anni: 0,03980
- 2.991,82 € / 0,03980 = 75.171,36 € (questo è il calcolo del “70%”)
- 75.171,36 € / 70 x 100 = 107.387,65 € (questo è il massimo montante che posso avere sotto al quale posso chiedere la liquidazione del 100%)
Verifica (es. montante 110.000 €)
110.000 x 70% x 0,03980 = 3.064,60 € (supero i 2.991,82 € che sono la metà dell’assegno sociale).
Credo che ogni FP abbia i propri coefficienti di trasformazione, per cui ognuno deve farsi i propri calcoli. I coefficienti sono diversi per maschi e femmine, e variano ovviamente con l’età: se io vado in pensione a 60 anni il max montante è 127.241 €, a 68 anni 95.744,37 €.
Secondo me è certo che chi versa il TFR nel FP potrà solo accedere alla rendita e non alla liquidazione del capitale.
Il montante si può abbassare andando in pensione prima con la RITA, o richiedendo anticipazione del 30% del capitale (senza motivazione dopo 8 anni di permanenza nel FP).