flaviomark
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Questa banca che per varie problematiche e disservizi vari vogliamo chiudere
Art. 7 - Svincolo anticipato di somme vincolate
1. Nel caso di somme vincolate con facoltà di svincolo anticipato il Cliente ha facoltà di svincolare in ogni momento, in tutto o in parte, gli importi
vincolati. Nel caso di somme vincolate senza facoltà di svincolo anticipato, il vincolo di indisponibilità permane sino allo scadere del termine pattuito.
Resta tuttavia fermo, anche in quest’ultimo caso,
2. Se un’operazione di addebito sul conto corrente supera il relativo saldo disponibile, nonché quello delle somme libere accantonate ai sensi del
precedente art. 6, la Banca è sin d’ora autorizzata dal Cliente (in quanto trattasi di operazione eventualmente disposta nell’interesse del solo Cliente)
a svincolare le somme assoggettate a vincolo per un importo tale da rendere possibile l’esecuzione dell’addebito. In presenza di più vincoli disposti
nel tempo (con scadenze diverse), la Banca decurterà prima (con procedura di addebito) quelli con facoltà di svincolo anticipato e poi quelli con
scadenza più prossima.
3. Resta espressamente convenuto con il Cliente che l’eventuale svincolo anticipato, anche parziale, delle somme vincolate (anche se in ragione della
procedura di addebito sopra prevista per la quale la Banca è autorizzata) comporta la decadenza, con effetto retroattivo, dal beneficio delle condi-
zioni economiche di favore pattuite in relazione alla costituzione del vincolo, con conseguente applicazione delle condizioni economiche previste e
riportate in dettaglio nei documenti di sintesi tempo per tempo vigenti nel periodo di riferimento.
Postate le vostre esperienze di chiusura Grazie
Art. 7 - Svincolo anticipato di somme vincolate
1. Nel caso di somme vincolate con facoltà di svincolo anticipato il Cliente ha facoltà di svincolare in ogni momento, in tutto o in parte, gli importi
vincolati. Nel caso di somme vincolate senza facoltà di svincolo anticipato, il vincolo di indisponibilità permane sino allo scadere del termine pattuito.
Resta tuttavia fermo, anche in quest’ultimo caso,
il diritto del Cliente di recedere dal Contratto o dal contratto di conto corrente con conseguente estinzione anche dei vincoli con gli effetti e la decadenza previsti dal successivo
art. 8.2. Se un’operazione di addebito sul conto corrente supera il relativo saldo disponibile, nonché quello delle somme libere accantonate ai sensi del
precedente art. 6, la Banca è sin d’ora autorizzata dal Cliente (in quanto trattasi di operazione eventualmente disposta nell’interesse del solo Cliente)
a svincolare le somme assoggettate a vincolo per un importo tale da rendere possibile l’esecuzione dell’addebito. In presenza di più vincoli disposti
nel tempo (con scadenze diverse), la Banca decurterà prima (con procedura di addebito) quelli con facoltà di svincolo anticipato e poi quelli con
scadenza più prossima.
3. Resta espressamente convenuto con il Cliente che l’eventuale svincolo anticipato, anche parziale, delle somme vincolate (anche se in ragione della
procedura di addebito sopra prevista per la quale la Banca è autorizzata) comporta la decadenza, con effetto retroattivo, dal beneficio delle condi-
zioni economiche di favore pattuite in relazione alla costituzione del vincolo, con conseguente applicazione delle condizioni economiche previste e
riportate in dettaglio nei documenti di sintesi tempo per tempo vigenti nel periodo di riferimento.
Postate le vostre esperienze di chiusura Grazie