Condono edilizio in arrivo

Secondo me la cosa più importante adesso è il silenzio-assenso...
Bho aspettiamo il testo... ho letto che vale per il PdC ma per le SCIA non è chiaro..

La nuova sanatoria degli abusi edilizi: approvato il Decreto Salva Casa 2024
Nei casi di cui all’art. 36-bis, alla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale deve pronunciarsi con provvedimento motivato entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta (silenzio assenso).

Alle SCIA in sanatoria si applica il termine di cui all’articolo 19, comma 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (30 giorni). Non si capisce se dopo sarà silenzio-inadempimento, silenzio-assenso o silenzio-rifiuto.
 
ma per abitazioni ante 1967 potrebbe cambiare qualcosa o no ?
come sempre i politici parlano del nulla e solo a slogan senza mai entrare nei dettagli
 
ma per abitazioni ante 1967 potrebbe cambiare qualcosa o no ?
come sempre i politici parlano del nulla e solo a slogan senza mai entrare nei dettagli
beh, in realtà è il tuo commento un po' il classico slogan. E' ovvio che non entrino nei dettagli di simili provvedimenti oltre al fatto che sui giornali online non li troveresti anche se ne parlassero.

Se sei interessato comprati il sole 24 ore che riporta la normativa e fa speciali ad hoc. Se stai a legger articoli online ma anche qui sul forum prima di esserti fatto una chiara idea, perdi solo tempo.
 
beh, in realtà è il tuo commento un po' il classico slogan. E' ovvio che non entrino nei dettagli di simili provvedimenti oltre al fatto che sui giornali online non li troveresti anche se ne parlassero.

Se sei interessato comprati il sole 24 ore che riporta la normativa e fa speciali ad hoc. Se stai a legger articoli online ma anche qui sul forum prima di esserti fatto una chiara idea, perdi solo tempo.

Beh ovvio era per capire se qualcuno avesse appreso indiscrezioni in tal senso
quando saranno pubblicati i dettagli credo non serva neppure chiedere no ?
Anzi credo che si potrebbe pure chiudere il forum e i forum....basta la gu
 
ma per abitazioni ante 1967 potrebbe cambiare qualcosa o no ?
come sempre i politici parlano del nulla e solo a slogan senza mai entrare nei dettagli
credo che lo spartiacque sia quello, il disegno dovra essere cambiato se hai abbattuto un muro x allargare il bagno , si dovra pagare il tecnico, ma multe non credo . o no
 
credo che lo spartiacque sia quello, il disegno dovra essere cambiato se hai abbattuto un muro x allargare il bagno , si dovra pagare il tecnico, ma multe non credo . o no


purtroppo ci sono tante situazioni bloccate su case vecchie per problemi di sforamenti su altezze etc ma di poco conto

chiaro se la costruzione è abusiva ok ma per certi scostamenti sarebbe anche ora di sbloccare la situazione ;)
 
Leggevo anche della possibilità di cambiare in modo più facile la destinazione d'uso; a tal proposito mi chiedevo se fosse possibile cambiare la destinazione da terrazzo a lavanderia facendo delle vetrate vepa o roba similare...?
 
Non ho capito il discorso sulle tolleranze: Diciamo fino a 100mq. Sono sanabili tolleranze fino al 5% realizzate in passato, oppure anche per il futuro la tolleranza per errori di cantiere è ammessa non più fino al 2% ma fino al 5%
 
Quindi questo condono vale solo per le case costruite prima del 1970?....una casa del 2010 con qualcosa da sanare niente da fare?
 
Quindi questo condono vale solo per le case costruite prima del 1970?....una casa del 2010 con qualcosa da sanare niente da fare?
Dovrebbero essere sanabili tutti i piccoli abusi commessi prima dell' emanazione della legge, quindi anche la casa del 2010.
 
Ultima modifica:
Io non ho capito una cosa, queste nuove regole sono applicabili a tempo indeterminato finchè non ricambiano idee e governi o sono valide solo nel 2024?
 
Si sa niente, per le cantine seminterrate, con porte finestre e finestre normali, altezza 245 collegate all appartamento, se si possono cambiare la destinazione d uso?
 
29-5-2024 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale

, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 97 del 16 aprile 1968;— 24 —29-5-2024 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 124 Ritenuto necessario e indifferibile provvedere all’introduzione di disposizioni di semplificazione in materiaedilizia e urbanistica, volte a superare le incertezze interpretative e consentire la riqualificazione e la valorizzazione economica degli immobili e delle unità immobiliari; Ritenuta la necessità di far fronte al crescente fabbisogno abitativo, supportando nel contempo gli obiettivi direcupero del patrimonio edilizio esistente e di riduzionedel consumo del suolo; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di rilanciare il mercato della compravendita immobiliare, anchenell’ottica di stimolare un andamento positivo dei valorisia di acquisto che di locazione dei beni immobili ad usoresidenziale; Considerata, altresì, la necessità di superare le incertezze applicative che rendono problematica l’attività deglienti locali, di cittadini ed imprese, con particolare riferimento al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente alfine di contenere il consumo di suolo e favorire processidi rigenerazione urbana e riuso del suolo edificato, anchemediante interventi di ristrutturazione ricostruttiva; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2024; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministrie del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della cultura, dell’ambiente e dellasicurezza energetica e per la pubblica amministrazione; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1. Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative eregolamentari in materia edilizia, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportatele seguenti modificazioni:a) all’articolo 6, comma 1: 1) alla lettera b -bis ), primo periodo, dopo le parole: «o di logge» sono inserite le seguenti: «o di porticati»; 2) dopo la lettera b -bis ), è inserita la seguente: «b -ter ) le opere di protezione dal sole e dagliagenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende apergola con telo retrattile anche impermeabile, tende apergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alleunità immobiliari, anche con strutture fisse necessarieal sostegno e all’estensione dell’opera. In ogni caso, leopere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, conconseguente variazione di volumi e di superfici, devonoavere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistentilinee architettoniche;»;b) all’articolo 9 -bis , comma 1 -bis : 1) al primo periodo, le parole: «la stessa e da quello» sono sostituite dalle seguenti: «la stessa o da quello»e le parole: «l’intero immobile o unità immobiliare» sonosostituite dalle seguenti: «l’intero immobile o l’interaunità immobiliare, rilasciato all’esito di un procedimento idoneo a verificare l’esistenza del titolo abilitativo chene ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato lastessa,»; 2) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti:«Sono ricompresi tra i titoli di cui al primo periodo i titoli rilasciati o formati in applicazione delle previsioni dicui agli articoli 36, 36 -bis e 38, previo pagamento dellerelative sanzioni o oblazioni. Alla determinazione dellostato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliareconcorre, altresì, il pagamento delle sanzioni previstedagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 4, 5 e 6, e 38, e ladichiarazione di cui all’articolo 34 -bis .»; 3) al comma 1 -bis , terzo periodo, le parole: «al secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al quartoperiodo»;c) all’articolo 23 -ter : 1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1 -bis . Il mutamento della destinazione d’usodella singola unità immobiliare senza opere all’internodella stessa categoria funzionale è sempre consentito, nelrispetto delle normative di settore, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissarespecifiche condizioni. 1 -ter . Sono, altresì, sempre ammessi il mutamento di destinazione d’uso senza opere tra le categoriefunzionali di cui al comma 1, lettere a) , a -bis ), b) e c) , diuna singola unità immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A) , B) e C) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444,ovvero nelle zone equipollenti come definite dalle leggiregionali in materia, nel rispetto delle condizioni di cuial comma 1 -quater e delle normative di settore e fermarestando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni. 1 -quater . Per le singole unità immobiliari, ilmutamento di destinazione d’uso di cui al comma 1 -terè sempre consentito, ferma restando la possibilità per glistrumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni, qualora il mutamento sia finalizzato alla forma diutilizzo dell’unità immobiliare conforme a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell’immobile.Il mutamento non è assoggettato all’obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile1968, n. 1444 e dalle disposizioni di legge regionale, néal vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150. Perle unità immobiliari poste al primo piano fuori terra il— 25 —29-5-2024 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 124passaggio alla destinazione residenziale è ammesso neisoli casi espressamente previsti dal piano urbanistico edal regolamento edilizio. 1 -quinquies . Ai fini di cui ai commi 1 -bis e 1 -ter , il mutamento di destinazione d’uso è soggetto allasegnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ferme restando leleggi regionali più favorevoli. Restano ferme le disposizioni del presente testo unico nel caso in cui siano previste opere edilizie.»; 2) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «ilmutamento della destinazione d’uso» sono aggiunte le seguenti: «di un intero immobile»;d) all’articolo 31, comma 5: 1) al primo periodo, dopo le parole: «interessi urbanistici,» sono inserite le seguenti: «culturali, paesaggistici,» e dopo le parole: «dell’assetto idrogeologico» sonoaggiunte, in fine, le seguenti: «previo parere delle amministrazioni competenti ai sensi dell’articolo 17 -bis dellalegge 7 agosto 1990, n. 241»; 2) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Nei casi in cui l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico, il comune, previo parere delle amministrazioni competenti aisensi dell’articolo 17 -bis della legge n. 241 del 1990, può,altresì, provvedere all’alienazione del bene e dell’area disedime determinata ai sensi del comma 3, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 12, comma 2, della legge15 maggio 1997, n. 127, condizionando sospensivamenteil contratto alla effettiva rimozione da parte dell’acquirente delle opere abusive. È preclusa la partecipazione delresponsabile dell’abuso alla procedura di alienazione. Ilvalore venale dell’immobile è determinato dall’agenziadel territorio tenendo conto dei costi per la rimozione delle opere abusive.»;e) all’articolo 34, comma 2, le parole: «doppio delcosto di produzione» sono sostituite dalle seguenti: «triplo del costo di produzione», e le parole: «doppio delvalore venale» sono sostituite dalle seguenti: «triplo delvalore venale»;f) all’articolo 34 -bis : 1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1 -bis . Per gli interventi realizzati entro il24 maggio 2024, il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ognialtro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti:a) del 2 per cento delle misure previste daltitolo abilitativo per le unità immobiliari con superficieutile superiore ai 500 metri quadrati;b) del 3 per cento delle misure previste neltitolo abilitativo per le unità immobiliari con superficieutile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;c) del 4 per cento delle misure previste neltitolo abilitativo per le unità immobiliari con superficieutile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;d) del 5 per cento delle misure previste neltitolo abilitativo per le unità immobiliari con superficieutile inferiore ai 100 metri quadrati. 1 -ter . Ai fini del computo della superficie utiledi cui al comma 1 -bis , si tiene conto della sola superficieassentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell’intervento, al netto di eventuali frazionamentidell’immobile o dell’unità immobiliare eseguiti nel corsodel tempo.»; 2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2 -bis . Per gli interventi realizzati entro il24 maggio 2024, costituiscono inoltre tolleranze esecutive ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2 il minore dimensionamento dell’edificio, la mancatarealizzazione di elementi architettonici non strutturali, leirregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere egli errori materiali di rappresentazione progettuale delleopere.»; 3) al comma 3, le parole: «ai commi 1 e 2» sonosostituite dalle seguenti: «al presente articolo»; 4) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: «3 -bis . Per le unità immobiliari ubicate nellezone sismiche di cui all’articolo 83, ad eccezione diquelle a bassa sismicità all’uopo indicate nei decretidi cui all’articolo 83, il tecnico attesta altresì che gliinterventi di cui al presente articolo rispettino le prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parteII. Tale attestazione, corredata dalla documentazionetecnica sull’intervento predisposta sulla base del contenuto minimo richiesto dall’articolo 93, comma 3, è trasmessa allo sportello unico per l’acquisizione dell’autorizzazione dell’ufficio tecnico regionale secondo ledisposizioni di cui all’articolo 94, ovvero per l’esercizio delle modalità di controllo previsto dalle regioniai sensi dell’articolo 94 -bis , comma 5, per le difformità che costituiscano interventi di minore rilevanzao privi di rilevanza di cui al comma 1, lettere b) e c) ,del medesimo articolo 94 -bis . Il tecnico abilitato allegaalla dichiarazione di cui al comma 3 l’autorizzazionedi cui all’articolo 94, comma 2, o l’attestazione circail decorso dei termini del procedimento rilasciata aisensi dell’articolo 94, comma 2 -bis , ovvero, in caso didifformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, una dichiarazione asseveratacirca il decorso del termine del procedimento per i controlli regionali in assenza di richieste di integrazionedocumentale o istruttorie inevase e di esito negativodei controlli stessi. 3 -ter . L’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi. Il tecnico abilitato verifica la— 26 —29-5-2024 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 124sussistenza di possibili limitazioni dei diritti dei terzi eprovvede alle attività necessarie per eliminare tali limitazioni, presentando, ove necessario, i relativi titoli. In casodi dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testounico delle disposizioni legislative e regolamentari inmateria di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,n. 445. La formazione dei titoli di cui al secondo periodoe la concreta esecuzione dei relativi interventi è condizione necessaria per la redazione della dichiarazione di cuial comma 3.»;g) all’articolo 36: 1) al comma 1, le parole: «in assenza di permessodi costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza disegnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi dicui all’articolo 23, comma 01, o in difformità da essa»sono sostituite dalle seguenti: «in assenza di permesso dicostruire, in totale difformità o con variazioni essenzialinelle ipotesi di cui all’articolo 31, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cuiall’articolo 23, comma 01, o in totale difformità da essao con variazioni essenziali» e le parole: «34, comma 1»sono soppresse; 2) al comma 2, il secondo periodo è soppresso; 3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo,totale difformità o variazioni essenziali»;h) dopo l’articolo 36, è inserito il seguente: «Art. 36 -bis (L) (Accertamento di conformitànelle ipotesi di parziali difformità). — 1. In caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso dicostruire o dalla segnalazione certificata di inizio attivitànelle ipotesi di cui all’articolo 34 ovvero in assenza o indifformità dalla segnalazione certificata di inizio attivitànelle ipotesi di cui all’articolo 37, fino alla scadenza deitermini di cui all’articolo 34, comma 1 e comunque finoall’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile,possono ottenere il permesso di costruire e presentare lasegnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sel’intervento risulti conforme alla disciplina urbanisticavigente al momento della presentazione della domanda,nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione. 2. Il permesso presentato ai sensi del comma 1può essere rilasciato dallo sportello unico per l’ediliziadi cui all’articolo 5, comma 4 -bis , subordinatamentealla preventiva attuazione, entro il termine assegnatodallo sportello unico, degli interventi di cui al secondoperiodo. In sede di esame delle richieste di permesso insanatoria lo sportello unico può condizionare il rilasciodel provvedimento alla realizzazione, da parte del richiedente, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l’osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, igiene,salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, al superamento delle barriere architettoniche e alla rimozione delle opere che nonpossono essere sanate ai sensi del presente articolo. Perle segnalazioni certificate di inizio attività presentate aisensi del comma 1, lo sportello unico individua tra gliinterventi di cui al secondo periodo le misure da prescrivere ai sensi dell’articolo 19, comma 3, secondo, terzoe quarto periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, checostituiscono condizioni per la formazione del titolo. 3. La richiesta del permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sonoaccompagnate dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesti le necessarie conformità. Per la conformità edilizia, la dichiarazione è resa con riferimento allenorme tecniche vigenti al momento della realizzazionedell’intervento. L’epoca di realizzazione dell’interventoè provata mediante la documentazione di cui all’articolo 9 -bis , comma 1 -bis , secondo e terzo periodo. Nei casiin cui sia impossibile accertare l’epoca di realizzazionedell’intervento mediante la documentazione indicata nelterzo periodo, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la sua responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendacesi applicano le sanzioni penali, comprese quelle previstedal capo VI del testo unico delle disposizioni legislativee regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica28 dicembre 2000, n. 445. 4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti in assenza o difformità dall’autorizzazionepaesaggistica, il dirigente o il responsabile dell’ufficiorichiede all’autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all’accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento. L’autoritàcompetente si pronuncia sulla domanda entro il termineperentorio di centottanta giorni, previo parere vincolantedella soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, il dirigente o responsabiledell’ufficio provvede autonomamente. 5. Il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono subordinati alpagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari aldoppio dell’aumento del valore venale dell’immobileconseguente alla realizzazione degli interventi, in misuracompresa tra 1.032 euro e 30.984 euro. Nelle ipotesi dicui al comma 4, qualora venga accertata la compatibilitàpaesaggistica, si applica altresì una sanzione equivalenteal maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L’importo della sanzione pecuniaria di cui al secondo periodo è determinatoprevia perizia di stima. In caso di rigetto della domandasi applica la sanzione demolitoria di cui all’articolo 167,comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, dicui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 6. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con provvedimento motivato entro— 27 —29-5-2024 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 124quarantacinque giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta. Alle segnalazioni di inizio attività presentate ai sensi del comma 1, si applica il termine di cuiall’articolo 19, comma 6 -bis , della legge 7 agosto 1990,n. 241. Nelle ipotesi di cui al comma 4, i termini di cuial primo e secondo periodo sono sospesi fino alla definizione del procedimento di compatibilità paesaggistica.Decorsi i termini di cui al primo, secondo e terzo periodo, eventuali successive determinazioni del competenteufficio comunale sono inefficaci. Il termine è interrottoqualora l’ufficio rappresenti esigenze istruttorie, motivate e formulate in modo puntuale nei termini stessi,e ricomincia a decorrere dalla ricezione degli elementiistruttori. In caso di accertata carenza dei requisiti e deipresupposti per la sanatoria, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica le sanzioniprevista dal presente testo unico.»;i) all’articolo 37: 1) il comma 4 è abrogato; 2) al comma 6, le parole: «articolo 36» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 36 -bis »; 3) alla rubrica, le parole: «e accertamento in conformità» sono soppresse. 2. Le entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 31, comma 5, ultimo periodoe all’articolo 36 -bis , comma 5, primo periodo, del testounico di cui al decreto del Presidente della Repubblican. 380 del 2001 sono utilizzate, in misura pari ad un terzo,per la demolizione delle opere abusive presenti sul territorio comunale, fatta salva la ripetizione delle spese neiconfronti del responsabile, e per la realizzazione di operee di interventi di rigenerazione urbana, di riqualificazionedi aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione diimmobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione eper iniziative economiche, sociali, culturali o di recuperoambientale. Art. 2. Strutture amovibili realizzate durante l’emergenzasanitaria da Covid-19 1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altrenormative di settore aventi incidenza sulla disciplinadell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie,di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dalrischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio,di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, lestrutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante lo stato di emergenza nazionale dichiarato in conseguenza del rischio sanitarioconnesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili Covid-19 e mantenute in esercizioalla data di entrata in vigore del presente decreto possono rimanere installate in deroga al vincolo temporaledi cui all’articolo 6, comma 1, lettera e -bis ), del testounico di cui al decreto del Presidente della Repubblican. 380 del 2001, in presenza di comprovate e obiettiveesigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità. 2. Per le finalità di cui al comma 1, gli interessati presentano una comunicazione di inizio lavori asseverata aisensi dell’articolo 6 -bis del testo unico di cui al decretodel Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Restaferma la facoltà per il comune territorialmente competente di richiederne in qualsiasi momento la rimozione, conprovvedimento motivato, nel caso in cui sia rilevata lanon conformità dell’opera con le prescrizioni e i requisitidi cui al comma 1. 3. Nella comunicazione sono indicate le comprovate eobiettive esigenze di cui al comma 1 ed è altresì indicatal’epoca di realizzazione della struttura, con allegazionedella documentazione di cui al comma 4. 4. Al fine di provare l’epoca di realizzazione dell’intervento il tecnico allega la documentazione di cui all’articolo 9 -bis , comma 1 -bis , secondo e terzo periodo, deltesto unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Nei casi in cui sia impossibile accertare l’epoca di realizzazione della struttura con la documentazione di cui all’articolo 9 -bis , comma 1 -bis , deltesto unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, il tecnico incaricato attesta la datadi realizzazione con propria dichiarazione e sotto la suaresponsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendacesi applicano le sanzioni penali, comprese quelle previstedal capo VI del testo unico delle disposizioni legislativee regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica28 dicembre 2000, n. 445. 5. L’applicazione delle disposizioni contenute nelpresente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi. Dalle medesime disposizioni non devonoderivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanzapubblica. Per le strutture di proprietà di amministrazioni pubbliche, agli eventuali oneri connessi al loro mantenimento provvedono le medesime amministrazioninell’ambito delle disponibilità allo scopo destinate a legislazione vigente. Art. 3. Norme finali e di coordinamento 1. Gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024di cui all’articolo 34 -bis , comma 1 -bis , del testo unicodelle disposizioni legislative e regolamentari in materiaedilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono soggetti al regime di cuiall’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente dellaRepubblica 13 febbraio 2017, n. 31. 2. Le disposizioni di cui all’articolo 34 -bis , commi1 -bis , 2 -bis e 3 -bis , e all’articolo 36 -bis , ad eccezione del comma 5, del testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica n. 380 del 2001 si appli-— 28 —29-5-2024 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 124cano, in quanto compatibili, anche all’attività ediliziadelle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le predetteamministrazioni possono dichiarare le tolleranze di cuiall’articolo 34 -bis , commi 1 -bis e 2 -bis , del testo unicodi cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380del 2001 mediante il proprio personale deputato allosvolgimento delle ordinarie mansioni tecniche nel settore dell’edilizia. Per le finalità di cui al primo periodo,le amministrazioni pubbliche possono in ogni caso avvalersi del supporto e della collaborazione di altre amministrazioni pubbliche ovvero di soggetti terzi. Le amministrazioni pubbliche interessate dalle disposizionidi cui al presente comma provvedono agli adempimentiivi previsti nell’ambito delle risorse umane, finanziariee strumentali disponibili a legislazione vigente, senzanuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. All’articolo 56 -bis del decreto-legge 21 giugno2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7 -bis . I decreti di cui al comma 7, limitatamente alle annualità pregresse, prevedono che la riduzionedelle entrate erariali corrispondente ovvero il recuperosiano ripartiti in un numero di annualità pari a quelleintercorrenti fra il trasferimento dell’immobile e l’adozione del decreto.». 4. La presentazione della richiesta di permesso di costruire o della segnalazione certificata di inizio attivitàin sanatoria ai sensi dell’articolo 36 -bis del decreto delPresidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nondà diritto alla restituzione delle somme versate a titolodi oblazione o per il pagamento di sanzioni già irrogatedall’amministrazione comunale o da altra amministrazione sulla base della normativa vigente alla data di entratain vigore del presente decreto.
 
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E quindi cosa si può e cosa non si può sanare adesso?
 

POLITICA

Salvini adesso vuol rendere abitabili i micro appartamenti e le mansarde con soffitti bassissimi: “Il Parlamento è sovrano”​

Salvini adesso vuol rendere abitabili i micro appartamenti e le mansarde con soffitti bassissimi: “Il Parlamento è sovrano”


di F. Q. | 31 MAGGIO 2024
Il decreto salva casa approvato una settimana fa dal consiglio dei ministri e in vigore da oggi non basta. Il ministro alle infrastrutture e ai trasporti Matteo Salvini preannuncia che nel corso del passaggio parlamentare saranno presentati emendamenti che allargheranno ulteriormente quel condono edilizio: obiettivo dichiarato, rendere abitabili mini appartamenti da pochi metri quadri simili all’angosciante monolocale del Ragazzo di campagna di Renato Pozzetto e sottotetti con soffitti bassissimi. O seminterrati molto poco salubri.
Intervistato a Radio Anch’io su Rai Radio 1, Salvini ha argomentato che “tanti studenti, tanti lavoratori già oggi vivono a Milano, a Roma nelle grandi città in appartamenti di 20-22-24 metri quadrati e dal mio punto di vista va superato il regolamento di igiene degli anni 70 che limita la superficie di abitabilità e l‘altezza massima dei soffitti“. Regole studiata ovviamente per il benessere di chi ci vive.
Nel decreto quelle modifiche non ci sono ma il vicepremier si affida al Parlamento: “Io semplicemente da oggi permetto a chi ha un piccolo problema di difformità interna, un soppalco, la parete in cartongesso, la veranda, la tenda, la grondaia, di andare in Comune, farsi asseverare dal geometra e dal perito la situazione attuale, pagare quello che deve e tornare pienamente padrone di casa sua, potendola vendere, perché non penso che sia una finestra di 10 centimetri in più o in meno o una cameretta fatta in cartongesso a comportare un disagio per l’ambiente o per i vicini. Fino ad oggi c’era l’istituto del silenzio-rigetto, adesso se non mi risponde e io sono bloccato passiamo al silenzio-assenso: se il Comune non mi risponde nei tempi previsti posso fare quello che che ho chiesto di fare”. Sul resto, leggi le nuove regole sull’abitabilità “il Parlamento è sovrano”.
 

Salva-casa, abitabili gli appartamenti da 20 metri quadri è il nuovo obiettivo di Salvini: «In tanti già ci vivono»​

di Massimiliano Jattoni Dall’Asén

Il ministro: «Va superato il regolamento di igiene degli anni ’70 che limita la superficie di abitabilità e l'altezza massima dei soffiti». Al via gli emendamenti per le modifiche al decreto
Salva-casa, abitabili gli appartamenti da 20 metri quadri è il nuovo obiettivo di Salvini: «In tanti già ci vivono»
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«Tanti studenti già oggi vivono in case da 20 metri quadri. Dal mio punto di vista va superato il regolamento di igiene degli anni ’70 che limita la superficie di abitabilità e l'altezza massima dei soffitti». Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini torna ancora sul tema casa a una settimana dal voto per le europee. Del resto, questo, è argomento altamente sensibile per gli italiani, dato che il 70,8% delle famiglie è proprietario della casa in cui vive (Censis, dicembre 2022). Così, dopo il semi-condono pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 maggio, con il quale, pagando, si sanano le piccole difformità interne all’abitazione, Salvini rilancia. E ai microfoni di Radio Anch’Io parla di abitabilità per i seminterrati. «Non è previsto dal testo» concederla, ha detto, «ma il parlamento è sovrano».


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I mini-appartamenti sono già una realtà

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Insomma, la direzione presa dal ministero è di considerare abitabile la metratura di quella che più o meno è l’equivalente di una sala da pranzo: 20 metri quadri. In realtà, la proposta di Salvini intercetta una realtà immobiliare (e la sua domanda) che già esiste. A Milano, per esempio, come aveva documentato il Corriere, solo quest’anno sono stati messi in vendita 46 mini appartamenti sotto i 20 metri quadri. Abitazioni che rimandano a quella del film Il ragazzo di campagna, con un Renato Pozzetto che dice: «Bello l’ingresso» e l’agente immobiliare risponde: «L’ingresso? Ma qui c’è tutto, l’ingresso, il soggiorno, il bagno, l’angolo cottura, la stanza da letto».

La normativa sull’aeroilluminazione​

Ora, Salvini alza l’asticella (o l’abbassa?) e propone di rendere abitabili il sottotetto dal soffitto bassissimo e il seminterrato, quello con le finestrelle in alto e che, come sappiamo, soffre di una carenza di luce. Le disposizioni igienico-sanitarie per le abitazioni private, infatti, prevedono a oggi l'obbligo di illuminazione diretta naturale per tutti i vani della casa (ad eccezione di bagni, corridoi e disimpegni) e un valore di rapporto aeroilluminante che deve essere superiore alla soglia minima di 0,125 per ottenere l’agibilità di un edificio (la normativa che regola il rapporto è l’art. 5 del Dm del 5 luglio 1975, che stabilisce che l’ampiezza delle finestre deve essere tale da garantire un’illuminazione di luce diurna superiore a
 
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