Conto Corrente "Banca Widiba" di Wise Dialog Bank - Cap. XXVI [FAQ Post #1]

  • Ecco la 69° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Settimana difficile per i principali indici europei e americani, solo il Nasdaq resiste alle vendite grazie ai conti di Nvidia. Il leader dei chip per l’intelligenza artificiale ha riportato utili e prospettive superiori alle attese degli analisti, annunciando anche un frazionamento azionario (10 a 1). Gli investitori però valutano anche i toni restrittivi dei funzionari della Fed che hanno ribadito la visione secondo cui saranno necessari più dati che confermino la discesa dell’inflazione per convincere il Fomc a tagliare i tassi. Anche la crescita degli indici Pmi, che dipingono un’economia resiliente con persistenti pressioni al rialzo sui prezzi, rafforzano l’idea di tassi elevati ancora a lungo. Per continuare a leggere visita il link

  • Due nuove obbligazioni Societe Generale, in Euro e in Dollaro USA

    Societe Generale porta sul segmento Bond-X (EuroTLX) di Borsa Italiana due obbligazioni, una in EUR e una in USD, a tasso fisso decrescente con durata massima di 15 anni e possibilità di rimborso anticipato annuale a discrezione dell’Emittente.

    Per continuare a leggere visita questo LINK
Buongiorno, non vedo opzioni come si possa aumentare il limite di 15000 euro del bonifico istantaneo. Come si gestisce un pagamento di importo superiore? 2 bonifici?
 
Oggetto: Informativa relativa alla Direttiva (UE) 2017/828 (Shareholder Rights Directive 2) e proposta di modifica unilaterale del contratto.


Gentile Cliente,


la Direttiva (UE) 2017/828 – c.d. Shareholder Rights Directive 2 (“Direttiva SHRD 2”) - ha introdotto norme di armonizzazione minime volte a migliorare la governance delle società quotate, perseguendo un maggiore e più consapevole coinvolgimento degli azionisti nel governo societario, nel medio e lungo termine, e l’agevolazione dell’esercizio dei diritti degli stessi.


In particolare, le disposizioni previste nel Capo I BIS della Direttiva SHRD 2 espresse negli artt. 3-bis (identificazione degli azionisti), 3-ter (trasmissione delle informazioni) e 3-quater (agevolazione dell’esercizio dei diritti dell’azionista) sono state recepite nel nostro ordinamento giuridico a livello di normativa primaria mediante la modifica del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e, sul piano della normativa di rango secondario, tramite la revisione del Provvedimento Unico sul post-trading della Consob e della Banca d’Italia del 13 agosto 2018 (il “PU”), in attuazione della potestà regolamentare attribuita dal TUF all’Autorità di Vigilanza. Cogliendo l’occasione del recepimento della Direttiva SHRD 2, sono state disciplinate in sede regolamentare anche le previsioni del PU relative alla identificazione di titolari di strumenti finanziari diversi dalle azioni con diritto di voto.


Con riferimento a quanto sopra riportato, si evidenziano i seguenti articoli del TUF e del PU, già vigenti, che sono stati oggetto di modifica o di nuova introduzione:


  • art. 83-duodecies del TUF relativo all’identificazione degli azionisti, ove è stata introdotta la limitazione dell’identificazione agli azionisti titolari di una partecipazione superiore allo 0,5% (cd soglia di rilevanza) ed eliminata la facoltà, riconosciuta agli azionisti nel previgente sistema, di negare il proprio consenso ad essere identificati dall’emittente; gli azionisti con partecipazioni superiori allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto non possono infatti opporsi alla loro identificazione che, in presenza della soglia di rilevanza, costituisce ora un diritto dell’emittente e correlato obbligo dell’intermediario di fornire i dati richiesti;
  • art. 47-bis PU di nuova introduzione ove, tra l’altro, è stato previsto un obbligo di collaborazione in capo all’azionista titolare di una partecipazione superiore alla soglia di rilevanza, ma frazionata su più conti detenuti presso diversi intermediari, di rendere nota tale circostanza a tutti gli intermediari presso i quali detiene le azioni in misura inferiore alla soglia di rilevanza dello 0,5%, affinché questi possano fornire tempestivamente i dati identificativi con le modalità previste dalla norma;
  • art. 48 del PU ove sono disciplinate possibilità e modalità di identificazione dei titolari di strumenti finanziari diversi dalle azioni con diritto di voto, con precisazione dell’ambito applicativo della identificazione dei portatori delle obbligazioni, consentita soltanto laddove prevista dal regolamento del prestito obbligazionario, ed introduzione delle modalità operative anche per l’identificazione di titolari di azioni di risparmio, ove prevista nello statuto, e quote di fondi, come individuati nell’articolo 48 comma 5 ter. Per tutte le tipologie di strumenti finanziari menzionate non è prevista alcuna soglia di rilevanza ai fini dell’identificazione del relativo titolare, al quale viene altresì riconosciuta la facoltà di negare il consenso alla comunicazione dei propri dati identificativi;
  • art. 40-bis del PU di nuova introduzione che disciplina contenuto, modalità e termini di adempimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni necessarie agli azionisti per esercitare i propri diritti in relazione ad eventi assembleari ovvero ad eventi societari diversi dall’assemblea, rispetto ai quali l’azionista abbia la possibilità di esercitare un diritto, una facoltà o una scelta.




Stante gli aggiornamenti normativi sopra indicati, si rende necessario apportare alcune modifiche alle - “Norme che regolano il servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari” - del contratto da Lei sottoscritto, come da proposte di modifica formulate in calce ed evidenziate in grassetto.


Nel comma 3 “Sistemi di gestione centralizzata” è sostituito con “Sistemi di gestione accentrata”.


[omissis]


I commi 10 e 11 vengono integralmente sostituiti come segue:


10. In considerazione degli obblighi normativi posti in capo agli intermediari in tema di identificazione dei titolari di Strumenti Finanziari, la Banca è tenuta a comunicare alle società emittenti individuate dalla legge i dati identificativi dei titolari di Strumenti Finanziari. In particolare, nel caso di richiesta di identificazione degli azionisti effettuata, tramite il depositario centrale, da:


(i) emittenti italiani con azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea e/o


(ii) società italiane con azioni ammesse alle negoziazioni con il consenso dell'emittente nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea il cui statuto preveda l’esercizio del diritto all’identificazione dei propri azionisti,


la Banca è tenuta a comunicare i dati identificativi dei Clienti che detengono presso la Banca azioni superiori allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto e il numero delle azioni registrate sui conti ad essi intestati, in conformità con le proprie scritture contabili. Le richieste di cui sopra possono essere effettuate dai soggetti indicati, tramite depositario centrale, anche mediante soggetti terzi da questi delegati. L'emittente è tenuto ad effettuare medesima richiesta di identificazione su istanza di tanti soci che rappresentino la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1, del TUF.


Qualora il Cliente sia titolare complessivamente di una quota di azioni superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto registrate su più conti tenuti da diversi intermediari, è tenuto ad informare di tale circostanza la Banca ove siano depositate presso la stessa azioni in misura inferiore alla soglia di rilevanza dello 0,5%. Tale comunicazione va effettuata dal Cliente sottoscrivendo un’apposita dichiarazione su Supporto Durevole ovvero tramite altra procedura resa disponibile dalla Banca, entro cinque giorni da quando l’emittente ha reso nota la richiesta di identificazione mediante la diffusione del comunicato previsto dall’art. 83-duodecies, comma 4, del TUF. Resta fermo che la Banca è esente da qualsiasi responsabilità in caso di tardiva od omessa comunicazione di tale circostanza da parte del Cliente e che non è tenuta ad accettare comunicazioni pervenute oltre il termine previsto dalla normativa.


Il Cliente prende altresì atto che la Banca è legittimata ad adempiere alle richieste dei dati identificativi degli azionisti formulate da emittenti aventi la sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea, con azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea.


La Banca è tenuta a comunicare agli emittenti di obbligazioni immesse nel sistema di gestione accentrata, che ne facciano richiesta tramite un depositario centrale, in qualsiasi momento e con oneri a carico degli emittenti stessi, i dati identificativi dei titolari delle obbligazioni, unitamente al numero di obbligazioni registrate nei conti ad essi intestati; la facoltà sopra indicata è esercitabile solo ove consentito dal regolamento del prestito.


Qualora il regolamento del prestito preveda tale facoltà, gli emittenti italiani sono tenuti ad effettuare la medesima richiesta su istanza dell'assemblea degli obbligazionisti, ovvero su richiesta di tanti obbligazionisti che rappresentino almeno la metà della quota prevista dall'art. 2415, comma 2, Cod. Civ. e i relativi costi sono ripartiti tra l'emittente e i titolari di obbligazioni secondo i criteri stabiliti dal medesimo regolamento.


La Banca è inoltre tenuta a comunicare agli emittenti di azioni di risparmio immesse nel sistema di gestione accentrata che ne facciano richiesta, ove previsto dallo statuto, i dati identificativi dei titolari di dette azioni in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, tramite un depositario centrale, nonché i dati identificativi dei Clienti titolari di quote di fondi per effetto di richieste avanzate da società di gestione del risparmio ai sensi dell’articolo 22, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 91/2014 convertito con legge n. 116/2014, o di altre norme di legge.


Fermo restando quanto sopra, la Banca è tenuta peraltro a comunicare direttamente agli emittenti degli Strumenti Finanziari sopra individuati, che ne facciano richiesta, ovvero ai soggetti dagli stessi designati, i dati identificativi dei titolari dei conti nei quali sono registrati i medesimi Strumenti Finanziari da essi emessi, unitamente al numero degli strumenti finanziari registrati nei predetti conti.


Inoltre, ai sensi degli articoli 136 e seguenti del TUF e dell’art. 136 del Regolamento Emittenti, in tema di sollecitazione delle deleghe di voto, il promotore della sollecitazione può richiedere alla Banca la comunicazione dei dati identificativi e del numero delle azioni possedute dai soggetti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati. La disciplina della sollecitazione delle deleghe di voto è altresì applicabile alle società italiane con Strumenti Finanziari diversi dalle azioni ammessi con il consenso dell’emittente alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione europea, con riguardo al conferimento della rappresentanza per l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee dei titolari di tali Strumenti Finanziari.


Ad eccezione di quanto previsto in materia di identificazione degli azionisti titolari di azioni con diritto di voto, il Cliente è libero di determinare, in relazione ad tutte o ad una soltanto delle altre fattispecie sopra descritte, se consentire o meno l’invio dei propri dati, fermo restando che, in assenza di una esplicita contraria manifestazione di volontà su Supporto Durevole, la Banca provvederà ad inviare i dati previsti a coloro che ne facciano richiesta ai sensi di legge, in ottemperanza alla normativa vigente.


Nel corso del rapporto, inoltre, il Cliente potrà modificare la scelta operata inizialmente sottoscrivendo ed inviando alla Banca un’apposita dichiarazione su Supporto Durevole con la quale, a seconda del caso, autorizza o nega l’invio dei propri dati, per tutte o una soltanto delle fattispecie prese in considerazione.


Nei casi di cointestazione del conto ove sono registrati gli strumenti finanziari, il divieto di comunicazione dei dati ident ificativi da parte di uno solo dei contitolari non consente l'identificazione della pluralità degli stessi.


11.
Con riferimento alle azioni registrate sul conto di cui il Cliente sia intestatario, la Banca fornisce al Cliente le informazioni relative alla convocazione di un’assemblea dei soci ovvero ad altri eventi societari diversi dall’assemblea dei soci ed in relazione ai quali l’azionista abbia la possibilità di esercitare un diritto, una facoltà o una scelta, ricevute dal depositario centrale o dal sub-depositario, secondo quanto allo stesso comunicato a norma di legge o di regolamento (i) da emittenti italiani con azioni in gestione accentrata in regime di dematerializzazione o (i) da emittenti europei con sede in un altro Stato membro dell’Unione europea le cui azioni in gestione accentrata siano ammesse alla negoziazione su un merca to regolamentato situato o operante all'interno di uno Stato membro dell’Unione europea.


Le ricordiamo infine che, nel caso in cui non concordasse con le modifiche sopra indicate, potrà esercitare il diritto di recesso dal predetto contratto entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, con le modalità previste nel contratto stesso.


Qualora non esercitasse il diritto di recesso entro la data indicata, le suddette modifiche si intenderanno approvate.


Il Suo abituale referente è a disposizione per fornirLe chiarimenti sulle variazioni descritte.

Le modifiche contrattuali proposte non comportano alcun aggravio (neanche indiretto) di costi e oneri a Suo carico.
Mail arrivata anche a me
 
Arrivata anche qua, ho provato a chiedere informazioni al call center di Widiba ma non ne sapevano nulla; alla fine me la sono fatta spiegare da chatGPT.
 
Oggetto: Informativa relativa alla Direttiva (UE) 2017/828 (Shareholder Rights Directive 2) e proposta di modifica unilaterale del contratto.
anche a me arrivata
capito nulla...
quindi cosa bisogna fare.. io non ho titoli su widiba solo c/c

grazie
 
C'è qualche anima pia che ci spiega in cosa consiste questa lettera lunga ed indecifrabile? Grazie :'(
 
Sarei tanto curioso di sapere se l’impiegato di banca che ha redatto quella lettera, almeno lui ci abbia capito qualcosa ? :D Oppure ora si trova alla neuro?? 😂
 
Sarei tanto curioso di sapere se l’impiegato di banca che ha redatto quella lettera, almeno lui ci abbia capito qualcosa ? :D Oppure ora si trova alla neuro?? 😂
L'hanno palesemente fatto apposta sti stron...
 
Calma ragazzi, non serve fare niente. Avvisano semplicemente che se avete su Widiba più dello 0,5% di azioni di qualche azienda (es. Coca Cola) per la normativa vigente possono girare le vostre informazioni personali all'emittente delle azioni (es. Coca Cola) in caso di richiesta da parte dell' azienda. Se volete opporvi potete mandare una comunicazione a Widiba.
 
Ultima modifica:
Se lo richiede la normativa, c'è poco da opporsi :-)

eliminata la facoltà, riconosciuta agli azionisti nel previgente sistema, di negare il proprio consenso ad essere identificati dall’emittente; gli azionisti con partecipazioni superiori allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto non possono infatti opporsi alla loro identificazione
 
Se lo richiede la normativa, c'è poco da opporsi :-)

eliminata la facoltà, riconosciuta agli azionisti nel previgente sistema, di negare il proprio consenso ad essere identificati dall’emittente; gli azionisti con partecipazioni superiori allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto non possono infatti opporsi alla loro identificazione
hai ragione, modifico il post
 
che voi sappiate esiste ancora quella promozione che ogni tanto fa widiba per portare lo stipendio e/o chiudere un conto corrente con widiexpres dando in cambio dei buoni amazon? nel caso affermativo ogni quanto la propongono?
 
che voi sappiate esiste ancora quella promozione che ogni tanto fa widiba per portare lo stipendio e/o chiudere un conto corrente con widiexpres dando in cambio dei buoni amazon? nel caso affermativo ogni quanto la propongono?

Al momento non ci sono promo per Widiba e quella a cui fai riferimento è stata attiva verso fine estate, mi pare l'unica volta quest'anno (ma attendi conferma).
 
Per caso qualcuno sta vendo difficoltà a ricarica il conto Revolut con le carte di Widiba? Oggi pomeriggio ho tentato di fare una ricarica di qualche decina di euro, ma il pagamento è stato rifiutato, mi è arrivata la notifica. Ho provato con la mastercard debit e con la maestro, ma con entrambe il pagamento viene rifiutato. Non so dirvi da quando si verifica il problema ma qualche settimana fa, non mi ricordo di preciso, funzionava tutto alla perfezione.
Qualche suggerimento o qualcuno nelle mia stessa situazione?

EDIT
Ho chiamato il servizio clienti. Mi hanno detto che dal 21 novembre, per motivi tecnici, al momento non è possibile utilizzare le carte di credito per ricaricare i conti simili a Revolut; si può usare solo il bonifico. Non mi hanno saputo dare dei tempi di risoluzione della problematica, mi hanno detto "al momento"....
Sarà vero? :rolleyes:
 
Ultima modifica:
Assistenza con lunghe attese.

Ciao ciao!
Io non mi sono mai lamentato di widiba mi sono sempre trovato bene ormai da anni.
Però oggi avevo bisogno di un'informazione su una mia operazione che non sono riuscito a ottenere perchè l'assistenza clienti di widiba è un po' carente! L'assistente digitale è stupido e ripete sempre le stesse cose, e telefonando il numero verde rimango sempre in attesa più di 10 minuti e senza sapere neanche quando sarà il mio turno e semmai lo sarà.
Ma non esiste una e-mail a cui scrivere? Un modulo online? o qualcosa di simile? Purtroppo non ho molto tempo per stare ad aspettare decine di minuti al telefono a sentire una musica, altrimenti se avessi tempo mi metterei anche a ballare, ma di tempo non ne ho proprio.
Grazie e buon natale a tutti!
 
Ciao,

è possibile cambiare il PIN delle carte Widiba tramite ATM MPS?

Grazie
 
Ciao,

è possibile cambiare il PIN delle carte Widiba tramite ATM MPS?

Grazie
Si puoi cambiarlo ma solo delle nuove mastercard che stanno sostituendo la maestro. Attento però, il cambio PIN ha un costo di 3€, provato sulla mia pelle :cool:
 
Assistenza con lunghe attese.

Ciao ciao!
Io non mi sono mai lamentato di widiba mi sono sempre trovato bene ormai da anni.
Però oggi avevo bisogno di un'informazione su una mia operazione che non sono riuscito a ottenere perchè l'assistenza clienti di widiba è un po' carente! L'assistente digitale è stupido e ripete sempre le stesse cose, e telefonando il numero verde rimango sempre in attesa più di 10 minuti e senza sapere neanche quando sarà il mio turno e semmai lo sarà.
Ma non esiste una e-mail a cui scrivere? Un modulo online? o qualcosa di simile? Purtroppo non ho molto tempo per stare ad aspettare decine di minuti al telefono a sentire una musica, altrimenti se avessi tempo mi metterei anche a ballare, ma di tempo non ne ho proprio.
Grazie e buon natale a tutti!
si dall'area clienti puoi scrivere all'assistenza. l'ho usata solo una volta e mi hanno risposto dopo qualche ora in maniera esaudiente e concisa.
 
si dall'area clienti puoi scrivere all'assistenza. l'ho usata solo una volta e mi hanno risposto dopo qualche ora in maniera esaudiente e concisa.
Hai ragione l'ho trovato! Però l'opzione è un po' nascosta per questo non si riesce a trovarlo subito. Ora ci scrivo subito così mi risparmio il balletto! Grazie e buone feste!:yeah:
 
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