Conto corrente cointestato.Decesso di cointestatario

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  • Due nuove obbligazioni Societe Generale, in Euro e in Dollaro USA

    Societe Generale porta sul segmento Bond-X (EuroTLX) di Borsa Italiana due obbligazioni, una in EUR e una in USD, a tasso fisso decrescente con durata massima di 15 anni e possibilità di rimborso anticipato annuale a discrezione dell’Emittente.

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carusop

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Un conto corrente è cointestato con possibilità di operazioni libere per entrambi i soggetti.A causa di una breve ma invalidante grave malattia, uno degli intestatari non può più intervenire con operazioni di investimento/disinvestimento.Al decesso del soggetto, gli eredi, quale diritto di accesso alle movimentazioni, a scopo conoscitivo possono intavolare, qualora sospettassero che l'altro cointestatario abbia prelevato l'intero ammontare delle liquidità dei titoli e altri risparmi?
Per quanto tempo del passato possono gli eredi, alla data del decesso, avanzare richiesta di conoscenza delle operazioni effettuate precedentemente sul conto corrente?
Vi ringrazio per l'attenzione, e per il tempo dedicatomi.
Non sono una esperta, perdonate eventuali errori.
 
Per quanto riguarda l'operarivitá mi sembra di capire che fosse a firma disgiunta. In assenza di vincoli il cointestatario può disporre, SEMPRE, del patrimonio liberamente. Al momento del decesso la somma esistente,pari al 50% spetta al cointestatario in vita, il resto va in asse ereditario. Senza se e senza ma. Per i tempi non esiste una regola preordinata: dopo 10 anni le richieste possono essere formulate alla banca. Vale ricordare che se l'estratto conto e titoli non viene contestato entro 60 giorni si intende tacitamente approvato
 
Decesso di un cointestatario conto

Buongiorno, in caso di decesso di uno dei due cointestatari a firme disgiunte, di un conto, è d'obbligo chiudere il rapporto per riaprirlo con un altro numero, singolarmente?
 
Invece nel caso di decesso di uno dei due cointestatari a firme disgiunte, è d'obbligo chiudere il rapporto per riaprirlo con un altro numero, singolarmente?
 
Per i fondi obbligazioni derivati certificati passano automaticamente sul nuovo cc?:mmmm:
 
Buongiorno, in caso di decesso di uno dei due cointestatari a firme disgiunte, di un conto, è d'obbligo chiudere il rapporto per riaprirlo con un altro numero, singolarmente?

normalmente il conto viene bloccato dalla banca in attesa della "dichiarazione di successione"....
anche se si potrebbe continuare ad utilizzarlo per il 50%....ma è difficile....quasi impossibile che la banca accetti tale utilizzo...

quindi bisogna aprire un nuovo conto personale dove poter attivare i servizi essenziali come domiciliazioni....carte e altre disposizioni che erano presenti nel conto bloccato.....
 
Per i fondi obbligazioni derivati certificati passano automaticamente sul nuovo cc?:mmmm:

la banca NON può gestire come gli pare il tutto....bisogna sempre prima presentare la "dichiarazione di successione" per identificare gli eredi del defunto....
 
Un conto corrente è cointestato con possibilità di operazioni libere per entrambi i soggetti.A causa di una breve ma invalidante grave malattia, uno degli intestatari non può più intervenire con operazioni di investimento/disinvestimento.Al decesso del soggetto, gli eredi, quale diritto di accesso alle movimentazioni, a scopo conoscitivo possono intavolare, qualora sospettassero che l'altro cointestatario abbia prelevato l'intero ammontare delle liquidità dei titoli e altri risparmi?
Come già scritto gli eredi NON hanno nessuna possibilità di chiedere nulla all'altro co intestatario. Certo a controllare si può controllare ma è solo una perdita di tempo. Attenzione che, però, le zioni sono titoli nominativi, per cui possono essere venduti esclisivamente dal titolare-propretario. Ecco se avete sospetti su compravendita di titoli azionari detenuto dal de-cuius potete certamente fare qualcosa.
Per quanto tempo del passato possono gli eredi, alla data del decesso, avanzare richiesta di conoscenza delle operazioni effettuate precedentemente sul conto corrente?
10 anni a
Vi ringrazio per l'attenzione, e per il tempo dedicatomi.
Non sono una esperta, perdonate eventuali errori.
111111111111111111
 
Un conto corrente è cointestato con possibilità di operazioni libere per entrambi i soggetti.A causa di una breve ma invalidante grave malattia, uno degli intestatari non può più intervenire con operazioni di investimento/disinvestimento.Al decesso del soggetto, gli eredi, quale diritto di accesso alle movimentazioni, a scopo conoscitivo possono intavolare, qualora sospettassero che l'altro cointestatario abbia prelevato l'intero ammontare delle liquidità dei titoli e altri risparmi?
Come già scritto gli eredi NON hanno nessuna possibilità di chiedere nulla all'altro co intestatario. Certo a controllare si può controllare ma è solo una perdita di tempo. Attenzione che, però, le zioni sono titoli nominativi, per cui possono essere venduti esclisivamente dal titolare-propretario. Ecco se avete sospetti su compravendita di titoli azionari detenuto dal de-cuius potete certamente fare qualcosa.
Per quanto tempo del passato possono gli eredi, alla data del decesso, avanzare richiesta di conoscenza delle operazioni effettuate precedentemente sul conto corrente?
10 anni a
Vi ringrazio per l'attenzione, e per il tempo dedicatomi.
Non sono una esperta, perdonate eventuali errori.111111111111111111

Invece gli eredi POSSONO tranquillamente chiedere il resoconto degli ultimi 10 anni alla banca, e non e' detto che sia una perdita di tempo; se riescono a dimostrare che sono stati lesi i loro interessi potranno valutare una azione legale.
 
normalmente il conto viene bloccato dalla banca in attesa della "dichiarazione di successione"....
anche se si potrebbe continuare ad utilizzarlo per il 50%....ma è difficile....quasi impossibile che la banca accetti tale utilizzo...

quindi bisogna aprire un nuovo conto personale dove poter attivare i servizi essenziali come domiciliazioni....carte e altre disposizioni che erano presenti nel conto bloccato.....

se la banca sa che c'è un morto... meglio che la moglie non dica nulla e prelevi il tutto prima che si formino casini...
 
se la banca sa che c'è un morto... meglio che la moglie non dica nulla e prelevi il tutto prima che si formino casini...

Sisi vabbe' ... quindi se sul conto ci sono 100.000, la moglie va in banca a prelevare tutto in contanti ? E tu pensi che glieli diano cosi' sull'unghia ?
Comunque il saldo dichiarato dalla banca sara' quello alla data del decesso, e se prelevando tutto lede diritti di altri eredi, sara' il miglior modo per fare casini, non per evitarli...
 
Per quanto riguarda l'operarivitá mi sembra di capire che fosse a firma disgiunta. In assenza di vincoli il cointestatario può disporre, SEMPRE, del patrimonio liberamente. Al momento del decesso la somma esistente,pari al 50% spetta al cointestatario in vita, il resto va in asse ereditario. Senza se e senza ma.
Sulla prima parte, credo siamo d'accordo tutti.
Sulla parte in rosso un po' meno, perchè è più una convenzione che gli istituti si danno ma che non è per niente la procedura corretta dato che, come dicevi prima, il cointestatario disgiunto può SEMPRE disporre liberamente del conto in questione...non fosse altro per l'operatività mera e semplice: traducendo, il cointestatario a firma disgiunta può anche operare (quindi anche prelevare) oltre il limite delle rispettive quote...e il fatto che l'altro cointestatario sia in vita o deceduto, non altera la condizione. Idem deve essere garantito agli eredi del de cuius, una volta riconosciuti come tali, a patto che operino 'uniti', cioè come se fossero una unica entità.
Qualora insorgessero comportamenti lesivi nei confronti delle parti, il conflitto sarebbe tra gli eredi ed il cointestatario e non certo con l'istituto.
Ma una banca, perchè dovrebbe imbarcarsi in tutti questi sbattimenti? Se ne impipa e instaura una procedura propria standard, che poi diventa uno standard bancario, che però non è la procedura corretta. Il cliente pensa sia corretta, chiede in giro ad amici e conoscenti, anche con loro hanno fatto così, quindi deve essere giusto così.
Precisazione ulteriore: chi stabilisce che i liquidi (o i titoli) affluiti nel conto siano al 50% tra i due cointestatari? Se così non fosse, perchè bloccare il conto preventivamente alla notizia di morte e poi mandare in asse ereditario il 50% del contenuto del conto?
Forse Nonno e Brush potranno essere d'aiuto.


Invece nel caso di decesso di uno dei due cointestatari a firme disgiunte, è d'obbligo chiudere il rapporto per riaprirlo con un altro numero, singolarmente?

normalmente il conto viene bloccato dalla banca in attesa della "dichiarazione di successione"....
anche se si potrebbe continuare ad utilizzarlo per il 50%....ma è difficile....quasi impossibile che la banca accetti tale utilizzo...

quindi bisogna aprire un nuovo conto personale dove poter attivare i servizi essenziali come domiciliazioni....carte e altre disposizioni che erano presenti nel conto bloccato.....
Vedi sopra.

se la banca sa che c'è un morto... meglio che la moglie non dica nulla e prelevi il tutto prima che si formino casini...
Questo è quello che si genera 'anche' per la cattiva gestione descritta sopra.
Sul fatto che uno spazzi via i soldi, poi bisogna vedere se gli eventuali altri eredi non abbiano nulla da eccepire.

Quanto scritto è basato sulla mia esperienza personale: visto gli usi e i costumi e il tempo che è passato, potrebbe non risultare esatto...nel tal caso, prego chi è più informato di correggere quanto scritto.
 
.....

Ma una banca, perchè dovrebbe imbarcarsi in tutti questi sbattimenti? Se ne impipa e instaura una procedura propria standard, che poi diventa uno standard bancario, che però non è la procedura corretta. Il cliente pensa sia corretta, chiede in giro ad amici e conoscenti, anche con loro hanno fatto così, quindi deve essere giusto così.

.....

Correttissimo.

Però il mancato rispetto della legge, che forse non è neppure chiara, si trascina poi in catena altre questioni dove ognuna fa come meglio ritiene.
Ad es. le domiciliazioni, qualche banca blocca tutto e stop, altre invece le pagano per non creare disservizi in momenti particolari. Idem l'accesso online, chi blocca l'account al login e altri che consentono almeno la consultazione senza possibilità dispositive.

Si può quasi dire che ogni successione è una storia a sè, l'unica uniformità è per le successioni esenti da dichiarazione dove basta un modulo standard per tutti.
 
Correttissimo.

Però il mancato rispetto della legge, che forse non è neppure chiara, si trascina poi in catena altre questioni dove ognuna fa come meglio ritiene.
Ad es. le domiciliazioni, qualche banca blocca tutto e stop, altre invece le pagano per non creare disservizi in momenti particolari. Idem l'accesso online, chi blocca l'account al login e altri che consentono almeno la consultazione senza possibilità dispositive.

Si può quasi dire che ogni successione è una storia a sè, l'unica uniformità è per le successioni esenti da dichiarazione dove basta un modulo standard per tutti.
Esatto, concordo.
Nel mio caso, con più istituti, ognuno si è comportato in maniera diversa (anche per la presentazione dei documenti 'necessari', non solo per l'operatività): rispetto alla legge, che sia chiara o meno, tutti in maniera più o meno scorretta.
Più uniformità, o almeno competenza nel dirimere i singoli casi (visto che viene sempre citato il mitico 'ufficio legale' :rolleyes: , sarebbe auspicabile.
 
Quanto scritto è basato sulla mia esperienza personale: visto gli usi e i costumi e il tempo che è passato, potrebbe non risultare esatto...nel tal caso, prego chi è più informato di correggere quanto scritto.

riporto la mia esperienza personale....

Ottobre muore mia cognata (tumore)....mio fratello (il marito) mi chiede di occuparmi di tutto...conto corrente....accollo mutuo....dichiarazione di successione....chiusura di utenze (telefonia...sky...ecc...) che aveva intestato mia cognata.....un "casino" bestiale....

Riguardo al conto cointestato il direttore della filiale è stato chiaro....possibilità di utilizzo al 50% in attesa della "dichiarazione di successione"....ma preferibile aprire un conto personale spostando utenze e carte dal conto cointestato....

in rosso le ovvie parole del direttore ma...in realtà nel giorno stesso della consegna del certificato di morte la banca blocca il conto...

sulla possibilità di utilizzare da parte del cointestatario in vita il 100% del denaro disponibile vale sicuramente PRIMA della presentazione del certificato di morte alla banca...
cosa che avevo consigliato di fare a mio fratello....mettendo il saldo del conto a zero....

Bene ricordarsi che la banca...(come il cliente) può chiudere il conto in qualsiasi momento....per qualsiasi motivo....dandone logico preavviso....e di fronte a situazioni "complicate" lo fa senza nessun problema...

"che non sia corretto".....personalmente interessa poco....mi interessa sapere riuscire ad "arrivare" un secondo prima della banca e in questo caso ci sono riuscito.....
 
Sulla prima parte, credo siamo d'accordo tutti.
Sulla parte in rosso un po' meno, perchè è più una convenzione che gli istituti si danno ma che non è per niente la procedura corretta dato che, come dicevi prima, il cointestatario disgiunto può SEMPRE disporre liberamente del conto in questione...non fosse altro per l'operatività mera e semplice: traducendo, il cointestatario a firma disgiunta può anche operare (quindi anche prelevare) oltre il limite delle rispettive quote...e il fatto che l'altro cointestatario sia in vita o deceduto, non altera la condizione. Idem deve essere garantito agli eredi del de cuius, una volta riconosciuti come tali, a patto che operino 'uniti', cioè come se fossero una unica entità.
Qualora insorgessero comportamenti lesivi nei confronti delle parti, il conflitto sarebbe tra gli eredi ed il cointestatario e non certo con l'istituto.

Precisazione ulteriore: chi stabilisce che i liquidi (o i titoli) affluiti nel conto siano al 50% tra i due cointestatari? Se così non fosse, perchè bloccare il conto preventivamente alla notizia di morte e poi mandare in asse ereditario il 50% del contenuto del conto?
Forse Nonno e Brush potranno essere d'aiuto.

La proprieta' del 50% del saldo del c/c cointestato e' semplicemente una "presunzione di legge", ma di fatto la banca puo' liquidare il cointestatario (anche se non erede legittimo o legittimario), ed infatti solo il 50% va dichiarato in successione.
Se poi gli eredi riesco a dimostrare che in realta' il 100% della liquidita' di quel conto era stata apportata esclusivamente dal decuius, potrebbe intentare una causa al cointestatario non erede, e da li' si apre un contenzioso che durera' parecchio...

Sul fatto della possibilita' di poter operare su un c/c bloccato per decesso a firme disgiunte, le banche (le Poste) si comportano in maniera differente l'una dall'altra, in base anche a disposizioni interne.
L'interpretazione piu' corretta sarebbe in effetti quella di poter consentire l'operativita' del cointestatario salvo opposizione scritta degli eredi; sul c/c a firme congiunte ovviamente va bloccato tutto.
Per semplificarsi la vita, per non rischiare cause da parte degli eredi, le banche consigliano lo svincolo della quota di presunzione del cointestatario che sara' accreditata su nuovo c/c (eventualmente girando le utenze).
Ricordo che la banca e' responsabile del controllo sulla presentazione della dichiarazione di successione da parte degli eredi all'Agenzia delle Entrate (ove previsto, sopra la soglia dei 100.000 o se ci sono immobili), e rischia sanzioni se omette i controlli dovuti.
 
Ricordo che la banca e' responsabile del controllo sulla presentazione della dichiarazione di successione da parte degli eredi all'Agenzia delle Entrate (ove previsto, sopra la soglia dei 100.000 o se ci sono immobili), e rischia sanzioni se omette i controlli dovuti.
Nel senso che la cifra indicata nel certificato di consistenza alla data di morte e la cifra dichiarata in successione devono coincidere?
 
Nel senso che la cifra indicata nel certificato di consistenza alla data di morte e la cifra dichiarata in successione devono coincidere?

Quello sicuramente e' un controllo che io faccio sempre, in realta' l'interpretazione e' piu' generica :

L’art. 48 del “Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni"
prevede infatti l’obbligo per la Banca, nella qualità di debitrice e/o detentrice dei beni del de cuius, i
seguenti oneri:

 verifica della presentazione della dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate da parte
degli eredi o legatari del de cuius;
oppure:
 trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle eventuale “dichiarazione di esonero dall’obbligo della
denuncia di successione” rilasciata dagli eredi o legatari del “de cuius”.
La sanzione a carico della Banca per il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra consiste in
una pena pecuniaria dal 200 al 400% dell'imposta o della maggiore imposta dovuta (dagli eredi
o legatari) in relazione ai beni e diritti ereditari ai quali si riferisce la violazione.
 
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