Conto internazionale multi-valuta Wise (ex Transferwise)

  • Ecco la 70° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Settimana di risk-off per i principali indici per via dei timori legati all’inflazione persistente e alle prospettive di tassi ancora elevati a lungo. Anche se il report di oggi sull’indice core Pce, la misura molto gradita alla Fed per valutare l’inflazione, ha mostrato un parziale raffreddamento, o quantomeno una stabilità. L’indice ha riportato una crescita su base annua del 2,8%, in linea con le previsioni degli analisti e con la rilevazione del mese precedente. Questo dovrebbe lasciare più margine di manovra alla Fed per abbassare i tassi di interesse nel corso del 2024. Passando al Vecchio Continente, il report sull’inflazione dell’Eurozona ha mostrato un indice al 2,6%, oltre il 2,5% atteso e in accelerazione rispetto al 2,4% precedente.
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Scusa, non ho esperienza, ma si può interloquire in quel modo con l'Agenzia delle Entrate? I
Certo, si chiama "autotutela"
autotutela


Faccio un piccolo recap, partendo dalle norme perche' quello e' il parametro su cui ragionare.

Prima nasce il monitoraggio delle attivita' finanziarie detenute all'estero, e' una legge del 1990, via via perfezionata: ripartiamo quindi da quello che e' lo stato attuale (2024) e quindi dall'Articolo 4 commi 1 e 3 Decreto legge 28/06/1990, n. 167
primo comma
1. Le persone fisiche ... residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero, attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi
terzo comma
...
Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000 euro.
...



Il monitoraggio riguarda:
a) investimenti all'estero;
b) attivita' estere di natura finanziaria;
c) cripto-attivita';

I conti correnti bancari che non superano mai nell'anno d'imposta il valore massimo di 15.000 euro non vanno monitorati.



Poi arriva l'IVAFE che parte dal 2012

Decreto legge 06/12/2011, n. 201 commi 18-22
18. A decorrere dal 2012 è istituita un’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato
L'imposta riguarda
a) prodotti finanziari;
b) conti correnti;
c) libretti di risparmio;
se detenuti all'estero.

Per i conti correnti detenuti all'estero, senza distinzione tra bancari e non, l'imposta e' stabilita in misura pari al bollo dei conti correnti bancari detenuti in Italia: ricordo che in Italia abbiamo il bollo di 2 euro per gli estratto conti (sia correnti che non) non bancari che superano i 77,46 euro (pagano questo bollo sia i conti di pagamento che gli estratti conto delle carte di credito, non e' un bollo solo da conto corrente per intenderci); e il bollo di 34,20 che riguarda solo i conti correnti bancari e solo i libretti bancari che nell'anno hanno giacenza media superiore a 5.000 euro.
Quindi, qualsiasi conto corrente estero sconta 34,20 euro di bollo rectius IVAFE, mentre se detenuto in Italia sconta o il bollo di 2 euro o quello di 34,20 a seconda dei casi.

Prodotti finanziari sono, secondo l'agenzia delle entrate:
Al riguardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 24 maggio 2012, attuativo dei commi da 1 a 3dell'articolo 19 del citato decreto legge n. 201 del 2011, per "prodotti finanziari" si intendono quelli elencati all'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58(TUF), ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati(cfr. circolare 21 dicembre 2012, n. 48).
In particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera u), del TUF rientrano nell'ambito dei prodotti finanziari «gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria».
La definizione di "strumenti finanziari" è contenuta nel comma 2 che, a sua volta, rinvia alla sezione C dell'Allegato I ove sono elencate, tra le altre, le seguenti tipologie: «1) valori mobiliari; 2) strumenti del mercato monetario; 3) quote di unorganismo di investimento collettivo del risparmio; 4) contratti di opzione, contrattifinanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi futuri ditassi di interesse e altri contratti derivati»
condivido.

In relazione a un conto di pagamento intrattenuto presso una piattaforma di P2P Lending, nella risoluzione n. 56/2020 l'agenzia ha detto
A tale proposito si osserva che per conto di pagamento si intende «un conto intrattenuto presso un prestatore di servizi di pagamento da uno o più utenti di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento» (cfr. articolo 1, lettera l,del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11).
che e' cosa giusta, ma poi ha aggiunto
A differenza del conto corrente bancario, sul quale è invece applicabile l'IVAFE, le somme accreditate su un conto di pagamento possono essere utilizzate esclusivamente per effettuare dei pagamenti e non anche per la gestione del risparmio.
che e' una cosa senza senso, un ipse dixit del tipo e' cosi' perche' e' cosi'.

Da possessore di conti correnti bancari di tutti i tipi e di qualche conto di pagamento abbinato a carte di debito, sia italiani che esteri, posso testimoniare che su molti conti di pagamento i soldi li puoi tenere anche senza fare pagamenti cosi' come li puoi tenere su un conto corrente bancario: non c'e' proprio distinzione funzionale tra conto di pagamento e conto corrente bancario, alla base funzionano allo stesso modo e sono strutturalmente dei conti correnti dove tu titolare puoi fare rimesse in denaro e disporre del denaro nei limiti del saldo, allo stesso modo in cui ne disponi da un conto corrente bancario. Sono i servizi aggiuntivi e le regole di tenuta del conto lato intermediario (banca, IP, IMEL) che differiscono, NON l'essere conti corrente o meno.
Sempre nella ricordata risoluzione n. 56/2020 l'agenzia prosegue dicendo
Inoltre, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del TUF, gli strumenti di pagamento non costituiscono prodotti finanziari. Pertanto, si ritiene che il conto di pagamento acceso presso l'IP estero non rientri nell'ambito di applicazione dell'IVAFE non configurando detto conto un tipico "conto corrente" bancario.
Inoltre, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del TUF, gli strumenti di pagamentonon costituiscono prodotti finanziari. Pertanto, si ritiene che il conto di pagamentoacceso presso l'IP estero non rientri nell'ambito di applicazione dell'IVAFE nonconfigurando detto conto un tipico "conto corrente" bancario.
la qual cosa ci mette di fronte allo stabilire cosa sia uno strumento di pagamento e un tipico "conto corrente" bancario.
Uno strumento di pagamento (assegno bancario, assegno circolare, vaglia, carta di debito/ credito ecc.) non e' un prodotto finanziario, SONO D'ACCORDO.
Che il conto di pagamento sia uno strumento di pagamento (e quindi non qualificabile giuridicamente ne' come prodotto finanziario ne' come attivita' finanziaria che produce redditi da capitale), e' una boiata, ma sta scritta e puo' fare molto comodo a chi non voglia fare quadro RW, ne' per il monitoraggio ne' per l'IVAFE.
Non e' il conto di pagamento lo strumento con cui paghi ma la disposizione di bonifico che impartisci (comunque la si voglia chiamare), l'assegno bancario o circolare o il vaglia che usi per pagare, l'utilizzo della carta di debito che usi per pagare. Il conto e' il contratto che ti mette a disposizione il saldo che ti consente di essere usato per il pagamento: sarebbe strumento di pagamento se venisse trasferito il conto in se' e non il saldo o parte del saldo disponibile e formato da rimesse di denaro ricevute sul conto, ma e' evidente che non paghi trasferendo il conto ma, soltanto, disponi del saldo.

Per tipico conto corrente bancario, si deve intendere un conto sul quale vengono registrate rimesse (accrediti e/o addebiti) in valute correnti aventi corso legale riconosciuto e dove esiste un saldo disponibile per pagamenti e quant'altro (giroconto, bonifico, invia denaro, addebito in conto ecc. ecc.). Non puoi' dire che l'unico conto corrente e' quello bancario: devi analizzare se il conto di pagamento ha le funzioni tipiche del conto bancario, che sicuramente sono l'accredito e l'addebito di somme di denaro avente corso legale e il saldo disponibile. Quindi in astratto sono sicurissimo che il conto Wise che ho aperto e dove ci tengo un saldo monetario, e' un conto corrente, mentre l'operazione di trasferimento di denaro che Wise fa senza che tu debba aprire un conto, quella non porta a farti avere un conto corrente ma ad usare un mezzo di pagamento (due o piu' bonifici locali al posto di un bonifico internazionale, soldi presi dal tuo conto corrente NON WIse e trasferiti a Wise, e da Wise ritrasferiti dove li volevi far arrivare).

Quindi secondo me il conto di pagamento Wise che ti danno se apri un conto e' indubitabilmente un conto corrente, ma e' anche vero che l'agenzia delle entrate disse di no, quindi se la cosa mi puo' far comodo posso anche adeguarmi, non pagandoci mai IVAFE, perche' se conto di pagamento = strumento di pagamento allora e' testuale che non sia prodotto finanziario.

Adesso veniamo al monitoraggio del conto di pagamento WISE, con un IBAN estero, monitoraggio che riguarda, tra l'altro, le attivita' finanziarie detenute all'estero.
Il Quadro RW e' il luogo dove si fa il monitoraggio
Quadro RW
Le attuali istruzioni
Istruzioni 730/2024
a pagina 133 del file pdf indicato prevedono una TABELLA 19 - CODICI INVESTIMENTI ALL’ESTERO E ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA
con i seguenti codici
CONTI CORRENTI E DEPOSITI ESTERI...................................1
PARTECIPAZIONI AL CAPITALE O AL PATRIMONIO DI SOCIETÀ NON RESIDENTI......................2
OBBLIGAZIONI ESTERE E TITOLI SIMILARI...........................3
TITOLI NON RAPPRESENTATIVI DI MERCE E CERTIFICATI DI MASSA EMESSI DA NON RESIDENTI.......4
VALUTE ESTERE DA DEPOSITI E CONTI CORRENTI ............5
TITOLI PUBBLICI ITALIANI EMESSI ALL’ESTERO..................6
CONTRATTI DI NATURA FINANZIARIA STIPULATI CON CONTROPARTI NON RESIDENTI.....................................7
POLIZZE DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E DI CAPITALIZZAZIONE ..........................................................8
CONTRATTI DERIVATI E ALTRI RAPPORTI FINANZIARI CONCLUSI AL DI FUORI DEL TERRITORIO DELLO STATO...9
METALLI PREZIOSI ALLO STATO GREZZO O MONETATO DETENUTI ALL’ESTERO .........................................................10
PARTECIPAZIONI PATRIMONIO DI TRUST, FONDAZIONI O ALTRE ENTITÀ GIURIDICHE DIVERSE DALLE SOCIETÀ ...11
FORME DI PREVIDENZA GESTITE DA SOGGETTI ESTERI ....12
ALTRI STRUMENTI FINANZIARI ANCHE DI NATURA NON PARTECIPATIVA............................13
ALTRE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA ..........14
BENI IMMOBILI.........................................................................15
BENI MOBILI REGISTRATI (es. yacht e auto di lusso) .........16
OPERE D’ARTE E GIOIELLI....................................................17
ALTRI BENI PATRIMONIALI ....................................................18
IMMOBILE ESTERO ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE....19
CONTO DEPOSITO TITOLI ALL’ESTERO ........................................20
CRIPTO-ATTIVITÀ...................................................................................21

Quindi secondo me in astratto, essendo il conto Wise un conto con le caratteristiche tipiche dei conti correnti bancari, quindi un conto corrente, se faccio il monitoraggio ci metto sicuramente Codice 1 senza considerare la regola dell'esenzione dei 15.000 euro perche' e' testualmente dettata solo per i conti correnti bancari e Wise non e' una banca.
Quindi se lo monitori con codice 1, sempre, e ci paghi l'IVAFE di 34,20 se superi giacenza annua di 5.000 euro, fai una cosa INCONTESTABILE.

Adesso vediamo se e' sostenibile la via di mezzo: cioe' no IVAFE perche' non e' un prodotto finanziario e nemmeno un conto corrente e nemmeno un libretto di risparmio ma si monitoraggio perche' e' altra attivita' di natura finanziaria codice 14.

La tesi dell'agenzia delle entrate per concludere che l'IVAFE non e' dovuta dipende dalla qualificazione del conto di debito in termini di strumento di pagamento: uno strumento di pagamento (assegno bancario, assegno circolare, vaglia, carta di credito) non e' un prodotto finanziario e quindi non paga l'IVAFE.
Ma se il conto di pagamento e' uno strumento di pagamento analogo a un assegno bancario, un assegno circolare, un vaglia, una carta di credito/debito, allora non dovrebbe essere monitorata perche' l'unico strumento di pagamento da monitorare nel quadro RW sono le valute cioe' i soldi contanti. Se vai in banca e ti fai rilasciare un assegno circolare da euro 100.000 a te intestato, poi lo porti e lo conservi all'estero (dichiarandolo alla dogana/frontiera in quanto supera i 10.000 euro a persona che possono circolare senza dichiarazione doganale), quell'assegno che e' uno strumento di pagamento, non lo devi dichiarare nel quadro RW, non e' attivita' finanziaria, e' assegno = strumento di pagamento.
Lo strumento di pagamento diverso dal denaro contante inteso come valuta, non e' di per se' da monitorare.
Nella citata risoluzione 56/2020 a dover essere monitorato nel quadro RW col codice 14 e' l'investimento fatto sulla piattaforma di P2P Lending, ossia il denaro dato a mutuo attraverso quella piattaforma: e' il contratto di mutuo l'attivita' finanziaria detenuta all'estero, non il conto di pagamento sul quale sono passati i soldi e aperto a nome del mutuante sulla piattaforma di Lending. Questo disse l'agenzia, anche se secondo me e' frutto di grosso travisamento della situazione di fatto, ma gioca a favore.

Quindi, secondo me, se e' vero che il conto di pagamento e' uno strumento di pagamento che come tale (come strumento di pagamento) non e' prodotto finanziario, detta qualificazione porta a ritenere che non sia attivita' finanziaria da monitorare perche' non e' valuta e nemmeno conto corrente (per ipotesi) e non c'e' attivita' finanziaria ma solo strumento di pagamento.

Ciao
Claudio
 
Ultima modifica:
Adesso vediamo se e' sostenibile la via di mezzo: cioe' no IVAFE perche' non e' un prodotto finanziario e nemmeno un conto corrente e nemmeno un libretto di risparmio ma si monitoraggio perche' e' altra attivita' di natura finanziaria codice 14.

La tesi dell'agenzia delle entrate per concludere che l'IVAFE non e' dovuta dipende dalla qualificazione del conto di debito in termini di strumento di pagamento: uno strumento di pagamento (assegno bancario, assegno circolare, vaglia, carta di credito) non e' un prodotto finanziario e quindi non paga l'IVAFE.
Ma se il conto di pagamento e' uno strumento di pagamento analogo a un assegno bancario, un assegno circolare, un vaglia, una carta di credito/debito, allora non dovrebbe essere monitorata perche' l'unico strumento di pagamento da monitorare nel quadro RW sono le valute cioe' i soldi contanti. Se vai in banca e ti fai rilasciare un assegno circolare da euro 100.000, poi lo porti e lo conservi all'estero (dichiarandolo alla dogana in quanto supera i 10.000 euro a persona che possono circolare senza dichiarazione doganale), quell'assegno che e' uno strumento di pagamento, non lo devi dichiarare nel quadro RW, non e' attivita' finanziaria, e' assegno = strumento di pagamento.
Lo strumento di pagamento diverso dal denaro contante inteso come valuta, non e' di per se' da monitorare.
Nella citata risoluzione 56/2020 a dover essere monitorato nel quadro RW col codice 14 e' l'investimento fatto sulla piattaforma di P2P Lending, ossia il denaro dato a mutuo attraverso quella piattaforma: e' il contratto di mutuo l'attivita' finanziaria detenuta all'estero, non il conto di pagamento sul quale sono passati i soldi e aperto a nome del mutuante sulla piattaforma di Lending.

Quindi, secondo me, se e' vero che il conto di pagamento e' uno strumento di pagamento che come tale (come strumento di pagamento) non e' prodotto finanziario, detta qualificazione porta a ritenere che non sia attivita' finanziaria da monitorare perche' non e' valuta e nemmeno conto corrente (per ipotesi) e non c'e' attivita' finanziaria ma solo strumento di pagamento.

Ciao
Claudio


Grazie per l'interessantissimo intervento. Oggi ho una "giornataccia", ma domani, se non sono troppo stanco, mi riprometto di guardarci meglio.

Per il momento mi sorge un dubbio: perché Codice 14 e non invece Codice 7?
 
Per il momento mi sorge un dubbio: perché Codice 14 e non invece Codice 7?
Per gusto, non per una precisa considerazione se non che l'agenzia entrate dice di usare quel codice nella risoluzione 56/2020 riguardante il conto sulla piattaforma di P2p Lending: io mi sarei immaginato il codice 7 perche' i soldi dati a mutuo su quelle piattaforme alla fine sono dei finanziamenti i quali nella Circolare del 23/12/2013 n. 38 erano indicati da mettere col codice 7
Ciao
Claudio
P.S. Alcune categorie della tabella 19 sono da psicopatici per la discrezionalita' con cui possono essere interpretate
 
Ultima modifica:
Per i conti correnti detenuti all'estero, senza distinzione tra bancari e non, l'imposta e' stabilita in misura pari al bollo dei conti correnti bancari detenuti in Italia: ricordo che in Italia abbiamo il bollo di 2 euro per gli estratto conti (sia correnti che non) non bancari che superano i 77,46 euro (pagano questo bollo sia i conti di pagamento che gli estratti conto delle carte di credito, non e' un bollo solo da conto corrente per intenderci); e il bollo di 34,20 che riguarda solo i conti correnti bancari e solo i libretti bancari che nell'anno hanno giacenza media superiore a 5.000 euro.
Quindi, qualsiasi conto corrente estero sconta 34,20 euro di bollo rectius IVAFE, mentre se detenuto in Italia sconta o il bollo di 2 euro o quello di 34,20 a seconda dei casi.

Ripropongo il mio dubbio/domanda/interpellanza ...

se il Conto Corrente o Deposito è in valuta estera (USD, YEN, CHF, etc.) è Codice 5 = IVAFE ???

Thanks
 
se il Conto Corrente o Deposito è in valuta estera (USD, YEN, CHF, etc.) è Codice 5 = IVAFE ???
No. Codice 5 e' quando prelevi i soldi dal conto e li tieni come valuta (denaro contante).
Se hai un conto in valuta, hai un saldo in quella valuta e non denaro contante.
Ciao
Claudio
 
No. Codice 5 e' quando prelevi i soldi dal conto e li tieni come valuta (denaro contante).
Se hai un conto in valuta, hai un saldo in quella valuta e non denaro contante.
Ciao
Claudio

o capperi ...... :eek:

quindi:
- ho un conto corrente bancario in valuta estera con istituto non residente
- calcolo saldo iniziale e giacenza media del C/C , => codice 1 (c.d. Bollo)
- la somma del contante della valuta, che ho prelevato nell'anno (il c.d. scarico (* 1)), vanno a fare il saldo e la media della valuta estera, codice 5 (IVAFE)
- sullo scarico, calcolo la plus-/minusvalenza da "mettere" nel quadro RT (sez. I 20% prelievo)
- se ci dovessero essere interessi dal C/C -> Quadro RM

(* 1) che però non comprende i pagamenti [bonifici, pagamenti digitali etc.] diretti fatti da C/C (insomma: pagamenti tracciati)

.... mi sa che devo prendere appuntamento con l'AdE (e forse il mese di maggio / giugno non è il massimo)

grazie per l'info ....

OK!

P.S. non voglio trovare scuse .... ma ho perso giornate intere a cercare le interpretazioni "corrette" .... ma sono andato a sbattere su talmente tante contraddizioni .... che forse .... :wall:
 
Per quanto riguarda invece Wise, anche in questo caso il conto non era "suscettibile di produrre redditi imponibili," almeno fino al 30 novembre 2022. Poi dal 01 dicembre 2022 hanno cominciato a calcolare il famoso "cashback-interesse", senza (a quanto sembra) darne alcuna comunicazione ai propri clienti se non il giorno 20 gennaio 2023 (che è il giorno in cui, almeno io, ho ricevuto la mail e in cui mi è stata accreditata la bellezza di 0,29 euro), clienti i quali si sono trovati quindi di fronte al fatto compiuto.

E non si sono nemmeno degnati di dare una preventiva comunicazione "pubblica" della cosa, dato che la notizia più vecchia cho ho trovato in proposito è del 24 gennaio 2023:

“Balance cashback”: Wise offers European customers a return on money held in multiple currencies

E neppure oggi ho trovato alcuna menzione del cashback nelle loro condizioni contrattuali, sebbene lo continuino ad erogare, a meno che il cliente non abbia opposto rifiuto come ho fatto io a fine 2023:

Terms and Conditions - (Wise Europe SA)


La Direttiva 2007/64/CE richiamata dalla Circolare del 10/05/2013 n. 15 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa riportata da @motoro nel suo intervento n. 938 del 25/04, fra le altre cose dice:


Articolo 42
Informazioni e condizioni

Gli Stati membri assicurano che le seguenti informazioni e condizioni siano fornite all’utente dei servizi di pagamento:

3) relativamente a spese, tassi di interesse e di cambio:

c) se concordata, l’immediata applicazione delle modifiche del tasso di interesse o di cambio di riferimento e i requisiti relativi alle informazioni sulle modifiche in conformità dell’articolo 44, paragrafo 2;


Articolo 44
Modifiche delle condizioni del contratto quadro

1. Qualsiasi modifica del contratto quadro nonché delle informazioni e delle condizioni di cui all’articolo 42, è proposta dal prestatore di servizi di pagamento secondo le modalità di cui all’articolo 41, paragrafo 1, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista. Se applicabile in conformità dell’articolo 42, punto 6, lettera a), il prestatore di servizi di pagamento informa l’utente che le modifiche delle condizioni si ritengono accettate qualora quest’ultimo non abbia notificato al prestatore la mancata accettazione delle stesse prima della data proposta per la loro entrata in vigore. In tal caso, il prestatore di servizi di pagamento specifica che l’utente di servizi di pagamento ha diritto di porre termine immediatamente al contratto quadro senza oneri prima della data proposta per l’applicazione delle modifiche.

2. Le modifiche dei tassi d’interesse o di cambio possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso a condizione che tale diritto sia concordato nel contratto quadro e che le modifiche si basino sui tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti in conformità dell’articolo 42, punto 3, lettere b) e c). L’utente dei servizi di pagamento è informato di qualsiasi modifica del tasso d’interesse quanto prima e secondo le modalità previste all’articolo 41, paragrafo 1, a meno che le parti non abbiano concordato una frequenza specifica o una modalità secondo cui l’informazione deve essere fornita o resa disponibile.
Tuttavia le modifiche dei tassi d’interesse o di cambio che sono più favorevoli agli utenti dei servizi di pagamento possono essere applicate senza preavviso.


----------------------


In primo luogo a me sembra ci sia un'evidente contraddizione nella Direttiva laddove afferma (vedasi le parti che ho sottolineato) che l'utente ha diritto di recedere in caso di modifica delle condizioni prima della data proposta per le stesse, e poi allo stesso tempo afferma che la modifica dei tassi di interesse può farsi senza preavviso se più favorevole all'utente.

A parte questo, Wise risulta comunque doppiamente inadempiente: uno perché la modifica non è "concordata" nel contratto (proprio non è specificato che sia previsto alcun tasso di interesse), due perché, proprio perché non "concordata" la modifica ed anche se consideriamo nel contratto un implicito tasso di interesse pari allo 0%, non ne ha informato in forma "immediata" e "quanto prima" dell'aumento di questo tasso dallo 0% al X%. (Per lo meno a me ha informato 50 giorni dopo l'entrata in vigore di questo "aumento").

Non sto ad andare a ricercare la normativa belga, ma ho il forte sospetto che Wise chiami "cashback" l'interesse che riconosce proprio per non avere problemi rispetto alla Direttiva Europea.
 
Ultima modifica:
Che casino!!!!!


Ribadisco ..... :nocomment:


Provo a riassumere quello che penso di aver capito (se non altro per farmi eventualmente correggere prima di fare guai al momento della dichiarazione dei redditi), anche se ritengo di aver capito poco per non dire una cippa.

Per semplificare la cosa (e perché è il caso che mi riguarda) prendiamo un conto Wise con giacenza iniziale di 1000 euro e finale di 500, e con giacenza media di 750, quindi senza IVAFE da pagare.

A) Se si considera Codice 1 (e cioè alla stregua di un conto corrente bancario), non va indicato nel quadro RW nemmeno per il "solo monitoraggio". Oppure va indicato comunque, indipendentemente dalle giacenze e dal valore finale essendo "altro" rispetto al conto corrente bancario?

B) Se invece si considera Codice 7 (o Codice 14) lo si deve indicare nel quadro RW col valore iniziale (1000) e con quello finale (500) per il "solo monitoraggio".

Visto che sono più propenso a considerarlo Codice 7 (per via degli interessi-cashback che hanno iniziato ad erogare da dicembre 2022, e tutta la filippica che ho scritto stamattina era finalizzata ad avere un qualche "strumento" in mano nel caso l'AdE cerchi peli nelle uova di chi non ha intenzione di dichiarare-considerare il cashback eventualmente ricevuto come interesse), farò la dichiarazione integrativa per l'anno 2022. E da quanto ho capito, per l'esempio sopra riportato, la sanzione dovrebbe essere dello 0,375% dei 500 euro di valore finale + interessi (e cioè 1,88 + 1,03).

NB: che la sanzione si debba calcolare sul valore finale e non sul valore medio l'ho trovato in questo documento:

Pag. 14 --> https://www.archiparma.it/wp-conten...STABILITA-telefisco-2016-quesiti-risposte.pdf

L'interesse-cashback relativo a dicembre 2022 non va indicato fra i redditi percepiti in quell'anno poiché si applica il principio di cassa, e siccome (mi) è stato accreditato il 20/01/23 si sommerà agli altri cashback ricevuti nel corso del 2023. E così li indicherò nella dichiarazione dei redditi che farò il mese prossimo.

Per quanto riguarda poi il conto Wise in sterline inglesi, su cui ho avuto una giacenza effettiva per una quarantina di giorni fra settembre ed ottobre 2022 (con una giacenza media annua di poco meno di 40 euro, valore calcolato sui cambi medi mensili comunicati dall'AdE) lo indicherò in aggiunta al "conto belga" in euro con valore finale di 0,00 euro e quindi, se ho ben capito, non ci dovrei pagare sanzioni.

Bohhhhhh, mi sa che il conto Wise, per quanto mi ci trovi benissimo, inizierò a tenerlo a zero, anche alla luce del testo dell'articolo 6 del D.L. n. 167 del 28/06/90 evidenziato da @rodrig11:


Tassazione presuntiva.

1. Per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, gli investimenti esteri e le attivita' estere di natura finanziaria, trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente in Italia nel relativo periodo d'imposta, a meno che, in sede di dichiarazione dei redditi, venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avviene in un successivo periodo d'imposta, o sia indicato che determinate attivita' non possono essere produttive di redditi. La prova delle predette condizioni deve essere fornita dal contribuente entro sessanta giorni dal ricevimento della espressa richiesta notificatagli dall'ufficio delle imposte.
 
Ultima modifica:
Ho trovato questa Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 2010, che riporta cose interessanti, anche se forse in alcuni casi un po' datate e pure superate.

Non incollo la prima parte perché si parla di vincite ai casinò on line e non ci riguarda; comunque l'istante, nell'interpello, precisa che si tratta di un conto corrente infruttifero.

Da notare che non si dice mai conto corrente bancario, anche se forse si può desumere dal fatto che vengono indicati assegni e carta di credito per i prelievi; solo verso la fine l'AdE parla di "banca estera".

Poi mi sembra di capire che, almeno una volta, nel quadro RW fosse possibile indicare se il conto fosse fruttifero o meno, mentre adesso no.


Per quanto riguarda gli obblighi di monitoraggio fiscale del conto corrente detenuto all'estero dall'istante, si ricorda che l'articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, prescrive l'obbligo di compilazione del modulo RW della dichiarazione dei redditi da parte delle persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del TUIR, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, che al termine del periodo d'imposta detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria di ammontare complessivo superiore a euro 10.000, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia. Con particolare riguardo alle attività di natura finanziaria (conti correnti, partecipazioni, ecc.), se di valore superiore a detto ammontare, queste devono essere sempre indicate nel modulo RW in quanto suscettibili di produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia.
L'obbligo di compilazione del modulo RW riguarda - oltre che le consistenze degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria - anche i trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso del periodo d'imposta hanno interessato i suddetti investimenti ed attività, se l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso del medesimo periodo, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a euro 10.000. Al riguardo si ricorda che i trasferimenti devono essere indicati anche se al termine del periodo d'imposta il contribuente non detiene più i predetti investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria in quanto a tale data è intervenuto il disinvestimento o l'estinzione dei rapporti finanziari e qualunque sia la modalità con cui sono stati effettuati i trasferimenti (attraverso intermediari residenti, attraverso intermediari non residenti o in forma diretta tramite trasporto al seguito).
Al contrario, i trasferimenti non vanno indicati nel modulo RW se non sono relativi agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria per i quali sussiste l'obbligo di compilazione nel medesimo modulo (Sez. II) e, in ogni caso, qualora siano di importo inferiore a euro 10.000.
In riferimento al caso prospettato, si precisa, innanzitutto, che il conto corrente estero è un'attività finanziaria soggetta al monitoraggio e, quindi, deve essere indicata nel modulo RW, in quanto suscettibile di produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia.
Per le predette attività, infatti, sussiste la presunzione di redditività dettata dall'articolo 6 del decreto legge n. 167 del 1990 in base alla quale le attività finanziarie sono fruttifere in misura pari al tasso ufficiale medio di riferimento vigente nel relativo periodo d'imposta, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d'imposta e fatta salva la possibilità da parte del contribuente di opporre prova contraria.
Fermi restando gli obblighi di monitoraggio e compilazione del modulo RW, nel caso in cui sulla base della legislazione o della prassi vigente in taluni Paesi i conti non siano produttivi di reddito, sarà opportuno che gli interessati acquisiscano dalla banche estere documenti o attestazioni da cui risulti tale circostanza.
Qualora, invece, il conto corrente posseduto all'estero produca interessi, questi ultimi devono essere riportati nell'apposita sezione del quadro RM della dichiarazione dei redditi.
In tal caso, infatti, il contribuente deve autoliquidare l'imposta sostitutiva con la medesima aliquota di ritenuta a titolo d'imposta che sarebbe stata applicata dal sostituto d'imposta se il conto corrente fosse stato detenuto in Italia (nella fattispecie, con l'aliquota del 27 per cento).
Ciò posto, tornando agli obblighi di monitoraggio fiscale, sempreché venga superato il limite precedentemente ricordato dei 10.000 euro, l'istante dovrà compilare la Sezione II del modulo RW per indicare le consistenze presenti sul conto corrente estero al 31 dicembre e barrare la colonna 4 per evidenziare la circostanza che il conto è infruttifero.
Dovrà compilare, inoltre, la Sezione III del modulo RW sia con riferimento ai versamenti compiuti dall'Italia verso il conto corrente estero, sia con riferimento ai trasferimenti effettuati verso l'Italia su un conto corrente intestato al medesimo contribuente.
Al riguardo si precisa che non sono oggetto di monitoraggio fiscale i pagamenti effettuati, anche tramite carte di credito o assegni, per l'acquisto di beni o per il sostenimento di spese correnti utilizzando le disponibilità possedute sul conto corrente estero.
Si fa in ogni caso presente che per i conti correnti posseduti all'estero è prevista l'ipotesi di esonero dell'obbligo di compilazione del modulo RW nel caso in cui il contribuente dia apposita disposizione alla banca estera presso la quale è detenuto il conto di bonificare gli interessi maturati sul conto estero, immediatamente e comunque entro il mese della maturazione, su un conto corrente italiano intestato al medesimo contribuente, dando specificazione nella causale dell'ammontare lordo e dell'eventuale ritenuta applicata all'estero. Tale disposizione può essere resa dal contribuente anche nell'ipotesi di un conto corrente infruttifero nel presupposto che l'incarico può avere ad oggetto i proventi che dovessero maturare in futuro per effetto, ad esempio, di modifiche contrattuali successivamente intervenute.


Documentazione Economica e Finanziaria - Dettaglio Parte


Non so se possa essere ancora in vigore quest'ultima parte che ho sottolineato, ma mi sembrerebbe parecchio degna di nota.
 
NB: che la sanzione si debba calcolare sul valore finale e non sul valore medio l'ho trovato in questo documento:

Pag. 14 --> https://www.archiparma.it/wp-conten...STABILITA-telefisco-2016-quesiti-risposte.pdf
ciao. se proprio lo vuoi considerare cc (ovvero bancario):
la sanzione si applica alla colona 8, chiamata valore finale, ma nel caso di cod 1, in quella colonna va messo la giacenza media, quindi la sanzione è sulla giaceza media. Anche nel caso del tuo conto in sterline, perché avrebbe valore finale zero? col 8 = giacenza media.

il fatto che il prodotto dichiarato in RW sia infruttifero, significa solo che in quell'anno non ha prodotto redditi da RT o RW, il che, se è vero, va dichiarato in col. 14 mettendo "5"

P.S.: gli istituti di moneta elettronica non potrebbero dare interessi (TUF art. 114-bis)
 
ciao. se proprio lo vuoi considerare cc (ovvero bancario):
la sanzione si applica alla colona 8, chiamata valore finale, ma nel caso di cod 1, in quella colonna va messo la giacenza media, quindi la sanzione è sulla giaceza media. Anche nel caso del tuo conto in sterline, perché avrebbe valore finale zero? col 8 = giacenza media.

il fatto che il prodotto dichiarato in RW sia infruttifero, significa solo che in quell'anno non ha prodotto redditi da RT o RW, il che, se è vero, va dichiarato in col. 14 mettendo "5"

P.S.: gli istituti di moneta elettronica non potrebbero dare interessi (TUF art. 114-bis)


Grazie infinite per le dritte-chiarimenti-informazioni. OK!OK!

Avevo letto con superficialità la risposta telematica; ma quindi anche se inserisco il conto - o meglio i conti - con Codice 7 il discorso relativo alla sanzione non cambia (e cioè inserimento del valore medio nella casella 8 e relativa sanzione)?

Ma non è che forse in una qualche disposizione viene indicato di inserire, come per l'ISEE, il valore maggiore fra il saldo al 31/12 e la giacenza media?

Per quello che riguarda gli interessi, mi sembra di poter dire che la legge italiana "va contro" la direttiva europea, la quale li prevede esplicitamente (mentre esclude invece ad esempio gli assegni, all'articolo 3).
 
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Grazie infinite per le dritte-chiarimenti-informazioni. OK!OK!

Avevo letto con superficialità la risposta telematica; ma quindi anche se inserisco il conto - o meglio i conti - con Codice 7 il discorso relativo alla sanzione non cambia (e cioè inserimento del valore medio nella casella 8 e relativa sanzione)?

Ma non è che forse in una qualche disposizione viene indicato di inserire, come per l'ISEE, il valore maggiore fra il saldo al 31/12 e la giacenza media?

Per quello che riguarda gli interessi, mi sembra di poter dire che la legge italiana "va contro" la direttiva europea, la quale li prevede esplicitamente (mentre esclude invece ad esempio gli assegni, all'articolo 3).
ciao, il caso dei cc è particolare perché ha ivafe fissa, la col 8 (media) serve solo a capire se l'imposta c'è o no, per gli altri codici non è la media.
per rw non è mai il calcolo che si fa per isee.
l'avrai scritto in precedenza, ma mi sarà sfuggito: perché la tua utima affermazione?
 
Certo, si chiama "autotutela"
autotutela


Faccio un piccolo recap, partendo dalle norme perche' quello e' il parametro su cui ragionare.

Prima nasce il monitoraggio delle attivita' finanziarie detenute all'estero, e' una legge del 1990, via via perfezionata: ripartiamo quindi da quello che e' lo stato attuale (2024) e quindi dall'Articolo 4 commi 1 e 3 Decreto legge 28/06/1990, n. 167
primo comma

terzo comma




Il monitoraggio riguarda:
a) investimenti all'estero;
b) attivita' estere di natura finanziaria;
c) cripto-attivita';

I conti correnti bancari che non superano mai nell'anno d'imposta il valore massimo di 15.000 euro non vanno monitorati.



Poi arriva l'IVAFE che parte dal 2012

Decreto legge 06/12/2011, n. 201 commi 18-22

L'imposta riguarda
a) prodotti finanziari;
b) conti correnti;
c) libretti di risparmio;
se detenuti all'estero.

Per i conti correnti detenuti all'estero, senza distinzione tra bancari e non, l'imposta e' stabilita in misura pari al bollo dei conti correnti bancari detenuti in Italia: ricordo che in Italia abbiamo il bollo di 2 euro per gli estratto conti (sia correnti che non) non bancari che superano i 77,46 euro (pagano questo bollo sia i conti di pagamento che gli estratti conto delle carte di credito, non e' un bollo solo da conto corrente per intenderci); e il bollo di 34,20 che riguarda solo i conti correnti bancari e solo i libretti bancari che nell'anno hanno giacenza media superiore a 5.000 euro.
Quindi, qualsiasi conto corrente estero sconta 34,20 euro di bollo rectius IVAFE, mentre se detenuto in Italia sconta o il bollo di 2 euro o quello di 34,20 a seconda dei casi.

Prodotti finanziari sono, secondo l'agenzia delle entrate:

condivido.

In relazione a un conto di pagamento intrattenuto presso una piattaforma di P2P Lending, nella risoluzione n. 56/2020 l'agenzia ha detto

che e' cosa giusta, ma poi ha aggiunto

che e' una cosa senza senso, un ipse dixit del tipo e' cosi' perche' e' cosi'.

Da possessore di conti correnti bancari di tutti i tipi e di qualche conto di pagamento abbinato a carte di debito, sia italiani che esteri, posso testimoniare che su molti conti di pagamento i soldi li puoi tenere anche senza fare pagamenti cosi' come li puoi tenere su un conto corrente bancario: non c'e' proprio distinzione funzionale tra conto di pagamento e conto corrente bancario, alla base funzionano allo stesso modo e sono strutturalmente dei conti correnti dove tu titolare puoi fare rimesse in denaro e disporre del denaro nei limiti del saldo, allo stesso modo in cui ne disponi da un conto corrente bancario. Sono i servizi aggiuntivi e le regole di tenuta del conto lato intermediario (banca, IP, IMEL) che differiscono, NON l'essere conti corrente o meno.
Sempre nella ricordata risoluzione n. 56/2020 l'agenzia prosegue dicendo

la qual cosa ci mette di fronte allo stabilire cosa sia uno strumento di pagamento e un tipico "conto corrente" bancario.
Uno strumento di pagamento (assegno bancario, assegno circolare, vaglia, carta di debito/ credito ecc.) non e' un prodotto finanziario, SONO D'ACCORDO.
Che il conto di pagamento sia uno strumento di pagamento (e quindi non qualificabile giuridicamente ne' come prodotto finanziario ne' come attivita' finanziaria che produce redditi da capitale), e' una boiata, ma sta scritta e puo' fare molto comodo a chi non voglia fare quadro RW, ne' per il monitoraggio ne' per l'IVAFE.
Non e' il conto di pagamento lo strumento con cui paghi ma la disposizione di bonifico che impartisci (comunque la si voglia chiamare), l'assegno bancario o circolare o il vaglia che usi per pagare, l'utilizzo della carta di debito che usi per pagare. Il conto e' il contratto che ti mette a disposizione il saldo che ti consente di essere usato per il pagamento: sarebbe strumento di pagamento se venisse trasferito il conto in se' e non il saldo o parte del saldo disponibile e formato da rimesse di denaro ricevute sul conto, ma e' evidente che non paghi trasferendo il conto ma, soltanto, disponi del saldo.

Per tipico conto corrente bancario, si deve intendere un conto sul quale vengono registrate rimesse (accrediti e/o addebiti) in valute correnti aventi corso legale riconosciuto e dove esiste un saldo disponibile per pagamenti e quant'altro (giroconto, bonifico, invia denaro, addebito in conto ecc. ecc.). Non puoi' dire che l'unico conto corrente e' quello bancario: devi analizzare se il conto di pagamento ha le funzioni tipiche del conto bancario, che sicuramente sono l'accredito e l'addebito di somme di denaro avente corso legale e il saldo disponibile. Quindi in astratto sono sicurissimo che il conto Wise che ho aperto e dove ci tengo un saldo monetario, e' un conto corrente, mentre l'operazione di trasferimento di denaro che Wise fa senza che tu debba aprire un conto, quella non porta a farti avere un conto corrente ma ad usare un mezzo di pagamento (due o piu' bonifici locali al posto di un bonifico internazionale, soldi presi dal tuo conto corrente NON WIse e trasferiti a Wise, e da Wise ritrasferiti dove li volevi far arrivare).

Quindi secondo me il conto di pagamento Wise che ti danno se apri un conto e' indubitabilmente un conto corrente, ma e' anche vero che l'agenzia delle entrate disse di no, quindi se la cosa mi puo' far comodo posso anche adeguarmi, non pagandoci mai IVAFE, perche' se conto di pagamento = strumento di pagamento allora e' testuale che non sia prodotto finanziario.

Adesso veniamo al monitoraggio del conto di pagamento WISE, con un IBAN estero, monitoraggio che riguarda, tra l'altro, le attivita' finanziarie detenute all'estero.
Il Quadro RW e' il luogo dove si fa il monitoraggio
Quadro RW
Le attuali istruzioni
Istruzioni 730/2024
a pagina 133 del file pdf indicato prevedono una TABELLA 19 - CODICI INVESTIMENTI ALL’ESTERO E ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA
con i seguenti codici


Quindi secondo me in astratto, essendo il conto Wise un conto con le caratteristiche tipiche dei conti correnti bancari, quindi un conto corrente, se faccio il monitoraggio ci metto sicuramente Codice 1 senza considerare la regola dell'esenzione dei 15.000 euro perche' e' testualmente dettata solo per i conti correnti bancari e Wise non e' una banca.
Quindi se lo monitori con codice 1, sempre, e ci paghi l'IVAFE di 34,20 se superi giacenza annua di 5.000 euro, fai una cosa INCONTESTABILE.

Adesso vediamo se e' sostenibile la via di mezzo: cioe' no IVAFE perche' non e' un prodotto finanziario e nemmeno un conto corrente e nemmeno un libretto di risparmio ma si monitoraggio perche' e' altra attivita' di natura finanziaria codice 14.

La tesi dell'agenzia delle entrate per concludere che l'IVAFE non e' dovuta dipende dalla qualificazione del conto di debito in termini di strumento di pagamento: uno strumento di pagamento (assegno bancario, assegno circolare, vaglia, carta di credito) non e' un prodotto finanziario e quindi non paga l'IVAFE.
Ma se il conto di pagamento e' uno strumento di pagamento analogo a un assegno bancario, un assegno circolare, un vaglia, una carta di credito/debito, allora non dovrebbe essere monitorata perche' l'unico strumento di pagamento da monitorare nel quadro RW sono le valute cioe' i soldi contanti. Se vai in banca e ti fai rilasciare un assegno circolare da euro 100.000 a te intestato, poi lo porti e lo conservi all'estero (dichiarandolo alla dogana/frontiera in quanto supera i 10.000 euro a persona che possono circolare senza dichiarazione doganale), quell'assegno che e' uno strumento di pagamento, non lo devi dichiarare nel quadro RW, non e' attivita' finanziaria, e' assegno = strumento di pagamento.
Lo strumento di pagamento diverso dal denaro contante inteso come valuta, non e' di per se' da monitorare.
Nella citata risoluzione 56/2020 a dover essere monitorato nel quadro RW col codice 14 e' l'investimento fatto sulla piattaforma di P2P Lending, ossia il denaro dato a mutuo attraverso quella piattaforma: e' il contratto di mutuo l'attivita' finanziaria detenuta all'estero, non il conto di pagamento sul quale sono passati i soldi e aperto a nome del mutuante sulla piattaforma di Lending. Questo disse l'agenzia, anche se secondo me e' frutto di grosso travisamento della situazione di fatto, ma gioca a favore.

Quindi, secondo me, se e' vero che il conto di pagamento e' uno strumento di pagamento che come tale (come strumento di pagamento) non e' prodotto finanziario, detta qualificazione porta a ritenere che non sia attivita' finanziaria da monitorare perche' non e' valuta e nemmeno conto corrente (per ipotesi) e non c'e' attivita' finanziaria ma solo strumento di pagamento.

Ciao
Claudio

Ciao, vedo che rimani affezionato alle tue posizioni, quindi chioso brevemente.

Insinui il dubbio che l’AdE nella 56 abbia in mente il solo uso al volo (“rimessa di denaro”) del conto di pagamento. No, l’AdE è perfettamente consapevole che nel conto di pagamento ci depositi soldi che successivamente puoi usare alla bisogna, quindi parla anche di WISE (“le somme accreditate su un conto di pagamento possono essere utilizzate esclusivamente per effettuare dei pagamenti e non anche per la gestione del risparmio”). Ma anche dalla cifra di 20K dell’interpellante si capisce che non può essere una rimessa.



La tesi dell'agenzia delle entrate per concludere che l'IVAFE non e' dovuta dipende dalla qualificazione del conto di debito in termini di strumento di pagamento: uno strumento di pagamento (assegno bancario, assegno circolare, vaglia, carta di credito) non e' un prodotto finanziario e quindi non paga l'IVAFE.
Ma se il conto di pagamento e' uno strumento di pagamento analogo a un assegno bancario, un assegno circolare, un vaglia, una carta di credito/debito, allora non dovrebbe essere monitorata perche' l'unico strumento di pagamento da monitorare nel quadro RW sono le valute cioe' i soldi contanti. Se vai in banca e ti fai rilasciare un assegno circolare da euro 100.000 a te intestato, poi lo porti e lo conservi all'estero (dichiarandolo alla dogana/frontiera in quanto supera i 10.000 euro a persona che possono circolare senza dichiarazione doganale), quell'assegno che e' uno strumento di pagamento, non lo devi dichiarare nel quadro RW, non e' attivita' finanziaria, e' assegno = strumento di pagamento. Lo strumento di pagamento diverso dal denaro contante inteso come valuta, non e' di per se' da monitorare. Nella citata risoluzione 56/2020 a dover essere monitorato nel quadro RW col codice 14 e' l'investimento fatto sulla piattaforma di P2P Lending, ossia il denaro dato a mutuo attraverso quella piattaforma: e' il contratto di mutuo l'attivita' finanziaria detenuta all'estero, non il conto di pagamento sul quale sono passati i soldi e aperto a nome del mutuante sulla piattaforma di Lending. Questo disse l'agenzia, anche se secondo me e' frutto di grosso travisamento della situazione di fatto, ma gioca a favore. Quindi, secondo me, se e' vero che il conto di pagamento e' uno strumento di pagamento che come tale (come strumento di pagamento) non e' prodotto finanziario, detta qualificazione porta a ritenere che non sia attivita' finanziaria da monitorare perche' non e' valuta e nemmeno conto corrente (per ipotesi) e non c'e' attivita' finanziaria ma solo strumento di pagamento.


Non sono d’accordo neanche con la tua nuova posizione, ovvero, se non ci paghi ivafe, neanche monitori. Sei d’accordo che le valute (euro incluso) all’estero, sotto il materasso o in cassetta si sicurezza o altro, le monitori? Tu mi obietterai che Wise non è denaro. È denaro elettronico a fronte di un tuo deposito estero di denaro non elettronico, è un rapporto finanziario con un intermediario estero (che puoi monitorare con il cod. 7 o 14 come desideri) attraverso cui puoi effettuare una operazione di pagamento, ovvero “l'attività, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi”, dove per fondi si intende “banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica” (decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, art. 1, c. 1, lettere c ed m); l’intermediario estero ti mette a disposizione strumenti di pagamento (elettronici) a valere su un conto di pagamento (che non è un conto corrente) che tu hai alimentato, proprio per questo tu detieni una “attività”, e in quanto tale la monitori. Cosa ti fa dire che “l'unico strumento di pagamento da monitorare nel quadro RW sono le valute”? Monitori le attività, non gli strumenti di pagamento e le valute le monitori in quanto attività, attività peculiari in verità, in quanto le puoi detenere senza intermediari.

Tieni anche in considerazione che, sebbene ai fini dell’antiriciclaggio, i mezzi di pagamento sono “il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie” (decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, art.1, comma 2, lettera s))



Per gusto, non per una precisa considerazione se non che l'agenzia entrate dice di usare quel codice nella risoluzione 56/2020 riguardante il conto sulla piattaforma di P2p Lending [il 14]: io mi sarei immaginato il codice 7 perche' i soldi dati a mutuo su quelle piattaforme alla fine sono dei finanziamenti i quali nella Circolare del 23/12/2013 n. 38 erano indicati da mettere col codice 7

Vero quello che dici della 38, ma nella 56 ti dicono di usare il 14 per i finanziamenti, non per i conti di pagamento. Cmq il 14 è così residuale che va bene un po’ per tutto, anche per WISE.
 
l'avrai scritto in precedenza, ma mi sarà sfuggito: perché la tua utima affermazione?


Ho fatto una grandissima confusione (e me ne scuso se ho dato informazioni errate). Anche la Direttiva Europea 2009/110/CE vieta "la concessione di interessi o di qualsiasi altro beneficio legato alla durata di detenzione della moneta elettronica da parte del detentore della stessa" (Articolo 12)

Quindi come la mettiamo con Wise, visto che loro stessi dicono che "il tuo conto Wise è un conto di moneta elettronica"

In che modo Wise detiene il mio denaro? | Centro assistenza Wise
 
Non sono d’accordo neanche con la tua nuova posizione, ovvero, se non ci paghi ivafe, neanche monitori.
Non e' la mia posizione, ma quella dell'agenzia delle entrate nella risposta a quesito 56/2020 che ci hai segnalato: e' l'agenzia delle entrate che monitora l'investimento fatto all'estero dall'istante soltanto come mutuo (codice 14) e non anche quello che ha detenuto sul conto prima e/o dopo che la piattaforma di P2P Lending ha erogato i soldi al o ai mutuatari.
L'equazione non e' che non monitori se non paghi IVAFE, ma che se il motivo per cui non paghi IVAFE e' che l'attivita' in questione e' uno strumento=mezzo di pagamento, allora quello stesso motivo ti porta a non vedere attivita' all'estero se quell'attivita' e' "incorporata" in un mezzo di pagamento.

L'istante del quesito 56/2020 ha nell'ordine:
1) spostato ventimila euro sul conto di pagamento presso l'intermediario estero;
2) impiegato i 20.000 euro dandoli a prestito a un mutuatario trovato dalla piattaforma che si e' obbligato a pagare interessi e a restituire il finanziamento a lui erogato per il tramite della piattaforma stessa;
3) tenuto qualcosa sul conto presso l'intermediario, sul quale ricevera' indietro le rate del prestito e/o gli interessi maturati.

Se fai un'analisi circostanziata della fattispecie alla base della risposta a quesito 56/2020, all'estero hai due tipi di attivita' nel corso dei vari periodi d'imposta: il capitale a mutuo e i soldi sul conto.
Conto e mutuo sono due tipi di attivita' estere DIVERSE e l'agenzia delle entrate prende in considerazione SOLO il mutuo per il monitoraggio (da fare con codice 14) e solo il conto di pagamento per l'IVAFE (in questo caso per escluderne l'applicazione in quanto strumento di pagamento).
Mi spieghi come fa l'agenzia delle entrate a non vedere il conto ai fini del monitoraggio? Perche' monitora solo il capitale a mutuo?
Non lo vede perche' ritiene sia solo un mezzo di pagamento, ma allora se e' solo un mezzo di pagamento (soldi che servono solo per pagare, in transito verso un'altra destinazione) non si puo' dire che sia attivita' finanziaria detenuta all'estero.
Spiegami tu perche' il monitoraggio dice di farlo solo per il capitale erogato a mutuo.
Tu cosa avresti monitorato, solo il mutuo e perche' non il conto?


Cosa ti fa dire che “l'unico strumento di pagamento da monitorare nel quadro RW sono le valute”? Monitori le attività, non gli strumenti di pagamento e le valute le monitori in quanto attività, attività peculiari in verità, in quanto le puoi detenere senza intermediari.

Le valute le monitori solo se le prelevi da conti e depositi esteri, non ad esempio se le porti con te per un viaggio all'estero.
E' la tabella 19 del quadro RW che dice come/quando monitorare le attivita' finanziarie detenute all'estero: se prelevi soldi da un conto estero, quelle sono valute detenute all'estero da monitorare con codice 5, quindi attivita' finanziarie per "surrogazione" . Se le prelevi da un conto italiano, detenuto in Italia, e vai all'estero con quelle valute NON le devi monitorare, questo perche' sono strumenti di pagamento non attivita' finanziarie da monitorare.
Il quadro RW non ti dice di monitorare assegni o altri strumenti di pagamento esteri come carte di credito, che pure sono contratti finanziari con intermediario estero e non ti dice nemmeno di monitorare qualsiasi valuta ma SOLTANTO quelle da conti e depositi esteri (ti dice di monitorare la valuta all'estero che prima era attivita' finanziaria detenuta in un conto o deposito all'estero): questo perche' se un'attivita' finanziaria la qualifichi come strumento=mezzo di pagamento, la metti in una categoria particolare che non monitori perche' non e' richiesto di monitorare i soldi che porti o mandi all'estero come mezzo di pagamento (li devi dichiarare solo alla frontiera se superi i 10.000 euro a persona).
Se vai con 9.000 dollari in America (o con in tasca assegni di quello o di qualsiasi altro importo) stai portando mezzi di pagamento all'estero, ma non sono considerati attivita' finanziarie all'estero: dimmi perche', cioe' su quali basi normative non le devi monitorare?
La mia risposta: non le monitori perche' non sono attivita' finanziarie detenute all'estero ma perche' sono mezzi di pagamento diversi da "valute estere da conti e depositi " esteri.
Hai una carta di credito con un intermediario estero: perche' non la devi monitorare con codice 7?
La mia risposta: perche' e' un mezzo di pagamento e non attivita' finanziaria detenuta all'estero.
Quindi quando qualifichi l'attivita' come strumento di pagamento, la cosa non riguarda solo l'IVAFE: questo intendo dire.
Hai colto il punto?
Non sto dicendo che sia vero o che sia falso, sto enucleando il nocciolo del ragionamento che ti puo' portare a non monitorare il conto di pagamento in quanto tale ossia in quanto strumento di pagamento nudo e crudo.
Lo strumento di pagamento NON E' ATTIVITA' DETENUTA all'estero, questa e' la tesi.
Troviamo, se c'e', una risposta o affermazione dell'agenzia delle entrate che dice di monitorare un conto estero di pagamento in quanto tale (e non, invece, l'attivita' finanziaria nella quale sono stati "investiti" i soldi transitati sul conto di pagamento).
Ciao
Claudio
 
Ultima modifica:
Alla fine - anche se magari la notizia non interesserà nessuno - dopo infinite riflessioni e relativi mal di testa, ho fatto la dichiarazione integrativa relativa all'anno di imposta 2022 (come già scritto, l'ho fatta anche e soprattutto perché avevo dimenticato di inserire rate di lavori di ristrutturazione) inserendo i conti Wise - in euro e in sterline - con Codice 1, flaggando il "solo monitoraggio", e "5" nella casella 18 (redditi relativi ad attività finanziarie che verranno percepiti in un successivo periodo d’imposta oppure infruttifere).

Poi ho fatto i relativi F24 per la sanzione; il primo con Codice Tributo 8911 per gli 1,76 euro di sanzione vera e propria (derivante dalla somma della giacenza media dei due conti = 470 euro), ed un altro con Codice Tributo 1989 con importo di 1,03 euro per gli interessi. Spero di aver inserito "l'anno giusto" selezionando 2023.

Se finisco in galera mi mandate le arance, vero?

👮‍♂️

Poi mi sto "preparando" per la dichiarazione dei redditi 2023, nella quale ho intenzione di inserire gli interessi-cashback di Wise. Cercherò di stare attento a non fare guai col discorso dei "proventi al lordo della ritenuta estera", ma non ci conto più di tanto. Per non incasinarmi troppo la vita credo che forse sia più saggio (per me, ovviamente) pagarci le imposte anche in Italia.

:tapiro:
 
sì, ma credo si debbano compilare anche le altre colonne del rigo G4 perché la detrazione riconosciuta non è semplicemente l'importo pagato ma il calcolo è più complicato, va rapportata a quanto il reddito estero da portare in irpef incide sul tutto il reddito irpef. quindi, se davvero ti vuoi imbarcare nel recupero delle tasse estere, leggiti le istruzioni del 730 relative al rigo G4 e volendo anche la circolare 9E del 2015 dell'AdE. Enjoy.

Poi mi sto "preparando" per la dichiarazione dei redditi 2023, nella quale ho intenzione di inserire gli interessi-cashback di Wise. Cercherò di stare attento a non fare guai col discorso dei "proventi al lordo della ritenuta estera", ma non ci conto più di tanto. Per non incasinarmi troppo la vita credo che forse sia più saggio (per me, ovviamente) pagarci le imposte anche in Italia.

:tapiro:



@rodrig11 aiutooooooooooo!!!! ;)

Sto cercando di capire come inserire il cashback-interesse di Wise (percepito nel corso dell'anno solare 2023) nella denuncia dei redditi, ma pur provando a studiare-approfondire la cosa sono abbastanza perso.

Spero che quanto si scriverà sia poi utile anche ad eventuali altri "disgraziati" che decidano di inserire sto maledetto cashback di Wise nella denuncia dei redditi.

Premesso che, almeno per quello che mi riguarda, stiamo parlando di cifre risibili 7,19 euro lordi e 5,03 euro netti, da quello che ho letto da quest'anno nel 730 troviamo il "Quadro L"; ma prima devo compilare il Quadro D (Redditi da capitale) dove inserire i 7 euro al Rigo D2 in Colonna 2, e poi i 2 euro di ritenuta in Colonna 4

Dichiarazione precompilata Info e assistenza - Quadro D - Altri redditi

Poi devo compilare il Quadro L, giusto?

Dichiarazione precompilata Info e assistenza - Quadro L - Ulteriori dati

Nel Rigo L8:

nella colonna 1, inserisco G --> Interessi e altri proventi derivanti da depositi e c/c esteri

nella colonna 2, inserisco 009 --> Belgio 🇧🇪

nella colonna 3, inserisco 7 --> ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subìte nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto;

nella colonna 4, inserisco 26 ????? --> aliquota applicabile (immagino non debba inserire 30% che è l'aliquota belga)

nella colonna 5 non inserisco niente --> credito IVCA (Imposta sul valore dei contratti di assicurazione)

nella colonna 6, non sembra esistere :clap:

nella colonna 7, "barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria. In tal caso, per i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero compete il credito per le imposte eventualmente pagate all’estero. L’opzione per la tassazione ordinaria non può essere esercitata qualora gli utili di fonte estera siano derivati da partecipazioni non qualificate."

La cosa non mi è chiara; è il caso che barri questa casella? Mi sembra di aver capito di si, ma non ne sono sicuro.

Fra l'altro in appendice alle istruzioni per la compilazione, leggo, ma questa parte credo sia "alternativa" alla tassazione ordinaria:

"Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposizione sostitutiva

Con questa denominazione viene fatto riferimento ad una serie di redditi di capitale per i quali il legislatore ha disposto, in linea generale, l’esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo soggetto all’Irpef in quanto trattasi di redditi che, se conseguiti in Italia per il tramite di un soggetto al quale viene attribuita la veste di sostituto d’imposta, sarebbero stati assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.

Tali redditi vengono assoggettati ad un’imposizione sostituiva nella misura della ritenuta o in taluni casi specificatamente individuati dell’imposta sostitutiva applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 18 del Tuir).

Solitamente per tali categorie di redditi è prevista la facoltà per il contribuente di optare per la tassazione ordinaria. Fra i redditi di fonte estera si devono quindi ricomprendere le seguenti tipologie:
........

7. gli interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero;

.......
"


la colonna 8, non va barrata poiché va fatto in caso di "redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici

nella colonna 9, va inserito "l’ammontare dell’eccedenza di versamento a saldo dell’imposta in particolare va indicata in questa colonna la differenza, se positiva, tra il totale degli importi versati con il modello F24 (utilizzando il codice tributo 1242 e l’anno 2023) e l’imposta dovuta. Nel caso di eccedenza di versamento dovuta a riversamento spontaneo effettuato secondo la procedura descritta nella circolare n. 48/E del 7 giugno 2002 (risposta a quesito 6.1) e nella risoluzione 452/E del 27 novembre 2008 va utilizzato il Mod. REDDITI PF."

Che cosa vuol dire quest'ultima spiegazione relativa alla colonna 9???

Sinceramente mi sembra arabo.

Per il momento mi fermo qui, dato che sono fuso. Poi magari nei prossimi giorni provo a guardare ed eventualmente chiedere lumi sul Quadro I, sempre ammesso che c'entri qualcosa con quello che ci riguarda.

Dichiarazione precompilata Info e assistenza - Quadro I - Imposte da compensare

Ps: ho provato a leggere la circolare 9E del 2015 che hai suggerito, ma almeno da una prima lettura non ci ho capito praticamente niente.
 
Ultima modifica:
ciao, per gli interessi da cc estero: 730, L8

nella colonna 1, inserisco G --> Interessi e altri proventi derivanti da depositi e c/c esteri

nella colonna 2, inserisco 009 --> Belgio 🇧🇪

nella colonna 3, inserisco 7 --> ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subìte nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto;
ok,
col 4: 26
col 5: vuota
col 7: se la flagghi, stai mandando quel reddito da cc estero a tassazione ordinaria; se non la flagghi, va a tassazione sostitutiva
col 8: vuota
col 9: vuota (hai già pagato in eccesso l'imposta sostitutiva per questo reddito di capitale estero? no, quindi vuota)
 
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