quindi,
- Wise è un istituto di moneta elettronica belga,
- tu semplicemente hai un credito con Wise Europe SA,
- gli "iban" che fornisce NON sono tuoi cc esteri
Non per fare il precisino ma solo per inquadrare meglio la questione di cosa sia un conto Wise, dato che poi ne derivano conseguenze importanti a livello fiscale, per chi ritenga di adeguarsi alle cervellotiche e minuziose disposizioni italiane al riguardo.
E' un conto corrente, ma non e' bancario; per la precisione e' un conto corrente di pagamento presso un IMEL (Istituto di moneta elettronica) estero ossia al momento belga, conto europeo equiparato a un identico conto italiano presso un IMEL italiano. Per ogni valuta che scegli di detenere in WISE ti aprono un conto corrente dedicato, uno per gli euro, uno per i dollari, uno per la lira turca, ecc. ecc., ognuno con un suo IBAN diverso.
Qualsiasi conto corrente, che sia bancario o presso un IMEL o altro istituto finanziario che la tecnica si possa inventare, comporta che i soldi che versi diventano di proprieta' dell'istituto presso cui hai il conto corrente, che poi li puo' mettere dove vuole (nell'ambito delle norme di vigilanza proprie di quell'istituto, potrebbe giocarseli anche alla ruota del casino', in paesi senza norme stringenti, ad esempio, in Europa no li deve mettere in posti "sicuri"). Chi ha versato ha un credito per la restituzione dell'equivalente: questo e' quello che capita anche quando apri un conto allo sportello bancario sotto casa, i soldi diventano della banca e tu hai un credito verso la stessa.
Per i fini del 99% delle persone non c'e' differenza tra conto corrente bancario o presso IMEL: ci metti su i soldi, li prelevi, fai i bonifici, ci paghi quello che devi pagare, F24, CBILL, pago PA, bollette ecc. ecc., dato che anche i conti correnti bancari vengono usati di solito per i pagamenti. Come tutti i conti correnti ti danno o non ti danno un interesse a loro piacimento.
Quello che invece non puo' essere per un conto di pagamento presso un IMEL e' lo scoperto di conto o il fido: su un conto corrente presso una banca puoi avere un fido e andare in rosso (pagando interessi per lo scoperto), su un conto di pagamento questa cosa e' assolutamente vietata per legge.
Altra piccola differenza e' che i conti di pagamento non sono coperti dal fondo di garanzia dei conti bancari.
questo approfondimento mi fa cambiare il modo in cui avevo sempre inquadrato wise. non credo vada dichiarato in RW con codice 1 (cc estero), più pertinente codice 7 (contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti). NON sconta ivafe perché le valute non sono prodotti finanziari (ciò su cui si abbatte l'ivafe), ma solo attività finanziarie.
Non e' proprio cosi': per chi ha poco tempo, espongo le conclusioni, che valgono per una persona fisica residente in Italia e che dichiara i propri redditi in Italia, dunque le conclusioni sono che il conto WISE va sempre nel quadro RW per il monitoraggio fiscale (poiche' l'esenzione fino a 15.000 euro vale SOLO per i conti correnti BANCARI, e WISE non e' una banca ma un IMEL) e sconta l'IVAFE di 34,20 se la giacenza media annua supera i 5.000 euro (perche' quando hanno inventato l'IVAFE l'hanno estesa e resa applicabile a tutti i conti correnti e libretti di risparmio, prendendo come riferimento l'imposta di bollo dei conti correnti bancari italiani) e non invece il 2 per mille di IVAFE sulle altre attivita' finanziarie detenute all'estero.
Adesso veniamo alle spiegazioni, nel dettaglio.
Partiamo dalla prima differenza fiscale tra conto corrente bancario e conto di pagamento, l'imposta di bollo.
Dato normativo di partenza, l'articolo 13, comma 2 - bis, della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972 che dice
2-bis. Estratti conto, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell’articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali: per ogni esemplare con periodicità annuale: | |
a) se il cliente è persona fisica | euro 34,20 |
b) se il cliente è soggetto diverso da persona fisica184 190 | euro 100,00 |
e precisa alla nota 3bis
3-bis. L’estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato. Se il cliente è persona fisica, l’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000.
Questa norma e' alla base dei famigerati euro 34,20 che paghiamo sui conti correnti bancari italiani con giacenza media sopra i 5.000 euro.
E per i conti di pagamento presso IMEL?
L'agenzia delle entrate ha interpretato cosi':
Circolare del 10/05/2013 n. 15 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa
2.2. Rendicontazioni relative a conti di pagamento presso istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica
D:Si chiede se l'imposta di bollo di cui al citato articolo 13, comma 2-bis, sia applicabile alle rendicontazioni relative a conti di pagamento intrattenuti con istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica (IMEL).
R: In ordine alla qualificazione giuridica dei conti di pagamento detenuti presso gli istituti di pagamento o gli IMEL e alla loro assimilabilità ai rapporti di conto corrente bancario o postale, la Banca d'Italia con la citata nota prot. n. 0215567/13 del 1° marzo 2013, ha chiarito che le nozioni di 'conto corrente bancario' e 'conto di pagamento' sono analoghe ma non coincidenti. In linea generale, infatti, il conto di pagamento contempla un novero di servizi più limitato rispetto a quelli normalmente connessi a un conto corrente bancario.
Anche i relativi contratti sono soggetti a norme analoghe ma non del tutto coincidenti, considerato che la disciplina del conto di pagamento, a differenza di quella del conto corrente, è stata oggetto di armonizzazione a livello europeo nell'ambito della regolamentazione sui servizi di pagamento (Direttiva 2007/64/CE). In particolare, la disciplina sulle comunicazioni alla clientela su cui verte l'imposta di bollo, contenuta nell'articolo 119 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) non è applicabile ai conti di pagamento, in quanto il richiamato articolo 119 non rientra tra le disposizioni cui sono assoggettati i conti di pagamento (Titolo VI, capo II-bis, del TUB). Gli istituti di pagamento e gli IMEL, inoltre, sono soggetti diversi dalle banche e Poste Italiane espressamente menzionati dall'articolo 13, comma 2-bis, della Tariffa. Gli istituti di pagamento e gli IMEL, peraltro, possono offrire ai loro clienti solo conti di pagamento e non anche conti correnti.
Sulla base di tali considerazioni, si ritiene, dunque, che i conti di pagamento offerti dagli Istituti di pagamento e dagli IMEL non rientrano nell'ambito applicativo dell'articolo 13, comma 2 - bis, della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972.
Per le rendicontazioni relative ai conti di pagamento inviate dagli istituti di pagamento o di moneta elettronica ai propri clienti, ad esempio, trova applicazione l'imposta di bollo di cui all'articolo 13, comma 2, della citata tariffa, nella misura di Euro 1,81 quando la somma supera euro 77,47.
Personalmente questi 1,81 euro sui conti di moneta elettronica io non li ho mai visti, ma cosi' dovrebbe essere; penso di non averli mai visti per il fatto che gli istituti di pagamento non bancari si guardano bene dal mandare estratti conto (sui quali andrebbe applicato il bollo di 1,81 euro superando i 77,47 euro), non valendo per loro nemmeno la presunzione di invio una volta all'anno dettata in tema di conti correnti bancari dalla citata nota 3-bis del legge sul bollo.
Veniamo a considerare i conti all'estero, alla luce della norma sul monitoraggio fiscale
Dice la legge all'articolo 4 commi 1 e 3 Decreto legge 28/06/1990, n. 167
1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero, attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri, delle attività estere di natura finanziaria e delle cripto-attività, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.
3. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000 euro. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per gli immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, fatti salvi i versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
Ecco da dove salta fuori l'esenzione dalla dichiarazione per i conti correnti BANCARI che non hanno mai superato nell'anno i 15.000 euro di saldo.
Passiamo adesso alla invenzione dell'IVAFE
Decreto legge 06/12/2011, n. 201 commi 18-22
18. A decorrere dal 2012 è istituita un’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato. A decorrere dal 2023, in luogo dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto di quanto previsto dal comma 18-bis del presente articolo.
18-bis. Soggetti passivi dell'imposta di cui al comma 18 sono i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
19. L’imposta di cui al comma 18 è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione.
20. L’imposta di cui al comma 18 è stabilita nella misura dell’1 per mille annuo, per il 2012, dell'1,5 per mille, per il 2013, e del 2 per mille, a decorrere dal 2014, del valore dei prodotti finanziari. Per i conti correnti e i libretti di risparmio l'imposta è stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall'articolo 13, comma 2-bis, lettere a) e b), della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche l’imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000. Il valore è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenuti i prodotti finanziari, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.
20-bis. L'imposta di cui al comma 18 è stabilita nella misura del 4 per mille annuo, a decorrere dall'anno 2024, del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999.
21. Dall’imposta di cui al comma 18 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenuti i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio.
I mentecatti dell'epoca hanno pensato quindi di istituire per i conti correnti e i libretti di risparmio esteri detenuti da persone fisiche residenti in Italia una imposta nuova, IVAFE, uguale a quella di bollo sui conti correnti bancari italiani: imposta di 34,20 euro che si paga solo se la giacenza media del conto corrente supera i 5.000 euro.
Quindi il conto corrente non bancario aperto in Italia paga 1,81 di bollo quando la somma supera euro 77,47; aperto all'estero paga euro 34,20 se ha come giacenza media piu' di 5.000 euro annui.
Mi fermo qui, per adesso.
Ciao
Claudio