Io direi che rimane sempre fondamentale (e di tanto) l'elemento relazionale su quello economico.
Visto che se ci si divorzia, tutti i risparmi vanno a farsi benedire
Perchè in Italia i cosiddetti consulenti hanno un interesse diretto in pieno conflitto di interessi a fare delle pseudo-consensuali dove in realtà ti propongono (nella realtà impongono) uno schema precostituito basato sull'ingiustizia. Innescano artificiosamente una sorta di conflitto tra coniugi o semplicemente genitori dove uno ha il ruolo di spillare il più possibile, l'altro cerca di pagare il meno possibile. Uno perde il lavoro, riduce l'orario lavorativo, riceve un eredità, costituisce una nuova relazione magari con figli, perde all'asta la casa di abitazione, arriva un lockdown che ti mette in crisi....insomma sono innumerevoli le occasioni che possono motivare una modifica delle condizioni reddituali e conseguentemente dell'assegno di mantenimento per coniuge e/o figli.
In realtà cosa prevede la normativa? Che l'assegno di mantenimento al coniuge ha ragione d'essere nei casi emergenziali finalizzato alla salvaguardia della sussistenza del coniuge più debole, ed ha carattere di provvisorietà, laddove tal coniuge "debole" sia in grado di rendersi autosufficiente. Che si renda o meno autosufficiente, è ininfluente. E' sufficiente che sia in grado di farlo per giustificare la provvisorietà dell'assegno di mantenimento.
Idem per i figli. La figura del genitore collocatario a cui viene versato l'assegno di mantenimento per i figli, normativamente non è la regola ma è l'eccezione. la norma (54/2006) prevede che entrambi i genitori debbano occuparsi direttamente dell'educazione , della cura e delle necessità dei figli. L'assegno di mantenimento rappresenta l'eccezione da attuare laddove non sia possibile oggettivamente applicare forme di mantenimento diretto. Ad esempio laddove un genitore vive a Roma, l'altro a Milano...dovendo il minore frequentare la scuola o a Roma o Milano c'è la necessità oggettiva di creare una dimora (e di conseguenza un genitore) con collocamento prevalente, che veda rimborsato i maggiori oneri derivanti da tale prevalenza mediante assegno perequativo.
nella realtà, chi fa consulenza induce alla creazione artificiosa del "genitore prevalente", anche laddove non necessario, dalla quale scaturisca il diritto all'assegno di mantenimento, propedeutico a nuove revisione per mille motivi, procacciando a sè o a colleghi (in maniera vicendevolmente e reciprocamente solidale) nuovo lavoro.
L'eccezione diventa regola. perchè così fa comodo alla casta dei "familiaristi".
bada bene, la legge sull'affido dei figli prevede espressamente la modalità "equilibrata e continuativa" tra i genitori. Eppure nelle "consensuali" l'equilibrio è l'eccezione. Il genitore prevalente (figura inesistente nella normativa e di pura creazione giurispludenziale)beneficiario di assegno di mantenimento (che la legge prevede invece solo "ove necessario") diviene di fatto la regola standard.