Il bail-in presso le banche (in Svizzera)
Un estratto:
Il bail-in presso le banche
Nell’ambito di una procedura di risanamento, una banca può essere ricapitalizzata mediante un
bail-in. Attraverso tale misura, i creditori della banca non devono essere penalizzati rispetto a uno scenario di dichiarazione immediata del fallimento.
Mediante il bail-in una banca deve essere ricapitalizzata in modo tale da soddisfare nuovamente le esigenze in materia di fondi propri. La ricapitalizzazione avviene con il coinvolgimento obbligatorio dei creditori, i cui crediti vengono convertiti in capitale proprio della banca nell’ambito del
bail-in. Per esempio, secondo la
strategia di resolution della FINMA, nel caso delle G-SIB (grandi banche attive a livello internazionale) i bail-in bond emessi dalla società madre del gruppo vengono convertiti in capitale proprio. I creditori di altre unità del gruppo, segnatamente della casa madre e delle relative filiali, non sono coinvolti.
Azioni di nuova creazione anziché strumenti di debito
Nell’ambito di una procedura di risanamento la FINMA può ordinare un
bail-in, prima del quale l’intero capitale azionario della banca deve essere integralmente ridotto. In questo modo gli attuali azionisti perdono di fatto la loro proprietà della banca. Le pretese dei creditori sono successivamente convertite in capitale proprio dell’istituto e vengono create nuove azioni. Per esempio, un creditore che ha acquistato uno strumento di debito emesso dalla banca a seguito del
bail-in perde il proprio diritto al rimborso del valore nominale convenuto alla scadenza dello strumento. A compensazione di questa perdita, il creditore riceve una quota corrispondente delle azioni di nuova creazione, diventando così comproprietario della banca risanata.
Il
bail-in osserva regole chiare, in particolare in merito alla graduatoria per la conversione delle pretese dei creditori. Innanzitutto il capitale azionario della banca viene azzerato, in seguito vengono convertiti i crediti postergati, dopo ancora gli altri crediti e infine i depositi non privilegiati (ossia di importo superiore a CHF 100 000). I crediti privilegiati, in particolare i depositi fino a CHF 100 000, nonché i crediti garantiti e compensabili, sono esclusi dal
bail-in