Non è così e lo si capisce anche dall’interpello 788/2021.
Il presupposto impositivo è la cessione da cui scaturisce una plusvalenza ed è precisato anche che un prelievo è equiparato alla cessione ai fini della tassazione.
Oggetto di tassazione è il realizzo della cessione, non il bonifico in Italia.
Sono d'accordo con Mamosoft : il bonifico di rientro in Italia è ininfluente al fine della tassazione , altrimenti mantenere gli euro derivanti dalla vendita delle cripto nell'exchange per non pagare nulla sulle plusvalenze sarebbe un'assurdità elusiva. Altro errore è quello di dover compilare il quadro RT nel caso siano stati fatti bonifici di rientro in Italia nel corso dell'anno. Infatti il quadro RT si deve solo compilare nell'unico caso in cui si siano conseguite plusvalenze o minusvalenze derivanti da vendite di cripto e sempre e solo a condizione di superamento della fatidica soglia di giacenza. Se non vi è stato il supermento della soglia non si deve dichiarare alcuna plusvalenza compilando il quadro RT e non scatta alcuna tassazione. Se verso all'exchange 5 e prelevo 2 facendo un bonifico di rientro in Italia non devo compilare nessun quadro RT, ma il saldo 3 a fine anno lo riporto nel quadro RW.