MoneyFca
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il mio commercialista sostiene che non debba dichiarare niente nel quadro RW , proprio per quel motivo..
Domanda, ma possibile che ci siano leggi contrastanti ?
io ho sotto i 15000 euro, allora non devo dichiarare niente ?
"L’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo
complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro (art. 2 della Legge n. 186 del
2014); resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l’IVAFE."
o forse qui quello che trae in inganno è che si parla di depositi e conti correnti ? e non di monete virtuali ?
Mi toccherà dichiararle per conto mio, dato che non mi è riuscito convincere il commercialista
Scusami se ti rispondo in in ritardo, ma ero all'estero.
Il limite dei 15.000/5.000 euro sussiste soltanto per i depositi e cc di natura bancaria, di conseguenza le criptovalute (che non hanno corso legale..) esulano da questo limite, tanto è vero che non si paga IVAFE in quanto tale imposta si applica ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura bancaria.
Ne tanto meno è ammessa l'assimilazione dei wallet ai depositi bancari per quanto concerne i fini dichiarativi, infatti l'Ade per i wallet detenuti fisicamente in Italia con disponibilità delle chiavi private nelle "mani" del contribuente, prevede l'obbligatorietà del quadro RW (Interpello 788/2021 e circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E - paragrafo 1.3.1.-).
Tuttavia, benchè le criptovalute non siano delle valute a corso legale, esse ne sono fiscalmente assimilate e pertanto si applicano le norme e la prassi relative alle valute estere.
Pertanto, l' Ade applica la circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E (paragrafo 1.3.1.) con la quale è stato precisato che il medesimo obbligo (articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990 - monitoraggio quadro RW) sussiste anche per le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti.
Quindi, con riferimento alla detenzione di valute virtuali da parte di persone fisiche, enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia, si ritiene che tale obbligo sussista in quanto le stesse costituiscono attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.
La dichiarazione RW per le criptovalute va S E M P R E formalizzata, con la sola eccezione degli intermediari residenti, cui non possono essere riferiti gli exchange che sono definiti “altri operatori non finanziari” (art. 3, comma 5, DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231); Ne tanto meno la detenzione delle chiavi private seppur in territorio Italiano inficia il monitoraggio fiscale (quadro RW).
L'Ade questo vuole, se poi sia condivisibile o meno è un'altra storia.