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Il decreto attuativo della
Direttiva UE 2018/843 antiriciclaggio firmato dal Ministro delle Finanza e dellÂ’Economia, Daniele Franco, ha istituito il primo registro per gli exchange operativo a livello nazionale. Per la prima volta in Italia verrÃ* predisposto un sistema attraverso cui censire gli operatori del settore delle cryptovalute, attraverso unÂ’iscrizione obbligatoria al registro e una conseguente comunicazione allÂ’OAM delle operazioni specifiche che hanno ad oggetto la moneta virtuale.
Arriva in Italia la prima anagrafe delle criptovalute, degli asset e valute digitali che opererÃ* sotto forma di registro ufficiale per gli exchange, termine con cui si intendono i servizi di cambio tra valuta virtuale e valuta con corso forzoso.
Il tracciamento riguarderÃ*, pertanto, le operazioni svolte dai prestatori di servizi relativi allÂ’utilizzo di valuta virtuale e di portafogli digitali.
Detti operatori saranno tenuti al preventivo obbligo di iscrizione in una sezione speciale del registro per gli operatori finanziari e per le societÃ* di compravendita di cryptovalute e monete digitali.
Con una manovra che potremmo definire avanguardista, lÂ’Italia si avvia a “schedare” gli operatori del settore delle cryptovalute, nazionali e internazionali, ivi includendo tutte le operazioni che verranno compiute nellÂ’ambito delle piattaforme di scambio e che saranno suscettibili di interessare il territorio nazionale. Di fatti allÂ’iscrizione saranno obbligati anche i prestatori di servizi relativi allÂ’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale esteri relativamente allÂ’attivitÃ* svolta nel territorio della Repubblica, anche a distanza secondo modalitÃ* telematiche, eventualmente avvalendosi di siti web o applicazioni mobile.
Le regole per il registro sono contenute nel Decreto attuativo del Ministero dellÂ’Economia e delle Finanze (MEF) del corrente mese di febbraio 2022, il quale prevede che il registro venga istituito presso lÂ’Organismo degli Agenti e dei Mediatori creditizi (OAM) in un termine di 90 giorni dalla sua entrata in vigore.
Si tratta di unÂ’importante novitÃ* nel settore, in quanto rappresenta la prima vera e propria forma di monitoraggio per gli scambi commerciali che interessano le cryptovalute.
Tuttavia, la predisposizione del registro potrebbe presentare delle criticitÃ* a livello pratico, prevalentemente legate alla natura stessa delle operazioni che si intendono tracciare.
Preliminarmente, però, occorre accennare sinteticamente alle norme nazionali e sovranazionali applicabili in materia.
In prima istanza, preme segnalare che il Decreto attuativo citato si inserisce nel quadro normativo italiano come uno tra i primi atti legislativi specificamente indirizzati allÂ’articolato e problematico mondo dello scambio di e-money e allÂ’economia virtuale.
Un particolare riferimento va alle Direttive europee in materia di antiriciclaggio, promotrici di un quadro di politica normativa inteso ad armonizzare le legislazioni nazionali investendole, tra le altre cose, del problema afferente alla sicurezza delle transazioni commerciali.
Il legislatore italiano è stato tra i primi in Europa a dare spazio normativo alla valuta virtuale nel
D.Lgs. n. 90/2017 introdotto in attuazione della
IV Direttiva antiriciclaggio UE 2015/849.
Specificamente, il D. Lgs. richiamato introduce i concetti di “valuta virtuale”, “prestatore di servizi relativi all’utilizzo della valuta virtuale” e “prestatori di servizi di portafoglio digitale” (cosiddetti e-wallet providers).
Con riferimento alla “valuta virtuale”, l’
art. 1, comma 2, qq), rubricato Modifiche al Titolo I del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 la definisce come “la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da unÂ’autoritÃ* pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per lÂ’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”.
Il
D.Lgs. n. 90/2017 è di notevole importanza anche per altri due ordini di ragioni: in primo luogo ha disposto che le previsioni ed i requisiti per lÂ’esercizio dellÂ’attivitÃ* di cambio valute contenute nel
D.Lgs. n. 141/2010, (Decreto attuativo della
direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario -
D.lgs. n. 385/1993), si applichino anche ai prestatori di servizi relativi allÂ’utilizzo di valuta virtuale, che vengono definiti come “ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali allÂ’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da, ovvero in, valute aventi corso legale” ; in secundis, intervenendo sul D.L. 167/90 (Rivelazioni ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per lÂ’estero di denaro, titoli e valori), ha imposto agli intermediari finanziari e agli operatori non finanziari di trasmettere allÂ’AutoritÃ* competente i dati riguardanti le operazioni transfrontaliere di valore pari o superiore i 15.000,00 € che abbiano ad oggetto valuta virtuale.
Data la sua poliedricitÃ*, il fenomeno delle valute virtuali risulta essere talmente complesso da non consentire di enucleare con facilitÃ* una disciplina sicura ed efficace.
Tuttavia, con il
D.Lgs. n. 90/2017 il legislatore nostrano ha in qualche modo anticipato i contenuti della V
Direttiva UE 2018/843.
QuestÂ’ultima ha di fatto esteso gli obblighi di adeguata verifica in materia di antiriciclaggio ai casi di prestatori di servizi relativi allÂ’uso di valuta virtuale, stabilendo che gli Stati membri debbano provvedere ad unÂ’apposita procedura di registrazione per i prestatori di servizi di exchange e di e-wallet provider.
Come sopra anticipato, il legislatore italiano giÃ* con il
D.Lgs. n. 90/2017 ha esteso gli obblighi di adeguata verifica antiriciclaggio in capo agli exchange e, al contempo, è stata rimessa la questione al Ministero dellÂ’Economia e delle Finanze perché lavorasse sullÂ’emanazione di un decreto che stabilisse i tempi e i modi attraverso cui i prestatori di servizi relativi allÂ’utilizzo di valuta virtuale fossero tenuti a comunicare al Ministero stesso la propria operativitÃ* sul territorio nazionale.
E, così, si arriva oggi allÂ’istituzione del primo registro nazionale che monitorerÃ* lÂ’attivitÃ* di exchange degli operatori del settore nazionali e internazionali.
Lo scopo dell’anagrafe è proprio quello di evitare meccanismi illeciti di trasferimento di denaro e di truffe ai danni dei consumatori attraverso un accurato censimento degli operatori del settore, che, inevitabilmente, si riflette anche sui loro utenti.
Come premesso, il Decreto firmato dal Ministero dellÂ’Economia e delle Finanze ha stabilito che il registro debba essere predisposto in un termine di 90 giorni presso lÂ’Organismo degli Agenti e dei Mediatori creditizi (OAM), lÂ’associazione nata con lo scopo di vigilare sulla rete distributiva del settore del credito.
AllÂ’iscrizione saranno soggetti gli operatori finanziari e le societÃ* di compravendita di cryptovalute e monete digitali. Per loro, lÂ’iscrizione al registro rappresenterÃ* una condizione necessaria allÂ’esercizio dellÂ’attivitÃ* di prestatori in Italia.
Tali soggetti saranno obbligati a trasmettere i dati relativi alle operazioni di scambio con cadenza trimestrale, nello specifico dovranno comunicare:
1. Controvalore in euro del saldo totale delle valute legali e virtuali riferibili a ciascun cliente, alla data dellÂ’ultimo giorno del trimestre di riferimento;
2. Numero e controvalore in euro delle operazioni di conversione da valuta legale a valuta virtuale, e viceversa, riferibili a ciascun cliente, alla data dellÂ’ultimo giorno del trimestre di riferimento;
3. Numero delle operazioni di conversione tra valute virtuali riferibili a ciascun cliente;
4. Numero delle operazioni di trasferimento di valuta virtuale in uscita e in ingresso da/verso il prestatore di servizi relativi allÂ’utilizzo di valuta virtuale riferibili a ciascun cliente;
5. Numero e controvalore in euro dellÂ’ammontare delle operazioni di trasferimento di valuta legale in uscita e in ingresso da/verso il prestatore di servizi relativi allÂ’utilizzo di valuta virtuale, riferibili a ciascun cliente e suddivise per trasferimenti in contante e strumenti tracciabili.
È chiaro che le societÃ* obbligate allÂ’iscrizione al registro e alla trasmissione delle relative informazioni dovranno trasmettere necessariamente i dati delle cittadine e dei cittadini che operano nelle loro piattaforme, con ovvio stravolgimento delle dinamiche operanti nel settore. I prestatori, di fatti, dovranno comunicare i dati identificativi degli operatori validi ai fini fiscali.
AllÂ’Organismo suddetto, pertanto, verrÃ* assegnato il compito di garantire la chiarezza, lÂ’accessibilitÃ* e la completezza delle informazioni contenute nel registro stesso. Inoltre, dovrÃ* trasmettere al MEF una relazione semestrale contenente le informazioni e/o gli aggiornamenti relativi agli operatori iscritti.
Da ciò ne conseguirÃ* il dovere per lÂ’Organismo di collaborare con le competenti AutoritÃ* di vigilanza (Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Guardia di Finanza, Polizia Valutaria) o con eventuali istituti di diritto pubblico, trasmettendo loro qualsiasi informazione e documentazione detenuta in forza della gestione della sezione speciale del registro.
Non resta che attendere per scoprire come, e se, il monitoraggio dellÂ’attivitÃ* di exchange si dimostrerÃ* essere il giusto passo verso unÂ’economia virtuale più sicura.
https://www.altalex.com/documents/2...onitoraggio-per-gli-operatori-di-criptovalute