Cripto e dichiarazione dei redditi (vol. IV)

Come compilerò il campo 7 del quadro RW?

  • Riporterò il valore solo del primo bonifico del 2021

    Voti: 10 12,5%
  • Riporterò il valore della somma dei bonifici eseguiti nel corso del 2021

    Voti: 46 57,5%
  • Non so, devo ancora decidere

    Voti: 24 30,0%

  • Votanti
    80
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
Qui viene spiegata abbastanza bene la compilazione del quadro rw relativamente alle valute (quindi per estensione anche alle criptovalute).
Come vedete anche qui vengono rilevate alcune difficoltà interpretative proprio riguardo alla determinazione dei "valore iniziale e finale"

Quadro RW modello Redditi 2022: guida alla compilazione - Fiscomania

ma è normale che sia così, poi, siamo in periodo di compilazione e in molti cercano clienti, specie i commercialisti che si ritengono esperti di criptovalute.......ma anche loro hanno dei dubbi che portano a delle conclusioni circa l'affidabilità considerando che loro compilano, si fanno pagare ma sono esenti da responsabilità succesive.
però il frontespizio del quadro RW è chiaro
 
strano che non si fa riferimento alla pag 52 della circolare 12/E del 2016, eppure questo è il quadro rw fresco fresco anno 2022

Salve,
si come regola generale è risaputo che non vanno mai usate le ultime e più recenti istruzioni, ma bisogna affidarsi a vecchie revisioni magari, o peggio mischiare capre e cavoli ignorando di cosa si stia parlando citando compilazioni di quadri rw che servono per il calcolo ed il pagamento delle tasse da trading su forex.
Sfugge ai più che il quadro rw di monitoraggio delle cripto non rileva né ai fini della determinazione della base imponibile (delle imposte sui redditi, dell’iva e dell’irap) né ai fini del pagamento dei tributi, non incide sulla determinazione dell’imponibile né sulla liquidazione anche periodica di un tributo. Non comporta alcun debito di imposta.
Saluti.
 
o magari qualcuno verrà avvisato per dichiarazioni non congruenti... "scusi, a noi risulta che lei abbia fatto bonifici all'estero per Xmila euro, perché ha dichiarato solo 2€"?
nel dubbio a me sembra peggio finire in quest'ultimo caso.

E....nonostante tutto non gli ho mai augurato di essere destinatario di una compliance......ma questo e' un'altro discorso, attiene allo stile personale di ognuno di noi, pazienza!

Comunque, siccome e' impossibile svegliare chi fa finta di dormire, non posso che augurare buona fortuna ai convinti assertori del " primo versamento secco" e sinceramente auguro loro che l'Ade gli stia alla larga, davvero!
 
Salve,
si come regola generale è risaputo che non vanno mai usate le ultime e più recenti istruzioni, ma bisogna affidarsi a vecchie revisioni magari, o peggio mischiare capre e cavoli ignorando di cosa si stia parlando citando compilazioni di quadri rw che servono per il calcolo ed il pagamento delle tasse da trading su forex.
Sfugge ai più che il quadro rw di monitoraggio delle cripto non rileva né ai fini della determinazione della base imponibile (delle imposte sui redditi, dell’iva e dell’irap) né ai fini del pagamento dei tributi, non incide sulla determinazione dell’imponibile né sulla liquidazione anche periodica di un tributo. Non comporta alcun debito di imposta.
Saluti.

Ti suggerisco di leggere che tipo di dati gli exchange forniranno da quest'anno in poi, giusto per capire che la linea della circolare di che trattasi e' univoca ed applicabile al caso di specie.......
 
o magari qualcuno verrà avvisato per dichiarazioni non congruenti... "scusi, a noi risulta che lei abbia fatto bonifici all'estero per Xmila euro, perché ha dichiarato solo 2€"?
nel dubbio a me sembra peggio finire in quest'ultimo caso.

la risposta, all'impiegato/funzionario sarà

il quadro rw recita :

Ulrz85O.jpg


mi sanzioni, mi sanzioni, ma sappi che posso avvalermi dell'art 10 della legge 210/2000, una legge fatta quando, forse, Lei frequentava le elementari,
se nel quadro rw indicate una cosa e poi ne cercate un altra senza alcun riferimento nelle note esplicative del quadro in riferimento non posso farci nulla......puo' chiedere al suo diretto superiore amesso che ne sia a conoscenza
 
Ti suggerisco di leggere che tipo di dati gli exchange forniranno da quest'anno in poi, giusto per capire che la linea della circolare di che trattasi e' univoca ed applicabile al caso di specie.......

lo hai letto attentamente ?

Il decreto attuativo della
Direttiva UE 2018/843 antiriciclaggio firmato dal Ministro delle Finanza e dell’Economia, Daniele Franco, ha istituito il primo registro per gli exchange operativo a livello nazionale. Per la prima volta in Italia verrà predisposto un sistema attraverso cui censire gli operatori del settore delle cryptovalute, attraverso un’iscrizione obbligatoria al registro e una conseguente comunicazione all’OAM delle operazioni specifiche che hanno ad oggetto la moneta virtuale.

Arriva in Italia la prima anagrafe delle criptovalute, degli asset e valute digitali che opererà sotto forma di registro ufficiale per gli exchange, termine con cui si intendono i servizi di cambio tra valuta virtuale e valuta con corso forzoso.

Il tracciamento riguarderà, pertanto, le operazioni svolte dai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di portafogli digitali.

Detti operatori saranno tenuti al preventivo obbligo di iscrizione in una sezione speciale del registro per gli operatori finanziari e per le società di compravendita di cryptovalute e monete digitali.

Con una manovra che potremmo definire avanguardista, l’Italia si avvia a “schedare” gli operatori del settore delle cryptovalute, nazionali e internazionali, ivi includendo tutte le operazioni che verranno compiute nell’ambito delle piattaforme di scambio e che saranno suscettibili di interessare il territorio nazionale. Di fatti all’iscrizione saranno obbligati anche i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale esteri relativamente all’attività svolta nel territorio della Repubblica, anche a distanza secondo modalità telematiche, eventualmente avvalendosi di siti web o applicazioni mobile.

Le regole per il registro sono contenute nel Decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) del corrente mese di febbraio 2022, il quale prevede che il registro venga istituito presso l’Organismo degli Agenti e dei Mediatori creditizi (OAM) in un termine di 90 giorni dalla sua entrata in vigore.

Si tratta di un’importante novità nel settore, in quanto rappresenta la prima vera e propria forma di monitoraggio per gli scambi commerciali che interessano le cryptovalute.

Tuttavia, la predisposizione del registro potrebbe presentare delle criticità a livello pratico, prevalentemente legate alla natura stessa delle operazioni che si intendono tracciare.

Preliminarmente, però, occorre accennare sinteticamente alle norme nazionali e sovranazionali applicabili in materia.

In prima istanza, preme segnalare che il Decreto attuativo citato si inserisce nel quadro normativo italiano come uno tra i primi atti legislativi specificamente indirizzati all’articolato e problematico mondo dello scambio di e-money e all’economia virtuale.

Un particolare riferimento va alle Direttive europee in materia di antiriciclaggio, promotrici di un quadro di politica normativa inteso ad armonizzare le legislazioni nazionali investendole, tra le altre cose, del problema afferente alla sicurezza delle transazioni commerciali.

Il legislatore italiano è stato tra i primi in Europa a dare spazio normativo alla valuta virtuale nel
D.Lgs. n. 90/2017 introdotto in attuazione della
IV Direttiva antiriciclaggio UE 2015/849.

Specificamente, il D. Lgs. richiamato introduce i concetti di “valuta virtuale”, “prestatore di servizi relativi all’utilizzo della valuta virtuale” e “prestatori di servizi di portafoglio digitale” (cosiddetti e-wallet providers).

Con riferimento alla “valuta virtuale”, l’
art. 1, comma 2, qq), rubricato Modifiche al Titolo I del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 la definisce come “la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”.

Il
D.Lgs. n. 90/2017 è di notevole importanza anche per altri due ordini di ragioni: in primo luogo ha disposto che le previsioni ed i requisiti per l’esercizio dell’attività di cambio valute contenute nel
D.Lgs. n. 141/2010, (Decreto attuativo della
direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario -
D.lgs. n. 385/1993), si applichino anche ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, che vengono definiti come “ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da, ovvero in, valute aventi corso legale” ; in secundis, intervenendo sul D.L. 167/90 (Rivelazioni ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori), ha imposto agli intermediari finanziari e agli operatori non finanziari di trasmettere all’Autorità competente i dati riguardanti le operazioni transfrontaliere di valore pari o superiore i 15.000,00 € che abbiano ad oggetto valuta virtuale.

Data la sua poliedricità, il fenomeno delle valute virtuali risulta essere talmente complesso da non consentire di enucleare con facilità una disciplina sicura ed efficace.

Tuttavia, con il
D.Lgs. n. 90/2017 il legislatore nostrano ha in qualche modo anticipato i contenuti della V
Direttiva UE 2018/843.

Quest’ultima ha di fatto esteso gli obblighi di adeguata verifica in materia di antiriciclaggio ai casi di prestatori di servizi relativi all’uso di valuta virtuale, stabilendo che gli Stati membri debbano provvedere ad un’apposita procedura di registrazione per i prestatori di servizi di exchange e di e-wallet provider.

Come sopra anticipato, il legislatore italiano già con il
D.Lgs. n. 90/2017 ha esteso gli obblighi di adeguata verifica antiriciclaggio in capo agli exchange e, al contempo, è stata rimessa la questione al Ministero dell’Economia e delle Finanze perché lavorasse sull’emanazione di un decreto che stabilisse i tempi e i modi attraverso cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale fossero tenuti a comunicare al Ministero stesso la propria operatività sul territorio nazionale.

E, così, si arriva oggi all’istituzione del primo registro nazionale che monitorerà l’attività di exchange degli operatori del settore nazionali e internazionali.

Lo scopo dell’anagrafe è proprio quello di evitare meccanismi illeciti di trasferimento di denaro e di truffe ai danni dei consumatori attraverso un accurato censimento degli operatori del settore, che, inevitabilmente, si riflette anche sui loro utenti.

Come premesso, il Decreto firmato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito che il registro debba essere predisposto in un termine di 90 giorni presso l’Organismo degli Agenti e dei Mediatori creditizi (OAM), l’associazione nata con lo scopo di vigilare sulla rete distributiva del settore del credito.

All’iscrizione saranno soggetti gli operatori finanziari e le società di compravendita di cryptovalute e monete digitali. Per loro, l’iscrizione al registro rappresenterà una condizione necessaria all’esercizio dell’attività di prestatori in Italia.

Tali soggetti saranno obbligati a trasmettere i dati relativi alle operazioni di scambio con cadenza trimestrale, nello specifico dovranno comunicare:

1. Controvalore in euro del saldo totale delle valute legali e virtuali riferibili a ciascun cliente, alla data dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento;

2. Numero e controvalore in euro delle operazioni di conversione da valuta legale a valuta virtuale, e viceversa, riferibili a ciascun cliente, alla data dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento;

3. Numero delle operazioni di conversione tra valute virtuali riferibili a ciascun cliente;

4. Numero delle operazioni di trasferimento di valuta virtuale in uscita e in ingresso da/verso il prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale riferibili a ciascun cliente;

5. Numero e controvalore in euro dell’ammontare delle operazioni di trasferimento di valuta legale in uscita e in ingresso da/verso il prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, riferibili a ciascun cliente e suddivise per trasferimenti in contante e strumenti tracciabili.

È chiaro che le società obbligate all’iscrizione al registro e alla trasmissione delle relative informazioni dovranno trasmettere necessariamente i dati delle cittadine e dei cittadini che operano nelle loro piattaforme, con ovvio stravolgimento delle dinamiche operanti nel settore. I prestatori, di fatti, dovranno comunicare i dati identificativi degli operatori validi ai fini fiscali.

All’Organismo suddetto, pertanto, verrà assegnato il compito di garantire la chiarezza, l’accessibilità e la completezza delle informazioni contenute nel registro stesso. Inoltre, dovrà trasmettere al MEF una relazione semestrale contenente le informazioni e/o gli aggiornamenti relativi agli operatori iscritti.

Da ciò ne conseguirà il dovere per l’Organismo di collaborare con le competenti Autorità di vigilanza (Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Guardia di Finanza, Polizia Valutaria) o con eventuali istituti di diritto pubblico, trasmettendo loro qualsiasi informazione e documentazione detenuta in forza della gestione della sezione speciale del registro.

Non resta che attendere per scoprire come, e se, il monitoraggio dell’attività di exchange si dimostrerà essere il giusto passo verso un’economia virtuale più sicura.

https://www.altalex.com/documents/2...onitoraggio-per-gli-operatori-di-criptovalute
 
Provando ad usare la logica comunque a me sembra d'obbligo mettere la somma di tutti i versamenti fatti durante l'anno nella colonna 7. Per il semplice motivo che è l'unico modo per capire quanti soldi hai effettivamente "sborsato" e se hai avuto una plus o una minus valenza a fine anno. È questo alla fine lo scopo di una regolamentazione, cosa può fregare all'ade del valore del primo bonifico? Non penso siano proprio stupidi. Correggetemi se sbaglio....
 
lo hai letto attentamente ?

Il decreto attuativo della
Direttiva UE 2018/843 antiriciclaggio firmato dal Ministro delle Finanza e dellÂ’Economia, Daniele Franco, ha istituito il primo registro per gli exchange operativo a livello nazionale. Per la prima volta in Italia verrÃ* predisposto un sistema attraverso cui censire gli operatori del settore delle cryptovalute, attraverso unÂ’iscrizione obbligatoria al registro e una conseguente comunicazione allÂ’OAM delle operazioni specifiche che hanno ad oggetto la moneta virtuale.

Arriva in Italia la prima anagrafe delle criptovalute, degli asset e valute digitali che opererÃ* sotto forma di registro ufficiale per gli exchange, termine con cui si intendono i servizi di cambio tra valuta virtuale e valuta con corso forzoso.

Il tracciamento riguarderÃ*, pertanto, le operazioni svolte dai prestatori di servizi relativi allÂ’utilizzo di valuta virtuale e di portafogli digitali.

Detti operatori saranno tenuti al preventivo obbligo di iscrizione in una sezione speciale del registro per gli operatori finanziari e per le societÃ* di compravendita di cryptovalute e monete digitali.

Con una manovra che potremmo definire avanguardista, lÂ’Italia si avvia a “schedare” gli operatori del settore delle cryptovalute, nazionali e internazionali, ivi includendo tutte le operazioni che verranno compiute nellÂ’ambito delle piattaforme di scambio e che saranno suscettibili di interessare il territorio nazionale. Di fatti allÂ’iscrizione saranno obbligati anche i prestatori di servizi relativi allÂ’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale esteri relativamente allÂ’attivitÃ* svolta nel territorio della Repubblica, anche a distanza secondo modalitÃ* telematiche, eventualmente avvalendosi di siti web o applicazioni mobile.

Le regole per il registro sono contenute nel Decreto attuativo del Ministero dellÂ’Economia e delle Finanze (MEF) del corrente mese di febbraio 2022, il quale prevede che il registro venga istituito presso lÂ’Organismo degli Agenti e dei Mediatori creditizi (OAM) in un termine di 90 giorni dalla sua entrata in vigore.

Si tratta di unÂ’importante novitÃ* nel settore, in quanto rappresenta la prima vera e propria forma di monitoraggio per gli scambi commerciali che interessano le cryptovalute.

Tuttavia, la predisposizione del registro potrebbe presentare delle criticitÃ* a livello pratico, prevalentemente legate alla natura stessa delle operazioni che si intendono tracciare.

Preliminarmente, però, occorre accennare sinteticamente alle norme nazionali e sovranazionali applicabili in materia.

In prima istanza, preme segnalare che il Decreto attuativo citato si inserisce nel quadro normativo italiano come uno tra i primi atti legislativi specificamente indirizzati allÂ’articolato e problematico mondo dello scambio di e-money e allÂ’economia virtuale.

Un particolare riferimento va alle Direttive europee in materia di antiriciclaggio, promotrici di un quadro di politica normativa inteso ad armonizzare le legislazioni nazionali investendole, tra le altre cose, del problema afferente alla sicurezza delle transazioni commerciali.

Il legislatore italiano è stato tra i primi in Europa a dare spazio normativo alla valuta virtuale nel
D.Lgs. n. 90/2017 introdotto in attuazione della
IV Direttiva antiriciclaggio UE 2015/849.

Specificamente, il D. Lgs. richiamato introduce i concetti di “valuta virtuale”, “prestatore di servizi relativi all’utilizzo della valuta virtuale” e “prestatori di servizi di portafoglio digitale” (cosiddetti e-wallet providers).

Con riferimento alla “valuta virtuale”, l’
art. 1, comma 2, qq), rubricato Modifiche al Titolo I del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 la definisce come “la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da unÂ’autoritÃ* pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per lÂ’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”.

Il
D.Lgs. n. 90/2017 è di notevole importanza anche per altri due ordini di ragioni: in primo luogo ha disposto che le previsioni ed i requisiti per lÂ’esercizio dellÂ’attivitÃ* di cambio valute contenute nel
D.Lgs. n. 141/2010, (Decreto attuativo della
direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario -
D.lgs. n. 385/1993), si applichino anche ai prestatori di servizi relativi allÂ’utilizzo di valuta virtuale, che vengono definiti come “ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali allÂ’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da, ovvero in, valute aventi corso legale” ; in secundis, intervenendo sul D.L. 167/90 (Rivelazioni ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per lÂ’estero di denaro, titoli e valori), ha imposto agli intermediari finanziari e agli operatori non finanziari di trasmettere allÂ’AutoritÃ* competente i dati riguardanti le operazioni transfrontaliere di valore pari o superiore i 15.000,00 € che abbiano ad oggetto valuta virtuale.

Data la sua poliedricitÃ*, il fenomeno delle valute virtuali risulta essere talmente complesso da non consentire di enucleare con facilitÃ* una disciplina sicura ed efficace.

Tuttavia, con il
D.Lgs. n. 90/2017 il legislatore nostrano ha in qualche modo anticipato i contenuti della V
Direttiva UE 2018/843.

QuestÂ’ultima ha di fatto esteso gli obblighi di adeguata verifica in materia di antiriciclaggio ai casi di prestatori di servizi relativi allÂ’uso di valuta virtuale, stabilendo che gli Stati membri debbano provvedere ad unÂ’apposita procedura di registrazione per i prestatori di servizi di exchange e di e-wallet provider.

Come sopra anticipato, il legislatore italiano giÃ* con il
D.Lgs. n. 90/2017 ha esteso gli obblighi di adeguata verifica antiriciclaggio in capo agli exchange e, al contempo, è stata rimessa la questione al Ministero dellÂ’Economia e delle Finanze perché lavorasse sullÂ’emanazione di un decreto che stabilisse i tempi e i modi attraverso cui i prestatori di servizi relativi allÂ’utilizzo di valuta virtuale fossero tenuti a comunicare al Ministero stesso la propria operativitÃ* sul territorio nazionale.

E, così, si arriva oggi allÂ’istituzione del primo registro nazionale che monitorerÃ* lÂ’attivitÃ* di exchange degli operatori del settore nazionali e internazionali.

Lo scopo dell’anagrafe è proprio quello di evitare meccanismi illeciti di trasferimento di denaro e di truffe ai danni dei consumatori attraverso un accurato censimento degli operatori del settore, che, inevitabilmente, si riflette anche sui loro utenti.

Come premesso, il Decreto firmato dal Ministero dellÂ’Economia e delle Finanze ha stabilito che il registro debba essere predisposto in un termine di 90 giorni presso lÂ’Organismo degli Agenti e dei Mediatori creditizi (OAM), lÂ’associazione nata con lo scopo di vigilare sulla rete distributiva del settore del credito.

AllÂ’iscrizione saranno soggetti gli operatori finanziari e le societÃ* di compravendita di cryptovalute e monete digitali. Per loro, lÂ’iscrizione al registro rappresenterÃ* una condizione necessaria allÂ’esercizio dellÂ’attivitÃ* di prestatori in Italia.

Tali soggetti saranno obbligati a trasmettere i dati relativi alle operazioni di scambio con cadenza trimestrale, nello specifico dovranno comunicare:

1. Controvalore in euro del saldo totale delle valute legali e virtuali riferibili a ciascun cliente, alla data dellÂ’ultimo giorno del trimestre di riferimento;

2. Numero e controvalore in euro delle operazioni di conversione da valuta legale a valuta virtuale, e viceversa, riferibili a ciascun cliente, alla data dellÂ’ultimo giorno del trimestre di riferimento;

3. Numero delle operazioni di conversione tra valute virtuali riferibili a ciascun cliente;

4. Numero delle operazioni di trasferimento di valuta virtuale in uscita e in ingresso da/verso il prestatore di servizi relativi allÂ’utilizzo di valuta virtuale riferibili a ciascun cliente;

5. Numero e controvalore in euro dellÂ’ammontare delle operazioni di trasferimento di valuta legale in uscita e in ingresso da/verso il prestatore di servizi relativi allÂ’utilizzo di valuta virtuale, riferibili a ciascun cliente e suddivise per trasferimenti in contante e strumenti tracciabili.

È chiaro che le societÃ* obbligate allÂ’iscrizione al registro e alla trasmissione delle relative informazioni dovranno trasmettere necessariamente i dati delle cittadine e dei cittadini che operano nelle loro piattaforme, con ovvio stravolgimento delle dinamiche operanti nel settore. I prestatori, di fatti, dovranno comunicare i dati identificativi degli operatori validi ai fini fiscali.

AllÂ’Organismo suddetto, pertanto, verrÃ* assegnato il compito di garantire la chiarezza, lÂ’accessibilitÃ* e la completezza delle informazioni contenute nel registro stesso. Inoltre, dovrÃ* trasmettere al MEF una relazione semestrale contenente le informazioni e/o gli aggiornamenti relativi agli operatori iscritti.

Da ciò ne conseguirÃ* il dovere per lÂ’Organismo di collaborare con le competenti AutoritÃ* di vigilanza (Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Guardia di Finanza, Polizia Valutaria) o con eventuali istituti di diritto pubblico, trasmettendo loro qualsiasi informazione e documentazione detenuta in forza della gestione della sezione speciale del registro.

Non resta che attendere per scoprire come, e se, il monitoraggio dellÂ’attivitÃ* di exchange si dimostrerÃ* essere il giusto passo verso unÂ’economia virtuale più sicura.

https://www.altalex.com/documents/2...onitoraggio-per-gli-operatori-di-criptovalute

E perchè rispondi tu al posto di TinaC.?

Comunque, ti sarai reso conto come una tale mole di dati contrasti palesemente con la tesi "primo versamento"......
 
Provando ad usare la logica comunque a me sembra d'obbligo mettere la somma di tutti i versamenti fatti durante l'anno nella colonna 7. Per il semplice motivo che è l'unico modo per capire quanti soldi hai effettivamente "sborsato" e se hai avuto una plus o una minus valenza a fine anno. È questo alla fine lo scopo di una regolamentazione, cosa può fregare all'ade del valore del primo bonifico? Non penso siano proprio stupidi. Correggetemi se sbaglio....

Tali soggetti saranno obbligati a trasmettere i dati relativi alle operazioni di scambio con cadenza trimestrale, nello specifico dovranno comunicare:

1. Controvalore in euro del saldo totale delle valute legali e virtuali riferibili a ciascun cliente, alla data dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento;

2. Numero e controvalore in euro delle operazioni di conversione da valuta legale a valuta virtuale, e viceversa, riferibili a ciascun cliente, alla data dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento;

3. Numero delle operazioni di conversione tra valute virtuali riferibili a ciascun cliente;

4. Numero delle operazioni di trasferimento di valuta virtuale in uscita e in ingresso da/verso il prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale riferibili a ciascun cliente;

5. Numero e controvalore in euro dell’ammontare delle operazioni di trasferimento di valuta legale in uscita e in ingresso da/verso il prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, riferibili a ciascun cliente e suddivise per trasferimenti in contante e strumenti tracciabili.


sicuramente il valore iniziale saranno in grado di saperlo, sapendo tutto quello che è entrato ed è uscito
poi con l'IA basta un click:o
 
E perchè rispondi tu al posto di TinaC.?

Comunque, ti sarai reso conto come una tale mole di dati contrasti palesemente con la tesi "primo versamento"......

vedo che malgrado tutto non l'hai ben interpretata
vuoi che un exchange prestatore di servizi non sia ingrado trimestralmente di comunicare i flussi con le relative date ?

eddai, togli i paraocchi dalle norme dell'ade
 
Ultima modifica:
Buonasera, avrei bisogno di una conferma per la compilazione del famigerato quadro rw, campi 7 e 8.

Supponiamo che abbia fatto il primo versamento e acquisto di 1000 euro in cripto a giugno 2021 (quindi a gennaio il valore era 0).
Successivamente ho effettuato altri acquisti per 2000 euro, e al 31 dicembre 2021 detenessi cripto per un valore totale di 2500 euro ( in quel momento)

Il campo 7 dovrei valorizzarlo a 1000 e il campo 8 a 2500. É corretto?
 
Facendo un ragionamento logico il quadro RW serve a far sapere all'AdE quanto denaro ho portato all'estero, sarebbe questa la sua funziona.
Ma se io ho fatto una serie di bonifici esteri, ipotizziamo 10000 € e con il primo di soli 2 €, e al 31/12 il suo controvalore è 20000 €, allora:
nella colonna 8 inserirò 20000 €;
nella colonna 7 inserirò 2 € (secondo l'interpretazione delle istruzioni) oppure 10000 €.
Ma se io inserisco 2 € come fa l'AdE a capire che ho trasferito 10000 € ? Che monitoraggio sarebbe ? (almeno per il primo anno).
 
Buonasera, avrei bisogno di una conferma per la compilazione del famigerato quadro rw, campi 7 e 8.

Supponiamo che abbia fatto il primo versamento e acquisto di 1000 euro in cripto a giugno 2021 (quindi a gennaio il valore era 0).
Successivamente ho effettuato altri acquisti per 2000 euro, e al 31 dicembre 2021 detenessi cripto per un valore totale di 2500 euro ( in quel momento)

Il campo 7 dovrei valorizzarlo a 1000 e il campo 8 a 2500. É corretto?

Facendo un ragionamento logico il quadro RW serve a far sapere all'AdE quanto denaro ho portato all'estero, sarebbe questa la sua funziona.
Ma se io ho fatto una serie di bonifici esteri, ipotizziamo 10000 € e con il primo di soli 2 €, e al 31/12 il suo controvalore è 20000 €, allora:
nella colonna 8 inserirò 20000 €;
nella colonna 7 inserirò 2 € (secondo l'interpretazione delle istruzioni) oppure 10000 €.
Ma se io inserisco 2 € come fa l'AdE a capire che ho trasferito 10000 € ? Che monitoraggio sarebbe ? (almeno per il primo anno).

Lo ripeto, nelle istruzioni della compilazione si dici esplicitamente che per ogni investimento di soldi (acquisto/vendita) dovresti compilare un quadro rw ma siccome , per certe persone, sarebbe impossibile (pensiamo a chi fà più operazioni al giorno 365 giorni all'anno, allora, per venire incontro all'investitore, si consente di sommare tutti i vari investimenti quindi direi che sia abbastanza chiaro cosa mettere.

p.s. per ora la dichiarazione sulle crypto ha tanti punti oscuri ma questa è una delle poche che secondo me è certa
 
Lo ripeto, nelle istruzioni della compilazione si dici esplicitamente che per ogni investimento di soldi (acquisto/vendita) dovresti compilare un quadro rw ma siccome , per certe persone, sarebbe impossibile (pensiamo a chi fà più operazioni al giorno 365 giorni all'anno, allora, per venire incontro all'investitore, si consente di sommare tutti i vari investimenti quindi direi che sia abbastanza chiaro cosa mettere.

p.s. per ora la dichiarazione sulle crypto ha tanti punti oscuri ma questa è una delle poche che secondo me è certa

per semplificare è possibile inserire il valore iniziale e il valore finale delle criptovalute detenute in piu' exchange/wallet in un rigo, basta una semplice operazione di somma
se si ha un conto degiro si inserisce in un altro rigo
se si ha un conto nella banca popolare di Lusaka in valuta locale la si inserisce in un altro rigo

tutto convertito in euro

in fin dei conti è un monitoraggio che ora puo' essere visionato anche dalle autorità competenti viste le ultime direttive impartite ai prestatori di servizi
 
per semplificare è possibile inserire il valore iniziale e il valore finale delle criptovalute detenute in piu' exchange/wallet in un rigo, basta una semplice operazione di somma
se si ha un conto degiro si inserisce in un altro rigo
se si ha un conto nella banca popolare di Lusaka in valuta locale la si inserisce in un altro rigo

tutto convertito in euro

in fin dei conti è un monitoraggio che ora puo' essere visionato anche dalle autorità competenti viste le ultime direttive impartite ai prestatori di servizi

Su questa cosa di poter accorpare tutti gli exchange ho più dubbi, io quando lo farò (sarà solo nel 2023) penso che farò un rigo per ogni exchange
 
Lo ripeto, nelle istruzioni della compilazione si dici esplicitamente che per ogni investimento di soldi (acquisto/vendita) dovresti compilare un quadro rw ma siccome , per certe persone, sarebbe impossibile (pensiamo a chi fà più operazioni al giorno 365 giorni all'anno, allora, per venire incontro all'investitore, si consente di sommare tutti i vari investimenti quindi direi che sia abbastanza chiaro cosa mettere.

p.s. per ora la dichiarazione sulle crypto ha tanti punti oscuri ma questa è una delle poche che secondo me è certa

Purtroppo a me non è chiaro, altrimenti non avrei chiesto conferma.
C'è la variabile del primo investimento fatto a metà anno quando il 1/1 era 0, e anche la variazione che ha avuto il valore del portafoglio nel corso dell'anno.


Quello che ho scritto nel mio esempio è corretto?
 
Lo chiedo di nuovo se qualcuno a un parere.

Anche gli investimenti azionari in un conto in dollari di Fineco vanno sommati al computo/superamento della famosa soglia dei 51600€ delle crytpo o solamente la liquidita' detenuta. Perche' nei vari interpelli,circolari l' ade scrive solamente valute estere detenute nei depositi e conti correnti.<Grazie
 
Ultima modifica:
Buonasera, avrei bisogno di una conferma per la compilazione del famigerato quadro rw, campi 7 e 8.

Supponiamo che abbia fatto il primo versamento e acquisto di 1000 euro in cripto a giugno 2021 (quindi a gennaio il valore era 0).
Successivamente ho effettuato altri acquisti per 2000 euro, e al 31 dicembre 2021 detenessi cripto per un valore totale di 2500 euro ( in quel momento)

Il campo 7 dovrei valorizzarlo a 1000 e il campo 8 a 2500. É corretto?

Campo 7 3000 euro
campo 8 2500 euro
 
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