Se vuoi ti puoi leggere cosa dice la "guida alla compilazione del mod.730/18" di cui ti riporto la parte interessata ma che puoi trovare a pagina 65.
SEZIONE IV - Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico
In questa sezione vanno indicate le spese sostenute dal 2008 al 2017 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti,
di qualsiasi categoria catastale, anche rurale.
La detrazione d’imposta, che verrà calcolata da chi presta l’assistenza fiscale, è pari al:
55 per cento, per le spese sostenute dal 2008 al 2012 e dal 1° gennaio al 5 giugno 2013;
65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017;
70 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni
degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente
lorda dell’edificio medesimo;
75 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni
degli edifici condominiali, finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la
qualità media di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015.
Per le spese sostenute dal 2011 al 2017 la detrazione è ripartita in dieci rate annuali di pari importo (entro il limite massimo previsto per
ciascuna tipologia di intervento effettuato) da chi presta l’assistenza fiscale.
Per le spese sostenute nel 2008 le rate annuali continuano a essere quelle scelte (da otto a dieci), salvo il caso di rideterminazione del
numero delle rate.
Le tipologie di interventi previste sono:
la riqualificazione energetica di edifici esistenti;
gli interventi sull’involucro di edifici esistenti;
l’installazione di pannelli solari;
la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
acquisto e posa in opera di schermature solari;
acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
La prova dell’esistenza dell’edificio è fornita dall’iscrizione in catasto oppure dalla richiesta di accatastamento, oltre che dal pagamento
dell’Ici o dell’Imu, se dovuta. Sono esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile.
Possono fruire della detrazione sia coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto
reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi per conseguire il risparmio
energetico, sia i condòmini nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente
del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano intestati
a lui.
In caso di vendita o di donazione dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di
godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona
fisica o al donatario.
Nel caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta
dell’immobile.
In questi casi, l’acquirente o gli eredi possono rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua a condizione che le
spese siano state sostenute nell’anno 2008.
L’inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche se la locazione o il comodato cessano.
Si ricorda che la detrazione per gli interventi di risparmio energetico non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per gli stessi
interventi, come ad esempio la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio.
La detrazione fiscale per gli interventi di risparmio energetico, se compatibile con specifici incentivi disposti a livello comunitario o a livello
locale da regioni, province e comuni, può essere richiesta per la parte di spesa eccedente gli incentivi concessi dagli enti territoriali.
Sono comprese tra le spese detraibili quelle relative alle prestazioni professionali (rese sia per la realizzazione degli interventi sia per la
certificazione indispensabile per fruire della detrazione) e alle opere edilizie funzionali all’intervento destinato al risparmio energetico.
Il pagamento delle spese deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice
fiscale del contribuente e il numero di partita IVA o il codice fiscale del beneficiario del bonifico.
Il limite massimo di detrazione spettante va riferito all’unità immobiliare e, pertanto, va suddiviso tra i detentori o possessori dell’immobile
che partecipano alla spesa, in base all’importo effettivamente sostenuto. Anche per gli interventi su parti condominiali l’ammontare
massimo di detrazione deve essere riferito a ogni unità immobiliare che compone l’edificio, a eccezione del caso in cui l’intervento si
riferisca all’intero edificio e non a parti di esso.
Documenti necessari per ottenere la detrazione
Per fruire della detrazione è necessario acquisire i seguenti documenti:
la fattura dell’impresa che esegue i lavori;
l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti. In caso di più interventi
sullo stesso edificio l’asseverazione può fornire i dati e le informazioni richieste in modo unitario. Inoltre, nel caso di sostituzione
di finestre comprensive di infissi o di sostituzione di caldaie a condensazione con potenza non superiore a 100 kW, l’asseverazione
può essere sostituita da una certificazione dei produttori. Inoltre, l’asseverazione può essere:
– sostituita da quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (D.M. 6 agosto 2009);
– esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi
impianti termici da depositare presso le amministrazioni competenti insieme alla denuncia dei lavori, da parte del proprietario dell’immobile
o di chi ne ha titolo.
Inoltre, nelle ipotesi di autocostruzione dei pannelli solari, è sufficiente l’attestato di partecipazione ad un apposito corso di formazione;
l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica che contiene i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio ed è prodotta
successivamente all’esecuzione degli interventi, in base alle procedure indicate dai Comuni o dalle Regioni. In assenza di tali procedure,
dopo l’esecuzione dei lavori, può essere prodotto l’attestato di “qualificazione energetica”, in luogo di quello di “certificazione energetica”
predisposto secondo lo schema riportato in allegato al decreto interministeriale del 19 febbraio 2007 come modificato dal decreto
interministeriale del 7 aprile 2008 e dal decreto interministeriale del 6 agosto 2009.
Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008, per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l’installazione di pannelli
solari non occorre più presentare l’attestato di certificazione energetica (o di qualificazione) energetica.
Tale certificazione non è più richiesta per gli interventi, realizzati a partire dal 15 agosto 2009, riguardanti la sostituzione degli impianti
di climatizzazione invernale.
la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E del decreto attuativo o allegato
F, se l’intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l’installazione di pannelli
solari. La scheda descrittiva dell’intervento di cui all’allegato F può essere compilata anche dall’utente finale. La scheda deve contenere:
i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento
eseguito ed il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando quello delle spese professionali, e l’importo
utilizzato per il calcolo della detrazione.
L’asseverazione, l’attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati
alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini
e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari. Tutti i documenti
sopraindicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.
Modello 730 Istruzioni per la compilazione 2018
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Documenti da trasmettere
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, devono essere trasmessi all’ENEA telematicamente (attraverso il sito internet
Coordinamento Gestione Meccanismo Detrazioni Fiscali, ottenendo
ricevuta informatica) i dati contenuti nell’attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica, nonché la scheda informativa
relativa agli interventi realizzati.
La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo”
(e non di effettuazione dei pagamenti). Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare
la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non
è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione.
Se la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’ENEA, la documentazione può
essere inviata, in copia, entro 90 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti
globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: “Detrazioni
fiscali - riqualificazione energetica”.
Nel caso in cui i lavori di riqualificazione energetica proseguano nell’anno successivo non è più necessario inviare
un’apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo dell’anno seguente.
Documenti da conservare
Per fruire dell’agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire, su richiesta, all’amministrazione finanziaria l’asseverazione, la ricevuta
dell’invio della documentazione all’ENEA, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute del bonifico che
attesta il pagamento. Se gli interventi riguardano parti comuni di edifici deve essere acquisita e conservata copia della delibera assembleare
e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Se le spese sono state sostenute dal detentore (locatario o comodatario) deve
essere acquisita e conservata la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori resa dal possessore (proprietario o titolare di altro
diritto reale).
Per ulteriori informazioni sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico si rinvia al decreto interministeriale del 19 febbraio 2007, così
come modificato dal decreto interministeriale del 7 aprile 2008, e alla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 29/E del 18 settembre 2013."
ti suggerisco di fare attenzione alla parte dove si citano i documenti da inviare e quelli da conservare, questo perché quelle due azioni (invio e conservazione) presuppongono che quei documenti devi averli, e quindi cerca di capire cos'è che hai e cosa manca.