Se l'utente non si fida del suo amico non serve che chieda su un forum di sconosciuti : non gliela presta e basta.
Esatto , poi leggendo in rete .
Secondo la Suprema Corte ,
è reato usare la carta di credito altrui anche se c’è stata l’
autorizzazione del suo titolare. Ciò perché il reato di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di carte similari non tutela solo il patrimonio del titolare del conto, ma anche la sicurezza e la
certezza delle transazioni e la fiducia nell’utilizzazione di detti strumenti di pagamento o di prelievo.
Tra le carte di pagamento rientrano non solo le carte di credito ma anche tutte le
carte prepagate (tipo la Postepay, per intenderci) e le
carte di debito, cioè quelle che consentono di prelevare al bancomat.
Non a caso, il delitto in oggetto è posto tra quelli commessi contro la
fede pubblica, esattamente come i reati di falso.
L’unica eccezione a quanto appena detto si ha se il soggetto che ha usato la carta di credito altrui riesca a dimostrare: :
- il rapporto di fiducia con il titolare dello strumento di pagamento;
- la delega ricevuta per l’impiego della tessera;
- il prelievo effettuato nei limiti della delega stessa.
In pratica, l’esistenza della volontà da parte del titolare della carta di credito all’uso ad opera di terzi deve essere rigorosamente provata, al fine di evitare che siano legittimate condotte abusive poste in essere grazie all’apparente dell’autorizzazione del titolare.
Altro esempio .
Se il padre dà la propria carta di credito al figlio per effettuare un prelievo al bancomat limitatamente all’importo necessario per acquistare un determinato bene (ad esempio, un telefonino), tutto ciò che verrà preso in più costituirà reato.
Secondo la Corte di Cassazione, per evitare il reato è necessario dimostrare che l’eventuale autorizzazione costituisca lo strumento per la realizzazione esclusiva dell’interesse del titolare della carta, eseguendo materialmente l’operazione per cui è stato delegato.
In sintesi, quindi, l’
autorizzazione del titolare della carta di pagamento non esclude il reato, a meno che non sia fornita una prova rigorosa del suo impiego nei limiti strettamente indicati dal delegante, cioè dal titolare stesso.