Officine del Filangieri
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Si comunica che l'associazione si riunirà nuovamente mercoledì p.v.
Gli aderenti all'associazione dei piccoli azionisti hanno presentato, per il tramite dei loro legali, un esposto rivolto alla Banca d'Italia, alla Consob, al P.M. e per conoscenza al Presidente del Collegio Sindacale del Fonspa.
I fatti denunciati sono così sintetizzabili.
A. irregolarità di gestione del Fonspa (informazioni errate sulla determinazione delle perdite da parte del CdA in data 17 gennaio 2000: 90 mil., poi 190, poi ancora 380)
B. ritardo nell'esercizio del poteri della Consob (audizione dirigenti Fonspa)
C. ispezione Banca d'Italia: risultanze poi contraddette dal bilancio di esercizio al 31.12.1999
D. riduzione del valore dei crediti in base a presunte offerte di cessione pro soluto
E. violazione dell'art. 20, co. 4, g.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 (valutazione crediti in base non esclusivamente ad una valutazione di mercato, di fatto insussistente)
F. ispezioni Banca d'Italia, non avevano accertato ulteriori perdite
G. violazione disciplina circa contenuto nota integrativa: (circolare banca d'Italia 166/1992)
H responsabilità collegio sindacale ex art. 52 Testo unico in materia bancaria così come novellato dall'art. 211 del Testo unico in materia di intermediazione finanziaria
I. dimissioni Pres. CdA prima dell'approvazione del bilancio con perdite superiori al capitale e motivazioni in merito.
L. alienazione dei beni sociali e comportamento dell'azionista di maggioranza: posizione in conflitto di interessi degli amministratori
M. disgregrazione complesso aziendale e riduzione del valore del patrimonio netto
N. disciplina fiscale e vantaggi patrimoniali ottenibili attraverso la scissione parziale dai precedentia zionisti di maggioranza
O. ulteriori dismissioni in atto e principio di gestione sana e prudente della banca; assenza di programmi di sviluppo per Fonspa
P. opa con clausola di rinunzia omnibus
Q. cessione della partecipazione a titolo oneroso dopo la fissazione del prezzo dell'opa residuale
R. verifica ex art. 19 testo unico in materia bancaria della sussistenza delle condizioni per cedere la partecipazione di controllo.
Gli aderenti all'associazione dei piccoli azionisti hanno presentato, per il tramite dei loro legali, un esposto rivolto alla Banca d'Italia, alla Consob, al P.M. e per conoscenza al Presidente del Collegio Sindacale del Fonspa.
I fatti denunciati sono così sintetizzabili.
A. irregolarità di gestione del Fonspa (informazioni errate sulla determinazione delle perdite da parte del CdA in data 17 gennaio 2000: 90 mil., poi 190, poi ancora 380)
B. ritardo nell'esercizio del poteri della Consob (audizione dirigenti Fonspa)
C. ispezione Banca d'Italia: risultanze poi contraddette dal bilancio di esercizio al 31.12.1999
D. riduzione del valore dei crediti in base a presunte offerte di cessione pro soluto
E. violazione dell'art. 20, co. 4, g.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 (valutazione crediti in base non esclusivamente ad una valutazione di mercato, di fatto insussistente)
F. ispezioni Banca d'Italia, non avevano accertato ulteriori perdite
G. violazione disciplina circa contenuto nota integrativa: (circolare banca d'Italia 166/1992)
H responsabilità collegio sindacale ex art. 52 Testo unico in materia bancaria così come novellato dall'art. 211 del Testo unico in materia di intermediazione finanziaria
I. dimissioni Pres. CdA prima dell'approvazione del bilancio con perdite superiori al capitale e motivazioni in merito.
L. alienazione dei beni sociali e comportamento dell'azionista di maggioranza: posizione in conflitto di interessi degli amministratori
M. disgregrazione complesso aziendale e riduzione del valore del patrimonio netto
N. disciplina fiscale e vantaggi patrimoniali ottenibili attraverso la scissione parziale dai precedentia zionisti di maggioranza
O. ulteriori dismissioni in atto e principio di gestione sana e prudente della banca; assenza di programmi di sviluppo per Fonspa
P. opa con clausola di rinunzia omnibus
Q. cessione della partecipazione a titolo oneroso dopo la fissazione del prezzo dell'opa residuale
R. verifica ex art. 19 testo unico in materia bancaria della sussistenza delle condizioni per cedere la partecipazione di controllo.