Entrando nella pagina personale del sito esce questo messaggio, per cui ritengo e vorrei vedere che in casso di mancato versamento dei premi ricorrenti non è prevista alcuna penale, solo per l'assicurazione caso morte (comprensibile).
AVVISO AI CLIENTI TITOLARI DI POLIZZE DI RISPARMIO O INVESTIMENTO (IBIPs) A PREMI RICORRENTI 21/02/2023
Vi informiamo che, in considerazione del provvedimento di sospensione dei riscatti adottato dall'Ivass il 6 febbraio 2023 (per il quale si rimanda al comunicato pubblicato e consultabile a questo LINK), la Compagnia ha ritenuto di non procedere alla risoluzione e/o riduzione delle polizze in caso di mancato pagamento delle rate ricorrenti di premio in scadenza – ai termini del contratto - durante il periodo di sospensione dei riscatti (i.e. dal 6 febbraio 2023 al 31 marzo 2023). Si fa presente che le rate non corrisposte e rimaste in arretrato dovranno essere comunque versate al termine del suddetto periodo di sospensione dei riscatti. Il recupero di tali rate, tuttavia, non prevederà l'applicazione di interessi di mora per ritardato pagamento. Si precisa che tale deroga non si applica ai prodotti e alle garanzie che prevedano una prestazione caso morte (es: TCM) o una copertura accessoria (es: Critical Illness) per le quali, quindi, il mancato pagamento delle rate di premio in scadenza comporterà, a termini di contratto, la mancata copertura e/o la decadenza dalla stessa. |