FIR over 35/100 k che documentazione fornire II

Stato
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Vco 24 - Giornale quotidiano on line. Tutte le notizie del Verbano Cusio Ossola - Crac bancari, gli azionisti "traditi" reclamano dal governo 500 milioni



Crac bancari, gli azionisti "traditi" reclamano dal governo 500 milioni

MONTEBELLUNA - 06-01-2023 -- Porta la firma dei responsabili di 17 associazioni di consumatori chiamate a far parte della cabina di regia ministeriale del Fir (Fondo indennizzo risparmiatori) la lettera che “tira la giacca” al governo sul delicato tema dei rimborsi per le banche andate in crac tra il 2015 e il 2018. Un tema che, nel Vco, interessa i tanti che, passando per la ex Banca popolare di Intra, hanno acquistato decine di milioni di euro di azioni Veneto Banca poi rivelatesi carta straccia.

Dopo numerose pressioni, il governo Conte I aveva istituito nel 2018 il Fir, dotandolo di 1,575 miliardi di euro (575 milioni l’anno per il 2019, il 2020 e il 2021), garantendo un indennizzo per le persone fisiche con i requisiti stabiliti pari al 30% (il 95% per le obbligazioni) del denaro speso per l’acquisto delle azioni fino a un massimo di 100.000 euro. Sono stati 144.125 coloro che hanno presentato domanda, di cui circa 4.000 non ancora esaminate dal Consap, il fondo istituito ad hoc. Il nuovo governo Meloni ha promesso che, per queste ultime, l’attività del fondo proseguirà fino a esaurimento. Per i rappresentanti dei risparmiatori, però, non basta perché vorrebbero che fossero riviste le pratiche bocciate per errori nelle domande, perché vorrebbero che fossero ammessi coloro che -esclusi da Consap- avevano già ottenuto ristori in altri sedi, perché il Fir ha ancora in pancia 500 milioni che si vorrebbero redistribuiti tra chi già è stato liquidato e non riassorbiti dal bilancio dello Stato.

L’altolà al governo, cui si chiede di rispettare le promesse elettorali, è sostenuto da Movimento Difesa del Cittadino (Veneto, Piemonte e Friuli Venezia Giulia), Vittime del Salva Banche, Coordinamento associazioni banche popolari venete don Enrico Torta, Noi che credevamo nella Bpv, Associazione banche venete, Movimento diritti europei, Consumatori attivi, Movimento risparmiatori traditi, Azionisti associati Banca popolare di Vicenza, Associazione nazionale azionisti Banca Popolare di Vicenza, Confconsumatori, Unione nazionale consumatori (nazionale e sezione Puglia), Associazione soci banche popolari, Amici della Carife.
 
Risparmiatori Banche truffate, Tavolo tecnico: impegno di Zanettin

Risparmiatori Banche truffate, le associazioni al Governo: “Tavolo tecnico subito”. Zanettin (FI): “Ne parlerò con Giorgetti”
Di Andrea Polizzo -13 Gennaio 2023, 9:39556

Le associazioni di risparmiatori delle banche italiane andate in liquidazione nel 2017 in pressing sul Governo.

In queste ore, hanno infatti inviato una lettera agli esponenti del Governo affinché venga “convocato con urgenza il tavolo tecnico, in precedenza istituito presso il ministero dell’Economia e delle finanze” per affrontare gli argomenti non risolti in tema di indennizzi.

Questo alla luce del decreto del 29 dicembre scorso che proroga al 30 giugno 2023 l’operatività della Commissione tecnica per il completamento delle attività del Fondo Indennizzo Risparmiatori (Fir).

Ricordiamo che tra le banche in questione, figurano anche le venete Banca popolare di Vicenza e Veneto, oltre a Banca Etruria, Carife, Banca Marche e Carichieri e – soprattutto – che la Commissione tecnica presso Consap dovrà gestire circa 500 milioni di euro non ancora ripartiti tra i circa 140.000 inizialmente indennizzati col 30% e alle domande di accesso agli indennizzi ancora da valutare dei circa 7.000 risparmiatori. Una questione che da queste pagine abbiamo seguito puntualmente, ad ogni aggiornamento, e che abbiamo approfondito in vari articoli, compresa una intervista con il sottosegretario al Ministero delle Imprese e Made in Italy con delega alla Consap, Massimo Bitonci (leggi: Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), sottosegretario Bitonci a ViPiù: “C’è un futuro, i risparmiatori possono stare tranquilli”).

Un pressing sul Governo Meloni, dicevamo, al quale parteciperà anche il senatore vicentino di Forza Italia, Pierantonio Zanettin, che segue le vicende dei risparmiatori truffati dalle banche da tempo.

“Condivido le preoccupazioni delle associazioni dei risparmiatori – ci ha detto -. La proroga della commissione tecnica disposta con Milleproroghe è solo una boccata di ossigeno. La sorte dei 500 milioni di euro residui rimane incerta.

Nelle prossime settimane – ha aggiunto Zanettin – mi attiverò con il ministro Giorgetti per cercare di sbloccare la situazione. Il mio impegno a favore dei truffati delle banche prosegue con immutata energia”.
 
Risparmiatori Banche truffate, Tavolo tecnico: impegno di Zanettin

Risparmiatori Banche truffate, le associazioni al Governo: “Tavolo tecnico subito”. Zanettin (FI): “Ne parlerò con Giorgetti”
Di Andrea Polizzo -13 Gennaio 2023, 9:39556

Le associazioni di risparmiatori delle banche italiane andate in liquidazione nel 2017 in pressing sul Governo.

In queste ore, hanno infatti inviato una lettera agli esponenti del Governo affinché venga “convocato con urgenza il tavolo tecnico, in precedenza istituito presso il ministero dell’Economia e delle finanze” per affrontare gli argomenti non risolti in tema di indennizzi.

Questo alla luce del decreto del 29 dicembre scorso che proroga al 30 giugno 2023 l’operatività della Commissione tecnica per il completamento delle attività del Fondo Indennizzo Risparmiatori (Fir).

Ricordiamo che tra le banche in questione, figurano anche le venete Banca popolare di Vicenza e Veneto, oltre a Banca Etruria, Carife, Banca Marche e Carichieri e – soprattutto – che la Commissione tecnica presso Consap dovrà gestire circa 500 milioni di euro non ancora ripartiti tra i circa 140.000 inizialmente indennizzati col 30% e alle domande di accesso agli indennizzi ancora da valutare dei circa 7.000 risparmiatori. Una questione che da queste pagine abbiamo seguito puntualmente, ad ogni aggiornamento, e che abbiamo approfondito in vari articoli, compresa una intervista con il sottosegretario al Ministero delle Imprese e Made in Italy con delega alla Consap, Massimo Bitonci (leggi: Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), sottosegretario Bitonci a ViPiù: “C’è un futuro, i risparmiatori possono stare tranquilli”).

Un pressing sul Governo Meloni, dicevamo, al quale parteciperà anche il senatore vicentino di Forza Italia, Pierantonio Zanettin, che segue le vicende dei risparmiatori truffati dalle banche da tempo.

“Condivido le preoccupazioni delle associazioni dei risparmiatori – ci ha detto -. La proroga della commissione tecnica disposta con Milleproroghe è solo una boccata di ossigeno. La sorte dei 500 milioni di euro residui rimane incerta.

Nelle prossime settimane – ha aggiunto Zanettin – mi attiverò con il ministro Giorgetti per cercare di sbloccare la situazione. Il mio impegno a favore dei truffati delle banche prosegue con immutata energia”.
Zanettin non risponde alle mail, prima delle elezioni rispondeva invece......
 
Pubblicato il 19/01/2023
N. 00664/2023REG.PROV.COLL.

N. 03789/2022 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3789 del 2022, proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze, anche per conto della Commissione tecnica del fondo indennizzo risparmiatori di cui all’art. 1, comma 501, della legge n. 145 del 2018, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro

la sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dell’avvocato Roberto Pascolat, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
nei confronti

della società Consap – Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Sanino e Lorenzo Coraggio, con domicilio eletto presso lo studio legale Sanino in Roma, viale Parioli, n. 180 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
della Banca Popolare di -OMISSIS- in liquidazione coatta amministrativa, in persona dei commissari liquidatori pro tempore, non costituita in giudizio
per la riforma

della sentenza, resa in forma semplificata, del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, pubblicata in data -OMISSIS-


Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della sig.ra -OMISSIS- e della società Consap S.p.a.;

Visto l’appello incidentale proposto dalla società Consap S.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2022 il Consigliere Brunella Bruno e uditi per le parti l’Avvocato dello Stato Fabio Tortora e gli Avvocati Roberto Pascolat e Lorenzo Coraggio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue


FATTO

Il Ministero appellante impugna la sentenza del TAR per il Lazio indicata in epigrafe, con la quale è stato accolto, nei termini indicati nella relativa motivazione, il ricorso proposto dalla sig.ra -OMISSIS- – azionista della Banca Popolare di -OMISSIS-, sottoposta a procedura di liquidazione coatta amministrativa – avverso la determinazione della Commissione tecnica istituita ai sensi dell’art. 1, comma 501, della l. n. 145 del 2018, di rigetto dell’istanza da lei presentata a valere sul Fondo indennizzo risparmiatori (di seguito anche FIR).

Previa sintetica illustrazione del quadro normativo concernente il suddetto indennizzo, con precipuo riferimento alla distinzione tra la procedura ordinaria e quella c.d. forfettaria per l’ammissione al beneficio, il giudice di primo grado ha ritenuto illegittimo l’operato dell’amministrazione per difetto di istruttoria e carenza di motivazione, in quanto la società Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. (di seguito anche Cosap), rilevata l’assenza dei requisiti prescritti per accedere alla procedura prevista per i risparmiatori “forfettari”, avrebbe dovuto, in conformità alle regole stabilite dalla Commissione tecnica con proprie deliberazioni ed alle quali si era, quindi, auto vincolata, accedere ad ulteriori approfondimenti al fine di appurare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’indennizzo secondo il regime ordinario, basato sulla verifica circa l’integrazione di violazioni massive del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche TUF).

L’appellante Ministero critica la sentenza impugnata censurando, in primo luogo, l’insussistenza della giurisdizione amministrativa – implicitamente affermata dal primo giudice – , vertendo la controversia sulla concessione di un beneficio economico non ascrivibile al novero delle concessioni di beni pubblici e, dunque, non ricompresa nell’alveo della giurisdizione esclusiva di cui all’art. 133, comma 1, lett b), c.p.a., con l’ulteriore rilievo che nella fattispecie non verrebbe in rilievo l’esercizio di poteri discrezionali da parte dell’amministrazione, essendo i presupposti del riconoscimento del beneficio direttamente stabiliti dalla legge, al pari delle modalità di determinazione del quantum dell’erogazione.

L’appellante contesta, inoltre, l’omessa rilevazione da parte del primo giudice dell’inammissibilità del ricorso per omessa notificazione ad almeno un controinteressato, da individuare negli altri soggetti vertenti nelle medesime condizioni che hanno presentato domanda per il riconoscimento del beneficio.

Sulla base di un’articolata ricostruzione della disciplina normativa di riferimento, la Difesa erariale ha, altresì, censurato le conclusioni alle quali è addivenuto il primo giudice, deducendo, in sintesi, che i rapporti tra la procedura ordinaria e quella “forfettaria” sono regolati dalla legge, al pari dei requisiti prescritti per il riconoscimento del beneficio, dovendosi, quindi, escludere che la Commissione tecnica fosse attributaria di poteri che la legittimassero a modificare la fonte normativa primaria, la quale configura le due procedure come autonome e distinte, differenziate anche alla luce della ratio alle stesse sottesa. In ogni caso, le delibere della Commissione tecnica indicate nella sentenza impugnata sarebbero state non correttamente interpretate dal primo giudice, il quale avrebbe decontestualizzato il relativo contenuto giungendo a riconnettere alle stesse una portata generale che sarebbe oggettivamente da escludere, con effetti distorsivi sullo stesso meccanismo prefigurato dal legislatore per l’erogazione dell’indennizzo.

In tale quadro, l’appellante ha, dunque, sottolineato che avendo l’originaria ricorrente presentato la domanda secondo la procedura forfettaria agevolata ed essendo stata appurata l’incontestata assenza dei requisiti specificamente stabiliti dalla disciplina di riferimento (possesso di un reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a € 35.000,00 nell’anno 2018 al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita, oppure, in via alternativa, di un patrimonio mobiliare di valore inferiore a € 100.000,00 al 31 dicembre 2018), non residuavano margini per procedere ad un differente vaglio sulla base dei requisiti stabiliti per la procedura ordinaria, caratterizzata dal previo accertamento delle violazioni del TUF da parte delle banche e del nesso causale tra le stesse ed il pregiudizio subito dal risparmiatore richiedente l’indennizzo. Osterebbero, inoltre, ad una riconsiderazione della posizione dell’originaria ricorrente secondo l’automatismo dalla medesima preteso, le previsioni dell’art. 75, comma 1 bis, del d.P.R. n. 445 del 2000, stante la non rispondenza a realtà di quanto dalla stessa dichiarato in sede di presentazione della domanda di indennizzo. La Difesa erariale ha, altresì, evidenziato l’insussistenza di violazioni delle garanzie di partecipazione procedimentale, tenuto conto, tra l’altro, della natura concorsuale della procedura e delle ragioni alla base del rigetto dell’istanza, incentrate sul mancato possesso di presupposti oggettivi, di carattere reddituale e patrimoniale, riscontrati sulla base dei dati detenuti dall’Agenzia delle entrate.

Con le successive deduzioni, la Difesa erariale si è soffermata sulle ulteriori censure dedotte con il ricorso originario, articolando argomentazioni a sostegno della relativa infondatezza, nonché sull’evoluzione della disciplina in materia, al fine di sottolineare che i numerosi interventi del legislatore, anche volti ad estendere la platea dei risparmiatori indennizzabili prorogando i termini di accesso al FIR, non hanno interessato le procedure per il riconoscimento dell’indennizzo, come previste dalla legge n. 145 del 2018 e dal decreto attuativo del 10 maggio 2019.

Si è costituita nel presente giudizio (e non anche in quello di primo grado) la società Consap, la quale interposto appello incidentale, contestando l’omessa rilevazione da parte del primo giudice della propria carenza di legittimazione passiva, non avendo adottato il provvedimento impugnato ed essendo deputata esclusivamente ad attività di verifica a supporto della Commissione tecnica. La società Consap, inoltre, ha formulato deduzioni analoghe a quelle formulate dall’appellante principale, insistendo per la riforma della sentenza impugnata.

Si è costituita in giudizio anche l’appellata sig.ra -OMISSIS-, la quale ha articolato ampie deduzioni a sostegno dell’infondatezza tanto dell’appello principale quanto di quello incidentale, rilevando, tra l’altro, che il provvedimento impugnato con il ricorso originario non reca a proprio fondamento le infedeltà dichiarative asserite solo nel presente giudizio dalle controparti, sottolineando la valenza di auto vincolo delle deliberazioni della Commissione tecnica alla base delle censure correttamente ritenute fondate dal primo giudice.

Alla camera di consiglio del 14 giugno 2022, su richiesta congiunta delle parti, è stata disposta la trattazione della causa nel merito, con espressa rinuncia dell’appellante alla domanda cautelare e contestuale impegno della parte vittoriosa a non portare ad esecuzione, nelle more, la sentenza impugnata.

Successivamente le parti hanno prodotto ulteriori documenti e memorie, anche in replica, a sostegno delle rispettive deduzioni; in particolare, con memoria depositata in data 4 novembre 2022, l’appellata oltre a ribadire profili di tardività delle deduzioni e produzioni delle controparti, ha, tra l’altro, rappresentato che il termine di valutazione e liquidazione delle domande da parte della Commissione tecnica verrà in scadenza nella data del 31 dicembre 2022, evidenziando l’urgenza della produzione della documentazione integrativa atta a comprovare le violazioni massive del TUF da parte della banca per il periodo di proprio interesse, già ritenute sussistenti dall’amministrazione relativamente agli acquisti successivi all’anno 2009.

All’udienza pubblica del 6 dicembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio deve preliminarmente esaminare le deduzioni con le quali sia l’appellante principale sia l’appellante incidentale hanno contestato l’erroneità nella quale sarebbe incorso il primo giudice nel ritenere implicitamente sussistente la giurisdizione amministrativa, venendo nella fattispecie in rilievo la pretesa alla spettanza di benefici economici i cui presupposti sono stabiliti dalla legge, al pari delle modalità di determinazione del quantum dell’erogazione, difettando, dunque – ad avviso delle deducenti – qualsivoglia apprezzamento discrezionale da parte dell’amministrazione, con conseguente riconducibilità della controversia nell’alveo della giurisdizione del giudice ordinario.

1.1. Nel rilevare che nel giudizio di primo grado la questione della giurisdizione non ha costituito oggetto di alcuna eccezione da parte della Difesa erariale, costituitasi solo formalmente, il Collegio – a prescindere dai profili di inammissibilità della contestazione eccepiti dall’appellata –, non valuta la deduzione suscettibile di favorevole apprezzamento.

1.2. L’esame della questione relativa al riparto di giurisdizione impone di valutare il petitum sostanziale, ossia l’intrinseca consistenza della posizione soggettiva dedotta in giudizio, individuata dal giudice con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest’ultima dal diritto positivo (v. ex plurimis, Cass. Sez. Un., 31 gennaio 2005, n. 6743; Cass. Sez. Un., 28 giugno 2006, n. 14846).

1.3. In particolare, secondo i principi espressi dall’Adunanza Plenaria 29 gennaio 2014, n. 6, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche (fattispecie assimilabili a quella in esame, almeno ai fini di giurisdizione) deve essere attuato (non configurandosi alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva) sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid, il quomodo dell’erogazione; inoltre, è configurabile una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse.

1.4. Il petitum sostanziale della presente controversia, chiaramente emergente dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado, attiene alla pretesa dell’originaria ricorrente a ottenere una valutazione circa la spettanza dell’indennizzo previsto dalla l. n. 145 del 2018, sulla base della procedura ordinaria e, dunque, dell’accertamento, da parte della commissione tecnica prevista dalla disciplina di riferimento, della sussistenza di reiterate violazioni del TUF (decreto legislativo n. 58 del 1998) da parte della Banca Popolare di -OMISSIS- e del nesso causale tra le stesse ed il pregiudizio da lei subito, a seguito della riscontrata insussistenza, da parte di detto organo collegiale, dei requisiti prescritti per accedere alla procedura forfettaria, pure di chiarati in sede di presentazione dell’istanza.

1.5. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Difesa erariale e dall’appellante incidentale, dunque, la situazione giuridica soggettiva ascrivibile in capo alla ricorrente originaria deve essere qualificata in termini di interesse legittimo pretensivo, assumendo ai fini in esame rilievo il contenuto delle censure formulate con il ricorso originario, segnatamente riferite alla dedotta sussistenza di obbligo dell’amministrazione ad una sostanziale conversione della procedura (da forfettaria ad ordinaria) sulla base di asseriti auto vincoli discrezionalmente stabiliti dalla stessa amministrazione.

1.6. Né può revocarsi in discussione che la verifica circa la sussistenza dei presupposti per la spettanza dell’indennizzo mediante la procedura ordinaria – oggetto della pretesa dell’originaria ricorrente – postula accertamenti e valutazioni che costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’amministrazione.

Per quanto esposto, correttamente il giudice di primo grado è acceduto ad un esame nel merito della controversia, non ravvisando preclusioni in ordine alla spettanza della giurisdizione amministrativa.

2. Il Collegio rileva, inoltre, l’infondatezza dell’eccezione con la quale la società Consap, in house del Ministero dell’economia e delle finanze, ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva, ritenendosi, anche sul punto, di prescindere dai profili di inammissibilità sollevati dalla difesa dell’appellata.

Si evidenzia, infatti, che se è vero che la titolarità del rapporto controverso fa capo alla Commissione tecnica, organo straordinario del Ministero, la Consap in conformità alle previsioni dell’art. 1, comma 501 della l. n. 145 del 2018 ed alla disciplina attuativa di cui al DM 10 maggio 2019, svolge un’attività che non è limitata al mero supporto alla predetta Commissione, istituita ai sensi della citata disposizione, nell’espletamento dell’attività istruttoria e di acquisizione dei dati.

Come emerge, infatti, dall’art. 8, comma 5 del DM 10 maggio 2019, emanato in attuazione delle previsioni di cui all’art. 1, commi da 493 a 507 della l. n. 145 del 2018, alla Consap non è demandata esclusivamente l’attività di segreteria bensì anche un’attività di gestione che non si esaurisce nella predisposizione dei processi concernenti l’espletamento delle procedure, essendo la società incaricata, tra l’altro, dell’esecuzione delle delibere della Commissione tecnica.

Proprio il complesso delle attività espletate dalla società, tra le quali anche l’interlocuzione diretta con i richiedenti l’indennizzo, inducono a ritenere che correttamente la stessa sia stata evocata in giudizio insieme al Ministero, al quale come sopra esposto va riferita la titolarità del rapporto, tenuto conto, peraltro, dell’incidenza dei vincoli conformativi suscettibili di scaturire dalla pronuncia giurisdizionale sulla società.

3. Del pari infondata è la deduzione incentrata sull’omessa rilevazione da parte del primo giudice dell’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato, da individuare negli altri soggetti che hanno presentato istanza per ottenere l’erogazione dell’indennizzo attraverso una procedura che rivestirebbe carattere selettivo in considerazione della limitatezza degli stanziamenti destinati alla misura di sostegno in questione.

Si evidenzia, infatti, che, secondo la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio (ex multis, da ultimo, sez. III, sentenza n. 5052/2020), il controinteressato da evocare in giudizio è il soggetto indicato nell’atto che si impugna, ovverosia il soggetto, facilmente individuabile, portatore di un interesse – concreto ed attuale – giuridicamente qualificato alla conservazione dell’atto, e dunque interessato a difendere una situazione giuridica di vantaggio uguale e contraria rispetto a quella del ricorrente. Si afferma altresì che non occorre che il controinteressato sia espressamente individuato nell’atto, essendo sufficiente che sia comunque facilmente individuabile con l’ordinaria diligenza (sez. V, sentenza n. 4503/2019).

Nella fattispecie non consta in atti che sia stata stilata una graduatoria delle istanze ammissibili, né emergono elementi che consentano di ritenere agevolmente individuabili eventuali controinteressati, dovendosi, quindi escludere la sussistenza della dedotta causa di inammissibilità in applicazione dell’art. 41, comma 2, c.p.a..

4. Il Collegio può, dunque, procedere all’esame degli appelli, principale ed incidentale, nel merito, i quali, appuntandosi su analoghe censure possono essere trattati congiuntamente.

5. Dall’esame della disciplina di riferimento emerge che il legislatore ha previsto due distinte procedure per il riconoscimento dell’indennizzo in argomento: la procedura ordinaria che, come evidenziato nella narrativa in fatto, è incentrata sulla verifica da parte della Commissione tecnica all’uopo costituita delle violazioni massive, nonché della sussistenza del nesso di causalità tra le medesime e il danno subito dai risparmiatori; una procedura semplificata per il riconoscimento di un indennizzo forfettario, basata sul mero riscontro circa il possesso di requisiti soggetti ed oggettivi espressamente indicati, di carattere reddituale o patrimoniale, con esclusione, dunque, dell’onere per i richiedenti di allegazione dei documenti e delle motivazioni giustificativi delle violazioni massive di cui all’art 4, comma 2, lett. c) del decreto ministeriale 10 maggio 2019.

5.1. Come correttamente rilevato dalla Difesa erariale, i rapporti tra le due procedure sono regolati dalla legge, stabilendo l’art. 1, comma 501 della l. n. 148 del 2018 che il procedimento ordinario “non si applica ai casi di cui al comma 502 – bis” e, dunque, all’ipotesi in cui venga richiesto l’indennizzo forfettario.

5.2. La ratio sottesa alla definizione di due procedure, resa evidente ai relativi presupposti, deve essere individuata nella volontà del legislatore di riservare ai risparmiatori che versano in condizioni economiche e patrimoniali meno floride e ritenuti, quindi, meritevoli di una tutela rafforzata, una modalità di accesso all’indennizzo più spedita e maggiormente garantita, stante la prelazione in loro favore stabilita dal comma 502 dell’art. 1 in esame sulla dotazione del FIR, trovando applicazione per gli altri risparmiatori la procedura ordinaria.

5.3. Il decreto ministeriale 10 maggio 2019 emanato in attuazione delle sopra indicate disposizioni, ha, conformemente alla disciplina primaria, regolato le due procedure, individuando nel dettaglio i compiti e le attribuzioni della Commissione tecnica e della società Consap.

5.4. Non è in contestazione che l’appellata abbia presentato la propria istanza mediante la piattaforma predisposta dalla Consap contrassegnando l’indicazione riferita alla procedura c.d. forfettaria e dichiarando un patrimonio mobiliare per l’anno 2018 inferiore a centomila euro (requisito, questo, prescritto quale condizione di ammissione a detta procedura), secondo quanto attestato dalla stessa appellata sulla base del convincimento, rivelatosi erroneo, che dovesse farsi riferimento solo agli investimenti in titoli e non anche alla liquidità depositata sul conto corrente, emersa in esito agli accertamenti espletati nella fase istruttoria del procedimento in esame ed alla base del rigetto dell’istanza.

5.5. Né le previsioni della legge sopra indicate né quelle emanate in attuazione della stessa prevedono forme di raccordo tra i due procedimenti, come reso evidente dall’inequivoca locuzione che figura nell’art. 1, comma 501 ai sensi del quale, come sopra rilevato, il procedimento ordinario “non si applica ai casi di cui al comma 502 – bis” (concernente l’indennizzo forfettario).

5.6. La scelta dell’autonomia dei due procedimenti non presenta profili di irragionevolezza, sia tenuto conto delle già evidenziate finalità perseguite dal legislatore, sia alla luce della strutturazione dei due procedimenti, essendo, peraltro, previsto, nell’ambito della procedura ordinaria, un termine per l’allegazione delle specifiche violazioni contestate alla banca e per produrre la prescritta documentazione, con implicazioni sulla par condicio tra i soggetti interessati.

6. Se deve escludersi che possa essere riconnesso rilievo, ai fini pretesi dal Ministero appellante, a falsità dichiarative che sarebbero state commesse dall’appellata nella presentazione dell’istanza, le quali non solo non sono state poste a fondamento della determinazione di rigetto dell’istanza ma non constano aver assunto rilievo nell’istruttoria dalla quale detta determinazione è scaturita, integrando, dunque, integrazioni motivazionali postume in radice inammissibili, non può revocarsi in discussione che la prefigurazione di due distinti e autonomi procedimenti emerga con chiarezza dall’illustrato quadro normativo.

7. Le deduzioni con le quali sia il Ministero appellante principale sia la società Consap contestano l’erroneità nella quale è incorso il primo giudice nel ritenere sussistente un obbligo della Commissione tecnica, a seguito dell’accertata insussistenza in capo all’appellata dei requisiti prescritti per il riconoscimento dell’indennizzo forfettario, di verificare la spettanza dell’indennizzo secondo il procedimento ordinario, previa richiesta agli interessati di una integrazione documentale, si valutano fondate.

Non si ritiene di condividere, infatti, il percorso argomentativo seguito dal primo giudice che fa perno sulla sussistenza di regole alle quali la Commissione si sarebbe auto vincolata nello svolgimento della procedura e che costituirebbe il fondamento dell’obbligo accertato nella sentenza impugnata.

Si osserva al riguardo che, come in precedenza evidenziato, sia la fonte di disciplina primaria sia il decreto ministeriale sopra indicato escludono una interferenza tra i due procedimenti, regolati ciascuno da precipui presupposti, rispondenti a diverse finalità e strutturati autonomamente; inoltre, la Commissione tecnica non era legittimata ad introdurre modifiche in contrasto con la normativa di riferimento, inequivoca quanto ai rapporti tra i due procedimenti.

Anche ove si ritenesse di prescindere da tale rilievo, invero dirimente, emerge che la deliberazione della Commissione tecnica indicata nella sentenza quale fonte del preteso auto vincolo non è stata compiutamente esaminata dal primo giudice.

La deliberazione adottata nella seduta pubblica del 6 agosto 2020 è specificamente riferita al requisito reddituale e motivata in relazione agli orientamenti espressi dall’Agenzia delle entrate con riferimento ad un interpello ed alle problematiche poste dalla determinazione del reddito complessivo del risparmiatore, ove, invece, nella fattispecie, l’istanza dell’appellata è stata respinta per la rilevata) e non contestata) assenza del requisito afferente al proprio patrimonio mobiliare.

Non è ravvisabile nel deliberato indicato dal giudice di primo grado quell’auto vincolo generalizzato ed esteso posto a fondamento della sentenza impugnata, per la diversità di situazione presa in considerazione nella delibera in questione e per la specificità delle circostanze dalla stessa emergenti.

7.1. A quanto esposto va anche soggiunto che l’adozione da parte della Commissione tecnica di deliberazioni in contrasto con la disciplina normativa di riferimento potrà semmai costituire fonte di responsabilità nel caso in cui siano stati ammessi all’indennizzo forfettario soggetti non legittimati ma non può fondare la pretesa ad ottenere una automatica conversione della domanda secondo la procedura ordinaria di soggetti che, come l’appellata, non sono risultati in possesso dei requisiti congiuntamente prescritti per la spettanza della misura di sostegno in base alla procedura forfettaria.

7.2. Si evidenzia, altresì, che l’ammissibilità di integrazioni successive alla presentazione dell’istanza è stata prevista dalla Commissione in relazione al procedimento ordinario, in specie in correlazione con le difficoltà di reperimento della documentazione a comprova delle violazioni del TUF, trovando, dunque, giustificazione nelle differenti regole di verifica e di accertamento dei requisiti stabiliti dal legislatore.

Nella fattispecie, inoltre, non vengono in rilievo incompletezze della domanda o erroneità materiali tempestivamente segnalate dall’istante, avendo l’interessata dichiarato di essere in possesso di requisiti che, in esito all’accertamento espletato dalla Commissione, non sono risultati integrati quanto al valore stabilito relativamente al patrimonio mobiliare.

Deve anche sottolinearsi che la pretesa dell’appellante non è diretta al riconoscimento di un presupposto erroneamente ritenuto insussistente, non essendo contestato il superamento del limite predeterminato concernente il suo patrimonio mobiliare.

Né può ritenersi sussistente una scusabilità dell’errore nel quale l’appellata è incorsa nella predisposizione della domanda diretta a ottenere l’indennizzo forfettario, in quanto – in disparte il rilievo che l’inclusione nel patrimonio mobiliare oltre che dei titoli anche del denaro depositato sui conti correnti rientra tra le conoscenze che non richiedono particolari cognizioni specialistiche –, i riferimenti necessari circa gli elementi in questione sono indicati nella normativa di riferimento. Inoltre, in data 19 dicembre 2019 e, dunque, antecedentemente alla presentazione della domanda da parte dell’appellata, la Commissione tecnica ha adottato una delibera esplicativa, resa disponibile sul portale FIR, specificando l’inclusione nel patrimonio mobiliare anche dei depositi e conti correnti bancari e postali, dovendo, quindi, trovare applicazione il principio di auto responsabilità del richiedente il beneficio.

8. Venendo in rilievo relativamente alle domande presentate secondo la procedura forfettaria una attività vincolata dell’amministrazione, neppure sono configurabili vizi invalidanti scaturenti dall’omessa comunicazione del preavviso di rigetto, trovando, comunque, applicazione le regole di cui all’art. 21 octies della l. n. 241 del 1990.

Al riguardo, va anche sottolineato che i dati utilizzati per la verifica circa la rispondenza a realtà delle dichiarazioni dell’istanze sono stati acquisiti dall’ente (l’Agenzia delle entrate) che per legge li detiene e, giova ribadire, non sono contestati sul piano della correttezza oggettiva e sostanziale.

9. Da quanto esposto discende, quindi, l’insussistenza di lacune sul piano istruttorio e di carenze sotto il profilo della motivazione posta a fondamento della determinazione di rigetto dell’istanza di riconoscimento dell’indennizzo forfettario, dovendosi escludere automatismi nella liquidazione suscettibili di integrare forme di aiuto di Stato non conformi alla disciplina unionale.

10. La circostanza, poi, che l’operatività della Commissione sia stata prorogata, per effetto di varie modifiche medio termine intervenute, sino al 31 dicembre 2022 non consente di addivenire a differenti conclusioni, essendo le tempistiche di presentazione delle istanze, più volte differite, definite a livello normativo in ancoraggio alle esigenze di efficiente gestione e organizzazione dell’attività della Commissione medesima. E, anzi, la proroga dei termini per la presentazione delle domande di indennizzo ha mirato a soddisfare in maniera più ampia le istanze dei risparmiatori pregiudicati dall’operato delle banche secondo quanto indicato nella l. n. 145 del 2018; da ultimo, infatti, l’art. 1, comma 915 della l. n. 234 del 2021 ha consentito ai risparmiatori che entro il termine del 18 giugno 2020 avessero avviato la procedura telematica di compilazione della domanda di indennizzo tramite il portale dedicato a tale scopo, senza tuttavia finalizzarla, nonché ai risparmiatori che avessero presentato una domanda incompleta, di accedere alle prestazioni del FIR a condizione che la domanda di indennizzo fosse finalizzata o completata con l’idonea documentazione attestante i requisiti previsti entro il termine del 15 marzo 2022.

11. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, l’appello principale e l’appello incidentale vanno accolti, con conseguente riforma della sentenza impugnata.

12. Si valutano nondimeno sussistenti, in considerazione delle peculiarità della fattispecie e della novità delle questioni trattate, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso (R.G. n. 3789 del 2022), come in epigrafe proposto, accoglie l’appello principale e l’appello incidentale, nei termini di cui in motivazione, e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata respinge il ricorso di primo grado.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellata e di ogni altro elemento idoneo ad identificarla.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Contessa, Presidente

Daniela Di Carlo, Consigliere

Sergio Zeuli, Consigliere

Maurizio Antonio Pasquale Francola, Consigliere

Brunella Bruno, Consigliere, Estensore



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Brunella Bruno Claudio Contessa





IL SEGRETARIO
 
Sentenza per me censurabile perché dicono che le procedure di rimborso sono due (forfetaria ed ordinaria)

Il legislatore a questo punto deve intervenire per riportare chiarezza
 
Non posso esprimere liberamente il mio pensiero sulla uraniana decisione (altrimenti mi prendo una querela per diffamazione da tutti i componenti del collegio giudicante). Una bella riforma del Consiglio di Stato però è quanto mai urgente (nessuno Stato di diritto ha una magistratura che per metà è consulente del potere e per metà lo giudica)

Non mi è chiaro però quali sono le associazioni stigmatizzate da Gigi
 
FIR: il Consiglio di Stato chiude il binario

Come è noto la Legge 145/2018 ha istituito un doppio binario per l’accesso al FIR (Fondo Indennizzo Risparmiatori), il primo attraverso una procedura semplificata per coloro che avessero un reddito fino a 35.000 euro o patrimonio sino a 100.000 euro (binario forfettario), il secondo con una vera e propria istanza motivata dalle cosiddette “violazioni massive” (binario ordinario).
È accaduto che molti hanno sbagliato percorso, per una ragione o per l’altra, scegliendo il forfettario in luogo di quello ordinario.

Parecchi in prima battuta hanno fatto ricorso al TAR avverso il provvedimento di rigetto della CONSAP, ottenendo di primo acchito soddisfazione, in sostanza il diritto a poter riproporre domanda attraverso, diciamo, il giusto binario.

Ieri, mercoledì [giovedì] 19 gennaio 2023, il Consiglio di Stato ha ribaltato quella decisione (scarica da Documenti e files di Bankileaks.com), chiudendo così di fatto ai ricorrenti l’accesso al FIR.

Infatti, stabilisce la sentenza, se la Commissione Tecnica con la delibera del 6 agosto 2020 non poteva stabilire il passaggio da una procedura all’altra perché il provvedimento cozza contro il dettato normativo della legge 145/2018 e del suo D.M applicativo del 10 maggio 2019, peraltro, quella delibera riguardava solo il caso di un soggetto con problemi di reddito e non di patrimonio come invece nel caso affrontato dal Consiglio di Stato.

A più riprese molti risparmiatori hanno invocato una sorta di sanatoria generale generica, onnicomprensiva senza distinguo fra errori formali e sostanziali, e sinora il legislatore ha respinto al mittente ogni istanza in tal senso, ma ora il Consiglio di Stato sigilla definitivamente le aspirazioni di molti.

Gli interventi più recenti della politica post-voto non indicano una via facile per superare gli ostacoli, tra i quali non dimentichiamo il problema del riparto dei fondi non distribuiti.

Ora al problema del riparto si aggiunge anche quello sollevato dal Consiglio di Stato.

La speranza è di non dover ripartire da zero, ma di certo larga parte della partita la si giocherà sul bilancio statale.

Di recente vi è stato un avvicendamento con la nomina di Riccardo Barbieri come Direttore Generale del tesoro in luogo di Alessandro Rivera, un cambio al vertice dei piani alti dei palazzi romani.

L’auspicio è che il dialogo con i massimi funzionari dello stato trovi positivo riscontro per chiudere definitivamente la vicenda.
 
Posto questo articolo sul conflitto di competenza del tribunale in un processo in cui parte è il revisore (pwc).

Ora il revisore dimostrerà le sue buone ragioni e potrebbe anche non essere chiamato a rispondere dei danni. Se lo dovesse però emergerebbe una ulteriore conferma che i bilanci erano farlocchi e non ci sono periodi temporali che tengono.

Ed alla fine chi paga siamo noi


TRIBUNALE DI ROMA INCOMPETENTE NEI CONFRONTI DEI REVISORI DEI CONTI DI VENETO BANCA | Verbania Milleventi

TRIBUNALE DI ROMA INCOMPETENTE NEI CONFRONTI DEI REVISORI DEI CONTI DI VENETO BANCA
0Cronaca, News21 Gennaio 2023A+A-EMAILPRINT
TRIBUNALE DI ROMA INCOMPETENTE NEI CONFRONTI DEI REVISORI DEI CONTI DI VENETO BANCA
Il Movimento Difesa dei Cittadini informa che il Tribunale di Roma si è dichiarato territorialmente incompetente a procedere contro Alessandra Mingozzi quale revisore dei conti di Vedneto Banca, in qualità di socia della Pricewaterhouse-Coopers e responsabile civile nel processo, ritenendo invece territorialmente competente il Tribunale di Treviso. Sulla vicenda interviene l’avvocato vderbanese Clarissa Tacchini fiduciaria del Mdc che rappresenta in questo procedimento l’associazione oltre a centinaia di azionisti della ex Veneto Banca. Ciò che si contesta alla Mingozzi – dice Tacchini – nella sua qualità di revisore dei conti, è di aver omesso di evidenziare la gravità della situazione economico.contabile della Banca andata poi in liquidazione nel 2017. Essendo già entrata in vigore la riforma Cartabia, il Tribunale di Roma ha altresì rimesso l’avvallo della decisione alla Corte di Cassazione rinviando per l’eventuale proseguo al 18 aprile 2023 qualora i Giudici della Suprema Corte valutassero diversamente. Il presidente del Mdc Ettore ricorda come fu Veneto Banca che nel 2009 ebbe ad assorbire il noto Istituto bancario del territorio Banca di Intra, di cui molti risparmiatori della provincia erano già azionisti, banca all’epoca sotto la Presidenza di Luigi Terzoli che entrò anche a far parte del nuovo Consiglio di Amministrazione. Francioli ringrazia anche per il grande impegno profuso dalla fiduciaria del movimento avvocato Tacchini a tutela dei risparmiatori del territorio, chiarendo come per quanto attiene al Fondo Indennizzo Risparmiatori, l’associazione, unitamente alle altre associazioni della cabina di regia che parteciparano alla creazione della legge sul ristoro Fir, hanno nuovamente chiesto di essere ricevuti al Mef onde far si che il residuo del fondo pari ad oltre 500 milioni di euro venga ridistribuito a favore degli azionisti delle Banche andate in liquidazione e non destinati invece ad altra voce di spesa di bilancio. Un ringraziamento – conclude Francioli – va in particolare al sottosegretario al Ministero delle imprese e del Made in Italy , con delega alla Consap, Massimo Bitonci , deputato veneto che ha preso a cuore tutta la questione. Spiace tuttavia osservare come nessun deputato del territorio della provincia del Vco e Novara negli ultimi due anni ci abbia sostenuto nel contattare i vertici del MEF ai quali ci rivolgiamo nuovamente.
 
TREVISO | CRAC POPOLARI, IL CONSIGLIO DI STATO: «NO INDENNIZZI SE ERRORI NELLA DOMANDA» - ANTENNA TRE | Medianordest

21/01/2023 TREVISO – Crac di Veneto Banca e Popolare di Vicenza, interviene il Consiglio di Stato per dire no al ristoro dei risparmiatori che abbiano commesso errori nella domanda di indennizzo. Un fronte che per le associazioni dei risparmiatori non deve influire sull’erogazione del restante mezzo miliardo di fondi ancora da redistribuire. || Crac delle banche popolari, nuovo capitolo nella tortuosa strada dei risparmiatori verso il recupero dei capitali perduti. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del Ministero dell’economia e delle finanze contro una sentenza del Tar, che aveva dato ragione a una risparmiatrice che non si era vista accogliere l’istanza di risarcimento del Fondo di indennizzo dei risparmiatori a causa di alcuni errori nella presentazione della domanda. Un pronunciamento che ora mette a rischio la posizione di circa quasi 5mila possessori di titoli degli istituti andati in liquidazione. Ad oggi il Fondo di indennizzo ha distribuito tra 137mila risparmiatori oltre un miliardo di euro, coprendo il 30% del valore di acquisto delle azioni e il 95% delle obbligazioni, con un tetto di 100mila euro. Un diritto, questo, che per la gran parte delle associazioni che tutelano i cittadini non dovrebbe venire messo in discussione da errori nelle domande di accesso ai ristori. L’obiettivo, principale, ora, resta in ogni caso la ripartizione dell’altro mezzo miliardo di euro del Fir ancora da versare ai risparmiatori. – Intervistati AVV. MATTEO MOSCHINI (Movimento Difesa Cittadino Veneto) (Servizio di Lina Paronetto)

 
Crac banche popolari venete, sentenza Consiglio Stato mette a rischio i risarcimenti per 5 mila risparmiatori

Crac banche popolari venete, sentenza Consiglio Stato mette a rischio i risarcimenti per 5 mila risparmiatori
Lo afferma l’associazione “Noi che credevamo nella Bpvi” dopo che il giudice amministrativo ha accolto il ricorso del Ministero contro una decisione del Tar favorevole a una signora che si era vista negare l’indennizzo a causa di errori nella presentazione della domanda

21 Gennaio 2023

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del Ministero dell'economia e delle finanze contro una sentenza del Tar favorevole ad una risparmiatrice azzerata dal default delle banche popolari del 2017, la quale non si era vista accogliere l'istanza di risarcimento del Fondo di indennizzo dei risparmiatori (Fir) a causa di errori nella presentazione della domanda stessa.

Ne dà notizia l'associazione «Noi che credevamo nella Bpvi» rilevando che tale pronunciamento mette ora a rischio la posizione di circa 4.800 possessori di titoli degli istituti andati in liquidazione.

Fino ad oggi il Fir ha indennizzato 137 mila soggetti distribuendo oltre un miliardo di euro sulla dotazione di 1.575 milioni stabilita con la legge istitutiva del Fondo compresa nella Finanziaria 2019.

Le somme ripartite equivalgono al 30% del valore di acquisto delle azioni ed al 95% di quello delle obbligazioni fino ad un massimo di 100 mila euro, diritti che, secondo l'associazione, non dovrebbero essere intaccati da errori nelle dichiarazioni allegati alle istanze.

Sul tema sono emersi motivi di conflitto tra varie sigle di tutela del risparmio sorte dopo i crac degli istituti (per il Veneto si tratta di Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza) connessi in particolare ai ritardi nei tempi di erogazione degli indennizzi causati proprio dai ricorsi dei risparmiatori respinti. Fra queste, perciò, secondo quanto riferisce ancora «Noi che credevamo nella Bpvi», vi sarebbe anche chi oggi accoglie con soddisfazione il pronunciamento del Consiglio di Stato favorevole al Mef, visto come un passaggio che aprirebbe una nuova attesa fase di ulteriore ripartizione delle risorse avanzate dalla prima distribuzione (562 milioni).

Il presidente della sigla, Luigi Ugone, in un video diffuso in queste ore, non ha esitato a definire i leader delle associazioni portatrici di simili posizioni «sciacalli che vengono a mangiare sulle carogne di chi combatte».
 
...e della tematica delle violazioni massive nessuno dice nulla...
 
Crac BpVi, 4.800 ex soci esclusi dagli indennizzi

Crac BpVi, 4.800 ex soci esclusi dagli indennizzi
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dal Mef
23 gennaio 2023

Speranze quasi azzerate per i circa 4.800 ex soci di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca che erano stati esclusi dai rimborsi del Fondo indennizzo risparmiatori a causa di errori contenuti nelle domande di rimborso. Il Consiglio di Stato ha infatti accolto il ricorso del ministero dell’economia e delle finanze contro una sentenza del Tar favorevole a una risparmiatrice azzerata dal default degli istituti di credito, la quale non si era vista accogliere l’istanza di risarcimento del Fir perché aveva sbagliato a compilare la domanda. A darne notizia è stata l’associazione “Noi che credevamo nella BpVi”, rilevando che tale pronunciamento mette ora a rischio la posizione di tutti i possessori dei titoli delle due popolari andate in liquidazione.

Il fondo di indennizzo a tutela dei risparmiatori
Finora il Fir ha indennizzato 137 mila persone, distribuendo oltre un miliardo di euro sulla dotazione di 1.575 milioni stabilita con la legge istitutiva del Fondo compresa nella legge Finanziaria 2019. Le somme ripartite equivalgono al 30 per cento del valore di acquisto delle azioni e al 95 per cento di quello delle obbligazioni fino a un massimo di 100 mila euro. Diritti che, secondo l’associazione presieduta da Luigi Ugone, non dovrebbero essere intaccati da errori nelle dichiarazioni allegate alle istanze. Sul tema sono emersi motivi di conflitto tra varie sigle di tutela del risparmio, nate dopo i crac degli istituti di credito, connessi in particolare ai ritardi nei tempi di erogazione degli indennizzi causati proprio dai ricorsi dei risparmiatori respinti.

La sentenza e gli scenari
Fra queste, perciò, secondo quanto riferisce ancora “Noi che credevamo nella BpVi”, vi sarebbe anche chi ora avrebbe accolto con soddisfazione il pronunciamento del Consiglio di Stato favorevole al Mef, visto come un passaggio che aprirebbe una nuova attesa fase di ulteriore ripartizione delle risorse avanzate dalla prima distribuzione: circa 562 milioni di euro.
«La sentenza del Consiglio di Stato taglia un po’ le speranze a circa 4 mila famiglie - ha affermato Ugone in un video diffuso nelle scorse ore sui social network -. Questo per noi è una tragedia ed è grave perché, se pure il Consiglio di Stato prende questa linea, noi continuiamo a ritenere che non essendoci stato nel Fir un motivo di esclusione per motivi di reddito dalla legge, perché tutti potevano essere indennizzati indipendentemente dal reddito e dal patrimonio che venivano chiesti solo per poter partecipare a un binario o all’altro, questa esclusione è un errore. Ma le sentenze vanno lette molto attentamente e per questo motivo evitiamo ogni commento sul contenuto».


"Scontro" fra associazioni che difendono i risparmiatori

Dopodiché il presidente di “Noi che credevamo nella BpVi” attacca le reazioni a caldo fatte da esponenti di altre associazioni che difendono gli interessi dei risparmiatori: «Quello che mi fa specie e mi dà anche fastidio è che stiamo leggendo dei commenti da alcune, per fortuna pochissime, associazioni che sono addirittura contente per “essersi tolte il peso di queste 4 mila famiglie” che, poverette, hanno già perso tutto con le banche e adesso non si vedranno nemmeno ristorate. Queste associazioni dicono che “finalmente ci si potrà riferire solo ai riparti” e che “si è già perso troppo tempo su questa questione”». Ugone non ci sta: «La ricerca di verità e giustizia va proprio lì dove ci si investe tempo e denaro, soldi e fatica, per fare quello che ha fatto questa signora (la risparmiatrice della recente sentenza, ndr) perché, se avesse vinto, avrebbe vinto per 4 mila famiglie che sarebbero state reinserite. Queste stesse associazioni che ora commentano sono le stesse che dicono che il processo a Zonin è inutile perché quelle sentenze non hanno ridato niente indietro. Ma bisogna andare al di là dei soldi». E ancora: «Chi fa queste affermazioni mette contro i risparmiatori, semina zizzania e vuole solo finire sui giornali».
Tornando al pronunciamento del Consiglio di Stato, Ugone conclude: «Questa sentenza cancella 4 mila famiglie. Noi siamo dispiaciutissimi. Approfondiremo questa sentenza e i suoi risvolti nell’assemblea che faremo a febbraio con tutti i risparmiatori».

Valentino Gonzato
 
Salve a tutti ed a Dulcamara se qualcuno qui in Chat si unisce a noi e manda questa e-mail, è organizzata per punti:

1 da inviare da parte di chi è stato penalizzato da algoritmo

2 da inviare da parte di chi è stato escluso per date

3 da inviare da chi è stato penalizzato da limite dei 100k



Chi appartiene al primo gruppo dovrà lasciare solo i punti 1), chi al secondo solo i punti 2 e così per il terzo.



Nulla vieta di inviare tutti lo stesso testo completo. Direi che ciascuno può fare come crede.

L’IMPORTANTE E’ CHE CIASCUNO DI NOI MANDI LE MAIL AGLI INDIRIZZI CHE VERRANNO POI INDICATI. E’ L’ULTIMA OCCASIONE, SE NON CI INCLUDONO NELLA FINANZIARIA, OCCORRERA’ ASPETTARE (E SPERARE!!!) LE CAUSE

RICEVERE 63 MAIL (E IO AD ESEMPIO NE SPEDIRA’ ALTRE 3 PER CIASCUNA DELLE MIE POSIZIONI) MAGARI SUSCITA QUALCHE REAZIONE, COMUNQUE DIREI CHE E’ IL CASO DI PROVARCI!
Ho inviato la mail ma nessuno dei politici mi ha risposto. Ma quanti siamo? Più o meno di 63? Qualcuno ha avuto dei riscontri?
 
Crac BpVi, 4.800 ex soci esclusi dagli indennizzi

Crac BpVi, 4.800 ex soci esclusi dagli indennizzi
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dal Mef
23 gennaio 2023


Speranze quasi azzerate per i circa 4.800 ex soci di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca che erano stati esclusi dai rimborsi del Fondo indennizzo risparmiatori a causa di errori contenuti nelle domande di rimborso. Il Consiglio di Stato ha infatti accolto il ricorso del ministero dell’economia e delle finanze contro una sentenza del Tar favorevole a una risparmiatrice azzerata dal default degli istituti di credito, la quale non si era vista accogliere l’istanza di risarcimento del Fir perché aveva sbagliato a compilare la domanda. A darne notizia è stata l’associazione “Noi che credevamo nella BpVi”, rilevando che tale pronunciamento mette ora a rischio la posizione di tutti i possessori dei titoli delle due popolari andate in liquidazione.

Crac Popolare di Vicenza, la sentenza: tre anni e undici mesi a Zonin
Il fondo di indennizzo a tutela dei risparmiatori
Finora il Fir ha indennizzato 137 mila persone, distribuendo oltre un miliardo di euro sulla dotazione di 1.575 milioni stabilita con la legge istitutiva del Fondo compresa nella legge Finanziaria 2019. Le somme ripartite equivalgono al 30 per cento del valore di acquisto delle azioni e al 95 per cento di quello delle obbligazioni fino a un massimo di 100 mila euro. Diritti che, secondo l’associazione presieduta da Luigi Ugone, non dovrebbero essere intaccati da errori nelle dichiarazioni allegate alle istanze. Sul tema sono emersi motivi di conflitto tra varie sigle di tutela del risparmio, nate dopo i crac degli istituti di credito, connessi in particolare ai ritardi nei tempi di erogazione degli indennizzi causati proprio dai ricorsi dei risparmiatori respinti.

La sentenza e gli scenari
Fra queste, perciò, secondo quanto riferisce ancora “Noi che credevamo nella BpVi”, vi sarebbe anche chi ora avrebbe accolto con soddisfazione il pronunciamento del Consiglio di Stato favorevole al Mef, visto come un passaggio che aprirebbe una nuova attesa fase di ulteriore ripartizione delle risorse avanzate dalla prima distribuzione: circa 562 milioni di euro.
«La sentenza del Consiglio di Stato taglia un po’ le speranze a circa 4 mila famiglie - ha affermato Ugone in un video diffuso nelle scorse ore sui social network -. Questo per noi è una tragedia ed è grave perché, se pure il Consiglio di Stato prende questa linea, noi continuiamo a ritenere che non essendoci stato nel Fir un motivo di esclusione per motivi di reddito dalla legge, perché tutti potevano essere indennizzati indipendentemente dal reddito e dal patrimonio che venivano chiesti solo per poter partecipare a un binario o all’altro, questa esclusione è un errore. Ma le sentenze vanno lette molto attentamente e per questo motivo evitiamo ogni commento sul contenuto».

"Scontro" fra associazioni che difendono i risparmiatori
Dopodiché il presidente di “Noi che credevamo nella BpVi” attacca le reazioni a caldo fatte da esponenti di altre associazioni che difendono gli interessi dei risparmiatori: «Quello che mi fa specie e mi dà anche fastidio è che stiamo leggendo dei commenti da alcune, per fortuna pochissime, associazioni che sono addirittura contente per “essersi tolte il peso di queste 4 mila famiglie” che, poverette, hanno già perso tutto con le banche e adesso non si vedranno nemmeno ristorate. Queste associazioni dicono che “finalmente ci si potrà riferire solo ai riparti” e che “si è già perso troppo tempo su questa questione”».

Ugone non ci sta: «La ricerca di verità e giustizia va proprio lì dove ci si investe tempo e denaro, soldi e fatica, per fare quello che ha fatto questa signora (la risparmiatrice della recente sentenza, ndr) perché, se avesse vinto, avrebbe vinto per 4 mila famiglie che sarebbero state reinserite. Queste stesse associazioni che ora commentano sono le stesse che dicono che il processo a Zonin è inutile perché quelle sentenze non hanno ridato niente indietro. Ma bisogna andare al di là dei soldi». E ancora: «Chi fa queste affermazioni mette contro i risparmiatori, semina zizzania e vuole solo finire sui giornali».
Tornando al pronunciamento del Consiglio di Stato, Ugone conclude: «Questa sentenza cancella 4 mila famiglie. Noi siamo dispiaciutissimi. Approfondiremo questa sentenza e i suoi risvolti nell’assemblea che faremo a febbraio con tutti i risparmiatori».

Valentino Gonzato
 
Stato
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