FIR over 35/100 k che documentazione fornire II

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
con l assemblea di marzo 2016 è stato deliberata la trasformazione della banca in spa ed un aumento di capitale che fu poi totalmente sottoscritto dal Fondo Atlante.
 
io provo a replicare che nell aprile 2016 la situazione di dissesto della banca non era cosi chiara, sia grazie all intervento di Atlante, ma lo dimostrano anche le quotazioni delle subordinate che quotavano intorno a 95/96 (quindi non quotazioni da default) ma di fatto ci stanno segando perché vogliono dimostrare che sin da prima si sapeva che la banca non era più solvibile quindi la responsabilità dell investimento era nostra.
 
https://ntplusdiritto.ilsole24ore.c...e-clienti-senza-prospetto-informativo-AEzIQI9

Banche, sì a sanzioni Consob per l'offerta standard di azioni proprie ai clienti senza prospetto informativo
di Paola Rossi


In breve
La mancanza di deleghe in capo al membro del Cda non fa venir meno il dovere immanente di agire informato

La Cassazione con la sentenza n. 1741/2022 (e altre decisioni analoghe sui medesimi fatti) conferma le sanzioni Consob contro i vertici della Banca popolare di Vicenza per la vicenda nota come "svuotafondo". Si tratta della vendita ai clienti di azioni proprie detenute nell'apposito fondo e la cui consistenza doveva scendere nel rispetto delle norme prudenziali dettate dalla Bce. Tra il 2014 e il 2015, in vista di un aumento di capitale, la banca aveva fatto figurare le offerte di vendita come ordini di acquisto impartiti dai clienti. Ma la standardizzazione delle condizioni e delle contropartite ai clienti acquirenti sostanziava di fatto l'operazione, come offerta al pubblico determinando gli illeciti amministrativi dovuti alla mancata predisposizione di apposito prospetto informativo, uno degli adempimneti più pregnanti e obbligatori in materia di intermediazione finanziaria.

La difesa respinta
Alcuni ricorrenti membri del Cda della banca si sono difesi - fino in Cassazione - facendo rilevare l'assenza di responsabilità dal fatto di non avere deleghe e che la campagna di vendita delle azioni proprie andava ascritta a una strategia manageriale.
La Cassazione respinge l'argomento difensivo affermando che i consiglieri delle società - e a maggior ragione quelle bancarie - hanno il dovere di agire "informati". Per cui anche il consigliere non esecutivo è tenuto a provare l'assenza di colpa non potendosi riparare dietro i maggiori poteri esecutivi dei consiglieri delegati, che possono anche non esistere.

Infine, nessuna prova è stata considerata raggiunta a dimostrazione di un'operazione puramente "manageriale". Operazione di cui comunque un componente del Cda della banca non poteva ritenersi all'oscuro a meno di gravissime omissioni rispetto al dovere di essere informati. Omissione che comunque giustificherebbe lo stesso la sanzione amministrativa della Consob.
 
Se l'inevitabilità del default fosse stata cosi evidente verrebbe anche da chiedersi il perché la CONSOB non abbia sospeso le contrattazioni.
Al contrario -di fatto- pare che le autorità preposte al controllo si indignino e snocciolino accuse e penali ben sette anni dopo gli eventi mentre gli investitori che credettero in buona fede in un risanamento approvato da questi stessi enti avrebbero dovuto essere cosi scaltri a priori per capire tutto..

Mi va in putrefazione il cervello solo a fare mente locale sulla realtà di tutti i giorni. :)
 
Ultima modifica:
È evidente che si copre Atlante BdI Consob e quindi la colpa è degli investitori che avevano tutti gli elementi per capire la situazione...
Nel 2016 le venete si compravano sopra 90 di prezzo.
Quindi gli investitori dovevano capire più degli enti menzionati e del mercato.
 
È evidente che si copre Atlante BdI Consob e quindi la colpa è degli investitori che avevano tutti gli elementi per capire la situazione...
Nel 2016 le venete si compravano sopra 90 di prezzo.
Quindi gli investitori dovevano capire più degli enti menzionati e del mercato.

io ho comparto il 28 04 2016 la sub a 93,20...non mi pare un prezzo da default...
 
È evidente che si copre Atlante BdI Consob e quindi la colpa è degli investitori che avevano tutti gli elementi per capire la situazione...
Nel 2016 le venete si compravano sopra 90 di prezzo.
Quindi gli investitori dovevano capire più degli enti menzionati e del mercato.

Credo non siano state contestate violazioni successive al 16/2.
La legge ristora le vittime di violazioni e per di più massive.

Concentriamoci dove abbiamo qualche speranza.
 
È evidente che si copre Atlante BdI Consob e quindi la colpa è degli investitori che avevano tutti gli elementi per capire la situazione...
Nel 2016 le venete si compravano sopra 90 di prezzo.
Quindi gli investitori dovevano capire più degli enti menzionati e del mercato.

Dovevano capire di più solo se il loro reddito era superiore a 35.000 euro......
 
Questo articolo è vecchio di due anni: chi l'ha scritto ha però visto giusto

Fondo di indennizzo per i risparmiatori: il solito pasticcio italiano

di Angelo Pappadà – ItaliaStatodiDiritto

La legge di bilancio 2019 ha istituito il Fondo di indennizzo per i risparmiatori (FIR) coinvolti nelle crisi bancarie, ma a oggi non c’è traccia del regolamento attuativo, atteso per il 31 gennaio. Significa che c’è la copertura nel bilancio dello Stato (525 milioni l’anno fino al 2021), ma che ancora non è chiaro come e quando sarà possibile richiedere e ricevere gli indennizzi.

Questo avviene perché la politica è intervenuta sul Fondo senza considerare gli aspetti tecnici e il quadro normativo generale, andando in contrasto con le normative europee ed esponendosi ad una possibile contestazione in materia di aiuti di Stato.

In una situazione come questa, trovare la quadratura senza incorrere nel pericolo di un richiamo da parte della Commissione Europea non è facile. E le aspettative di molti piccoli danneggiati dalla risoluzione o liquidazione coatta amministrativa di 6 banche tra il 2015 e il 2017 (Banca delle Marche, Banca Etruria, Cassa di Risparmio di Ferrara, Carichieti, Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza) rischiano di andare deluse.

Ma andiamo con ordine.

Il nodo da risolvere riguarda l’emendamento presentato in Senato dal M5S con cui è stata scardinata l’impostazione precedentemente disegnata dalla Lega e dal Governo, coerente con gli indirizzi precedenti in materia di indennizzi ai piccoli risparmiatori.

L’emendamento in questione pone il FIR di fronte a tre problemi di compatibilità con il quadro normativo in materia di crisi bancarie: l’abolizione dell’arbitrato presso la Consob come strumento obbligatorio di accertamento e di rivalsa a disposizione dei risparmiatori; l’estensione della platea dei potenziali beneficiari degli indennizzi alle persone giuridiche con fatturato fino a 2 milioni di euro; l’innalzamento dall’80 al 95 per cento del limite massimo rimborsabile del prezzo di acquisto delle obbligazioni subordinate azzerate dalla risoluzioni o dalle liquidazioni coatte amministrative delle banche citate.

Per quanto riguarda la possibile accusa di aiuti di Stato, va ricordato che già il precedente Governo aveva istituito un Fondo di Ristoro a carico del bilancio pubblico (100 milioni in 4 anni), aprendo inoltre alla possibilità anche per i piccoli azionisti di accedere agli indennizzi. Il nuovo Governo è andato più in là, ampliando molto la dotazione del Fondo di Ristoro (portato prima a 500 milioni con il decreto “milleproroghe” e poi a 1,575 miliardi in 3 anni nel corso dell’iter parlamentare di formazione della legge di bilancio 2019) e confermando l’estensione del beneficio in favore dei piccoli azionisti nella misura massima del 30% del prezzo di acquisto.

Tuttavia, prima dell’emendamento M5S al Senato del dicembre 2018 al testo della legge di bilancio, non era mai stato messo in discussione il principio del ricorso, da parte del risparmiatore, ad un giudice o ad un arbitro. Semmai, una soluzione ipotizzata era quella di prevedere “corsie accelerate” di discussione dei ricorsi presso la Consob.

Infatti, l’emendamento ha stabilito che il risparmiatore, sia esso azionista o obbligazionista subordinato, dovrà semplicemente presentare ad una commissione speciale da istituire presso il MEF “idonea documentazione” che provi di avere subito un “danno ingiusto”.

E’ opinione di molti giuristi che il pronunciamento di un soggetto terzo (giudice o arbitro) che attesti violazioni del Testo Unico delle Finanze da parte delle banche risolte o liquidate, costituisca il presupposto di legittimità delle future erogazioni del FIR.

Finora la Commissione Europea si è limitata a chiedere informazioni al Governo, ma non si può escludere una procedura di infrazione. Nel frattempo il ministero dell’Economia e delle Finanze, in evidente imbarazzo, ritarda l’emissione del decreto attuativo. E i risparmiatori aspettano.
 
silenzio tombale delle associazioni sui limiti delle violazioni massive intanto.
Per gli azionisti cercheranno i 6 punti, gli obbligazionisti che sono fuori dai periodi si arrangino pure.
Si nasce incendiari e si muore pompieri.
 
Un utente diceva che alcuni ammanchi sono stati rilevati solo dopo LCA.

E' vero?

C'è un link?
 
Sul sito della lca vicenza è stata pubblicata la relazione dei commissari.

Ne posto una parte


LA DICHIARAZIONE DI INSOLVENZA
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, in data 2 marzo 2018, ha presentato ricorso al Tribunale Fallimentare di Vicenza per l’accertamento dello stato di insolvenza di BPVI S.p.A. alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa, 25 giugno 2017 (procedimento n. RG. 66/2018).
Con sentenza n. 1/2019 del 21.12.2018, depositata il 9.01.2019, il Tribunale di Vicenza ha dichiarato lo stato di insolvenza della Banca Popolare di Vicenza S.p.a.
La sentenza è stata oggetto di reclamo avanti alla Corte d’Appello di Venezia da parte di Giovanni Zonin. Con sentenza n. 3457/2019 pubblicata il 2.09.2019 la Corte d’Appello di Venezia ha rigettato il reclamo e, per l’effetto, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Vicenza.
In data 27 settembre 2019, Giovanni Zonin ha notificato a LCA (oltre che alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Venezia nonché agli altri intimati nel giudizio di reclamo) ricorso in Cassazione ex art. 360 c.p.c. per ottenere la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Venezia sulla declaratoria dello stato di insolvenza.


Ora vado a cercare le due sentenze e se le trovo le pubblico.
 
Un utente diceva che alcuni ammanchi sono stati rilevati solo dopo LCA.

E' vero?

C'è un link?

Ci sono le sentenze di fallimento delle 2 banche, che in realtà dicono una cosa leggermente diversa.

Ovvero che la quantificazione degli ammanchi patrimoniali determinati in sede di LCA era estremamente inferiore a quelli effettivi, tanto è vero che le banche sono state dichiarate fallite.
 
Buon pomeriggio,

Visto che si “brancola” nel buoi piu totale, rileggendo le linee guida sulle violazioni massive, perché non si risponde indicando il punto 3)

“3) la vendita o il collocamento di azioni o altri strumenti finanziari, emessi da una banca ovvero da una società appartenente a un gruppo bancario, attraverso la rete di distribuzione della medesima banca o società del gruppo senza l’osservanza dei presidi informativi o valutativi idonei ad assicurare la consapevolezza e l’adeguatezza dell'acquirente rispetto al profilo di rischio dei suddetti strumenti finanziari”

In tal caso, serve che la banco o intermediario invii:
i) il contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento;
ii) questionario di profilatura del cliente più recente anteriore all’acquisto;
iii) gli ordini di acquisto relativi ai titoli oggetto della richiesta di indennizzo;
iv) il test di adeguatezza/appropriatezza effettuato al momento dell’ordine di acquisto/sottoscrizione; nel caso in cui l’istante alleghi di non avere mai sottoscritto alcun contratto quadro e/o il questionario di profilatura ovvero di non avere mai ricevuto alcun test di adeguatezza/appropriatezza al momento dell’acquisto/sottoscrizione, l’istante deve rendere tali dichiarazioni autocertificandone la veridicità ai sensi del d.p.r. 445/00, sotto la propria responsabilità penale; la Commissione Tecnica si riserva di verificare la veridicità di tali dichiarazioni, acquisendo la documentazione necessaria a comprovarla presso le banche cessionarie e/o le procedure di l.c.a.;

Io ho già chiesto alla mia banca e mi hanno dato tutto eccetto il iv)

Che ne pensate?

Saluti.
 
Buon pomeriggio,

Visto che si “brancola” nel buoi piu totale, rileggendo le linee guida sulle violazioni massive, perché non si risponde indicando il punto 3)

“3) la vendita o il collocamento di azioni o altri strumenti finanziari, emessi da una banca ovvero da una società appartenente a un gruppo bancario, attraverso la rete di distribuzione della medesima banca o società del gruppo senza l’osservanza dei presidi informativi o valutativi idonei ad assicurare la consapevolezza e l’adeguatezza dell'acquirente rispetto al profilo di rischio dei suddetti strumenti finanziari”

In tal caso, serve che la banco o intermediario invii:
i) il contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento;
ii) questionario di profilatura del cliente più recente anteriore all’acquisto;
iii) gli ordini di acquisto relativi ai titoli oggetto della richiesta di indennizzo;
iv) il test di adeguatezza/appropriatezza effettuato al momento dell’ordine di acquisto/sottoscrizione; nel caso in cui l’istante alleghi di non avere mai sottoscritto alcun contratto quadro e/o il questionario di profilatura ovvero di non avere mai ricevuto alcun test di adeguatezza/appropriatezza al momento dell’acquisto/sottoscrizione, l’istante deve rendere tali dichiarazioni autocertificandone la veridicità ai sensi del d.p.r. 445/00, sotto la propria responsabilità penale; la Commissione Tecnica si riserva di verificare la veridicità di tali dichiarazioni, acquisendo la documentazione necessaria a comprovarla presso le banche cessionarie e/o le procedure di l.c.a.;

Io ho già chiesto alla mia banca e mi hanno dato tutto eccetto il iv)

Che ne pensate?

Saluti.

È una strada che un'associazione sta seguendo
 
Sembra pur sempre necessario che emittente e venditore coincidano ovvero appartengano allo stesso gruppo.
 
Sembra pur sempre necessario che emittente e venditore coincidano ovvero appartengano allo stesso gruppo.

Nel mio caso ho acquistato sul secondario da banca online.
Ciononostate, appena ho richiesto la documentazione, mi hanno subito dato riscontro.

Cmqe si, sembrerebbe cosi, anche se non viene detto esplicitamente tale appartenza.
Può essere inteso anche come "la vendita o il collocamento di azioni o altri strumenti finanziari, emessi da una banca [....] senza l’osservanza dei....."
 
Nel mio caso ho acquistato sul secondario da banca online.
Ciononostate, appena ho richiesto la documentazione, mi hanno subito dato riscontro.

Cmqe si, sembrerebbe cosi, anche se non viene detto esplicitamente tale appartenza.
Può essere inteso anche come "la vendita o il collocamento di azioni o altri strumenti finanziari, emessi da una banca [....] senza l’osservanza dei....."

MEDESIMA banca.
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
Indietro