Mi sembra il “correttissimo” corretto ma parzialmente.
Giusto non aggiornare la data di prima iscrizione alla complementare in assenza di trasferimento in quanto l’aderente potrebbe riscattare completamente la posizione nel fondo a maggior anzianità e quindi per i benefici delle anticipazioni occorre l’attestazione del fondo a maggior anzianità con chiaramente la relativa posizione in vita.
Non capisco perché ciò debba valere solo per le anticipazioni . Se nulla è cambiato da quando a suo tempo ne discutemmo, anche per la richiesta della liquidazione della prestazione per pensionamento (capitale o rendita ) il fondo a minor anzianità dovrebbe liquidare con i benefici fiscali della maggior anzianità acquisita nell’altro fondo, previo fornitura della relativa attestazione del fondo dove si ha la maggior anzianità con posizione ancora in vita.
Non capisco perché questo fondo dica che la maggior anzianità possa valere in assenza di trasferimento solo per le anticipazione e non per la prestazione finale!!
In altre parole , se ho due fondi e ho acquisito il diritto alla richiesta della prestazione pensionistica e voglio farmi liquidare la prestazione finale solo da quello a minor anzianità fornirò l'attestazione della maggior anzianità acquista nell'altro fondo e questi mi deve liquidare . Perchè dovrei trasferire la posizione anche dell'altro fondo per avere i benefici fiscali completi?
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--marco-- è cambiato qualcosa ? Ci sono stati dei chiarimenti al riguardo da parte di Covip ?