Fondi Pensione Vol.17

una rinfrescata...


Buon contributo divulgativo, se li segui dovresti però avvisarli che diversamente da ciò che viene affermato a fine video, purtroppo gran parte degli FP non riconosce l'anzianità pregressa a fini fiscali senza trasferimento della posizione presente nel vecchio FP, non basta una certificazione (fa eccezione Amundi SecondaPensione).

Nel video viene affermato (8m:55s):
"Ipotizziamo che abbia aperto il mio primo fondo pensione nel 2007 e che vada in pensione nel 2037, quindi questo fondo, nel 2037 avrà una tassazione finale del 10,5% dal momento che lo chiuderò dopo 30 anni di permanenza.
Nel frattempo nel 2022 ho aperto un secondo fondo, che nel 2037, l'anno appunto del mio pensionamento, compirà 15 anni e che, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non verrà tassato al 15% come un qualunque fondo pensione riscattato entro i primi 15 anni dall'apertura: anche in questo secondo fondo avrò una tassazione al 10,5% perché il primo fondo manterrà bloccata la data di prima adesione alla previdenza complementare per entrambe le posizioni. Basterà ricordarsi di avere un'accortezza, cioè chiudere prima il fondo pensione più recente (dimostrando che il primo è ancora in essere) e solo in un secondo momento chiudere il fondo che è stato aperto per primo."

Quello che viene descritto è come _dovrebbero_ comportarsi gli FP secondo quanto prescritto dalla normativa (si vedano qui i riferimenti di legge), ma attualmente la maggioranza degli FP recepisce la più restrittiva interpretazione Mefop, per la quale ai fini del riconoscimento dell'anzianità pregressa a fini fiscali viene preteso il trasferimento della posizione dal vecchio FP.

La sola presentazione di una certificazione (senza trasferimento della posizione) permette di farsi riconoscere l'anzianità pregressa solo a fini civilistici, per esempio per poter computare gli 8 anni ai fini della richiesta di un'anticipazione.
 
Ultima modifica:
infatti ricordo che se ne parlava qui e anche io avendo allianz Insieme da qualche anno ho sbattuto contro il muro del loro servizio clienti che non riconosceva la precedente anzianità se non dopo un trasferimento dal fondo più vecchio

non se ne è più parlato anche in considerazione del fatto che nessuno almeno qui, finora, abbia sollevato realmente la questione con una causa o un coinvolgimento delle autorità che possano dare una certezza definitiva alla questione
 
Buongiorno, lunedì 27 con il Corriere della sera viene distribuita in omaggio una guida pratica al sistema previdenziale.
Da un estratto, se ho ben capito, chi non ha contributi versati al dicembre 1995 può andare in pensione di anzianita all'eta di 64 anni.
Qualche giorno fa sul forum si parlava di una ipotesi di modifica normativa che avrebbe precluso l'adesione alla Rita per chi si trovi già in pensione anticipata o addirittura ne abbia solo i requisiti.
Quindi, in ipotesi, già a 64 anni la Rita non sarebbe più opzionabile?
In ipotesi, sì.

Di certo c'è:
- che oggi la rita non è richiedibile una volta raggiunta l'età di pensione di vecchiaia (67).
- che qualcuno ha ipotizzato di estendere il vincolo in qualche modo alla pensione anticipata.
- che di quella norma ad oggi non c'è più traccia e che non è chiaro nemmeno cosa intendessero esattamente.

Può darsi che riemerga a fine anno in sede di legge di bilancio... vedremo...
 
Buon contributo divulgativo, se li segui dovresti però avvisarli che diversamente da ciò che viene affermato a fine video (8m:30s), purtroppo gran parte degli FP non riconosce l'anzianità pregressa senza trasferimento della posizione presente nel vecchio FP, non basta una certificazione (fa eccezione Amundi SecondaPensione).
Puoi trovare i riferimenti in questo thread con il motore di ricerca.
Cioè se io apro un nuovo fondo pensione (cometa ad esempio, per avere il negoziale del mio ccnl) e avevo INSIEME aperto dal 2020, se non trasferisco la posizione attualmente in essere da INSIEME a COMETA, COMETA non mi riconosce l'anzianità maturata ?
 
Esenzione fiscale dei rendimenti dei fondi pensione - Fondo Telemaco


... sono allo studio nuove forme di agevolazione fiscale degli investimenti, con esenzione parziale o addirittura totale dalla tassazione per i rendimenti.

Le proposte sul tavolo oggi, che approfondiremo di seguito, sono tre.

1. Dal principio di competenza al principio di cassa

In questo caso l’agevolazione è di tipo tecnico, dal momento che l’aliquota di favore resterebbe invariata, ma si otterrebbe uno spostamento del momento di applicazione delle imposte.

Con il principio di competenza le imposte vengono applicate e versate al momento della maturazione del rendimento. Se, invece, si passasse al principio di cassa, l’applicazione delle imposte avverrebbe nel momento in cui si riscuote effettivamente il rendimento maturato, dunque l’imposizione fiscale verrebbe posticipata.

2. Riduzione dell’aliquota

Abbiamo detto che, a oggi, l’aliquota è pari al 20%, contro il 26% applicato alle altre forme di investimento. La proposta è quella di ridurre ulteriormente l’aliquota, lasciando dunque nelle disponibilità degli aderenti al fondo pensione una quota più consistente dei rendimenti maturati.

3. Esenzione totale dei rendimenti del fondo pensione

La terza proposta è quella attualmente ritenuta meno praticabile, per questioni legate alle coperture necessarie per il minor gettito che ne deriverebbe.

Tuttavia resta in campo la proposta di “premiare” chi sceglie di aderire a un fondo pensione, esentandolo totalmente dal pagamento delle imposte sui rendimenti accumulati.

Viste le tre ipotesi in campo, occorrerà attendere la prossima Legge di Bilancio, che verrà varata in autunno, per sapere quale di esse vedrà la luce.
 
Ha scordato il metodo con passamontagna e rivoltella.
Comunque sono molto bravi :) Li avevo visti e sono consigliatissimi!
Purtroppo c'è l'inesattezza della portabilità dell'anzianità del fondo più vecchio in assenza della portabilità. Cosa non recepita da nessuna assicurazione se non da Amundi.
 
Esenzione fiscale dei rendimenti dei fondi pensione - Fondo Telemaco


... sono allo studio nuove forme di agevolazione fiscale degli investimenti, con esenzione parziale o addirittura totale dalla tassazione per i rendimenti.

Le proposte sul tavolo oggi, che approfondiremo di seguito, sono tre.

1. Dal principio di competenza al principio di cassa

In questo caso l’agevolazione è di tipo tecnico, dal momento che l’aliquota di favore resterebbe invariata, ma si otterrebbe uno spostamento del momento di applicazione delle imposte.

Con il principio di competenza le imposte vengono applicate e versate al momento della maturazione del rendimento. Se, invece, si passasse al principio di cassa, l’applicazione delle imposte avverrebbe nel momento in cui si riscuote effettivamente il rendimento maturato, dunque l’imposizione fiscale verrebbe posticipata.

2. Riduzione dell’aliquota

Abbiamo detto che, a oggi, l’aliquota è pari al 20%, contro il 26% applicato alle altre forme di investimento. La proposta è quella di ridurre ulteriormente l’aliquota, lasciando dunque nelle disponibilità degli aderenti al fondo pensione una quota più consistente dei rendimenti maturati.

3. Esenzione totale dei rendimenti del fondo pensione

La terza proposta è quella attualmente ritenuta meno praticabile, per questioni legate alle coperture necessarie per il minor gettito che ne deriverebbe.

Tuttavia resta in campo la proposta di “premiare” chi sceglie di aderire a un fondo pensione, esentandolo totalmente dal pagamento delle imposte sui rendimenti accumulati.

Viste le tre ipotesi in campo, occorrerà attendere la prossima Legge di Bilancio, che verrà varata in autunno, per sapere quale di esse vedrà la luce.
Dopo me lo leggo meglio ma sembrano notizie molto interessanti ed importanti: tu quanto pensi siano concrete se te ne intendi di politica o una idea di proposte simili discusse in passato?
 
Domanda per la dichiarazione precompilata 730 2024 riferita al 2023: è stato il mio primo anno di lavoro dipendente e ho fatto l'iscrizione al FPN. La CU del mio sostituto di imposta ha dichiarato le deduzioni con il codice 1 al posto di 3 (credo) facendolo passare per deduzioni ordinarie (al posto di deduzioni dei primi cinque anni), portandomi poi la precompilata con il valore delle deduzioni al rigo E27 al posto dell'atteso E28. Posso in autonomia correggere la precompilata anche se la CU dichiarata è diversa? Che controlli verranno fatti? Devo contattare il mio vecchio sostituto di imposta e farmi correggere la CU per avere una documentazione valida che attesti ciò? Chiedo questo anche in ottica futura, se qualcuno volesse giustamente fare qualche controllo, come posso tutelarmi o prepararmi. Se qualcuno ha esperienze o suggerimenti su come agire.
 
Domanda per la dichiarazione precompilata 730 2024 riferita al 2023: è stato il mio primo anno di lavoro dipendente e ho fatto l'iscrizione al FPN. La CU del mio sostituto di imposta ha dichiarato le deduzioni con il codice 1 al posto di 3 (credo) facendolo passare per deduzioni ordinarie (al posto di deduzioni dei primi cinque anni), portandomi poi la precompilata con il valore delle deduzioni al rigo E27 al posto dell'atteso E28. Posso in autonomia correggere la precompilata anche se la CU dichiarata è diversa? Che controlli verranno fatti? Devo contattare il mio vecchio sostituto di imposta e farmi correggere la CU per avere una documentazione valida che attesti ciò? Chiedo questo anche in ottica futura, se qualcuno volesse giustamente fare qualche controllo, come posso tutelarmi o prepararmi. Se qualcuno ha esperienze o suggerimenti su come agire.
Prima di tutto accertati che il campo 415 della CU sia stato compilato. Poi contatta il sostituto d'imposta e chiedi:
- di modificare la tua anagrafica poiché sei un lavoratore di prima occupazione in modo che nei prossimi anni la CU venga compilata correttamente;
- di inviarti quanto prima una CU sostitutiva in cui il campo 411 venga compilato con il codice 3 ed in cui vengano compilati anche i campi 416 e 418.
Una volta ricevuta la CU sostitutiva modifica la precompilata spostando la deduzione dal rigo E27 al rigo E28
 
Ultima modifica:
A due settimane dalle votazioni le promesse sono tante.
"occorrerà attendere la prossima Legge di Bilancio, che verrà varata in autunno" però intanto votateci.
 
Dopo me lo leggo meglio ma sembrano notizie molto interessanti ed importanti: tu quanto pensi siano concrete se te ne intendi di politica o una idea di proposte simili discusse in passato?
non so. Di proposte ce ne sono tante, la maggior parte si ferma quando si tratta di scendere a patti con la realtà dei conti. La cosa insolita è che si tratta di un post nel blog di un fpn e non di un articolo di stampa.
 
Cioè se io apro un nuovo fondo pensione (cometa ad esempio, per avere il negoziale del mio ccnl) e avevo INSIEME aperto dal 2020, se non trasferisco la posizione attualmente in essere da INSIEME a COMETA, COMETA non mi riconosce l'anzianità maturata ?

Esattamente, si tratta di un cavillo interpretativo di natura giuridico-fiscale in attesa di un'interpretazione definitiva da parte di AdE.

In questo post trovi analizzati i termini della questione con i riferimenti normativi, un paio di post dopo trovi l'interpretazione più favorevole di Amundi SecondaPensione:

Fondi Pensione Vol.16

Evidentemente questo cavillo non impatta anzianità partecipative agli FP inferiori o uguali a 15 anni (avendo questi identica tassazione finale al 15%).
 
Ciao a tutti, ho una curiosità.

https://www.covip.it/la-covip-e-la-...e/fondi-pensione-documentazione-e-statistiche

Ho notato che ci sono alcuni fondi dove il tasso di adesione è minimo, fondosanità 1%, agrifondo 6,2%, fonte 8%.
Quale è il motivo? Chiedo anche perchè una mia amica potrebbe aderire al fonte, non è forse buono?
fonte è ottimo. È anche uno dei fondi col numero più alto di iscritti in teemini assoluti.

Il basso tasso di adesione (peraltro in lenta costante crescita) è dovuto principalmente al fatto che la stragrande maggioranza dei potenziali aderenti sono dipendenti di piccole imprese, con bassa stabilità lavorativa,scarsamente sindacalizzati.
 
fonte è ottimo. È anche uno dei fondi col numero più alto di iscritti in teemini assoluti.

Il basso tasso di adesione (peraltro in lenta costante crescita) è dovuto principalmente al fatto che la stragrande maggioranza dei potenziali aderenti sono dipendenti di piccole imprese, con bassa stabilità lavorativa,scarsamente sindacalizzati.
Ti ringrazio.

Effettivamente ho più di un conoscente che potrebbe aderire al fonte ma quando gliene ho parlato non avevano la minima idea di cosa fosse, ostrogoto puro :asd:
 
Se l'azienda decide di convenzionarsi con un FPA (per esempio Amundi SecondaPensione o Allianz Insieme) oppure è disponibile un FPN territoriale (per esempio Solidarietà Veneto), allora questi fondi pensione soggiacciono di fatto alle stesse regole cui soggiace l'FPN previsto dal tuo CCNL.

Si tratta della situazione più vantaggiosa per l'aderente perché si estende la scelta dell'FPN/FPA cui aderire senza incorrere in penalizzazioni fiscali o datoriali come avviene di norma.

Il tema del vincolo pertiene esclusivamente il TFR e la regoletta mnemonica generalmente nota recita che la scelta di conferire il TFR maturando in un FPN è una scelta "irrevocabile".

In realtà la regola è un po' più articolata ed è stata esplicitata da COVIP in questa pagina:
https://www.covip.it/per-il-cittadino/educazione-previdenziale/faq/conferimento-tfr

In pratica, nel settore privato, se perdi i requisiti di partecipazione al vecchio FPN (per esempio per cambio di CCNL) puoi decidere di mantenerlo aperto senza ulteriori versamenti, trasferire la posizione nel nuovo FPN o in un FPA (anche non convenzionato) oppure riscattare la posizione parzialmente o integralmente.

Nel caso di riscatto integrale della vecchia posizione, la situazione di fatto si resetta, per cui sarai chiamato di nuovo a decidere se mantenere il TFR maturando in azienda oppure se conferirlo nel nuovo FPN (o FPA convenzionato).

Se invece non riscatti integralmente la vecchia posizione allora dovrai comunicare all'azienda in quale FPN (o FPA convenzionato) conferire il nuovo TFR maturando (ma non potrai decidere di lasciarlo in azienda come nel caso precedente).
Quindi, per riassumere:
  1. versare in un FPN non significa essere costretti a rimanere in un FPN (anche diverso) quando cambia il CCNL;
  2. al cambio di CCNL, c'è perfino la possibilità di tornare a tenere il tfr in azienda;
Tuttavia non ho capito bene la parte in grassetto. Intendi che la situazione è vantaggiosa perchè hai più fondi fra cui scegliere con le agevolazioni tipiche degli fpn? Però mi sembra di capire che da FPN (CCNL) a FPN (territoriale) non cambia niente, giusto?
 
p. s.

oltre alla disinformazione, leggi questo post odierno sul thread di fonte e avrai un quadro completo... :(

Fondo Fonte capitolo 4 - fondo pensione per i dipendenti da aziende del terziario ...
Ti ringrazio per la segnalazione, non pensavo esistessero ancora di queste realtà.
Nella mia realtà, mi è solo stato chiesto di aspettare la fine dei 6 mesi di prova per aderire al fondo pensione, anche questa era una cosa illegale da fare?Cioè, avrei potuto far trasmettere fin da subito il mio tfr al fondo pensione?
 
Ti ringrazio per la segnalazione, non pensavo esistessero ancora di queste realtà.
Nella mia realtà, mi è solo stato chiesto di aspettare la fine dei 6 mesi di prova per aderire al fondo pensione, anche questa era una cosa illegale da fare?Cioè, avrei potuto far trasmettere fin da subito il mio tfr al fondo pensione?
Se cerchi "fondo pensione periodo di prova" su Google trovi diverse FAQ di diversi fondi pensioni. Alcuni prevedono la possibilità di iscriversi dal primo giorno, altri dopo il termine del periodo di prova. Immagino che dipenda dal regolamento del Fondo. Non c'è un divieto generalizzato.
 
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