mander
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Come previsto dalol'art 11 comma 7,il fondo eroga anticipi finalizzati all'acquisto della prima casa.
Una limitazione prevede che l'anticipo debba essere chiesto entro il 180 giorno dal rogito.
La domanda:se l'aderente accende un mutuo e dopo qualche tempo non riesce a pagarlo può solo ricorrere all'anticipo del 30%.
Chiedo:non è illegittima la limitazione,è possibile forzare per superarla,visto che di caso reale si tratta, e che l'aderente ha dovuto sobbarcarsi una esosa cessione del V,che ha ulteriormente peggiorato la sostenibilità finanziaria del mutuo stesso.
Una limitazione prevede che l'anticipo debba essere chiesto entro il 180 giorno dal rogito.
La domanda:se l'aderente accende un mutuo e dopo qualche tempo non riesce a pagarlo può solo ricorrere all'anticipo del 30%.
Chiedo:non è illegittima la limitazione,è possibile forzare per superarla,visto che di caso reale si tratta, e che l'aderente ha dovuto sobbarcarsi una esosa cessione del V,che ha ulteriormente peggiorato la sostenibilità finanziaria del mutuo stesso.