john.player ha scritto:
Quindi il rendimento minimo è garantito su base annua e non sul vincolo temporale??
E' garantito solo alla scadenza della convenzione, cioè nel 2020.
Se esci prima ti vedi riconosciuto il valore di mercato del fondo.
Comunque copio e incollo..(dal sito Cometa)
SICUREZZA (comparto con garanzia)
Nell’anno 2011 il rendimento netto della gestione finanziaria del comparto Sicurezza è stato del -5,28%.
Il risultato della gestione finanziaria laddove inferiore alla garanzia (TMG* pari al 2,5% lordo annuo per i contributi versati dal 1^ maggio 2010 al 31 dicembre 2011) , come nel caso del rendimento annuale al 31 dicembre, viene applicato solo a coloro che effettuano lo switch (cambio di comparto) o che riscattano o trasferiscono verso altro fondo al di fuori degli eventi coperti dalla garanzia.
Ricordiamo che il comparto Sicurezza prevede, per contratto, forme di garanzia che tutelano l’aderente contro eventuali perdite sui contributi versati al Fondo pertanto:
a)Gli associati che avranno mantenuto la propria posizione nel comparto fino al 30/04/2020 avranno diritto ad una garanzia di rendimento minimo annuo, pari al TMG(*), da riconoscersi alla scadenza della convenzione.
b)La garanzia di rendimento minimo annuo, pari al TMG(*),scatta prima dello scadere della convenzione nel caso del verificarsi di tutti gli eventi di seguito elencati:
- Decesso
- Riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo
- Riscatto per cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi
- Esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, a condizione che sussistano i requisiti di cui all'articolo 11 comma 2 del d.lgs. 252/05, nel caso di trasformazione in rendita di almeno il 50% del montante accumulato
- Anticipazioni per spese sanitarie per terapie e interventi straordinari
c)Un’ulteriore garanzia di capitale, pari alla somma dei valori e delle disponibilità conferite in gestione, viene riconosciuta all’aderente prima della scadenza della convenzione nel caso di:
- Esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, a condizione che sussistano i requisiti di cui all'articolo 11 comma 2 del d.lgs. 252/05, in caso di riscatto dell’intero montante maturato.
- Riscatto/trasferimento derivante da perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo decorsi 3 anni dall'ingresso del comparto a partire dal 1 maggio 2010.
Il rendimento minimo annuo garantito che viene riconosciuto sui contributi versati al comparto sicurezza nei suddetti casi a) e b) è pari al TMG(*).
Per effetto dell’incremento del TMG avvenuto nel mese di Gennaio dell’anno 2012, il rendimento minimo annuo garantito per i contributi che saranno versati a decorrere dal 01/05/2012 aumenterà dal 2.5% al 3%. Il TMG viene infatti rilevato annualmente entro il mese di gennaio e viene applicato ai conferimenti ricevuti a decorrere dal primo maggio successivo.
Pertanto per tutti i contributi versati dal 01/05/2010 al 30/04/2012 il valore minimo di rendimento garantito all’aderente nei suddetti casi a) e b) è pari al 2,5% lordo (TMG gennaio 2010 e 2011), mentre per i contributi versati dal 01/05/2012 al 30/04/2013 il valore minimo garantito sarà pari al 3% lordo (TMG gennaio 2012)
Per l’anno 2011 la gestione delle risorse è stata rivolta quasi esclusivamente verso strumenti finanziari di tipo obbligazionario di media e lunga durata emessi prevalentemente dallo Stato italiano e, in misura residuale, verso titoli di natura azionaria di società europee. Il valore negativo del rendimento del comparto è stato pertanto determinato dal significativo deprezzamento dei titoli obbligazionari governativi italiani avvenuto soprattutto nella seconda metà dell’anno.
(*) TMG: Tasso Massimo Garantibile sui contratti assicurativi di ramo VI, stabilito dall’Organo di Vigilanza delle assicurazioni (ISVAP)