Il 25 marzo 2013 scade il patto di sindacato......se aumento le tariffe.....sai che botte !!!!
Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58
GEMINA S.P.A.
1. Premesse
Gli accordi parasociali tra le società Assicurazioni Generali S.p.A., Fassina Partecipazioni S.r.l., Fondiaria-Sai S.p.A., Investimenti Infrastrutture S.p.A., Mediobanca S.p.A. e UniCredit S.p.A., aventi ad oggetto la partecipazione di tali soggetti al capitale della società Gemina S.p.A. (il “Patto” o anche il “Sindacato”) prevedevano una scadenza a far data dalla assemblea ordinaria chiamata ad approvare il bilancio di Gemina S.p.A. (“Gemina” o anche la “Società”) al 31 dicembre 2009, salvo proroga, di triennio in triennio, in difetto di recesso, originariamente da notificarsi entro il termine del 30 settembre precedente la scadenza originaria o prorogata (il “Termine”).
In data 16 settembre 2009, le società Assicurazioni Generali S.p.A., Fassina Partecipazioni S.r.l., Fondiaria-Sai S.p.A., Investimenti Infrastrutture S.p.A., Mediobanca S.p.A. e UniCredit S.p.A. hanno convenuto, relativamente alla scadenza del Patto, di prorogare dal 30 settembre 2009 al 28 febbraio 2010 il Termine al fine di valutare ed elaborare possibili integrazioni al Patto ispirate all’esigenza di definirne gli obiettivi, focalizzandoli sull’incremento di valore di Gemina da realizzarsi attraverso un progetto infrastrutturale di sviluppo della controllata Aeroporti di Roma S.p.A. (“ADR”) idoneo a conferire all’aeroporto di Roma qualità, caratteristiche e dimensioni comparabili con i migliori aeroporti internazionali.
In data 1 febbraio 2010 l’assemblea straordinaria di Investimenti Infrastrutture S.p.A. ha approvato la scissione parziale non proporzionale della società (la “Scissione”), per effetto della quale la partecipazione di Investimenti Infrastrutture S.p.A. pari al 29,351% del capitale sociale di Gemina è detenuta come segue: a) Investimenti Infrastrutture S.p.A. (all’esito della Scissione interamente partecipata da Sintonia S.A.) n. 371.273.457 azioni ordinarie di cui n. 267.032.274 Azioni Sindacate (come di seguito definite); b) UniCredit Partecipazioni S.r.l. (società costituita per effetto della Scissione ed interamente partecipata da UniCredit S.p.A.) n. 19.748.568 azioni ordinarie di cui n. 14.203.830 Azioni Sindacate; e c) Lauro Dieci S.p.A. (“Lauro Dieci”) n. 40.200.091 azioni ordinarie di cui n. 28.913.248 Azioni Sindacate. In data 10 febbraio 2010 (data di efficacia della Scissione) UniCredit Partecipazioni S.r.l. e Lauro Dieci hanno aderito integralmente al Patto per le Azioni Sindacate, ai sensi del successivo art. 4.1.
In data 26 febbraio 2010, Investimenti Infrastrutture S.p.A., Mediobanca S.p.A., Fondiaria-Sai S.p.A., Assicurazioni Generali S.p.A., Lauro Dieci, UniCredit S.p.A., Fassina Partecipazioni S.r.l. e UniCredit Partecipazioni S.r.l. (i “Pattisti” o anche i “Partecipanti”) hanno convenuto, relativamente all’attuale scadenza del Patto, di prorogare ulteriormente il Termine dal 28 febbraio 2010 al 31 marzo 2010 sempre al fine di valutare ed elaborare possibili integrazioni al Patto.
I Partecipanti hanno concordato di non esercitare il diritto di recesso ad essi spettante e, in data 26 marzo 2010, e pertanto entro la data di scadenza del Termine, hanno sottoscritto un accordo finalizzato a rinnovare e ad integrare il Patto secondo i termini e le condizioni ivi previste (l’“Accordo”) con efficacia a partire dalla data di sottoscrizione dell’Accordo. In particolare, nella comune e condivisa prospettiva di valorizzazione di Gemina e di ADR, le modifiche tengono conto, tra l’altro, dell’ingresso di Changi Airport Group (Singapore) Pte. Ltd. (di seguito, “Changi” e, con le società controllate, direttamente e/o indirettamente, da Changi il “Gruppo Changi”) nella compagine sociale di Gemina – ingresso realizzatosi in parte direttamente, mediante l’acquisto sul mercato del 2,4% circa del capitale ordinario di Gemina e in parte indirettamente, attraverso l’acquisto della partecipazione totalitaria in Lauro Dieci, a sua volta titolare del 2,74% del capitale ordinario Gemina, di cui l’1,97% vincolato nel Patto – e contemplano, tra l’altro, in considerazione delle comprovate e avanzate competenze tecniche di Changi nella gestione di strutture aeroportuali e dell’entità dell’investimento da questi effettuato, l’attribuzione a Lauro Dieci (o alla Società Affiliata di Changi, come di seguito definita) della qualifica di “Partner Industriale” e di talune prerogative, come meglio descritte qui di seguito.
In data 12 ottobre 2010 è stato stipulato l’atto di fusione per incorporazione di UniCredit Partecipazioni S.r.l., nella controllante UniCredit S.p.A., società entrambe già aderenti al Patto, con efficacia giuridica nei confronti dei terzi a decorrere dal 1° novembre 2010.
Per effetto di tale operazione, UniCredit S.p.A. subentra senza soluzione di continuità in tutti i rapporti giuridici riferiti alla società incorporata, acquisendo la proprietà diretta dell’intera partecipazione vincolata al Patto facente capo al Gruppo UniCredit rappresentata da n. 41.128.582 azioni ordinarie Gemina S.p.A. pari al 2,80% del capitale ordinario di Gemina S.p.A..
In data 21 dicembre 2010 è divenuto efficace, nell’ambito del processo di liquidazione di Lauro Dieci, il trasferimento conseguente all’assegnazione a favore del socio unico di Lauro Dieci, Worldwide United (Singapore) Pte. Ltd. (Worldwide) – che già deteneva n. 36.000.000 azioni ordinarie Gemina pari al 2,45% del capitale ordinario - di tutte le n. 40.200.091 azioni ordinarie Gemina S.p.A. (Gemina) possedute da Lauro Dieci, ivi comprese le n. 28.913.248 azioni sindacate al Patto e pari all’1,97% del capitale ordinario di Gemina. Worldwide ha accettato integralmente ed incondizionatamente tutti i diritti e gli obblighi previsti dal Patto quale Partner Industriale.
In data 19 dicembre 2011 Fassina Partecipazioni S.r.l. è stata autorizzata, in deroga a quanto previsto dall’art. 3 del Patto, a recedere dallo stesso svincolando tutte le n. 19.326.884 azioni ordinarie Gemina conferite al Sindacato.
Per effetto di quanto sopra, il Patto aggrega n. 613.748.196 azioni ordinarie Gemina pari al 41,77% del capitale sociale ordinario.
2. Tipo di accordo e finalità
Il Patto disciplina i limiti e le modalità di trasferimento delle azioni ordinarie Gemina conferite nel Sindacato dai Partecipanti nonché i criteri di designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione e delle principali cariche sociali.
3. Soggetti aderenti al Patto e azioni Gemina da essi detenute
Il Patto, come rinnovato e integrato dall’Accordo, aggrega le azioni ordinarie Gemina possedute dai Partecipanti e conferite nel Sindacato (le “Azioni Sindacate”) secondo le proporzioni indicate nella tabella di cui all’Allegato 1 dell’Accordo che qui di seguito si riporta, aggiornata per effetto di quanto successivamente intervenuto ed indicato sub 1.
Si precisa che nella tabella sotto riportata sono indicate, alla data del 19 dicembre 2011: (i) le Azioni Sindacate detenute da ciascun Partecipante, la percentuale delle stesse sul totale delle Azioni Sindacate e sul capitale sociale ordinario della Società; (ii) le azioni ordinarie Gemina non conferite nel Sindacato (le “Azioni Non Sindacate”) detenute da ciascun Partecipante e la percentuale delle stesse sul capitale sociale ordinario della Società; (iii) l’ammontare delle Azioni Sindacate e delle Azioni Non Sindacate possedute da ciascun Partecipante e la percentuale sul capitale sociale ordinario della Società. Per mera completezza informativa si indicano anche le azioni ordinarie Gemina detenute da società appartenenti allo stesso gruppo dei Partecipanti.
Partecipanti al capitale Gemina
n. az.
ord. sind.
%
su
az. sind.
%
su az.
ord.
n. az. ord.
non sindacate
%
azioni
non
sind. su az. ord.
tot. azioni
% tot. su az. ord.
Investimenti Infrastrutture S.p.A. (*)
(a)
267.032.274
43,51
18,17
104.241.183
7,10
371.273.457
25,27
Sintonia S.A. (*)
139.626.543
4,96
139.626.543
9,50
Totale Edizione S.r.l.
243.867.726
16,60
510.900.000
34,77
Mediobanca S.p.A.
(a)
171.147.012
27,89
11,65
13.384.112
0,91
184.531.124
12,56
Fondiaria-Sai S.p.A. (**)
(a)
60.644.588
9,88
4,13
834.256
0,06
61.478.844
4,19
Assicurazioni Generali S.p.A.
(a)
44.882.492
7,31
3,05
44.882.492
3,05
UniCredit S.p.A.
(a)
41.128.582
6,70
2,80
9.044.872
(***)
0,61
50.173.454
3,41
Worldwide United (Singapore) Pte. Ltd. (****)
(a)
28.913.248
4,71
1,97
93.900.805
6,39
122.814.053
8.36
Totale
613.748.196
100,00
41,77
361.031.771
24,57
974.779.967
66,34
(a) aderenti al Patto
(*) società controllata da Edizione S.r.l.
(**) controllata direttamente da Premafin Finanziaria Holding di Partecipazioni S.p.A.
(***) di cui n. 6.266 azioni ordinarie detenute a titolo di pegno con diritto di voto e n. 50.000 detenute da UniCredit Bank A.G. a titolo di trading
(****) società controllata da Changi Airport Group (Singapore) Pte. Ltd.
4. Contenuto del Patto
4.1 Vincoli alla cessione delle Azioni Sindacate
Il Patto obbliga i Partecipanti a non trasferire, direttamente o indirettamente e sotto qualsiasi forma, le Azioni Sindacate nonché quelle che dovessero essere da essi in futuro acquisite a seguito di aumenti di capitale gratuiti o a pagamento. Il divieto include espressamente qualunque fattispecie in forza della quale sia alienata la proprietà dei titoli, o siano trasferiti diritti reali parziali su di essi costituiti, o comunque sia trasferito a qualunque titolo il relativo diritto all’esercizio del voto. I Pattisti hanno facoltà: (a) di trasferire le Azioni Sindacate, o parte di esse, a proprie controllanti e controllate o anche a società soggette al comune controllo, ivi incluse le controllate dalla medesima controllante, alla duplice condizione che: il cessionario assuma gli obblighi previsti nel Patto e il cedente provveda al riacquisto in caso di trasferimento del controllo; (b) di dare le medesime in pegno o in prestito, a patto che il cedente si riservi il diritto di voto, fermo restando che dette azioni continueranno ad essere soggette ai vincoli previsti dal Patto.
4.2 Limiti all’acquisto di azioni Gemina
Salvo quanto indicato di seguito in relazione al Gruppo Changi, i Partecipanti e le rispettive controllanti e/o controllate, hanno facoltà di acquistare azioni Gemina non apportabili al Sindacato in aggiunta a quelle agli stessi facenti capo ed indicate nell’Allegato 1 dell’Accordo (cfr. punto 3. che precede), sino ad un numero massimo non superiore al 25% delle Azioni Sindacate da ciascuno, fermo restando che (a) in caso di trasferimento di Azioni Sindacate tra Partecipanti, le azioni oggetto di trasferimento si aggiungeranno, ai fini del calcolo della percentuale acquistabile, a quelle già vincolate al Sindacato dai Partecipanti trasferitari; e che (b) ai fini dell’individuazione delle azioni acquistabili e non apportabili dovrà tenersi conto di tutte le azioni Gemina (e dei diritti relativi alle o comunque derivanti dalle stesse) facenti capo a qualunque soggetto parte del medesimo gruppo di ciascuno dei Partecipanti, sì che gli atti di ciascuno di tali soggetti varranno quali atti di ciascuno dei Partecipanti. Il Patto consente altresì acquisti di azioni non apportabili oltre il limite del 25% a condizione che l’acquirente offra a ciascuno degli altri Partecipanti di concorrere all’acquisto in misura proporzionale alle azioni rispettivamente vincolate, con progressivo accrescimento in caso di rinunzia a tale facoltà da parte di uno o più dei Partecipanti medesimi.
Per effetto dell’Accordo, si è attribuita a Lauro Dieci (o alla Società Affiliata di Changi), in qualità di Partner Industriale, la facoltà di acquistare azioni Gemina, in borsa o fuori borsa, in deroga ai vincoli quantitativi stabiliti per gli altri Partecipanti (pari al 25% delle azioni da ciascuno di essi sindacate) e fino a un massimo del 10% del capitale ordinario di Gemina.
Sempre per effetto dell’Accordo, si è inoltre integrata la procedura di offerta in prelazione delle azioni Gemina acquistate in borsa da taluno dei Partecipanti in misura eccedente la predetta soglia del 25%, specificando, con maggiore precisione, che la suddetta procedura opera anche successivamente all’acquisto in borsa e che, ove il prezzo di borsa delle azioni Gemina, successivamente all’acquisto ma prima della data di esercizio della prelazione, ecceda del 5% il prezzo al quale quelle azioni sono state acquistate, vi siano corrispondenti adeguamenti nel prezzo di esercizio della prelazione spettante ai Partecipanti oblati.
La Direzione (v. punto 5 che segue), entro 30 giorni dall’inizio di ogni anno di durata del Patto, determina (a) il quantitativo complessivo massimo di azioni acquistabili dall’insieme dei Partecipanti e dei relativi gruppi, all’interno dei limiti di cui al disposto degli artt. 106-109 TUF, e (b) la porzione del quantitativo sub (a) spettante a ciascun Partecipante in proporzione alla percentuale delle Azioni Sindacate singolarmente detenute.
Per effetto dell’Accordo, gli acquisti che determinino un obbligo di offerta pubblica di acquisto ai sensi degli artt. 106 e 109 TUF o da compiersi a mezzo di offerta pubblica (anche di scambio) volontaria dovranno essere autorizzati dalla Direzione a maggioranza qualificata (v. punto 5.3 che segue), anziché all’unanimità come previsto nella versione previgente del Patto, fermo restando il diritto dei Pattisti non partecipanti all’offerta ad essere manlevati dai restanti Partecipanti per ogni pregiudizio conseguente al superamento dei limiti di legge. In caso di offerta pubblica di acquisto o di scambio proposta da soggetti diversi dai Partecipanti, ognuno di essi sarà libero di proporre offerta pubblica concorrente ex art. 103 TUF senza che sia necessaria la preventiva autorizzazione della Direzione alla condizione che (a) agli altri Pattisti sia concesso di concorrere all’acquisto e che (b) i singoli Pattisti che ritenessero di non esercitare tale facoltà siano manlevati per ogni pregiudizio e conseguenza dovesse loro derivare dall’applicazione delle rilevanti disposizioni di legge.
Sono consentite vendite di azioni tra i Partecipanti alla condizione che le azioni cedute restino vincolate in Sindacato: il Partecipante che intenda cedere, in tutto o in parte, le Azioni Sindacate, dovrà offrirle agli altri Partecipanti i quali avranno diritto al rilievo pro-quota in proporzione al numero di Azioni Sindacate da ciascuno rispetto al totale delle Azioni Sindacate con esclusione di quelle oggetto della cessione e di quelle eventualmente ancora spettanti al Partecipante venditore.
4.3 Vincoli alla sottoscrizione di nuove azioni Gemina
I Pattisti sono obbligati a vincolare in Sindacato: (a) le nuove azioni ad essi rivenienti da aumenti di capitale di Gemina effettuati previa emissione gratuita di azioni ordinarie e/o azioni di risparmio convertibili; (b) le nuove azioni sottoscritte in esercizio del diritto di opzione spettante alle Azioni Sindacate in caso di emissione a pagamento di azioni ordinarie o di titoli convertibili in azioni ordinarie. Il Partecipante che intenda cedere i diritti a pagamento dovrà offrirli pro-quota agli altri Partecipanti al prezzo corrispondente alla media aritmetica dei prezzi ufficiali di borsa per le prime dieci sedute. All’esito delle procedure di offerta, in caso di rilievo parziale, il Partecipante potrà disporre dei diritti di opzione rimasti invenduti.
4.4 Ammissione di nuovi Partecipanti e definizione di Partner Industriale
Con l’Accordo si è previsto di innalzare al 4% la porzione di capitale ordinario di Gemina che il nuovo Partecipante deve sindacare per essere ammesso al Patto (soglia precedentemente fissata all’1%) e di prevedere che l’ingresso sia autorizzato dalla Direzione a maggioranza qualificata (v. punto 5.3 che segue) anziché all’unanimità (secondo quanto previsto nella versione previgente del Patto).
L’Accordo ha inoltre introdotto la qualifica di Partner Industriale. In particolare, tenuto conto delle comprovate e avanzate competenze e conoscenze tecniche che sono riconosciute a Changi nella gestione delle maggiori strutture aeroportuali internazionali e nella prestazione di relativi servizi di consulenza, e con il fine precipuo di svolgere un ruolo tecnico teso a supportare un progetto di sviluppo e valorizzazione di Gemina e di ADR, i Partecipanti hanno concordato di riconoscere a Lauro Dieci (o ad altra società del Gruppo Changi a cui Lauro Dieci abbia trasferito le Azioni Sindacate di sua pertinenza, “Società Affiliata di Changi”) la qualifica di Partner Industriale, e di Partecipante quale Partner Industriale al Patto, in considerazione delle seguenti circostanze e fin quando tali circostanze permarranno in essere: (i) che Lauro Dieci (o la Società Affiliata di Changi) sia una società controllata, direttamente e/o indirettamente, da Changi e (ii) che Changi sia titolare, direttamente o indirettamente, di un numero di azioni Gemina non inferiore, complessivamente, al 5% del capitale ordinario di Gemina.
4.5 Criteri di designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Gemina e delle principali cariche sociali
Il Patto prevede che, qualunque sia il numero degli Amministratori o dei Sindaci componenti, rispettivamente, il Consiglio o il Collegio sindacale della Gemina:
(a) le persone chiamate a ricoprire la carica di Sindaci, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratori Delegati vengano designate secondo il criterio della maggioranza qualificata (v. punto 5.3 che segue);
(b) i restanti componenti del Consiglio di Amministrazione vengano designati dai Partecipanti nella misura di uno per ogni quota pari al 4% del capitale ordinario di Gemina detenuta singolarmente o in associazione.
Ai sensi del Patto, le persone designate dai Partecipanti secondo i criteri di cui alle precedenti lettere (a) e (b), sono inserite in una lista unica che i Partecipanti presentano e votano congiuntamente nell’assemblea di Gemina deputata all’elezione del Consiglio di Amministrazione e delle principali cariche sociali.
In caso di dimissioni, impedimento o altro motivo di cessazione dalla carica, la sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene su designazione del Partecipante che aveva designato i membri venuti a mancare.
Per effetto dell’Accordo, in parziale deroga a quanto riconosciuto ai Partecipanti in materia di nomina degli amministratori, a Lauro Dieci (o alla Società Affiliata di Changi), in qualità di Partner Industriale, è stata riconosciuta la possibilità di designare un amministratore di Gemina nonché, ferma la competenze del Consiglio di Amministrazione di Gemina al riguardo, quella di designare un amministratore di ADR.
5. Direzione del Patto
L’organo di gestione del Patto è la Direzione la quale dura in carica per tutta la durata del Patto.
5.1 Composizione e convocazione
La Direzione è formata: (i) dal Presidente – che assume anche la Presidenza del Sindacato – nominato dai Partecipanti a maggioranza qualificata (v. punto 5.3 che segue); (ii) da membri designati, uno per ciascuno, dai Partecipanti.
La Direzione si riunisce per iniziativa del Presidente oppure quando ne facciano richiesta due membri. La Direzione procede inoltre alla nomina di un Segretario incaricato della redazione e custodia della documentazione riguardante tutti gli atti del Sindacato. Salvo che non si tratti di suoi membri, possono essere invitati a partecipare alle riunioni della Direzione il Presidente e l’Amministratore Delegato di Gemina.
5.2 Competenze
Secondo il Patto, come integrato dall’Accordo, rientrano nelle competenze della Direzione: (a) le deliberazioni oggetto delle assemblee ordinarie e straordinarie di Gemina; (b) la valutazione dei risultati interinali e annuali di Gemina e consolidati; (c) l’esame della politica dei nuovi investimenti della Società, nonché delle proposte relative all’acquisto o al realizzo di partecipazioni o di altri beni patrimoniali di rilevante entità; (d) la designazione delle persone chiamate a coprire le cariche di Presidente, Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratori Delegati di Gemina; (e) la designazione dei membri del Comitato Esecutivo, ove costituito, e dei Sindaci di Gemina; (f) la stipulazione da parte di Gemina di patti parasociali relativi a società partecipate; (g) le determinazioni da assumersi in ordine al quantitativo massimo di azioni acquistabili dai Partecipanti, complessivamente e singolarmente, entro i limiti di cui al disposto degli artt. 106-109 TUF; (h) l’autorizzazione agli acquisti di azioni che determinino un obbligo di offerta pubblica d’acquisto ex artt. 106 e 109 TUF o da compiersi a mezzo di offerta pubblica (anche di scambio) volontaria; (i) l’approvazione delle comunicazioni da rendere al pubblico ai sensi delle discipline vigenti, nonché le altre comunicazioni concernenti il Patto e la sua esecuzione; (l) l’ammissione di nuovi Partecipanti al Sindacato, fermo restando che ogni nuovo Partecipante dovrà apportare un numero di azioni non inferiore al 4% del capitale ordinario di Gemina.
La Direzione può anche esprimersi sugli aumenti di capitale o su altre modifiche statutarie delle società controllate.
Per effetto dell’Accordo, è stata inserita tra le materie di competenza della Direzione, ferma la competenza del Consiglio di Amministrazione di Gemina al riguardo, la indicazione dei candidati alle cariche sociali di Presidente e Amministratore Delegato di ADR.
5.3 Deliberazioni
Il Patto, come integrato dall’Accordo, prevede che sulle materie di propria competenza la Direzione deliberi a maggioranza qualificata, intendendosi per tale quella determinata con il voto favorevole di tanti membri che rappresentano non meno del 75% delle Azioni Sindacate e, qualora due Partecipanti risultino, complessivamente considerati, titolari di una quota pari al 75% delle Azioni Sindacate, alla condizione che tali membri rappresentino almeno 3 Partecipanti. Per effetto dell’Accordo si è poi ulteriormente precisato nel Patto che – ove il numero di azioni Gemina complessivamente sindacate si incrementi a seguito dell’ingresso di nuovi Partecipanti e sino a quando Investimenti Infrastrutture S.p.A. e Mediobanca S.p.A. detengano un numero di azioni sindacate non inferiore a quello attuale (e cioè, rispettivamente, il 18% del capitale ordinario di Gemina per Investimenti Infrastrutture S.p.A. e l’11% del capitale ordinario di Gemina per Mediobanca S.p.A.) – per maggioranza qualificata della Direzione dovrà intendersi quella formata dal voto favorevole dei rappresentanti espressi in seno alla Direzione dalla stessa Investimenti Infrastrutture S.p.A., dalla stessa Mediobanca S.p.A., nonché da almeno un terzo Partecipante.
Fatto salvo quanto previsto in ordine all’indicazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione ed alla designazione delle principali cariche sociali, nelle materie di competenza dell’assemblea di Gemina le delibere della Direzione sono vincolanti se prese all’unanimità; in difetto, il Partecipante o i Partecipanti dissenziente/i hanno facoltà di esercitare liberamente il voto in assemblea.
6. Durata, rinnovo e disdetta del Patto
Il Patto sarà valido e vincolante per i Pattisti sino al 25 marzo 2013. E’ venuta meno, per effetto dell’Accordo, la clausola di rinnovo tacito del Patto di triennio in triennio.
7. Soggetto controllante ai sensi dell’art. 93 TUF
Nessun Partecipante ha il controllo di Gemina.
8. Deposito delle Azioni Sindacate
Le Azioni Sindacate oggetto del Patto saranno depositate presso Gemina; qualsiasi movimento delle Azioni Sindacate non potrà avere luogo se non in base alle istruzioni congiunte del Partecipante titolare e del Presidente della Direzione.
9. Deposito del Patto
Il Patto è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Roma nei termini di legge.
22 dicembre 2011
[GB.1.11.1]