Nella proroga on line occorre clikkare due volte, se ricordo bene:
-una per fare la scelta (voglio scegliere...)
-la seconda per scegliere "si" alla cedolare secca.
Una piccola complicazione che non avevo notato...quindi sono dovuto andare di persona all'agenzia delle entrate per correggere.
La casella CEDOLARE SECCA è obbligatoria solo se TIPOLOGIA DI CONTRATTO = L1 o L2: la casella è collegata al quadro B (va compilata solo la sezione I – Dati del locatore) ed ovviamente al quadro D (opzione/revoca cedolare) perché in proroga i locatori (codice 3) o almeno uno di essi (codice 2) potrebbero scegliere di rientrare in IRPEF.
Ma la casella più insidiosa che va gestita con attenzione in PROROGA e in ANNUALITA’ (non importa se relativo ad un contratto ad uso abitativo o diverso all’abitativo, non importa se in cedolare secca o in IRPEF) non è la casella CEDOLARE SECCA, ma la casella DURATA della sezione I del quadro A perché in PROROGA e ANNUALITA’ questa casella va valorizzata unitamente alla casella IMPORTO DEL CANONE (in ANNUALITA’ e PROROGA va indicato l’ultimo canone annuo di locazione che dovrà tener conto anche dell’eventuale variazione dell’ISTAT se il contratto è in regime ordinario).
In PROROGA, va indicato il periodo di durata precedente, mentre in proroghe successive la prima, va indicato l’ultimo periodo di proroga. La casella DURATA è una casella che viene monitorata dal sistema. In prima REGISTRAZIONE l’applicativo controlla che il contratto non superi i 9 anni (ogni contratto di locazione di beni immobili di durata superiore ai nove anni deve essere trascritto), in ANNUALITA’ controlla la relativa casella, e in proroga controlla il periodo di durata precedente, rilevando il ritardo.
Ciò vuol dire che se io nel 2017 sono in seconda proroga di un 4+4 e in DURATA, invece di indicare il periodo della prima proroga (2013-2017), indico la durata di partenza (2009-2013), l’applicativo rileva il ritardo e applica automaticamente le sanzioni (tasto CALCOLA TARDIVITA’) che io posso accettare o modificare prima dell’invio del modello. Solo se indico il periodo di durata precedente, cioè la durata della prima proroga il software non rileva il ritardo. Perché è questa la più grossa novità del nuovo modello RLI: è possibile avvalersi del calcolo automatico delle imposte, delle sanzioni degli interessi non solo in prima REGISTRAZIONE, ma anche in ADEMPIMENTI SUCCESSIVI.
E ancora. Attenzione a non anticipare l’adempimento PROROGA: otterresti uno scarto in telematico, in quanto la proroga è caricata in modo automatico in Atti Registro ed esiste un abbinamento a scadenza temporale prefissata (ho 30 giorni di tempo a partire dal giorno X). In sostanza, l’applicativo delle Entrate (a differenza dal cartaceo dove posso anticipare l’evento in ufficio) agisce solo dal verificarsi dell’evento fiscale PROROGA in avanti. Questo discorso non vale, invece, in RISOLUZIONE in quanto, in questo caso, la risoluzione non risulta già abbinata automaticamente ad una scadenza temporale prefissata come in PROROGA o ANNUALITA’.
Se, alla fine, avessi necessità di dovermi recare presso l'AdE, presumo che "un'agenzia vale l'altra"; voglio sperare che non mi debba recare esclusivamente presso quella dove ho registrato tre anni fa il contratto.
La registrazione del contratto può essere fatta presso qualunque ufficio delle Entrate (ma solo in via telematica se si possiedono almeno 10 immobili, terreni compresi). Gli adempimenti successivi vanno presentati presso lo stesso ufficio territoriale delle Entrate dove precedentemente è stato presentato il contratto. L’individuazione dell’ufficio è importante perché tutti i successivi versamenti (se dovuti) relativi ad annualità, proroga, risoluzione devono avere la stessa intestazione