Dal sito parlamento.it (Progetti di legge approvati non promulgati o pubblicati) sembra che il Decreto Legge 2 Marzo 2012, n. 16 ( quello che all’articolo 8 ha le modifiche sul bollo ) sia stato convertito in legge il 24.04.12 con modifiche, ma non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Le modifiche dovrebbero essere quelle presenti nel seguente pdf:
http://www.parlamento.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00658488.pdf
Le modifiche più rilevanti all’articolo 8 riguardanti il bollo dovrebbero essere queste 2 (pag.34 e 35) , la prima per i vecchi buoni postali cartacei, la seconda per il saldo cc-libretti:
-al comma 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per i buoni postali fruttiferi emessi in
forma cartacea prima del 1º gennaio 2009, l’imposta e` calcolata sul valore
nominale del singolo titolo ed e` dovuta nella misura minima di euro 1,81,
con esclusione della previsione di esenzione di cui al precedente periodo.
L’imposta gravante sui buoni postali fruttiferi si rende comunque dovuta
al momento del rimborso"»;
-dopo il comma 17 e` inserito il seguente:
«17-bis. Nella nota 3-bis all’articolo 13 della tariffa allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, la parola:
"annuo" e` soppressa»;
Cioè nella rilevazione del saldo medio dei conti correnti e libretti rispetto a 5000 euro non si fa più riferimento al “valore medio di giacenza medo annuo” ma al “valore medio di giacenza” ( cioè probabilmente al saldo medio del periodo a cui si riferisce l’estratto conto, ad esempio il trimestre ).
Le modifiche dovrebbero essere quelle presenti nel seguente pdf:
http://www.parlamento.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00658488.pdf
Le modifiche più rilevanti all’articolo 8 riguardanti il bollo dovrebbero essere queste 2 (pag.34 e 35) , la prima per i vecchi buoni postali cartacei, la seconda per il saldo cc-libretti:
-al comma 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per i buoni postali fruttiferi emessi in
forma cartacea prima del 1º gennaio 2009, l’imposta e` calcolata sul valore
nominale del singolo titolo ed e` dovuta nella misura minima di euro 1,81,
con esclusione della previsione di esenzione di cui al precedente periodo.
L’imposta gravante sui buoni postali fruttiferi si rende comunque dovuta
al momento del rimborso"»;
-dopo il comma 17 e` inserito il seguente:
«17-bis. Nella nota 3-bis all’articolo 13 della tariffa allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, la parola:
"annuo" e` soppressa»;
Cioè nella rilevazione del saldo medio dei conti correnti e libretti rispetto a 5000 euro non si fa più riferimento al “valore medio di giacenza medo annuo” ma al “valore medio di giacenza” ( cioè probabilmente al saldo medio del periodo a cui si riferisce l’estratto conto, ad esempio il trimestre ).