Veramente l'imposta di registro minima è passata da 168 euro a 200. Non a 1.000
Nelle compravendite di immobili, minimo di 1000 euro
* Art. 10 del DLGS n. 23/2011 con le ultime modifiche in vigore dal 1° gennaio 2014:
1 All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilita' e i trasferimenti coattivi: 9 per cento.
Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 , ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis: 2 per cento.
b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-bis);
c) nella nota II-bis) dell'articolo 1, le parole: �dell'aliquota del 3 per centoŸ, sono sostituite dalle seguenti: �dell'aliquota del 2 per centoŸ.
2.
Nei casi di cui al comma 1, l'imposta, comunque, non puo' essere inferiore a 1.000 euro.
3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalita' direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta.
4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.