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TITOLO III - TRASFERIMENTO DELLE RIVENDITE ORDINARIE
A) TERMINI
Le domande di trasferimento delle rivendite ordinarie, sia all'interno della propria area di influenza commerciale
che al di fuori della medesima, possono essere presentate nel primo e nel terzo trimestre dell'anno.
Le domande pervenute fuori termine verranno esaminate nel trimestre successivo.
Le istanze reiterate saranno ovviamente archiviate quando non si rilevi un mutamento significativo e oggettivo
nella situazione precedentemente esaminata.
Potranno essere inoltrate durante tutto l'anno, le domande relative a trasferimenti motivati da causa di forza
maggiore (calamità naturali di rilevanza tale da non consentire l'esercizio dell'attività, crolli ed incendi tali da
rendere inagibile il locale, sfratto esecutivo non per morosità, ancorché siano intervenute proroghe legislative o
giudiziarie), o per eventualità comunque imprevedibili da valutare singolarmente.
Nei casi di forza maggiore il Direttore dell'Ispettorato Compartimentale . competente può autorizzare, nelle
more dell'istruttoria, il trasferimento provvisorio della rivendita per un periodo non superiore ad un anno. Tale
trasferimento provvisorio non può essere in alcun caso prorogato, salvo il completamento dell'istruttoria per il
trasferimento definitivo.
B) CONDIZIONI PER IL TRASFERIMENTO
Il trasferimento delle rivendite ordinarie, sia all'interno della propria area territoriale di influenza commerciale,
sia all'esterno della medesima, è consentito con le modalità ed alle condizioni di seguito riportate.
C) TIPOLOGIE DI TRASFERIMENTO
Il trasferimento delle rivendite può essere "fuori zona" o "in zona" a seconda del mutamento o meno dell'area di
influenza commerciale della rivendita.
Il trasferimento è, pertanto, da intendersi fuori zona quando, anche se di entità limitata, comporti un netto
spostamento dell'area territoriale di influenza commerciale della rivendita stessa, con forte incidenza o
scavalcamento di quella di pertinenza di altri esercizi.
D) TRASFERIMENTO IN ZONA
1. Il trasferimento delle rivendite all'interno della propria zona di influenza commerciale è subordinato al
rispetto delle distanze previste per le nuove istituzioni. Se si tratta del trasferimento di una rivendita
posta a distanza regolamentare dalle congeneri più vicine, lo spostamento non potrà essere comunque
autorizzato qualora si infranga, anche nei confronti di un solo esercizio, la distanza minima
regolamentare;
2. In caso di rivendite già ubicate a distanza inferiore alla minima consentita, saranno senz'altro
autorizzati gli spostamenti che determinino l'aumento delle distanze preesistenti;
3. Per le rivendite ubicate nelle zone urbane centrali a distanza inferiore a quella prevista, è consentito il
trasferimento nella stessa zona, ancorché comporti l'ulteriore avvicinamento ad altra rivendita, purché
tale avvicinamento non sia superiore al 15% della preesistente distanza. Tale facoltà può essere
esercitata una sola volta nell'arco di dieci anni, indipendentemente dai cambi di titolarità dell'esercizio.
E) TRASFERIMENTO FUORI ZONA
1. Il trasferimento delle rivendite fuori della propria zona di influenza commerciale è subordinato al
rispetto dei parametri di distanza e di reddito previsti per le nuove istituzioni nonché della distanza
superiore a metri 600 dal congenere più vicino quando sia già stato raggiunto, nei Comuni fino a
10.000 residenti, il rapporto limite di una rivendita ogni 1500 abitanti;
2. Il trasferimento potrà essere accordato quando la richiesta promani da una rivendita che, per pregresse
situazioni, sia posta a distanza inferiore a quella minima prevista qualora lo spostamento comporti
l'allontanamento dalle congeneri più vicine;
3. Qualora, invece, l'istanza provenga da un rivenditore posto a distanza regolamentare, ma non
superiore ai metri 600 dal congenere più vicino, l'istanza stessa potrà essere accolta a condizione che
la produttività conseguita dalla rivendita nell 'ultimo biennio risulti inferiore, per ciascuno dei due anni,
ai relativi parametri previsti per le nuove istituzioni;
4. Per le rivendite ubicate nelle località sparse di cui al Titolo l°, lettera A). punto 5 della presente
circolare, poste a distanza superiore a metri 600 il trasferimento potrà essere accordato solo se la
produttività della rivendita interessata, nell’ultimo biennio, risulti inferiore ai 2/3 dei corrispondenti
parametri; 5. Salvo i casi di forza maggiore, il trasferimento fuori zona, non può essere accordato se
non siano trascorsi almeno tre anni dall'istituzione della rivendita o dalla cessione di essa ai sensi
dell'art. 31. della legge 22 dicembre 1957, n° 1293.
5. Viceversa, al fine di evitare attività di tipo speculativo, è vietato il conferimento della rivendita ai sensi
dell'art. 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, prima che siano trascorsi due anni dal
provvedimento di autorizzazione al trasferimento fuori zona della rivendita stessa.
F) ISTRUTTORIA
Tutte le istanze di trasferimento, in zona e fuori zona, dovranno essere sottoposte, anche per meglio chiarire
quale delle due fattispècie si configuri, alla rituale istruttoria secondo le disposizioni di cui alla lettera A) e B) del
Titolo I della presente circolare.
Una volta acquisiti i prescritti pareri, i Sigg.ri Ispettori adotteranno immediatamente il conseguente
provvedimento, dandone comunicazione alla scrivente ed agli Organi consultivi per conoscenza.
In caso di più richieste di trasferimento relative alla stessa zona, ove la cronologia della presentazione e le
motivazioni addotte non consentano di individuare in modo certo quale istanza accogliere, sarà preferita la
rivendita che abbia realizzato nell'ultimo triennio la produttività media più bassa.
I Sigg.ri Ispettori provvederanno a comunicare alle Associazioni dei rivenditori l'esito della procedura in tutti i
casi in cui siano stati acquisiti i relativi pareri.
E' in facoltà dell'associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello compartimentale richiedere la
convocazione della Commissione consulti va di cui al titolo l° lettera B) quando trattasi di trasferimento
provvisorio da trasformarsi in definitivo o quando sussistano elementi di incertezza circa la definibilità del
trasferimento in zona o fuori zona.
Segnali ti rispondo in pubblico:
grazie della segnalazione, ma avevo naturalmente già letto; proprio su questo titolo ho un grosso dubbio; leggi il punto E-5:
" è vietato il conferimento della rivendita ai sensi
dell'art. 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, prima che siano trascorsi due anni dal
provvedimento di autorizzazione al trasferimento fuori zona della rivendita stessa."
Cosa vuol significare in questo contesto il termine "conferimento"? Sarebbe un sinonimo di cessione oppure significa che una volta ottenuto l'autorizzazione al trasferimento fuori zona il monopolio "blocca" la licenza e non ti fà aprire per i primi 2 anni?
Ieri mi sono recato alla Fit di Lecce proprio per chiedere informazioni in merito a questo punto, ma niente, non mi hanno voluto dir niente, per avere delle informazioni bisogna essere dei tabaccai.
Inoltre ieri mio padre ha avuto il numero di un avvocato che tratta la pratica del tabacchi che vorrei rilevare: sono due soci che hanno litigato, la pratica è in mano a questo avvocato, perlomeno ho avuto l'aggancio per contattarli.