Lehman Brothers AIROLB aggiornamenti ed informazioni

Non solo la BPM gruppo ha perso la causa che io le ho fatto ricorrendo ad ABF, come suggeritomi da 9/15, che ringrazio, ma io ho pure fatto un esposto in Banca D'Italia, che è consistito nel fotocopiare la sentenza dell'ABF ed inviarla tramite raccomandata alla Banca D'Italia di Milano - Divisione REIC ( Relazioni Intermediarie Clienti) come suggeritomi dallo stesso ABF - questo esposto ha prodotto un intervento della Banca D'Italia, nei confronti della B.Pop.di Milano gruppo con conseguente rivisitazione dei cambi applicati anche per voi :clap: ... non sono solo contento, ma sto persino godendo:D

questi sì che sono anche grulli. grazie, per il servizio reso a tutti.
 
Non solo la BPM gruppo ha perso la causa che io le ho fatto ricorrendo ad ABF, come suggeritomi da 9/15, che ringrazio, ma io ho pure fatto un esposto in Banca D'Italia, che è consistito nel fotocopiare la sentenza dell'ABF ed inviarla tramite raccomandata alla Banca D'Italia di Milano - Divisione REIC ( Relazioni Intermediarie Clienti) come suggeritomi dallo stesso ABF - questo esposto ha prodotto un intervento della Banca D'Italia, nei confronti della B.Pop.di Milano gruppo con conseguente rivisitazione dei cambi applicati anche per voi :clap: ... non sono solo contento, ma sto persino godendo:D

Al44to, sei un grande. Hai realizzato il sogno di molti di noi: prendere la propria banca, appecoronarla e farle sputare tutto il maltolto.
Grazie per averci fatto portare a casa il dovuto, ma soprattutto per aver rinverdito il mito di Davide e Golia. :bow::bow::bow::clap::clap::clap::D:D:D
 
Non solo la BPM gruppo ha perso la causa che io le ho fatto ricorrendo ad ABF, come suggeritomi da 9/15, che ringrazio, ma io ho pure fatto un esposto in Banca D'Italia, che è consistito nel fotocopiare la sentenza dell'ABF ed inviarla tramite raccomandata alla Banca D'Italia di Milano - Divisione REIC ( Relazioni Intermediarie Clienti) come suggeritomi dallo stesso ABF - questo esposto ha prodotto un intervento della Banca D'Italia, nei confronti della B.Pop.di Milano gruppo con conseguente rivisitazione dei cambi applicati anche per voi :clap: ... non sono solo contento, ma sto persino godendo:D

Ringrazio anch'io, ti avevo già attribuito i meriti....
http://www.finanzaonline.com/forum/...namenti-ed-informazioni-184.html#post36573957
 
Personalmente penso che il recovery finale sarà intorno a 40 per LBHI e 42/43 per LBT, i prezzi su LBT non sono liquidi, quindi c'è discrasia, ma si trovano anche dei 15 sui più liquidi. (occorre considerare il fatto che i soldi, 38% se pagati 15+le distribuzioni, sono pagati oggi e non in 3/4 anni...)
Scusate se intervengo io avevo aderito alla vendita collettiva che poi on c'e' piu' stata
io possiedo XS0176153350 LBT x 20000€ dopo i vari rimborsi ieri mi e' arrivata una tel.da un certo avvocato collaboratore dell avv.G....... (non so se posso citare il nome) con una proposta di acquisto delle mie lheman con un 15% del valore ,ne sapete niente voi e' da accettare ,un'altro dubbio leggendo il vostro forum dite che ulteriori rimborsi saranno nel 2017 in moneta poi saranno date forse azioni x il capitale restante fino al 100%
o capito male?
 
Scusate se intervengo io avevo aderito alla vendita collettiva che poi on c'e' piu' stata
io possiedo XS0176153350 LBT x 20000€ dopo i vari rimborsi ieri mi e' arrivata una tel.da un certo avvocato collaboratore dell avv.G....... (non so se posso citare il nome) con una proposta di acquisto delle mie lheman con un 15% del valore ,ne sapete niente voi e' da accettare ,un'altro dubbio leggendo il vostro forum dite che ulteriori rimborsi saranno nel 2017 in moneta poi saranno date forse azioni x il capitale restante fino al 100%
o capito male?

se cortesemente queste cose vengono trattate fuori forum sarebbe bene.
le negoziazioni non si fanno mai in piazza.
grazie
 
Scusate se intervengo io avevo aderito alla vendita collettiva che poi on c'e' piu' stata
io possiedo XS0176153350 LBT x 20000€ dopo i vari rimborsi ieri mi e' arrivata una tel.da un certo avvocato collaboratore dell avv.G....... (non so se posso citare il nome) con una proposta di acquisto delle mie lheman con un 15% del valore ,ne sapete niente voi e' da accettare ,un'altro dubbio leggendo il vostro forum dite che ulteriori rimborsi saranno nel 2017 in moneta poi saranno date forse azioni x il capitale restante fino al 100%
o capito male?

Del 100% non mi sembra abbia mai parlato nessuno.
Il mercato stima recuperi fra 40 e 45% per LBT.
 
Home / Giurisprudenza
17/06/2013
SERVIZI DI INVESTIMENTO
Obbligazioni Lehman Brothers: l’orientamento del Tribunale di Bolzano

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Allegati
Tribunale di Bolzano, Sez. Brunico, 06 giugno 2013, n. 64
file: pdf,6311.46Kb
Tribunale di Bolzano, Sez. Brunico, 06 giugno 2013, n. 64

Fonte: Studio Legale Avv. Prof. Massimo Cerniglia
Con sentenza n. 64 del 6.6.2013, Tribunale di Bolzano, Sez. dist. di Brunico, ha risolto una controversia in materia di obbligazioni Lehman Brothers, enunciando i principi di diritto espressi dalle massime di seguito indicate. L’acquisto dei titoli era avvenuto nel 2005, 3 anni prima del default della Lehman Brothers.

Art. 29 Reg. Consob n. 11522/1998 – Obbligo di valutare l’adeguatezza – Profilo di rischio: obiettivi d’investimento e propensione al rischio “alti”, esperienza finanziaria “media” – Acquisto che impegna il 76% della consistenza complessiva del portafoglio titoli – Inadeguatezza per lo specifico profilo della dimensione – Natura altamente speculativa dell’operazione – Necessaria avvertenza al fine di ridurre l’investimento e procedere a diversificazione.

Artt. 1453 e 1455 c.c. – Grave inadempimento e Risoluzione – La violazione degli obblighi contrattuali e normativi in tema di inadeguatezza costituisce grave inadempimento ex art. 1455 c.c., provocando la risoluzione ex art. 1453 c.c. dello specifico negozio di investimento in titoli Lehman Brothers – Restituzione delle prestazioni: capitale e titoli.

Art. 246 c.p.c. – Incapacità a testimoniare – Testimonianza del dipendente della Banca che ha concretamente negoziato il titolo con il cliente – Eccezione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. – Incapacità a testimoniare per possibile partecipazione ad un giudizio per essere chiamato a rispondere delle proprie responsabilità nei confronti del datore di lavoro.

Debito di valuta – Riconoscimento degli interessi legali dalla data della domanda sino al saldo effettivo. Non spetta la rivalutazione monetaria.

Cedole – Restituzione – Esclusione – Domanda di restituzione delle cedole incassate – Costituzione in udienza di trattazione – Tardività della domanda propria di carattere riconvenzionale – Esclusione - Cedole quali frutti percepiti dal possessore in buona fede – Risoluzione – Applicazione della disciplina generale dell’indebito ex art. 2033 c.c. – Restituzione dei frutti maturati anteriormente alla domanda giudiziale – Esclusione.

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Con sentenza n. 64 del 6.6.2013, Tribunale di Bolzano, Sez. dist. di Brunico, ha risolto una controversia in materia di obbligazioni Lehman Brothers, enunciando i principi di diritto espressi dalle massime di seguito indicate. L’acquisto dei titoli era avvenuto nel 2005, 3 anni prima del default della Lehman Brothers.

Art. 29 Reg. Consob n. 11522/1998 – Obbligo di valutare l’adeguatezza – Profilo di rischio: obiettivi d’investimento e propensione al rischio “alti”, esperienza finanziaria “media” – Acquisto che impegna il 76% della consistenza complessiva del portafoglio titoli – Inadeguatezza per lo specifico profilo della dimensione – Natura altamente speculativa dell’operazione – Necessaria avvertenza al fine di ridurre l’investimento e procedere a diversificazione.


E già,invece se uno ha investito nello stesso periodo non più del 10% dei propri risparmi e quindi diversificando correttamente.....
 
Con sentenza n. 64 del 6.6.2013, Tribunale di Bolzano, Sez. dist. di Brunico, ha risolto una controversia in materia di obbligazioni Lehman Brothers, enunciando i principi di diritto espressi dalle massime di seguito indicate. L’acquisto dei titoli era avvenuto nel 2005, 3 anni prima del default della Lehman Brothers.

Art. 29 Reg. Consob n. 11522/1998 – Obbligo di valutare l’adeguatezza – Profilo di rischio: obiettivi d’investimento e propensione al rischio “alti”, esperienza finanziaria “media” – Acquisto che impegna il 76% della consistenza complessiva del portafoglio titoli – Inadeguatezza per lo specifico profilo della dimensione – Natura altamente speculativa dell’operazione – Necessaria avvertenza al fine di ridurre l’investimento e procedere a diversificazione.


E già,invece se uno ha investito nello stesso periodo non più del 10% dei propri risparmi e quindi diversificando correttamente.....


una bianca e una nera
 
Sentenza Brunico

CENTRO TUTELA CONSUMATORI UTENTI DI BOLZANO E FEDERCONSUMATORI NAZIONALE

Lehman Brothers: banca deve risarcire il risparmiatore
Le vittime dei crack finanziari possono tornare a sperare


In data 6/6/2013 è stata pubblicata presso il Tribunale di Bolzano, Sezione distaccata di Brunico, l'unica sentenza che in Alto Adige ha dato ragione ad un risparmiatore contro una Banca per la nota vicenda legata ai crack finanziari degli anni 2000 (Cirio, Parmalat, Argentina, Lehman Brothers, ecc…)

La questione riguarda un giovane risparmiatore di San Candido, il sig. Daniel Maly, che nel 2009 si è rivolta all'Avv. Prof. Massimo Cerniglia di Roma, legale nazionale della Federconsumatori e del Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano, che ha avuto la collaborazione dell'Avv. Harald Lang di Brunico.

Il sig. Maly è stato per lunghi anni cliente della Cassa Raiffeisen di Villabassa e nel 2005 si è rivolto alla predetta Banca per investire la quasi totalità dei propri risparmi (circa 33.000 €), accumulati in lunghi anni di faticoso lavoro notturno come pasticciere in un laboratorio industriale.

L'Avv. Cerniglia ha impostato la causa, tra l'altro, sul punto dell'inadeguatezza per dimensione dell'investimento, in quanto la Banca ha consentito al Maly di investire su un unico titolo quasi l'80% del proprio portafoglio, non diversificando così l'investimento al fine di ridurre il rischio.

Dopo circa tre anni di giudizio e dopo una consulenza tecnica d'ufficio il Giudice Unico di Brunico, Dott. Thomas Weissteiner, ha emesso in data 6 giugno la sentenza, con la quale è stato risolto il contratto di negoziazione dei titoli per grave inadempimento della Banca, consistente nella violazione dell'art. 29 del Regolamento Consob sotto il denunciato profilo dell'inadeguatezza per dimensione.

La predetta sentenza desta notevole soddisfazione in quanto, stando alle nostre informazioni, è la prima volta che, come detto, un Tribunale dell'Alto Adige riconosce il diritto di un risparmiatore ad essere risarcito per una somma, in questo caso, di € 33.000 oltre interessi e spese legali per gli errori di una banca.

Al fine di incontrare ed informare i risparmiatori altoatesini che in questi anni hanno acquistato titoli i cui emittenti sono andati in default (Cirio, Parmalat, Argentina, Lehman Brothers, ecc…) il Centro Tutela Consumatori Utenti convocherà un'assemblea pubblica entro la fine del mese di giugno a Bolzano con l'Avv. Prof. Massimo Cerniglia di Roma.

Alla predetta assemblea i risparmiatori potranno porre tutti i quesiti e riceveranno le opportune risposte per la tutela dei loro diritti in caso di violazione delle norme obbligazionarie di comportamento da parte della banche che operano nel territorio.
 
20 giugno 2013
La nuova regolamentazione obbligherà le agenzie a rispondere in misura maggiore del loro operato e cercherà di ridurre l’eccessiva fiducia riposta nel rating (valutazione) del credito. Inoltre, sarà richiesta più trasparenza in materia di valutazione degli stati sovrani.

Appena un anno e mezzo dalla sua presentazione, la nuova legislazione comunitaria sul ridimensionamento dell’autonomia delle agenzie di rating entra finalmente in vigore. Le regole in questione avranno il compito di ridurre l’impatto esercitato dalle agenzie di valutazione del credito sugli equilibri del mercato unico. Ad esempio, una delle priorità contenute nelle nuove norme consiste nel diminuire la dipendenza dai rating esterni, incoraggiando il ricorso alle istituzioni finanziare in materia di valutazione del rischio del credito. In aggiunta, le autorità di vigilanza europee dovranno evitare di fare riferimento alle valutazioni emesse da agenzie di rating esterne, il che forzerà probabilmente una revisione di determinate norme e linee guida.

Inoltre, le agenzie di rating avranno a disposizione unicamente tre occasioni all’anno per pubblicare le loro valutazioni sugli stati sovrani. In modo da agevolare una più efficiente comprensione della qualità del rating, sia gli Stati membri che gli investitori dovranno essere informati riguardo i dati e le ipotesi su cui è basata ciascuna valutazione. Eventuali deroghe verranno accordate qualora le autorità di vigilanza lo ritenessero legittimo, ma la nuova legislazione parla chiaro: le agenzie potranno essere ritenute responsabili nel caso danneggiassero – intenzionalmente o non – un investitore o un emittente.

Per ridurre il rischio del conflitto di interessi, il regolamento proibisce alle agenzie di rating di pubblicare valutazioni su qualsiasi attività che detenga in azioni più del 10% del capitale o dei diritti di voto di un’agenzia di valutazione del credito. Inoltre, le autorità UE impediscono che un soggetto detenga una partecipazione pari o superiore al 5% di più di un’agenzia di rating, a meno che non si trattino di agenzie appartenenti allo stesso gruppo. L’insieme dei rating emessi dalle agenzie verranno raccolti e pubblicati su una piattaforma pubblica (disponibile a partire dal giugno 2015) messa a disposizione dall’UE. In questo modo, gli investitori verranno incoraggiati a formulare una propria visione del rischio del credito, contribuendo alla creazione di un settore del rating plurale e più trasparente.

|via Commissione europea
Mi sembra un po' come quello che accompagna con lo sguardo i panettoni che se ne vanno e dice loro :"Fate i buoni!"
 
PLUS di ieri

Segnalo che sul Plus di ieri c'e' un articolo , che non riesco a postare , scritto
da Vitaliano D'Angerio , titolo: LA PERIZIA VENETA INCHIODA PATTI CHIARI "
grazie alla buon'anima ( viva.... )
 
Servito!

eccolo, ora me lo leggo OK!
 

Allegati

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non mi pare sia una primizia. la notizia mi pare datata.
 
applicazione plus sui rimborsi Lehman

Buongiorno a tutti.
In questi giorni ho ricevuto il dettaglio delle plus- minus dei mesi precedenti ed ho potuto verificare che mi hanno addebitato la plus sui rimborsi Lehman.
Secondo voi è corretto?
Grazie
 
Buongiorno a tutti.
In questi giorni ho ricevuto il dettaglio delle plus- minus dei mesi precedenti ed ho potuto verificare che mi hanno addebitato la plus sui rimborsi Lehman.
Secondo voi è corretto?
Grazie

no, vai al post #1780 e seguenti. quale banca è? non ci leggono?:)
 
no, vai al post #1780 e seguenti. quale banca è? non ci leggono?:)

Grazie della risposta.
La banca è la Popolare di Milano.
Ho provato a spiegare all'incaricato che la logica dice che fino a che i rimborsi effettuati non raggiungono il prezzo di carico non ci può essere plusvalenza.
Mi ha risposto che la direzione dice che è corretto come hanno fatto loro, in pratica considerare tutta plusvalenza ogni rimborso e facendo il calcolo reale nel momento dell'ultimo rimborso.
Secondo te l'unica cosa che mi rimane da fare e di inviarle un reclamo scritto?

N.B. é giusto quello che io ho detto loro(grassetto)?
 
bah, la popolare di milano cerca in ogni modo di distinguersi, in peggio.
e magari hanno anche un ricco budget per "promuovere l'immagine istituzionale":)

niente paura, solo pazienza: inoltra reclamo scritto e attendi risposta. se negativa, ricorri al mediatore bancario che è terzo, gratuito e fatto apposta per queste questioni.

(quello che hai fatto presente non è giusto, è ovvio. per questo può essere più difficile da far capire in ambienti che non stimolano certo la capacità di ragionare autonomamente)
 
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