Cioé la media dei prezzi di chiusura di dicembre?
penso di si, mi rivolgero' a fineco per capire se la mia situazione conviene o meno, così a naso pare di si. Ma prima voglio vendere quel titolo in loss (gvs) dove sto perdendo il 49% (43k) e usufruire della mins da coprire. Siccome credo che gvs possa salire attendo un attimo prima di venderle. Insomma situazione un poco intrecciata. Tanto abbiamo tempo fino a metà anno -
interessante anche questo: la rateizzazione
L’imposta sostitutiva (sia per le partecipazioni negoziate che per le partecipazioni non negoziate) deve essere pagata o in un’unica soluzione entro il suddetto termine del
30 giugno 2024 o può essere
rateizzata in tre rate annuali di pari importo con scadenza 30 giugno 2024, 30 giugno 2025 e 30 giugno 2026 (sull’importo delle rate al 30 giugno 2025 e 30 giugno 2026 sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo). La rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva, ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata (cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18 maggio 2016, § 11). Pertanto, coloro che abbiano effettuato il versamento dell’imposta dovuta ovvero di una o più rate della stessa, qualora in sede di determinazione delle plusvalenze realizzate per effetto della cessione delle partecipazioni non tengano conto del valore rideterminato, non hanno diritto al rimborso dell’imposta pagata e sono tenuti, nell’ipotesi di pagamento rateale, ad effettuare i versamenti successivi (Circ. Agenzia delle Entrate n. 1/E del 22 gennaio 2021).
Nel caso di versamento dell’intero importo o della prima rata oltre il predetto termine del
30 giugno 2024, la rivalutazione non può considerarsi perfezionata e il contribuente non può utilizzare il valore rideterminato al fine di determinare l’eventuale plusvalenza, ferma restando la possibilità di poter chiedere a rimborso quanto versato.
Possono
beneficiare della particolare disciplina in tema di rideterminazione del valore delle partecipazioni societarie (sia negoziate che non negoziate) mediante pagamento dell’imposta sostitutiva nella misura del
16%:
- persone fisiche (che possiedono le partecipazioni non in regime di impresa);