MIFID2 Art. 60 "Obblighi di comunicazione riguardo alla gestione del portafoglio" riguarda i titoli in gestione (fondi, Sicav, Gestioni patrimoniali):
“1. Le imprese di investimento che prestano il servizio di gestione del portafoglio forniscono ai clienti rendiconti periodici, su un supporto durevole, delle attività di gestione del portafoglio svolte per loro conto...
3. I rendiconti periodici di cui al paragrafo 1 sono forniti a cadenza trimestrale, salvo nei seguenti casi:
a) quando l'impresa di investimento fornisce ai suoi clienti l'accesso a un sistema online, che si configura come supporto durevole, dove è possibile accedere a valutazioni aggiornate del portafoglio del cliente e dove il cliente può accedere facilmente alle informazioni di cui all'articolo 63, paragrafo 2, e l'impresa ha prova del fatto che il cliente ha avuto accesso a una valutazione del suo portafoglio almeno una volta durante il trimestre in questione ...”