Pertinenza - Trattamento TASI-TARI

Zan*

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Buonasera,

vi espongo la mia situazione: sono proprietario di un'abitazione semi-indipendente a Torino dove al piano seminterrato è presente una cantina accatastata separatamente rispetto al resto dell'abitazione (in pratica ci sono due subalterni: uno per la casa che "include" anche una cantina e un altro "singolo" per un'altra cantina/magazzino - classato C2 - € 30 rendita)

La mia domanda è: ai fini TASI e TARI il "magazzino" va trattato unitamente all'abitazione principale o separatamente?

Ai fini TASI avendo una rendita così bassa in realtà non è un gran problema

A fini TARI invece una certa differenza può esserci. Attualmente sulla base di quanto liquidato dal Comune il magazzino viene trattato appunto come tale e assimilato a un'"utenza non domestica". A me non sembra molto corretto che una parte della casa (benché accatastata autonomamente) possa essere trattata così

Sul regolamento comunale della TARI nulla si dice in merito alle pertinenze

Al telefono ho provato a chiamare il numero verde e un funzionario comunale (non so quanto esperto di TARI) mi dice che se il magazzino è "pertinenziale" allora ai fini TARI può essere assimilato all'abitazione principale se no no. Alla mia domanda su come si dimostri la pertinenzialità mi è stato risposto in maniera vaga "con il contenuto dell'atto notarile". La cosa mi appare piuttosto strana e soprattutto dal mio atto di acquisto l'accatastamento era diverso per cui non potrei in ogni caso far riferimento a quello

Qualcuno è in grado di chiarirmi un po' le idee?
 
Ti dico quello che mi risulta....Quello che ti ha detto il funzionario è vero : la pertinenzialità risulta dall'atto notarile. Ad ogni modo, la prima casa e le sue pertinenze, limitatamente ad una per ogni categoria (1 cantina C2 - 1 soffitta C7 - 1 box C6), godono solitamente di una tariffa rifiuti (TARI) agevolata rispetto a seconde case e seconde pertinenze, ma devi controllare il regolamento comunale della tua città. Puoi farlo direttamente sul sito istituzionale oppure recarti all'ufficio tributi.
Nel tuo caso sei fortunato, perchè risulta che hai un'unica cantina pertinenziale, mentre in realtà sarebbero due. Accade spesso, negli immobili datati, che cantine e soffitte non siano dotati di categoria e quindi rendite catastali autonome.
 
Ti dico quello che mi risulta....Quello che ti ha detto il funzionario è vero : la pertinenzialità risulta dall'atto notarile. Ad ogni modo, la prima casa e le sue pertinenze, limitatamente ad una per ogni categoria (1 cantina C2 - 1 soffitta C7 - 1 box C6), godono solitamente di una tariffa rifiuti (TARI) agevolata rispetto a seconde case e seconde pertinenze, ma devi controllare il regolamento comunale della tua città. Puoi farlo direttamente sul sito istituzionale oppure recarti all'ufficio tributi.
Nel tuo caso sei fortunato, perchè risulta che hai un'unica cantina pertinenziale, mentre in realtà sarebbero due. Accade spesso, negli immobili datati, che cantine e soffitte non siano dotati di categoria e quindi rendite catastali autonome.

Innanzitutto grazie della risposta
Per quanto riguarda il regolamento della città di Torino, che ho scaricato dal relativo sito e disponibile qui: Citta' di Torino - Regolamenti - 371 - TARI , non fa riferimento alle pertinenze (a differenza ad esempio di quello IMU). Da qui la mia telefonata al numero verde e la relativa risposta

Ora, assumendo che l'interpretazione/usanza riportata dalla funzionaria sia corretta mi restano comunque due dubbi:

1) Come hai giustamente scritto tu la pertinenza è in teoria una per ogni categoria (mentre nel mio caso ce ne sarebbero due, anche se una delle due è "incorporata" nella casa). Quando uno va a parlare di TARI in Comune (ho avuto quest'esperienza per un'altra casa) il funzionario ha davanti la planimetria quindi la cosa lui la vede subito. Tuttavia ribadisco che essendo la cantina "catastalmente separata" parte a tutti gli effetti della casa (ci troviamo al piano seminterrato di una villetta, come scritto in precedenza) non capisco proprio come possa essere definita utenza non domestica

2) Conceto di pertinenzialità: non sono d'accordo. O meglio, sì è vero può risultare dall'atto notarile (esempio tipico: chi compra un box pertinenziale lo inserisce nell'atto), ma non mi sembra assolutamente l'unico caso. Se io compro una cantina dal vicino (poiché ad esempio ne sono sprovvisto) mica scrivo nell'atto che è pertinenziale, o no? Non dovrebbe essere sufficiente una dichiarazione in cui si attesta che la cantina è "destinata in modo durevole a servizio o a ornamento di un’altra cosa" (art 817 cc)?
 
Innanzitutto grazie della risposta
Per quanto riguarda il regolamento della città di Torino, che ho scaricato dal relativo sito e disponibile qui: Citta' di Torino - Regolamenti - 371 - TARI , non fa riferimento alle pertinenze (a differenza ad esempio di quello IMU). Da qui la mia telefonata al numero verde e la relativa risposta

Ora, assumendo che l'interpretazione/usanza riportata dalla funzionaria sia corretta mi restano comunque due dubbi:

1) Come hai giustamente scritto tu la pertinenza è in teoria una per ogni categoria (mentre nel mio caso ce ne sarebbero due, anche se una delle due è "incorporata" nella casa). Quando uno va a parlare di TARI in Comune (ho avuto quest'esperienza per un'altra casa) il funzionario ha davanti la planimetria quindi la cosa lui la vede subito. Tuttavia ribadisco che essendo la cantina "catastalmente separata" parte a tutti gli effetti della casa (ci troviamo al piano seminterrato di una villetta, come scritto in precedenza) non capisco proprio come possa essere definita utenza non domestica

2) Conceto di pertinenzialità: non sono d'accordo. O meglio, sì è vero può risultare dall'atto notarile (esempio tipico: chi compra un box pertinenziale lo inserisce nell'atto), ma non mi sembra assolutamente l'unico caso. Se io compro una cantina dal vicino (poiché ad esempio ne sono sprovvisto) mica scrivo nell'atto che è pertinenziale, o no? Non dovrebbe essere sufficiente una dichiarazione in cui si attesta che la cantina è "destinata in modo durevole a servizio o a ornamento di un’altra cosa" (art 817 cc)?

Scusa, ma la dichiarazione ex art. 817 c.c. dove la rendi se non in sede di rogito notarile? :)
Comunque a mio avviso il funzionario comunale sta sbagliando alla grande, per due motivi semplici :

1) come giustamente tu dici, la cantina in questione non può essere considerata un'utenza non domestica! L'utenza non domestica è relativa infatti alle attività professionali, commerciali, imprenditoriali;

2) la cantina sprovvista di rendita catastale autonoma, si somma alla superficie dell'abitazione.

E questo link me lo conferma :

Guida al pagamento della TARI, la tassa sui rifiuti: chi deve pagarla, e come?

"Cantine e solai

La tariffa applicata a cantine e solai di pertinenza dell’unità abitativa destinata a residenza è la stessa di quella applicata all’unità principale.
Qualora l’unità immobiliare non sia accatastata separatamente, ai fini dell’applicazione della tariffa, la superficie della cantina e/o del solaio pertinenziale si sommano a quelle dell’abitazione.
L’unità immobiliare accatastata separatamente può essere considerata pertinenziale solo se concorrono i seguenti requisiti:

è situata alla stessa via e civico dell’abitazione principale
è di dimensioni tali da essere considerata unità a servizio dell’abitazione principale.

Saranno considerati d’ufficio non rispondenti al concetto di pertinenzialità le unità immobiliari accatastate separatamente la cui superficie sia superiore al 25% di quella dell’unità principale.
Qualora non siano rispettati i precedenti criteri la superficie della cantina e/o del solaio sono considerate quali utenze non domestiche
."

Attenzione alle parti in grassetto : forse la tua cantina eccede il 25% dell'abitazione?

P.S. : dissento invece nella parte di articolo in cui afferma che la pertinenza deve essere nella stessa via e numero civico dell'abitazione principale. Infatti è sufficiente che non vi siano altre pertinenze disponibili della stessa categoria (es : acquistare un solo C2 - un solo C6 - un solo C7 anche lontano dalla prima abitazione).
 
può interessarti....

Gli immobili non saranno più valutati in base ai vani ma ai metri quadri. L'annuncio arriva dall'Agenzia delle Entrate che rilascerà un documento di riconoscimento dell'immobile che dichiarerà solo la superficie, dati finora solo visibili nelle applicazioni degli uffici e d'ora in poi a disposizione di tutti gli utenti. Questa semplificazione aiuterà anche il calcolo della tassa sui rifiuti.

Cosa cambierà: da oggi la superficie sarà riportata direttamente in visura catastale, oltre ai dati identificativi dell'immobile (foglio, particella, subalterno, sezione urbana, comune) e i dati di classamento (zona censuaria ed eventuale microzona, categoria catastale, classe, consistenza e rendita). La semplificazione riguarderà 57 unità immobiliari.

La visura catastale conterrà anche un dato importantissimo per i cittadini: la superficie utile ai fini del calcolo della Tari che, per le sole destinazioni abitative, non tiene conto di balconi, terrazzi e altre pertinenze accessorie, scoperte e non. In questo modo i cittadini potranno verificare la base imponibile per il calcolo della tassa sui rifiuti. In caso di discordanze in questa sede, i cittadini potranno inviare le proprie osservazioni al sito dell'Agenzia dell'Entrate, in modo da contribuire a migliorare i dati condivisi tra Fisco ed enti locali, possibilità finora concessa ai soli Comuni.

Per gli immobili non dotati di planimetria, edifici che risalgono perlopiù alla prima fase di censimento del Catasto edilizio urbano e quindi mancanti anche del dato relativo alla superficie, i proprietari possono presentare attraverso la procedura Docfa, una dichiarazione di aggiornamento catastale, con l'inserimento in atti della piantina. Tale pratica sarà obbligatoria per chi ha intenzione di vendere l'immobile.
 
Rispondo per semplicità in rosso

Scusa, ma la dichiarazione ex art. 817 c.c. dove la rendi se non in sede di rogito notarile? :)

A logica, per i motivi sopra esposti, ai fini TARI la dichiarazione dovrebbe essere resa al funzionario comunale (e da qualche parte mi sembrava di aver letto questa cosa ma ora non la trovo...)

Comunque a mio avviso il funzionario comunale sta sbagliando alla grande, per due motivi semplici :

1) come giustamente tu dici, la cantina in questione non può essere considerata un'utenza non domestica! L'utenza non domestica è relativa infatti alle attività professionali, commerciali, imprenditoriali;

2) la cantina sprovvista di rendita catastale autonoma, si somma alla superficie dell'abitazione.

E questo link me lo conferma :

Guida al pagamento della TARI, la tassa sui rifiuti: chi deve pagarla, e come?

"Cantine e solai

La tariffa applicata a cantine e solai di pertinenza dell’unità abitativa destinata a residenza è la stessa di quella applicata all’unità principale.
Qualora l’unità immobiliare non sia accatastata separatamente, ai fini dell’applicazione della tariffa, la superficie della cantina e/o del solaio pertinenziale si sommano a quelle dell’abitazione.
L’unità immobiliare accatastata separatamente può essere considerata pertinenziale solo se concorrono i seguenti requisiti:

è situata alla stessa via e civico dell’abitazione principale
è di dimensioni tali da essere considerata unità a servizio dell’abitazione principale.

Avevo letto questa guida che è molto chiara ed esaustiva. Il problema, come mi sembra sottolineassi anche tu, è che la TARI è di competenza comunale quindi se il regolamento comunale si differenza da quanto scritto nel sito prevale lui giusto?

Saranno considerati d’ufficio non rispondenti al concetto di pertinenzialità le unità immobiliari accatastate separatamente la cui superficie sia superiore al 25% di quella dell’unità principale.
Qualora non siano rispettati i precedenti criteri la superficie della cantina e/o del solaio sono considerate quali utenze non domestiche
."

Attenzione alle parti in grassetto : forse la tua cantina eccede il 25% dell'abitazione?

No assolutamente

P.S. : dissento invece nella parte di articolo in cui afferma che la pertinenza deve essere nella stessa via e numero civico dell'abitazione principale. Infatti è sufficiente che non vi siano altre pertinenze disponibili della stessa categoria (es : acquistare un solo C2 - un solo C6 - un solo C7 anche lontano dalla prima abitazione).
 
Gli immobili non saranno più valutati in base ai vani ma ai metri quadri. L'annuncio arriva dall'Agenzia delle Entrate che rilascerà un documento di riconoscimento dell'immobile che dichiarerà solo la superficie, dati finora solo visibili nelle applicazioni degli uffici e d'ora in poi a disposizione di tutti gli utenti. Questa semplificazione aiuterà anche il calcolo della tassa sui rifiuti.

Cosa cambierà: da oggi la superficie sarà riportata direttamente in visura catastale, oltre ai dati identificativi dell'immobile (foglio, particella, subalterno, sezione urbana, comune) e i dati di classamento (zona censuaria ed eventuale microzona, categoria catastale, classe, consistenza e rendita). La semplificazione riguarderà 57 unità immobiliari.

La visura catastale conterrà anche un dato importantissimo per i cittadini: la superficie utile ai fini del calcolo della Tari che, per le sole destinazioni abitative, non tiene conto di balconi, terrazzi e altre pertinenze accessorie, scoperte e non. In questo modo i cittadini potranno verificare la base imponibile per il calcolo della tassa sui rifiuti. In caso di discordanze in questa sede, i cittadini potranno inviare le proprie osservazioni al sito dell'Agenzia dell'Entrate, in modo da contribuire a migliorare i dati condivisi tra Fisco ed enti locali, possibilità finora concessa ai soli Comuni.

Per gli immobili non dotati di planimetria, edifici che risalgono perlopiù alla prima fase di censimento del Catasto edilizio urbano e quindi mancanti anche del dato relativo alla superficie, i proprietari possono presentare attraverso la procedura Docfa, una dichiarazione di aggiornamento catastale, con l'inserimento in atti della piantina. Tale pratica sarà obbligatoria per chi ha intenzione di vendere l'immobile.

Ti ringrazio per aver riportato la notizia. Purtroppo, come su altre questioni fiscali, anche su questa si è fatto un gran casino
Le superfici riportate nelle visure sono quelle lorde. Solo una parte dei comuni utilizza come criterio ai fini TARI l'80% della lorda (o forse quello era il criterio usato quando c'era la TARES?), mentre la maggior parte utilizza il criterio della superficie utile
 
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