ARTICOLO 9 bis
L’ammissione a Socio è subordinata alla titolarità
di almeno
300
(tre
cento
)
azioni, il cui
venir meno comporta la decadenza dalla qualità di S
ocio, che verrà comunque dichiarata
con specifica delibera del Consiglio di Amministraz
ione e che avrà effetto immediato da
tale dichiarazione.
Il provvedimento del Consiglio di Amministrazione è
comunicato al domicilio del Socio di
cui all’articolo 16 mediante lettera raccomandata c
on avviso di ricevimento.
Al Socio decaduto, su sua domanda, compete il rimbo
rso delle azioni a norma di legge.
ARTICOLO 10
Per essere ammesso quale Socio è necessario present
are domanda per iscritto al Consiglio
di amministrazione.
Non possono essere accettate le domande di chi non
professi la Religione Cattolica e non
abbia manifestato sentimenti di adesione alle Opere
Cattoliche.
ARTICOLO 11
Il Consiglio di Amministrazione decide in merito al
la domanda di ammissione a Socio,
entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del
la domanda stessa regolarmente ed
integralmente compilata, secondo quanto stabilito d
all’apposito regolamento approvato
dallo stesso Consiglio di Amministrazione. Della de
liberazione è data notizia
all'interessato entro quindici giorni di calendario
dalla stessa.
Il Consiglio può
determinare in via generale l'entità
della
prevedere l’applicazione di
una
tassa di ammissione a Socio
, determinandone in tal caso in via generale l’enti
tà,
nonché
fissare le modalità di calcolo degli interessi di
conguaglio, tenuto conto dell'ultimo
dividendo deliberato, nonché definire le rispettive
condizioni di versamento.
6
La qualità di Socio si acquista, a seguito di delib
era consiliare di ammissione, con
l'iscrizione nel libro soci. L'aspirante Socio deve
in ogni caso dimostrare di essere titolare
di almeno
tre
cento azioni e provvedere al versamento
della
dell’eventuale
tassa di
ammissione,
dell'importo par
i al valore nominale
del prezzo complessivo di emissione
della azione eventualmente sottoscritta,
del relativo sovrapprezzo, nonchè degli interessi
di conguaglio,
importi che saranno restituiti in caso di non ammis
sione.
La differenza fra il prezzo di emissione dell'azion
e ed il valore
nominale
attribuito al
capitale sociale
, nonché i proventi relativi alla
eventuale
tassa di ammissione sono
destinati alla riserva per sovrapprezzo azioni.