Problema donazione e legittima.

boogart

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Oggi, parlando con una collega, mi riferisce una situazione ereditaria che la preoccupa:

- 2 sorelle, la madre possiede una casa di proprietà ed un conto in banca.
- la madre promette di acquistare una casetta alla figlia minore Tizia (la mia collega).
- la madre si ammala, poco prima di morire concorda con Tizia di spostare i soldi del suo c/c (in cui la mia collega ha solo la firma) sul conto di Tizia, in modo tale da evitare tasse di successione e per permetterle di pagare la casetta, di cui hanno fatto il compromesso.
- dopo il decesso, Tizia paga la casetta con i soldi che le erano stati versati (e che comunque non bastavano a coprire l'intera somma). La casa della madre viene divisa tra le due sorelle in parti eguali.
- causa cattivi rapporti, la sorella maggiore "minaccia" velatamente Tizia, dicendole che se lei volesse potrebbe contestare la donazione e toglierle la casa. Fatto avallato anche da sedicenti amici avvocati.

La mia collega è in ansia. Posso tranquillizzarla o davvero tutto ciò può accadere? Quali i tempi di prescrizione?

Preciso che la somma sul c/c era di circa 80.000 euro, la casa della madre sui 120.000 circa. La madre non ha mai perso lucidità fino a due giorni prima il decesso, la "donazione" è avvenuta qualche settimana prima.

Grazie

PS post modificato correggendo le somme, prima errate.
 
Ultima modifica:
In assenza di altri eredi, la mamma aveva diritto ad assegnare 1/3 del suo patrimonio a piacere (suo). Se sono un totale di 130mila euro, fanno 43mila e spiccioli.

L'altra sorella sprecherebbe i soldi dell' avvocato.
Questo senza neanche andare a considerare la donazione fatta in vita, ed il fatto che i soldi provenivano da un conto cointestato.
 
Grazie per il chiarimento.. la mia collega sembra un po' più tranquilla (e non è poco!).

Mi ha specificato meglio i dati del problema (ieri probabilmente mi sono confuso su quanto riportato): del conto era cofirmataria e non cointestataria, sul conto gli euro erano 80.000 e la casa della mamma è stimata sui 120.000 euro (non mi è chiaro, ma la sorella ha già venduto la sua quota per 40k).

Mi sembra che la conclusione non cambi, in quanto la quota di legittima dell'altra sorella sembra salvaguardata.

Grazie ancora
 
Ultima modifica:
Mi ha specificato meglio i dati del problema (ieri probabilmente mi sono confuso su quanto riportato): del conto era cofirmataria e non cointestataria, sul conto gli euro erano 80.000 e la casa della mamma è stimata sui 120.000 euro (non mi è chiaro, ma la sorella ha già venduto la sua quota per 40k).

Mi sembra che la conclusione non cambi, in quanto la quota di legittima dell'altra sorella sembra salvaguardata.

Grazie ancora

Tanta gente confonde cofirmatario e cointestatario. Facile che sia cointestataria, che e' la situazione piu comune..
Se l'eredita totale e' 200k, alla sorella ne spettano almeno 67k. Mezza casa non sarebbe sufficiente, ed in ogni caso la sorella potrebbe opporsi alla stima.
Ma se ha gia venfuto la quota, immagino abbia gia accettato l'eredita e quindi a meno che non dimostri che gli altri 80k le erano stati tenuti nascosti, non ha appigli.
 
Grazie, sei stato gentilissimo...
 
Ma i 40.000= € residui sul conto a chi sono andati?
 
In assenza di altri eredi, la mamma aveva diritto ad assegnare 1/3 del suo patrimonio a piacere (suo). Se sono un totale di 130mila euro, fanno 43mila e spiccioli.

L'altra sorella sprecherebbe i soldi dell' avvocato.
Questo senza neanche andare a considerare la donazione fatta in vita, ed il fatto che i soldi provenivano da un conto cointestato.
e ma se non ha fatto testamento si divide in parti uguali, la norma che dici tu si riferisce all'ipotesi in cui il de cuius abbia testato disponendo della disponibile, lui al punto 4 dice che la casa viene divisa in parti uguali quindi suppongo che la madre non abbia fatto testamento. Se così è la donazione potrebbe essere impugnata
 
e ma se non ha fatto testamento si divide in parti uguali, la norma che dici tu si riferisce all'ipotesi in cui il de cuius abbia testato disponendo della disponibile, lui al punto 4 dice che la casa viene divisa in parti uguali quindi suppongo che la madre non abbia fatto testamento. Se così è la donazione potrebbe essere impugnata

Ma no. La donazione e' stata fatta in vita. E' addirittura superiore al testamento.
 
e ma se non ha fatto testamento si divide in parti uguali, la norma che dici tu si riferisce all'ipotesi in cui il de cuius abbia testato disponendo della disponibile, lui al punto 4 dice che la casa viene divisa in parti uguali quindi suppongo che la madre non abbia fatto testamento. Se così è la donazione potrebbe essere impugnata

No, da quello che so non ha fatto alcun testamento.

Quello che vorrei capire: come mai una donazione può essere impugnata se fatta in vita e se il soggetto donante non è stato interdetto/inabilitato?
La mamma aveva espresso la sua volontà qualche tempo prima di scoprire di avere un male incurabile; quando ha capito di essere in fase terminale ha accelerato le cose. Entrambe le sorelle sapevano di questa sua intenzione di dare stabilità alla mia collega e di regalarle un appartamento.

La casa materna è stata divisa: la mia collega ne possiede ancora metà (affittata), l'altra sorella ha (s)venduto la sua quota per 40k circa.
 
tieni conto che oggetto di successione è il relictum (patrimonio alla data della morte) ma anche il donatum (patrimonio donato in precedenza)
 
e ma se non ha fatto testamento si divide in parti uguali, la norma che dici tu si riferisce all'ipotesi in cui il de cuius abbia testato disponendo della disponibile, lui al punto 4 dice che la casa viene divisa in parti uguali quindi suppongo che la madre non abbia fatto testamento. Se così è la donazione potrebbe essere impugnata

L'art. 555 c.c. non limita l'azione di riduzione delle donazioni alla successione testamentaria; ha ragione FrankB a sostenere che anche la donazione è una espressione di volontà dello stesso valore del testamento.
Da quanto emerso nella discussione (donazione -così definita dall'autore del thread- di € 90K e casa del valore di € 120K) sembrerebbe che sia stata lesa la quota di riserva di una delle due sorelle per € 10K: asse ereditario € 210K, quota di cui la de cuius poteva liberamente disporre € 70K, quota di riserva per ogni figlia € 70K, valore di metà della casa € 60K; ergo, rebus sic stantibus, in un eventuale giudizio il Giudice ordinerebbe la riduzione della donazione in favore di una delle due sorelle per € 10K.
Questo, naturalmente, se la sorella non contesta alla radice la donazione (pure possibile non essendo chiaro come è avvenuto il passaggio della moneta da un conto all'altro nè ancora preclusa dalla tacita accettazione dell'eredità posto che la somma non è stata sicuramente dichiarata in successione e che la danneggiata è estranea al rapporto di conto corrente) che, se dichiarata nulla, costringerebbe la donataria alla restituzione di metà della somma (45K).
 
scusate eh, chiaritemi sto punto: se non c'è testamento l'asse ereditario, in caso vi siano 2 figli, viene diviso al 50%?
Nel caso specifico dato che il testamento non c'è non si dovrebbe dividere 50 e 50, quindi se l'asse ereditario è 200K 80+120 e una ha già ricevuto 80 (la donazione), la somma spettante a costei è di € 40.000 o 1/3 della casa
 
io sapevo che in caso di donazione la somma donata doveva rientrare nel patrimonio da dividere in eredità con quella che si dice "collazione".....però è anche vero che io non son legale nè notaio!!!
 
Melius re perpensa..devo ammettere che Mimmo29 e laCelesta.. hanno ragione :bow::bow:.
Mi sono fermato all'istituto della riduzione senza considerare, appunto, l'istituto della collazione (artt. 737 e segg. c.c.).
Ma siccome lo smacco è duro :angry::wall:..mi metto a fare l'azzeccagarbugli:
il donante può dispensare dalla collazione nel limite della disponibile e nulla vieta di pensare che questa madre questo intendesse fare (:specchio:) poichè la norma non prevede una forma sacramentale per la dispensa dalla collazione ma tale dispensa potrebbe desumersi anche per facta concludentia.

P.S.: @ Mimmo
Cassazione Civile
Indifferenza del titolo della successione ai fini della collazione
(sentenza)
4. Poichè la collazione ha la funzione di assicurare nella divisione della massa attiva del patrimonio del "de cuius" l'osservanza delle quote spettanti agli eredi - estendendo l'art. 737 cod. civ. ai figli, ai loro discendenti e al coniuge l'obbligo del conferimento di ciò che hanno ricevuto in vita dal defunto per donazione senza attribuire alcun rilievo alla loro qualità o meno di legittimari - l'istituto opera sia nella successione legittima sia in quella testamentaria, secondo quanto si desume anche dallo specifico riferimento contenuto nell'originaria formulazione dell'art. 737 cod. civ. alla facoltà del testatore di dispensare l'erede dalla collazione.

Sez. II, sent. n. 3013 del 10-02-2006 (ud. del 30-11-2005), Indraccolo c. Valentini ed altri (rv. 586737)
 
Melius re perpensa..devo ammettere che Mimmo29 e laCelesta.. hanno ragione :bow::bow:.
Mi sono fermato all'istituto della riduzione senza considerare, appunto, l'istituto della collazione (artt. 737 e segg. c.c.).
Ma siccome lo smacco è duro :angry::wall:..mi metto a fare l'azzeccagarbugli:
il donante può dispensare dalla collazione nel limite della disponibile e nulla vieta di pensare che questa madre questo intendesse fare (:specchio:) poichè la norma non prevede una forma sacramentale per la dispensa dalla collazione ma tale dispensa potrebbe desumersi anche per facta concludentia.

P.S.: @ Mimmo
Cassazione Civile
Indifferenza del titolo della successione ai fini della collazione
(sentenza)
4. Poichè la collazione ha la funzione di assicurare nella divisione della massa attiva del patrimonio del "de cuius" l'osservanza delle quote spettanti agli eredi - estendendo l'art. 737 cod. civ. ai figli, ai loro discendenti e al coniuge l'obbligo del conferimento di ciò che hanno ricevuto in vita dal defunto per donazione senza attribuire alcun rilievo alla loro qualità o meno di legittimari - l'istituto opera sia nella successione legittima sia in quella testamentaria, secondo quanto si desume anche dallo specifico riferimento contenuto nell'originaria formulazione dell'art. 737 cod. civ. alla facoltà del testatore di dispensare l'erede dalla collazione.

Sez. II, sent. n. 3013 del 10-02-2006 (ud. del 30-11-2005), Indraccolo c. Valentini ed altri (rv. 586737)
ok, ho capito che si devono rispettare le quote, ora però voglio capire cosa succede in caso taluno muoia senza fare testamento. A mio parere in questo caso l'asse andrà diviso 50 e 50. Se invece il de cuius volesse disporre in modo diverso, ad esempio destinando una somma a persona diversa, dovrebbe fare testamento e assegnare 1/3 ad entrambi i legittimari e dell'altro terzo, la disponibile, potrebbe farne quello che vuole, anche assegnarlo ad uno dei legittimari.

Mi sbaglio?
 
In assenza di testamento l'intero patrimonio del de cuius va diviso a meta fra le due figlie.

Mediante testamento, la madre può assegnare ad una figlia fino a 2/3 del patrimonio (1/3 di sua quota legittima ed 1/3 di quota a disposizione della madre)

Mediante donazione, la madre può fare altrettanto.
Non e' possibile impugnare la donazione perche l'atto di donazione con cui la madre assegna fino ad un terzo del patrimonio ad una figlia ha forza equivalente all' atto testamentario con cui farebbe cosa identica.

Se la donazione non fosse stata registrata, allora ci potrebbero essere le basi per collazionare il tutto in un unico patrimonio da dividere evidentemente a meta in assenza di testamento.
Tuttavia uno potrebbe arguire che l'aver designato prima come cointestataria del conto una figlia e poi avendole addirittura trasferito su un conto tutto suo la somma sul c/c sia equivalente all' essere andati dal notaio ed aver registrato la donazione.
 
Penso che la differenza principale tra una donazione e l'attribuzione della quota "disponibile" sia che la donazione viene disposta quando il donante è ancora in vita, mentre la "disponibile" può essere attribuita solo dopo la morte e dietro espresse volontà testamentarie.
Mi risulta pure che le donazioni , salvo espressa rinuncia di avvalersi della collazione da parte di tutti gli eredi, debbano essere ricomprese nel patrimonio ereditario e solo successivamente, su quest'ultimo, si potranno determinare le quote di legittima e disponibile. E a questo punto sorge a me un dubbio: se in vita viene fatta una donazione cospicua - in denaro o immobili - che ne sò...ad un ente religioso o ad un perfetto sconosciuto (....ultimamente dalle mie parti si sono frequentemente verificati casi di "donazioni liberali" nei confronti di signorine provenienti da paesi est...eri) come si può procedere alla collazione??
 
Penso che la differenza principale tra una donazione e l'attribuzione della quota "disponibile" sia che la donazione viene disposta quando il donante è ancora in vita, mentre la "disponibile" può essere attribuita solo dopo la morte e dietro espresse volontà testamentarie.
Mi risulta pure che le donazioni , salvo espressa rinuncia di avvalersi della collazione da parte di tutti gli eredi, debbano essere ricomprese nel patrimonio ereditario e solo successivamente, su quest'ultimo, si potranno determinare le quote di legittima e disponibile. E a questo punto sorge a me un dubbio: se in vita viene fatta una donazione cospicua - in denaro o immobili - che ne sò...ad un ente religioso o ad un perfetto sconosciuto (....ultimamente dalle mie parti si sono frequentemente verificati casi di "donazioni liberali" nei confronti di signorine provenienti da paesi est...eri) come si può procedere alla collazione??

Se la donazione, o anche il testamento, violano le quote legittime gli eredi possono impugnarle. Nel caso di successioni e' facile perche l'eccessiva liberalita non finisce mai nelle mani dell' usurpatore. Nel caso di donazioni bisogna recuperare il maltolto. E se quello/a se lo e' gia speso tutto...

Resta il fatto che la donazione, fatta perbene, che non lede la quota legittima non e' impugnabile.
Naturalmente la legittima si calcola sull' intero patrimonio, non solo su quanto e' rimasto alla successione. Altrimenti tutte le donazioni andrebbero bene, di qualsiasi entità
 
La discussione è diventata alquanto tecnica.. mi pare di capire che Saturalanx e FrankB sostengano la stessa cosa, ovvero che - in base ai dati forniti e che non posso verificare - la quota di legittima sia stata lesa di 10k euro e che - in teoria - questi possano essere motivo di impugnazione della "donazione", corretto?

Ma poi, noi parliamo di donazione: viene considerato tale anche il semplice versamento dal conto della madre a quello della figlia (sia che questa sia cointestataria che cofirmataria), senza alcun atto formale che ne giustifichi il passaggio?

Quindi, alla fine, che cosa le dico? :confused: :cool:
 
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