Rimborso in caso di rivalsa

fede24

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Volevo sapere come funziona nel caso di incidente con torto in caso di ebbrezza (senza aver stipulato la rivalsa) L' assicurazione può richiedermi il rimborso di tutta la cifra o esiste un limite?
 
Volevo sapere come funziona nel caso di incidente con torto in caso di ebbrezza (senza aver stipulato la rivalsa) L' assicurazione può richiedermi il rimborso di tutta la cifra o esiste un limite?
Bisognerebbe vedere cosa c'è nelle Condizioni Generali di Assicurazione. Generalmente le compagnie indicano la presenza o meno di un limite alla rivalsa. Alcune offrono la rinuncia completa alla rivalsa, altre la limitano a una certa somma.
 
In assenza di specifiche clausole di rinuncia alla rivalsa sì, possono chiedere il risarcimento totale del danno indennizzato.
 
fanno fede le condizioni di contatto; alcuni pongono un tetto massimo di 5000 euro (o superiore) anche in caso non sia stata acquistata la rinuncia alla rivalsa.
Nel caso in cui contrattualmente invece non risulti alcun tetto massimo la compagnia si rivale dell' importo integrale liquidato alla controparte.
Motivo per cui per un 2%/3% del premio annuo di polizza e' folle non acquistarla...
 
Samuele, scusami, ma quindi se io acquisto il diritto di "rinuncia alla rivalsa" previsto nei contratti assicurativi sono coperto "in toto"..? Mi spiego, se io , ad esempio, guido un mezzo (auto o moto) con modifiche (specchi non a norma, freni non originali ecc..ecc) sono comunque coperto se ho acquistato il diritto di rinuncia alla rivalsa..???
Poi vorrei sapere, non avendo acquistato il diritto alla rivalsa e faccio un incidente con una moto "modificata" a quanto ammonta la somma che l'assicurazione puo' rivalersi su di me...??? mi apiego c'è un limite oppure per tutto il danno...???
Grazie Samuele...
 
ho spunciato qualche mio contratto rc moto, ma non mi sembrano tutti uguali.....ade esempio nel caso di PRIMA Assicurazioni scrive cosi:

LIMITI ALLA COPERTURA (PRIMA ASSICURAZIONE)
in caso di dolo del Conducente;

danni derivanti da un sinistro che si è verificato quando il veicolo era utilizzato per finalità diverse da quella di mezzo di trasporto come, ad esempio, macchina da lavoro o arma, a prescindere dal luogo pubblico o privato in cui il sinistro sia avvenuto;

se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso in cui guidi con patente idonea ma scaduta e larinnovi entro 3 mesi dalla data del sinistro ovvero il caso in cui il mancato rinnovo sia determinato in modo diretto ed esclusivo dal sinistro stesso;

nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona in stato di ebbrezza oltre i limiti prescritti dal Codice della Strada (rivalsa limitata a 2.500 Euro

per il primo sinistro) o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope;

in caso di danni subìti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;

nel caso in cui il veicolo adibito a uso privato sia utilizzato come scuola guida, se l’esercitazione non è svolta ai sensi delle vigenti norme di legge;

nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non è guidato dal Proprietario o suo dipendente;

per i danni cagionati a terzi da veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo o sottoposto a sequestro amministrativo;

nel caso di dispositivi di equipaggiamento del veicolo assicurato mancanti o non omologati ai sensi dell’art. 72 del Codice della Strada

se il veicolo assicurato non è abilitato alla circolazione in quanto non in regola con le norme relative alla revisione;

nel caso di modifiche apportate alle caratteristiche del veicolo assicurato, ai sensi dell’art. 78 del Codice della Strada, non indicate sulla carta di circolazione;

nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti;
se il conducente è escluso dalla formula di guida indicata nella Scheda di Polizza (rivalsa limitata a 2.500 Euro per il primo sinistro); in caso didanni da circolazione in aree aeroportuali;

in caso di danni da circolazione in piste o circuiti privati;

in caso di partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;

in caso di partecipazione a gare o competizioni non autorizzate su strada, aree pubbliche o private;
Danni involontariamente cagionati a terzi dal traino di rimorchi, a condizione che il veicolo assicurato sia omologato per tale utilizzo e acondizione che il trasporto sia effettuato secondo le norme di legge.
In tutte le ipotesi sopra indicate l’assicurazione non è operante; in tali casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 del Codice delleAssicurazioniPrivate, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.




è scritto chiaramente " nel caso di modifiche apportate alle caratteristiche del veicolo assicurato, ai sensi dell’art. 78 del Codice della Strada, non indicate sulla carta di circolazione;"....in questo caso se faccio incidente con colpa sono tenuto a risarcire io i danni alla fine.......ho capito bene..???


questo è un contratto di conte.it e non menziona proprio il discorso "modifiche al mezzo":

lIMITI ALLA COPERTURA (Conte.it)

La compagnia ha diritto a recuperare dall’assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:
! Circolazione avvenuta contro la volontà del Proprietario dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria
! Conducente non abilitato alla guida
! Danni ai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato a norma
! Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti
! Veicolo utilizzato come scuola guida, se al fianco del conducente non vi sia una persona abilitata, a svolgere le funzioni di istruttore
! Conducente in possesso di patente idonea ma scaduta
! Veicolo con targa prova
! Veicolo dato a noleggio con conducente
! Partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive
! Revisione scaduta
! Danni causati da figli minori
! Conducente non previsto dalla tipologia di guida riportata in polizza
CONTRATTO BASE
Con riferimento al Contratto Base, l'assicurazione non è operante esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
! Se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, sempreché, al momento del verificarsi del sinistro,
al conducente risulti già comunicato il totale esaurimento dei punti della patente, ovvero l'abilitazione alla guida risulti scaduta da oltre sei mesi
! In caso di veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell'allievo, esclusivamente nel caso in cui al fianco diquest'ultimo non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore e sempreché la presenza dell’istruttore sia prescritta nella legge vigente
! Per i danni subìti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o dalle indicazioni della carta di circolazione
! Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186-bis e 187 del Codice della Strada.

come si vede nel contratto di conte.it non c'è nessun riferimento al discorso "modifiche al mezzo"....

non è strano.:???
 
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