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  • Due nuove obbligazioni Societe Generale, in Euro e in Dollaro USA

    Societe Generale porta sul segmento Bond-X (EuroTLX) di Borsa Italiana due obbligazioni, una in EUR e una in USD, a tasso fisso decrescente con durata massima di 15 anni e possibilità di rimborso anticipato annuale a discrezione dell’Emittente.

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Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
In merito a tutti i post relativi alle eventuali tasse ecc. Io ci sono passato con le banche venete (caso assolutamente riconducibile) e l'indennizzo avuto per le obbligazioni espropriate, NON è stato soggetto ad alcuna tassazione. E' un risarcimento e non un reddito da investimento, quindi non è soggetto a tassazione, nè va dichiarato.

Per tutti quelli preoccupati per la procedura. Attendiamo le istruzioni dello studio legale, che percepirà un onestissimo e meritatissimo 12% del nostro risarcimento. Tranquilli che ci guiderà passo per passo sino ad incasso avvenuto. :clap::clap:

Esempio indennizzo 6.25% 2020.

75 x 27% = 90,25
a cui togliere il 12% iva compresa per lo studio: 79,42 euro netti

In pratica 10.000 nominali portano ad incassare 7.942 netti, 20.000 portano a 15.884 netti e così via.
 
Ultima modifica:
Quello che non riesco a capire è che L'Enterprise Chamber aveva intimato 4 settimane Massimo per il pagamento una volta che la causa fosse diventata esecutiva.Ora invece questi del governo sembra ci mettano 4 o più mesi per liquidare..non si capisce il motivo_Oltretutto i soldi li hanno giù messi nel bilancio annuale Boh
 
In merito a tutti i post relativi alle eventuali tasse ecc. Io ci sono passato con le banche venete (caso assolutamente riconducibile) e l'indennizzo avuto per le obbligazioni espropriate, NON è stato soggetto ad alcuna tassazione. E' un risarcimento e non un reddito da investimento, quindi non è soggetto a tassazione, nè va dichiarato.

Per tutti quelli preoccupati per la procedura. Attendiamo le istruzioni dello studio legale, che percepirà un onestissimo e meritatissimo 12% del nostro risarcimento. Tranquilli che ci guiderà passo per passo sino ad incasso avvenuto. :clap::clap:

Esempio indennizzo 6.25% 2020.

75 x 27% = 90,25
a cui togliere il 12% iva compresa per lo studio: 79,42 euro netti

In pratica 10.000 nominali portano ad incassare 7.942 netti, 20.000 portano a 15.884 netti e così via.
Sulle venete vi hanno riconosciuto le minus?Poi vi hanno fatto un bonifico ?Che pmc vi hanno riconosciuto?
 
Sulle venete vi hanno riconosciuto le minus?Poi vi hanno fatto un bonifico ?Che pmc vi hanno riconosciuto?
Io avevo BpVi. L'indennizzo fu fatto in due modi: uno agevolato (per chi aveva reddito 2018 sino a 35.000 o partrimonio mobiliare al 31.12.2018 non superiore a 100.000) e in questo caso si prese il 95% del prezzo di acquisto (non del nominale); uno normale (il mio caso), più brigoso, lungo e complesso, alla fine ho avuto il 70% di quanto speso. Avevo già avuto e compensato le minus. Indennizzo con bonifico, con azzeramento dell'Isin tecnico che era stato assegnato.
 
Ultima modifica:
Rassegna Stampa - Pubblicato il 23/04/2020
L’indennizzo FIR -Fondo Indennizzo Risparmiatori
- non è soggetto a tassazione
L’Agenzia delle Entrate chiarisce la natura risarcitoria delle somme percepite dal
Fondo indennizzo risparmiatori e il trattamento fiscale
Con risposta n. 112 del 21 aprile 2020 l’Agenzia delle entrate esprime parere favorevole all’interpello di un
contribuente denominato signor Alfa e socio di una banca in merito ad un indennizzo FIR - Fondo
indennizzo risparmiatori (previsto ai sensi dell'articolo 1, commi da 493 a 507, della legge 30 dicembre
2018, n. 145 e del Decreto ministeriale del 10 maggio 2019) per il quale lo stesso Alfa ha presentato richiesta
nel corso dell'anno 2019.
Ricordiamo che l'indennizzo FIR è una somma percepita dai risparmiatori a seguito di un pregiudizio ingiusto
subito dalla banca della quale detenevano azioni o obbligazioni.
L’agenzia ha accolto l’interpretazione del contribuente che non è lavoratore autonomo, né esercita attività di
impresa, ma è socio di una banca e ha ipotizzato nel suo interpello una soluzione interpretativa secondo la
quale l’indennizzo FIR non sia da tassare.
Alfa ha da poco percepito altro indennizzo secondo le modalità della Risoluzione n 153/E del 2017
(provvedimento relativo a risarcimento ai soci a titolo di indennizzo da parte di Banca sottoposta a liquidazione
coatta amministrativa) e tale indennizzo non è soggetto a tassazione in quanto la circolare dice che gli
indennizzi corrisposti ai soci dalla banca non assumono rilevanza reddituale in quanto finalizzati a reintegrare
forfetariamente la perdita economica subita dal percettore a fronte delle condotte poste in essere dalla banca.
Questo il motivo per il quale Alfa ipotizza di potervi equiparare una non tassazione dell’indennizzo FIR avente
la stessa natura risarcitoria.
L’Agenzia delle entrate ha accolto tale interpretazione facendo riferimento alla sua stessa risoluzione n. 3/E
del 2017 con tema il “Trattamento fiscale degli indennizzi erogati dal fondo di solidarietà a favori di
soggetti vittime della risoluzione di taluni istituti di credito” nella quale veniva precisato che le somme
percepite a titolo di indennizzo da banche in liquidazione o in liquidazione coatta amministrativa non hanno
rilevanza di reddito poiché concesse al solo fine di reintegrare la perdita economica dell’investitore. (articoli 8
e 9 del decreto legge n. 59 del 2016 e articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917" (TUIR)”
L'Agenzia ha inoltre chiarito in favore della tesi del contribuente sulla non tassazione dell'indennizzo FIR che:
il fondo FIR è stato istituito dall’art 1 commi da 493 a 507 allo scopo di indennizzare i risparmiatori
titolari di azioni e obbligazioni subordinate delle banche, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da
parte di banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1°
gennaio 2018, in ragione di violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza,
buona fede oggettiva e trasparenza
l'indennizzo "è corrisposto al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le
banche(…) nonché di ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento”
 
Rassegna Stampa - Pubblicato il 23/04/2020
L’indennizzo FIR -Fondo Indennizzo Risparmiatori
- non è soggetto a tassazione
L’Agenzia delle Entrate chiarisce la natura risarcitoria delle somme percepite dal
Fondo indennizzo risparmiatori e il trattamento fiscale
Con risposta n. 112 del 21 aprile 2020 l’Agenzia delle entrate esprime parere favorevole all’interpello di un
contribuente denominato signor Alfa e socio di una banca in merito ad un indennizzo FIR - Fondo
indennizzo risparmiatori (previsto ai sensi dell'articolo 1, commi da 493 a 507, della legge 30 dicembre
2018, n. 145 e del Decreto ministeriale del 10 maggio 2019) per il quale lo stesso Alfa ha presentato richiesta
nel corso dell'anno 2019.
Ricordiamo che l'indennizzo FIR è una somma percepita dai risparmiatori a seguito di un pregiudizio ingiusto
subito dalla banca della quale detenevano azioni o obbligazioni.
L’agenzia ha accolto l’interpretazione del contribuente che non è lavoratore autonomo, né esercita attività di
impresa, ma è socio di una banca e ha ipotizzato nel suo interpello una soluzione interpretativa secondo la
quale l’indennizzo FIR non sia da tassare.
Alfa ha da poco percepito altro indennizzo secondo le modalità della Risoluzione n 153/E del 2017
(provvedimento relativo a risarcimento ai soci a titolo di indennizzo da parte di Banca sottoposta a liquidazione
coatta amministrativa) e tale indennizzo non è soggetto a tassazione in quanto la circolare dice che gli
indennizzi corrisposti ai soci dalla banca non assumono rilevanza reddituale in quanto finalizzati a reintegrare
forfetariamente la perdita economica subita dal percettore a fronte delle condotte poste in essere dalla banca.
Questo il motivo per il quale Alfa ipotizza di potervi equiparare una non tassazione dell’indennizzo FIR avente
la stessa natura risarcitoria.
L’Agenzia delle entrate ha accolto tale interpretazione facendo riferimento alla sua stessa risoluzione n. 3/E
del 2017 con tema il “Trattamento fiscale degli indennizzi erogati dal fondo di solidarietà a favori di
soggetti vittime della risoluzione di taluni istituti di credito” nella quale veniva precisato che le somme
percepite a titolo di indennizzo da banche in liquidazione o in liquidazione coatta amministrativa non hanno
rilevanza di reddito poiché concesse al solo fine di reintegrare la perdita economica dell’investitore. (articoli 8
e 9 del decreto legge n. 59 del 2016 e articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917" (TUIR)”
L'Agenzia ha inoltre chiarito in favore della tesi del contribuente sulla non tassazione dell'indennizzo FIR che:
il fondo FIR è stato istituito dall’art 1 commi da 493 a 507 allo scopo di indennizzare i risparmiatori
titolari di azioni e obbligazioni subordinate delle banche, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da
parte di banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1°
gennaio 2018, in ragione di violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza,
buona fede oggettiva e trasparenza
l'indennizzo "è corrisposto al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le
banche(…) nonché di ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento”
Sembrerebbe di capire che ghe mia de pagà i tass...
 
Io avevo BpVi. L'indennizzo fu fatto in due modi: uno agevolato (per chi aveva reddito 2018 sino a 35.000 o partrimonio mobiliare al 31.12.2018 non superiore a 100.000) e in questo caso si prese il 95% del prezzo di acquisto (non del nominale); uno normale (il mio caso), più brigoso, lungo e complesso, alla fine ho avuto il 70% di quanto speso. Avevo già avuto e compensato le minus. Indennizzo con bonifico, con azzeramento dell'Isin tecnico che era stato assegnato.
Scusa come hai fatto a ricevere le minus delle venete
 
Se non ricordo male dal 12% di compenso che dobbiamo riconoscere allo studio
dobbiamo togliere un acconto (che non ricordo di quando era) anticipato
un po di anni fa
qualcuno di voi ricorda ?
 
Se non ricordo male dal 12% di compenso che dobbiamo riconoscere allo studio
dobbiamo togliere un acconto (che non ricordo di quando era) anticipato
un po di anni fa
qualcuno di voi ricorda ?
Fine Ottobre 2013 ci è stato chiesto un contributo che sarebbe andato in riduzione dell'onorario variabile
 
Sulle venete vi hanno riconosciuto le minus?Poi vi hanno fatto un bonifico ?Che pmc vi hanno riconosciuto?
se non ricordo male il rimborso delle venete teneva in considerazione il tuo PMC, avevano un loro algoritmo che calcolava il differenziale rispetto al rendimento del titolo di stato, quindi nessuno ha avuto più di quanto investito. Cosa ben diversa rispetto ad SNS, dove il rimborso sarà uguale per tutti, ma il PMC no
 
Ci sono novità per la procedura? Grimaldi non ha ancora comunicato nulla e il termine è ormai alle porte, 15 maggio se non sbaglio
 
Chiedo anche qui come si stanno muovendo coloro che non sono assistiti dallo studio Grimaldi
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
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