Tassazione Rendite Finanziarie Estere

00infinito00

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Mi chiedo dove poter trovare qual'e' il regime di tassazione applicato per le rendite finanziarie prodotti dai titoli esteri.

Ad es. se acquisto dei bond o azioni russe o turche, come posso sapere quale sara' la tassazione che devo sopportare?

Grazie.



PS chiedo venia per il multipost.
 
In base al principio della world wide taxation, un soggetto fiscalmente residente in Italia è tenuto comunque ad assoggettare a tassazione in Italia i redditi ovunque prodotti, e quindi anche gli interessi e i capital gain derivanti dall’acquisto per es. di titoli di Stato francesi (indipendentemente dal fatto che lo Stato francese applichi o meno ritenute su tali interessi).


Nel caso in cui i titoli siano depositati presso un intermediario residente in Italia, tale intermediario provvede ad applicare:


l’imposta sostitutiva del 12,5% (per titoli aventi durata pari o superiore a 18 mesi) o del 27% (per titoli aventi durata inferiore a 18 mesi) sugli interessi percepiti, e


l’imposta sostitutiva del 12,5%, qualora l’investitore abbia optato per il regime del risparmio amministrato, sui capital gain realizzati.


Qualora invece i titoli siano depositati all’estero, e gli interessi siano percepiti all’estero senza l’intervento di un intermediario residente in Italia, l’investitore dovrà inserire interessi e capital gain nella propria dichiarazione dei redditi in Italia e pagare l’imposta secondo le aliquote sopra indicate (12,5% o 27%). In tal caso l’investitore deve inoltre indicare l’ammontare dell’investimento detenuto all’estero nel Quadro RW del Modello UNICO.


Nell’ambito del progetto di Armonizzazione fiscale tra i quindici paesi dell’Unione Europea, è previsto che le Autorità fiscali dei vari Paesi attuino, presumibilmente a partire dal 1° gennaio 2004, uno scambio di informazioni relativamente agli interessi percepiti, nel territorio del proprio Stato, da soggetti residenti in altro Stato membro dell’U.E. A quei Paesi dell’U.E. nei quali è ancora in vigore il "segreto bancario" (Lussemburgo, Belgio e Austria) è stato concesso un periodo transitorio di sette anni nel corso dei quali, in luogo dello scambio di informazioni, dovrà essere applicata una ritenuta alla fonte del 15% (elevata al 20% a partire dal 2007) sugli interessi pagati a soggetti non residenti nel territorio del proprio Stato.
 
bluck ha scritto:
In base al principio della world wide taxation, un soggetto fiscalmente residente in Italia è tenuto comunque ad assoggettare a tassazione in Italia i redditi ovunque prodotti, e quindi anche gli interessi e i capital gain derivanti dall’acquisto per es. di titoli di Stato francesi (indipendentemente dal fatto che lo Stato francese applichi o meno ritenute su tali interessi).

Ok. Quindi sia redditi di capitale sia redditi diversi tassati, e tale tassazione dovuta al paese nel quale si risiede.

bluck ha scritto:
Nel caso in cui i titoli siano depositati presso un intermediario residente in Italia, tale intermediario provvede ad applicare:


l’imposta sostitutiva del 12,5% (per titoli aventi durata pari o superiore a 18 mesi) o del 27% (per titoli aventi durata inferiore a 18 mesi) sugli interessi percepiti, e


l’imposta sostitutiva del 12,5%, qualora l’investitore abbia optato per il regime del risparmio amministrato, sui capital gain realizzati.

Quindi ricapitolando, mi pare di capire che i redditi di capitale e di redditi diversi sono tassati tutti al 12.50% se percepiti da persona fisica residente in regime di risparmio amministrato per titoli depositati presso un intermediario residente in Italia, sia che questi siano emessi da emittenti italiani sia esteri. (Lasciamo perdere per il momento i titoli con durata inferiore ai 18 mesi)

Mi pare pero' manchi un punto: tale tassazione viene eseguita a titolo definitivo o solo a titolo d'acconto e quindi e' fatto obbligo per chi li percepisce di inserirli in dichiarazione?

Infatti i dividendi percepiti da emittenti esteri sono soggetti sì al 12,50%, ma a titolo di acconto e il prelievo non e' definitivo.

bluck ha scritto:
Qualora invece i titoli siano depositati all’estero, e gli interessi siano percepiti all’estero senza l’intervento di un intermediario residente in Italia, l’investitore dovrà inserire interessi e capital gain nella propria dichiarazione dei redditi in Italia e pagare l’imposta secondo le aliquote sopra indicate (12,5% o 27%). In tal caso l’investitore deve inoltre indicare l’ammontare dell’investimento detenuto all’estero nel Quadro RW del Modello UNICO.

Presumo che quando scrivi "titoli depositati all'estero" intendi parlare di soggetti non residenti, giusto? (Ad. es. soggetto residente in Italia che usa un TOL estero).


bluck ha scritto:
Nell’ambito del progetto di Armonizzazione fiscale tra i quindici paesi dell’Unione Europea, è previsto che le Autorità fiscali dei vari Paesi attuino, presumibilmente a partire dal 1° gennaio 2004, uno scambio di informazioni relativamente agli interessi percepiti, nel territorio del proprio Stato, da soggetti residenti in altro Stato membro dell’U.E. A quei Paesi dell’U.E. nei quali è ancora in vigore il "segreto bancario" (Lussemburgo, Belgio e Austria) è stato concesso un periodo transitorio di sette anni nel corso dei quali, in luogo dello scambio di informazioni, dovrà essere applicata una ritenuta alla fonte del 15% (elevata al 20% a partire dal 2007) sugli interessi pagati a soggetti non residenti nel territorio del proprio Stato.

Quest'ultimo punto non mi e' chiaro... :mmmm:
 
00infinito00 ha scritto:
Ok. Quindi sia redditi di capitale sia redditi diversi tassati, e tale tassazione dovuta al paese nel quale si risiede.


:yes:


Quindi ricapitolando, mi pare di capire che i redditi di capitale e di redditi diversi sono tassati tutti al 12.50% se percepiti da persona fisica residente in regime di risparmio amministrato per titoli depositati presso un intermediario residente in Italia, sia che questi siano emessi da emittenti italiani sia esteri. (Lasciamo perdere per il momento i titoli con durata inferiore ai 18 mesi)

Mi pare pero' manchi un punto: tale tassazione viene eseguita a titolo definitivo o solo a titolo d'acconto e quindi e' fatto obbligo per chi li percepisce di inserirli in dichiarazione?


:no: solo ai soggetti lordisti

Infatti i dividendi percepiti da emittenti esteri sono soggetti sì al 12,50%, ma a titolo di acconto e il prelievo non e' definitivo.

:no:

Presumo che quando scrivi "titoli depositati all'estero" intendi parlare di soggetti non residenti, giusto? (Ad. es. soggetto residente in Italia che usa un TOL estero).


:yes:

Quest'ultimo punto non mi e' chiaro... :mmmm:

per l'ultimo punto: Direttiva 2003/48/CE . In data 3 giugno 2003 il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato la Direttiva 2003/48/CE, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamento di interessi.
la Direttiva prevede l’instaurazione di un sistema di scambio di informazioni nominative tra le Amministrazioni finanziarie degli Stati U.E.. L’obiettivo finale è quello di consentire che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi, persone fisiche residenti in un altro Stato membro, siano soggetti ad imposizione secondo la legislazione nazionale di quest’ultimo.
La Direttiva si applicherà alle persone fisiche residenti in uno Stato membro che percepiscono interessi in un altro Stato membro della U.E.. Sono peraltro equiparati agli interessi i proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento che investono direttamente o indirettamente in titoli obbligazionari o tassi d’interesse più del 40% delle loro attività (tale soglia percentuale dovrebbe scendere al 25% a partire dal 1° gennaio 2011).
In particolare, si prevede che le Autorità fiscali dei vari Paesi attuino, a partire dal 1° gennaio 2005, uno scambio d’informazioni automatico relativamente a:


- interessi di titoli obbligazionari, sia nazionali che internazionali, e interessi da depositi;
- proventi da OICVM che investono in titoli obbligazionari (dovrebbe trattarsi dei fondi obbligazionari o bilanciati),


percepiti nel territorio del proprio Stato, da soggetti residenti in altro Stato membro dell’U.E.. La Direttiva in argomento, pertanto, non troverebbe applicazione nei confronti dei soggetti residenti in Italia che detengano i propri titoli (o quote di OICVM) anche esteri presso un intermediario in Italia.
Sino al 31 dicembre 2010, saranno escluse dall’applicazione della Direttiva le obbligazioni nazionali e internazionali e gli altri titoli di credito negoziabili che siano stati emessi per la prima volta anteriormente al 1° marzo 2001.
L’applicazione della Direttiva sarà demandata agli intermediari finanziari: questi saranno tenuti all’effettuazione delle previste comunicazioni (dati anagrafici dei beneficiari e ammontare dei proventi da questi percepiti) alle Autorità fiscali del proprio Paese, le quali procederanno poi allo scambio di informazioni con le Autorità fiscali dei Paesi U.E. di residenza dei beneficiari.
Il sistema transitorio della ritenuta e ripartizione del gettito fiscale


Per un periodo transitorio a decorrere dal 1° gennaio 2005 e sino alla fine del primo esercizio tributario successivo all’ultima delle seguenti date:


- entrata in vigore di un accordo tra Comunità europea e l’ultimo dei seguenti Paesi, Svizzera, Liechtenstein, San Marino, Monaco, Andorra, che disponga lo scambio di informazioni su richiesta come definito nel “modello di accordo dell’OCSE”;
- approvazione da parte del Consiglio, all’unanimità, di un’intesa con gli U.S.A. che impegni quest’ultimi a procedere allo scambio di informazioni su richiesta sulla base del citato modello,


Belgio, Lussemburgo e Austria, in luogo dello scambio d’informazioni, preleveranno, sui proventi pagati a soggetti non residenti nel territorio del proprio Stato (ma residenti U.E.), una ritenuta alla fonte del 15% per i primi tre anni (dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2007), del 20% per il triennio seguente (dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010) e del 35% successivamente, versando il 75% degli importi prelevati allo Stato membro ove risiede il beneficiario effettivo dei relativi proventi.
Pertanto, qualora un soggetto residente in Italia detenga titoli obbligazionari (o quote di OICVM) in Belgio, in Lussemburgo o in Austria, i proventi che percepirà verranno assoggettati in tali Paesi alla ritenuta alla fonte.
Ciò peraltro non dovrebbe far venire meno l’obbligo di assoggettare a tassazione in Italia i medesimi proventi con conseguenti possibili fenomeni di duplice tassazione. Al riguardo, la Direttiva prevede che lo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo dovrà garantire l’eliminazione di eventuali doppie imposizioni che potrebbero derivare dall’applicazione della stessa accordando un credito d’imposta pari alla ritenuta applicata all’estero oppure concedendo il rimborso della stessa. Essa dispone, inoltre, che, a richiesta dell’interessato, anche Belgio, Lussemburgo e Austria diano corso allo scambio di informazioni in luogo del regime poc’anzi illustrato.
Nulla, al contrario, cambierà per i soggetti residenti in Italia che detengono in Italia titoli obbligazionari (o quote di OICVM) lussemburghesi, belgi o austriaci.

ERGO: In relazione alle considerazioni sopra espresse, la situazione che si prevede a partire dal 1° gennaio 2005 per gli investitori persone fisiche residenti in Italia può essere così sintetizzata.


Titoli obbligazionari (emessi dal 1° marzo 2001) o OICVM sia italiani che esteri:


- tenuti in deposito presso intermediario in Italia; la Direttiva non trova applicazione, l’intermediario italiano applica le imposte sostitutive (12,50% o 27%) stabilite dalla normativa fiscale italiana;


- tenuti in deposito presso un intermediario in altro Paese dell’U.E. (diverso da Belgio, Lussemburgo e Austria); la Direttiva trova applicazione e gli interessi corrisposti sono segnalati al Fisco italiano. L’investitore italiano dovrà poi pagare le imposte in Italia mediante autotassazione con le stesse aliquote previste nel caso di titoli depositati in Italia (12,50% o 27%);


- tenuti in deposito presso un intermediario in Belgio, Lussemburgo ed Austria; la Direttiva trova applicazione e sugli interessi corrisposti l’intermediario estero applica una ritenuta alla fonte. Non viene effettuata segnalazione al Fisco italiano. Restano fermi gli obblighi di autotassazione in Italia e l’impegno da parte di quest’ultima come di tutti gli Stati membri nell’eliminazione dei fenomeni di doppia imposizione che ne potrebbero derivare;


- tenuti in deposito presso un intermediario in Svizzera, Liechtenstein, Monaco, San Marino e Andorra; si applicherà lo stesso meccanismo previsto per i depositi tenuti presso Belgio, Lussemburgo e Austria;


- tenuti in deposito presso un intermediario extra-U.E.; la Direttiva non trova applicazione. Non viene effettuata segnalazione al Fisco italiano restando fermi gli obblighi di autotassazione in Italia.



ciao
 
Grazie davvero infnite bluck sei stato davvero prezioso.

Quindi riassumendo (per vedere un po' se mi e' chiaro il tutto) supponendo che una persona fisica sia titolare in Italia di un deposito in regime amministrato verranno applicate le seguenti ritenute:

AZIONI ITALIA:
DIVIDENDI: 12,50% DEFINITIVO *
PLUS: 12,50% DEFINITIVO

AZIONI ESTERE:
DIVIDENDI: 12,50% DEFINITIVO *
PLUS: 12,50% DEFINITIVO

*(a titolo di acconto con obbligo di indicazione in dichiarazione se lordista e quindi in possesso di partecipazioni qualificate, dato che una persona fisica non puo' essere lordista se non in solo quel caso specifico)


OBBLIGAZIONI ITALIA:
CEDOLE: 12,50% DEFINITIVO (27% se redditi capitale < 18 mesi)
PLUS: 12,50% DEFINITIVO

OBBLIGAZIONI ESTERO:
CEDOLE: 12,50% DEFINITIVO
PLUS: 12,50% DEFINITIVO


L'imposta sostitutiva e' quindi da applicare da parte degli intermediari presso cui sono depositati i titoli (anziche' ritenuta alla fonte)

- titoli emessi dallo stato italiano sia in Italia che all'estero -> 12,50% ;
- obbligazioni con regime equiparato a quelle di cui al punto precedente anche se emesse all'estero (BEI, BIRS, CECA, EURATOM, ecc..)
- titoli obbligazionari emessi da enti ed organismi costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia -> 12,50% ;
- titoli emessi da banche, con esclusione dei certificati di deposito -> 12,50% ;
- obbligazioni emnesse da societa' residenti con azioni quotate in mercati regolamentati italiani (c.d. Grandi Emittenti) -> 12,50% ;
- titoli emessi da comuni, provincie, regioni meglio noti come BOC, sia in Italia che all'estero -> 12,50% ;
- obbligazioni emesse da soggetti non residenti -> 12,50% se < 18 mesi, se > 27%.
 
esiste poi la possibilità di poter ottenere la riduzione sulle ritenute applicate all'estero su titoli esteri (come sai, a te azionista di società estere, ti viene applicata la tassazione estera e italiana sui dividendi da te percepiti). Però per questo devi operare con un cosi definito "Intermediario qualificato" . Ora mi sembra che ci siano Paesi per il quale può ottenere quest'agevolazione direttamente e per altri sarà compito tuo farne richiesta all'aministrazione finanziaria del Paese d'origine. Però non conosco molto bene la lista dei Paesi in oggetto e la modalità...servirebbe un fiscalista
 
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