00infinito00 ha scritto:
Ok. Quindi sia redditi di capitale sia redditi diversi tassati, e tale tassazione dovuta al paese nel quale si risiede.
Quindi ricapitolando, mi pare di capire che i redditi di capitale e di redditi diversi sono tassati tutti al 12.50% se percepiti da persona fisica residente in regime di risparmio amministrato per titoli depositati presso un intermediario residente in Italia, sia che questi siano emessi da emittenti italiani sia esteri. (Lasciamo perdere per il momento i titoli con durata inferiore ai 18 mesi)
Mi pare pero' manchi un punto: tale tassazione viene eseguita a titolo definitivo o solo a titolo d'acconto e quindi e' fatto obbligo per chi li percepisce di inserirli in dichiarazione?
solo ai soggetti lordisti
Infatti i dividendi percepiti da emittenti esteri sono soggetti sì al 12,50%, ma a titolo di acconto e il prelievo non e' definitivo.
Presumo che quando scrivi "titoli depositati all'estero" intendi parlare di soggetti non residenti, giusto? (Ad. es. soggetto residente in Italia che usa un TOL estero).
Quest'ultimo punto non mi e' chiaro...
per l'ultimo punto: Direttiva 2003/48/CE . In data 3 giugno 2003 il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato la Direttiva 2003/48/CE, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamento di interessi.
la Direttiva prevede l’instaurazione di un sistema di scambio di informazioni nominative tra le Amministrazioni finanziarie degli Stati U.E.. L’obiettivo finale è quello di consentire che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi, persone fisiche residenti in un altro Stato membro, siano soggetti ad imposizione secondo la legislazione nazionale di quest’ultimo.
La Direttiva si applicherà alle persone fisiche residenti in uno Stato membro che percepiscono interessi in un altro Stato membro della U.E.. Sono peraltro equiparati agli interessi i proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento che investono direttamente o indirettamente in titoli obbligazionari o tassi d’interesse più del 40% delle loro attività (tale soglia percentuale dovrebbe scendere al 25% a partire dal 1° gennaio 2011).
In particolare, si prevede che le Autorità fiscali dei vari Paesi attuino, a partire dal 1° gennaio 2005, uno scambio d’informazioni automatico relativamente a:
- interessi di titoli obbligazionari, sia nazionali che internazionali, e interessi da depositi;
- proventi da OICVM che investono in titoli obbligazionari (dovrebbe trattarsi dei fondi obbligazionari o bilanciati),
percepiti nel territorio del proprio Stato, da soggetti residenti in altro Stato membro dell’U.E.. La Direttiva in argomento, pertanto, non troverebbe applicazione nei confronti dei soggetti residenti in Italia che detengano i propri titoli (o quote di OICVM) anche esteri presso un intermediario in Italia.
Sino al 31 dicembre 2010, saranno escluse dall’applicazione della Direttiva le obbligazioni nazionali e internazionali e gli altri titoli di credito negoziabili che siano stati emessi per la prima volta anteriormente al 1° marzo 2001.
L’applicazione della Direttiva sarà demandata agli intermediari finanziari: questi saranno tenuti all’effettuazione delle previste comunicazioni (dati anagrafici dei beneficiari e ammontare dei proventi da questi percepiti) alle Autorità fiscali del proprio Paese, le quali procederanno poi allo scambio di informazioni con le Autorità fiscali dei Paesi U.E. di residenza dei beneficiari.
Il sistema transitorio della ritenuta e ripartizione del gettito fiscale
Per un periodo transitorio a decorrere dal 1° gennaio 2005 e sino alla fine del primo esercizio tributario successivo all’ultima delle seguenti date:
- entrata in vigore di un accordo tra Comunità europea e l’ultimo dei seguenti Paesi, Svizzera, Liechtenstein, San Marino, Monaco, Andorra, che disponga lo scambio di informazioni su richiesta come definito nel “modello di accordo dell’OCSE”;
- approvazione da parte del Consiglio, all’unanimità, di un’intesa con gli U.S.A. che impegni quest’ultimi a procedere allo scambio di informazioni su richiesta sulla base del citato modello,
Belgio, Lussemburgo e Austria, in luogo dello scambio d’informazioni, preleveranno, sui proventi pagati a soggetti non residenti nel territorio del proprio Stato (ma residenti U.E.), una ritenuta alla fonte del 15% per i primi tre anni (dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2007), del 20% per il triennio seguente (dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010) e del 35% successivamente, versando il 75% degli importi prelevati allo Stato membro ove risiede il beneficiario effettivo dei relativi proventi.
Pertanto, qualora un soggetto residente in Italia detenga titoli obbligazionari (o quote di OICVM) in Belgio, in Lussemburgo o in Austria, i proventi che percepirà verranno assoggettati in tali Paesi alla ritenuta alla fonte.
Ciò peraltro non dovrebbe far venire meno l’obbligo di assoggettare a tassazione in Italia i medesimi proventi con conseguenti possibili fenomeni di duplice tassazione. Al riguardo, la Direttiva prevede che lo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo dovrà garantire l’eliminazione di eventuali doppie imposizioni che potrebbero derivare dall’applicazione della stessa accordando un credito d’imposta pari alla ritenuta applicata all’estero oppure concedendo il rimborso della stessa. Essa dispone, inoltre, che, a richiesta dell’interessato, anche Belgio, Lussemburgo e Austria diano corso allo scambio di informazioni in luogo del regime poc’anzi illustrato.
Nulla, al contrario, cambierà per i soggetti residenti in Italia che detengono in Italia titoli obbligazionari (o quote di OICVM) lussemburghesi, belgi o austriaci.
ERGO: In relazione alle considerazioni sopra espresse, la situazione che si prevede a partire dal 1° gennaio 2005 per gli investitori persone fisiche residenti in Italia può essere così sintetizzata.
Titoli obbligazionari (emessi dal 1° marzo 2001) o OICVM sia italiani che esteri:
- tenuti in deposito presso intermediario in Italia; la Direttiva non trova applicazione, l’intermediario italiano applica le imposte sostitutive (12,50% o 27%) stabilite dalla normativa fiscale italiana;
- tenuti in deposito presso un intermediario in altro Paese dell’U.E. (diverso da Belgio, Lussemburgo e Austria); la Direttiva trova applicazione e gli interessi corrisposti sono segnalati al Fisco italiano. L’investitore italiano dovrà poi pagare le imposte in Italia mediante autotassazione con le stesse aliquote previste nel caso di titoli depositati in Italia (12,50% o 27%);
- tenuti in deposito presso un intermediario in Belgio, Lussemburgo ed Austria; la Direttiva trova applicazione e sugli interessi corrisposti l’intermediario estero applica una ritenuta alla fonte. Non viene effettuata segnalazione al Fisco italiano. Restano fermi gli obblighi di autotassazione in Italia e l’impegno da parte di quest’ultima come di tutti gli Stati membri nell’eliminazione dei fenomeni di doppia imposizione che ne potrebbero derivare;
- tenuti in deposito presso un intermediario in Svizzera, Liechtenstein, Monaco, San Marino e Andorra; si applicherà lo stesso meccanismo previsto per i depositi tenuti presso Belgio, Lussemburgo e Austria;
- tenuti in deposito presso un intermediario extra-U.E.; la Direttiva non trova applicazione. Non viene effettuata segnalazione al Fisco italiano restando fermi gli obblighi di autotassazione in Italia.
ciao