AAA:ESISTE IL DIRITTO DI RIFIUTO DI VOTARE
Info sul diritto di rifiuto di votare
Pochi lo sanno ma la legge prevede la possibilità di rifiutarsi di votare e metterlo a verbale. Quando si va al seggio e dopo che le schede sono vidimate si dichiara che ci si rifiuta di votare e si vuole che sia messo a verbale; le schede di rifiuto vengono CONTATE e sono VALIDE, contrariamente alle schede nulle o bianche o all'astensione dal voto. Nessun media chiaramente ne parla, sembra che i giochi della CASTA siano già fatti, e, come al solito la gente andrà a votare il "meno peggio": propagandare questa possibilità è l’unico modo per fare sentire la voce di tutti quelli che vogliono un sistema con persone nuove e non una masnada di professionisti della politica che rubano soldi parlando di niente e concludendo ancora meno. L’astensionismo passivo non fa percentuale di media votanti e riguardo alle elezioni legislative il nostro sistema di attribuzione non prevede nessun quorum di partecipazione. Quindi, se per assurdo nella consultazione elettorale votassero 1000 persone, ciò che uscirebbe dalle urne sarebbe considerata valida espressione della volontà popolare e si procederebbe quindi all’attribuzione dei seggi in base allo scrutinio delle 1000 schede; la CASTA avrebbe "qualche problema" nell'assegnare i seggi vuoti e i media saranno obbligati a parlarne. Altresì le schede bianche e nulle, fanno si percentuale votanti, ma vengono ripartite, dopo la verifica in sede di collegio di garanzia che ne attesti le caratteristiche di bianche o nulle, in un unico cumulo da ripartire nel cosiddetto premio di maggioranza (votando bianca o nulla se alle prossime elezioni vincesse il partito XY, le suddette schede andrebbero attribuite nel premio di tale partito).
Esiste quindi un METODO DI ASTENSIONE, che garantisce di essere percentuale votante (quindi non delegante) ma consente di non far attribuire il proprio non-voto al partito di maggioranza. E' infatti facoltà dell'elettore recarsi al seggio e una volta fatto vidimare il certificato elettorale, AVVALERSI DEL DIRITTO DI RIFIUTARE LA SCHEDA, assicurandosi di far mettere a verbale tale opzione; è possibile inoltre ALLEGARE IN CALCE AL VERBALE, UNA BREVE DICHIARAZIONE IN CUI, SE VUOLE, L'ELETTORE HA IL DIRITTO DI ESPRIMERE LE MOTIVAZIONI DEL SUO RIFIUTO (es.: 'Nessuno degli schieramenti qui riportati mi rappresenta)'.
IN SINTESI : DIRITTO DI RIFIUTARE LA SCHEDA
1) ANDARE A VOTARE, PRESENTARSI CON I DOCUMENTI + TESSERA ELETTORALE E FARSI VIDIMARE LA SCHEDA
2) NON TOCCARE LA SCHEDA (se si tocca la scheda viene contata come nulla e quindi rientra nel meccanismo del premio di maggioranza) E ESERCITARE IL DIRITTO DI RIFIUTARE LA SCHEDA (DOPO VIDIMATA), dicendo: ‘Rifiuto la scheda per protesta, e chiedo che sia verbalizzato!’
3) PRETENDERE CHE VENGA VERBALIZZATO IL RIFIUTO DELLA SCHEDA
4) ESERCITARE IL PROPRIO DIRITTO DI AGGIUGERE, IN CALCE AL VERBALE, UN COMMENTO CHE GIUSTIFICHI IL RIFIUTO (ad esempio: ‘Nessuno dei politici inseriti nelle liste mi rappresenta’ )(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 – Art. 104)
COSì FACENDO NON VOTERETE, ED EVITERETE CHE IL VOTO,NULLO O BIANCO, SIA CONTEGGIATO COME QUOTA PREMIO PER IL PARTITO CON PIù VOTI!!
Nel caso in cui gli scrutatori vi facessero problemi di inattuabilità della procedura, appellatevi al seguente testo di legge: "Testo Unico delle Leggi Elettorali, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 - Art. 104 - Par. 5 5)
Art. 104
1. Chiunque concorre all’ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 2.000.000.
Se il reato è commesso da coloro che appartengono all’Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000.
2. Chiunque, appartenendo all’Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell’esito delle votazioni è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.
3. Chiunque, appartenendo all’Ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell’articolo 68, è punito con la reclusione da tre a sei mesi.
4. Chiunque, appartenendo all’Ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire due milioni a lire quattro milioni.
5. Il segretario dell’Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000.
6. I rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.
7. Chiunque, al fine di votare senza averne diritto, o di votare un’altra volta, fa indebito uso del certificato elettorale è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 4.000.000.
8. Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000