Esattamente, resta il fatto che danno quasi per scontato un futuro adc.
Rimane da capire come mai abbiano convertito adesso.
forse non avete capito bene....è Soilmec che convertendo parzialmente il credito ha versato 19mln in conto futuro aumento di capitale....
Si definiscono
versamenti in conto futuro aumento di capitale quelle
dazioni di denaro effettuate
dai soci in favore della
società che non siano acquisite definitivamente al
patrimonio sociale, avendo uno
specifico vincolo di destinazione.
A tale
vincolo consegue che, nel caso in cui l’aumento di capitale non si perfeziona, il
socio avrà diritto alla
restituzione di quanto versato, quale
ripetizione dell’indebito, essendo venuta meno la
causa che giustifica l’
attribuzione patrimoniale dallo stesso effettuata in favore della
società.
Nel qualificare la
dazione quale
versamento in conto futuro aumento di capitale deve risultare in modo
chiaro e non equivoco che la
volontà delle parti sia quelle di
subordinare il versamento all’aumento di capitale.
Tale
valutazione va svolta utilizzando
indici quali l’
indicazione del termine finale per la delibera dell’aumento, il
comportamento delle parti, possibili
annotazioni nelle
scritture contabili o nella
nota integrativa al bilancio, eventuali
clausole statutarie, nonché ogni
altra circostanza concreta ideona a rivelare l’
intenzione comune delle parti e gli
interessi coinvolti.
Diversamente, tale
valutazione non può fondarsi unicamente sulla
sola denominazione adoperata nelle scritture contabili.
e...
Quindi i versamenti a titolo di futuro aumento di capitale
vanno considerati come dei conferimenti effettuati a fondo perduto con uno specifico vincolo di destinazione, che dovranno essere restituiti nel momento in cui non si concretizza la destinazione per cui erano stati versati.
In conseguenza di ciò questi versamenti sono privi della natura del mutuo, in quanto il rimborso non è un diritto, ma una conseguenza del venire meno della finalità per cui erano stati effettuati.
Per cui questi versamenti potranno essere considerati a titolo definitivo e iscritti al patrimonio netto come riserve personalizzate dei soci che ne hanno effettuato il versamento.
Tuttavia, affinché sia legittimamente possibile ricondurre a questa situazione i versamenti effettuati dei soci,
è necessario che la subordinazione del versamento all’aumento di capitale (per quanto futuro)
sia inequivocabile, specifica e dettagliata “
non essendo sufficiente, la sola denominazione adoperata nelle scritture contabili, ma dovendosi dare conto anche delle finalità pratiche e degli interessi sottesi, e quindi si deve tenere conto delle clausole statutarie, delle scritture contabili e dei bilanci, del comportamento delle parti e di ogni altro elemento concreto possa avere rilievo”; in modo particolare vanno valorizzati quegli indici di dettaglio utili a qualificare le veridicità dell’operazione come l’indicazione “
del termine finale entro cui verrà deliberato l'aumento, comportamento delle parti, eventuali annotazioni contenute nelle scritture contabili o, a titolo di ulteriore esempio, anche nella nota integrativa al bilancio”, o simili.