730/2019 redditi 2018 e precompilato on-line ADE

avendo effettuato nel mese di Setttembre 2017 un abbonamento annuale per trasporto pubblico fino al mese di Agosto 2018 di 140 euro, posso mettere nel 730/2019 la parte di tale abbonamneto riferito ai soli mesi del 2018?

No, vale il "principio di cassa".
Puoi portare in detrazione nel prossimo 730 solo ciò che hai speso nel 2018.
Altrimenti dovresti presentare una dichiarazione correttiva per il 2017 e poi utilizzare il credito per il prossimo 730.
 
Non so se qualcuno mi sa rispondere, quest'anno mia moglie, per ragioni varie (principalmente maternità), ha un imponibile irpef molto basso, quindi tra detrazioni da lavoro dip e figli a carico 50% porta già a zero l'irpef totale, risultato detrazioni da ristrutturazione/mutuo/sanitarie al creatore da quanto ho capito...1k euro circa purtroppo... questi sono persi per sempre giusto?
C'è la possibilità nel modificando il precompilato di portare i figli al 100% su di me (che sono quello a reddito maggiore quindi in teoria potrei ricevere tutta la detrazione se non sbaglio) in modo tale da "liberare" un po' di irpef e detrarre almeno una parte dei 1k sopra?
Grazie!
 
Non so se qualcuno mi sa rispondere, quest'anno mia moglie, per ragioni varie (principalmente maternità), ha un imponibile irpef molto basso, quindi tra detrazioni da lavoro dip e figli a carico 50% porta già a zero l'irpef totale, risultato detrazioni da ristrutturazione/mutuo/sanitarie al creatore da quanto ho capito...1k euro circa purtroppo... questi sono persi per sempre giusto?
C'è la possibilità nel modificando il precompilato di portare i figli al 100% su di me (che sono quello a reddito maggiore quindi in teoria potrei ricevere tutta la detrazione se non sbaglio) in modo tale da "liberare" un po' di irpef e detrarre almeno una parte dei 1k sopra?
Grazie!

Certo: lo puoi fare!
 
No, vale il "principio di cassa".
Puoi portare in detrazione nel prossimo 730 solo ciò che hai speso nel 2018.
Altrimenti dovresti presentare una dichiarazione correttiva per il 2017 e poi utilizzare il credito per il prossimo 730.

Non può, nel 2017 non c'era la detrazione dei trasporti.
 
Scusa @claudia_b , tu che mi sembri ferrata su questo aspetto, ho una domanda simile.

Supponiamo che una spesa, diciamo sanitarie di 100 €, di cui è stata chiesta la relativa detrazione (19%) nel 730/2018(redditi 2017), sia poi stata rimborsata integralmente dall’assicurazione nell’anno successivo cioè nel 2018.
Nel precompilato di quest’anno tale spesa rimborsata di 100 € è ovviamente inserita al rigo D7 per la tassazione separata. Tassazione che viene evidenziata al rigo 96 del prospetto di liquidazione con la cifra di 20 € quale acconto del 20% sui redditi a tassazione separata.

La domanda è :

se al rigo 96 del prospetto di liquidazione , è esposto l’ acconto del 20% , cioè 20 € del rimborso ricevuto di 100 € , poiché tale rigo 96 è denominato “Acconto..” suppongo che si dovrà pagare pure un saldo ? Se è così , quando, dove si pagherà il saldo e quando ammonterebbe grossomodo questo saldo ?

Visto che nessuno sa rispondere, ho approfondito la questione ed ora sono in grado di rispondermi da solo.
Si . Si pagherà anche il saldo , quando Ade invierà il relativo conguaglio. Tale saldo però comporterà , al massimo, un ulteriore esborso del 7% quindi il totale da pagare è pari al 20% di acconto + saldo al conguaglio per un max di ulteriore 7%.

Riassumendo, se si porta in detrazione 1000 € di spese sanitarie ,beneficiando quindi di 190 € di detrazione e tale spesa è poi rimborsata integralmente l’anno successivo, essa la si ritrova nel 730 precompilato al rigo D7 e si paga subito un acconto del 20% cioè 200 €. Poi, a distanza di qualche anno , AdE invierà il relativo conguaglio , che sarà al massimo di un ulteriore 7% , cioè altri 70 € da pagare.

Morale : se si sa con certezza che delle spese sanitarie verranno rimborsate nell’anno successivo è meglio evitare di portarle in detrazione (sconsigliato imitare @Riccardo.M) e quindi nel precompilato è meglio cancellarle, se sono inserite, perché , ad esempio, su 1000 € a fronte di un immediato beneficio di 190 €, si finisce poi per pagarne anche 270 € in tassazione separata , tra acconto e saldo !!
 
Ultima modifica:
Non può, nel 2017 non c'era la detrazione dei trasporti.

Forse hai ragione, anche se, per il principio di cassa, dovrebbe essere detraibile ciò che è stato speso nel 2018, a prescindere dal periodo di abbonamento in questione.

Copio ed incollo:
"La norma, per come è scritta ora, consente di portare in detrazione, in sede di dichiarazione dei redditi (Mod. 730 2019/Modello Redditi 2019) le spese, fino ad un massimo di 250 Euro, sostenute nel 2018 per l'abbonamento al trasporto locale, regionale ed interregionale (quindi autobus, metropolitane, tram, treni ecc…). Ai fini della detrazione vale il principio di cassa, che costituisce il principio tipico in materia di oneri. La detrazione pertanto può essere calcolata sull'intera spesa sostenuta nel 2018, anche se l'abbonamento scade nel periodo d'imposta successivo (ad esempio abbonamento pagato a dicembre 2018, con validità dicembre 2018-febbraio 2019)"
 
Visto che nessuno sa rispondere, ho approfondito la questione ed ora sono in grado di rispondermi da solo.
Si . Si pagherà anche il saldo , quando Ade invierà il relativo conguaglio. Tale saldo però comporterà , al massimo, un ulteriore esborso del 7% quindi il totale da pagare è pari al 20% di acconto + saldo al conguaglio per un max di ulteriore 7%.

Riassumendo, se si porta in detrazione 1000 € di spese sanitarie ,beneficiando quindi di 190 € di detrazione e tale spesa è poi rimborsata integralmente l’anno successivo, essa la si ritrova nel 730 precompilato al rigo D7 e si paga subito un acconto del 20% cioè 200 €. Poi, a distanza di qualche anno , AdE invierà il relativo conguaglio , che sarà al massimo di un ulteriore 7% , cioè altri 70 € da pagare.

Morale : se si sa con certezza che delle spese sanitarie verranno rimborsate nell’anno successivo è meglio evitare di portarle in detrazione (sconsigliato imitare @Riccardo.M) e quindi nel precompilato è meglio cancellarle, se sono inserite, perché , ad esempio, su 1000 € a fronte di un immediato beneficio di 190 €, si finisce poi per pagarne anche 270 € in tassazione separata , tra acconto e saldo !!

Giusta considerazione!
Dovresti però chiarire perchè ritieni che la tassazione separata non dovrebbe superare il 27%. Da dove ha rilevato tale affermazione?
Vero che noi comuni mortali non arriviamo ai redditi di un Berlusca, per cui è facile pensare che l' ulteriore tassazione a conguaglio sia minima.
L'anno scorso mia figlia si è trovata a dover dichiarare al rigo D7 un rimborso dal Fondo Est di 550 euro che le ha comportato un addebito, a titolo di acconto, del 20% al rigo 96.
Mi auguro che non le debba arrivare una cartella d'iscrizione a ruolo per la differenza dell'aliquota da te esposta!
Nel suo caso la sua aliquota media dovrebbe essere pari al 24,39% (media redditi 2016 e 2017), per cui potrebbe essere esonerata dall'iscrizione a ruolo per la differenza (24,14) che non raggiunge il minimo iscrivibile di 30 euro.
Sbaglio?
Ciao.
 
Giusta considerazione!
Dovresti però chiarire perchè ritieni che la tassazione separata non dovrebbe superare il 27%. Da dove ha rilevato tale affermazione?
Vero che noi comuni mortali non arriviamo ai redditi di un Berlusca, per cui è facile pensare che l' ulteriore tassazione a conguaglio sia minima.
L'anno scorso mia figlia si è trovata a dover dichiarare al rigo D7 un rimborso dal Fondo Est di 550 euro che le ha comportato un addebito, a titolo di acconto, del 20% al rigo 96.
Mi auguro che non le debba arrivare una cartella d'iscrizione a ruolo per la differenza dell'aliquota da te esposta!
Nel suo caso la sua aliquota media dovrebbe essere pari al 24,39% (media redditi 2016 e 2017), per cui potrebbe essere esonerata dall'iscrizione a ruolo per la differenza (24,14) che non raggiunge il minimo iscrivibile di 30 euro.
Sbaglio?
Ciao.

Non so quale sia il minimo ascrivibile, ti specifico da dove arriva l’aliquota massima del 27% .


L’articolo nr. 17 del TUIR elenca i vari redditi a cui si applica la tassazione separata, ed il caso delle spese mediche rimborsate in anni successivi rientra tra quelli alla lettera n-bis)

L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 21 del TUIR dispone che per le somme rimborsate , appunto riguardanti la lettera n-bis), di cui è stata riconosciuta la detrazione, l’imposta si calcola con l’aliquota non superiore al 27 %.

“…..Se per le somme conseguite a titolo di rimborso di cui alla lettera n-bis) del comma 1 dell'articolo 17 e' stata riconosciuta la detrazione, l'imposta e' determinata applicando un'aliquota non superiore al 27 per cento.”
 
Forse hai ragione, anche se, per il principio di cassa, dovrebbe essere detraibile ciò che è stato speso nel 2018, a prescindere dal periodo di abbonamento in questione.

Copio ed incollo:
"La norma, per come è scritta ora, consente di portare in detrazione, in sede di dichiarazione dei redditi (Mod. 730 2019/Modello Redditi 2019) le spese, fino ad un massimo di 250 Euro, sostenute nel 2018 per l'abbonamento al trasporto locale, regionale ed interregionale (quindi autobus, metropolitane, tram, treni ecc…). Ai fini della detrazione vale il principio di cassa, che costituisce il principio tipico in materia di oneri. La detrazione pertanto può essere calcolata sull'intera spesa sostenuta nel 2018, anche se l'abbonamento scade nel periodo d'imposta successivo (ad esempio abbonamento pagato a dicembre 2018, con validità dicembre 2018-febbraio 2019)"

Esatto, come hai detto vale il principio di cassa, quindi la spesa per abbonamento sostenuta nel 2017 avrebbe potuto detrarla nel 730-2018 se ci fosse stata la norma.
Essendo stata, la detrazione, introdotta nel 2018, il 730-2019 è il primo dove la si può utilizzare.
 
Ultima modifica:
Non so quale sia il minimo ascrivibile, ti specifico da dove arriva l’aliquota massima del 27% .


L’articolo nr. 17 del TUIR elenca i vari redditi a cui si applica la tassazione separata, ed il caso delle spese mediche rimborsate in anni successivi rientra tra quelli alla lettera n-bis)

L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 21 del TUIR dispone che per le somme rimborsate , appunto riguardanti la lettera n-bis), di cui è stata riconosciuta la detrazione, l’imposta si calcola con l’aliquota non superiore al 27 %.

“…..Se per le somme conseguite a titolo di rimborso di cui alla lettera n-bis) del comma 1 dell'articolo 17 e' stata riconosciuta la detrazione, l'imposta e' determinata applicando un'aliquota non superiore al 27 per cento.”

Hai ragione: bella concessione .... che limita l'aliquota impositiva - per tale voce - ad un massimo del 27%!
Spero, nel caso di mia figlia, che non venga operato alcun conguaglio a saldo perchè inferiore ai 30 euro.
Ti saluto :-)
 
Anche in questo caso la risposta è sempre NO

copio e incollo da una circolare dell'Agenzia delle Entrate:
Se il cittadino modifica alcuni dati aggiungendone di nuovi o modificando quelli già presenti, l’Agenzia effettuerà il
controllo documentale esclusivamente sui dati aggiunti o rettificati. Non verrà, infatti, effettuato il controllo documentale sui dati relativi agli oneri forniti dai soggetti terzi che non sono stati variati dal contribuente.

Per la spesa medica è vero se la modifica la fai in modalità assistita inserendo, cancellando o rettificando specifici documenti di spesa. Se modifichi la spesa medica in modo tradizionale, modificando l'importo senza documentare perché è cambiato, allora, temo, che dovrai documentarla tutta.
 
Hai ragione: bella concessione .... che limita l'aliquota impositiva - per tale voce - ad un massimo del 27%!
Spero, nel caso di mia figlia, che non venga operato alcun conguaglio a saldo perchè inferiore ai 30 euro.
Ti saluto :-)

Francamente tale aliquota mi sembra un furto. Non capisco perché i rimborsi di anni successivi debbano essere soggetti a tassazione separata anziché alla restituzione della detrazione beneficiata.

Le cifre delle spese mediche sono soldi già sottoposti a precedente tassazione Irpef prima di chiedere la detrazione fiscale del 19% . Quindi se dette cifre sono poi rimborsate trovo che sia doveroso la sola restituzione della detrazione avuta (19%) . Ma mi pare un’idi*zia che i rimborsi subiscano una seconda tassazione fino ad un ulteriore 8% (27%-19%)
 
Per quanto riguarda il seguente dato in quale rigo del 730 va considerato?
 

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Buongiorno,

una domanda sui Fabbricati.
Mia moglie ha purtoppo ereditato una porzione di appartamento che era intestato al padre (defunto nel 2018) e alla madre.
Adesso è proprietaria del 16,6%.
E' l'unica sua propietà immobiliare.
Nell'appartamento continua a vivere la madre.
Nel 730 cosa deve segnare come utilizzio?
Abitazione principale o quale altro codice?

Grazie

C
 
Buongiorno,

una domanda sui Fabbricati.
Mia moglie ha purtoppo ereditato una porzione di appartamento che era intestato al padre (defunto nel 2018) e alla madre.
Adesso è proprietaria del 16,6%.
E' l'unica sua propietà immobiliare.
Nell'appartamento continua a vivere la madre.
Nel 730 cosa deve segnare come utilizzio?
Abitazione principale o quale altro codice?

Grazie

C

credo che tu debba scegliere tra il codice 2 e il codice 10
in entrambi i casi la scelta non sarà rilevante ai fini IRPEF, avendo già pagato il dovuto con IMU
 
Non riesco a capire per quale motivo su questa dichiarazione dei redditi il dato non viene utilizzato.

Inoltre, nel caso in cui il dato possa essere utilizzato, va compilato il rigo E41. Non mi è chiaro se va compilato anche il dato E51. In numero d'ordine d'immobile che valore va inserito?
 

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Per il secondo anno di seguito, non mi trovo le spese d'istruzione nel precompilato perchè la facoltà (conservatorio statale) non ha comunicato il dato.
Mi sembra che 3 anni fa trovai il dato nel precompilato (questo 730 è il terzo precompilato, giusto?).

Si tratta sempre dello stesso conservatorio.

Il corso seguito è un triennio, quindi si tratta di un corso universitario.

Secondo voi cosa succede?
- il conservatorio si dimentica di comunicare il dato
- le spese di istruzione non finiscono mai nel 730 precompilato
- il conservatorio non è università, quindi niente detrazione.

PS
Rigo da E8 a E10
Colonna 1: codice 13
per le spese di istruzione sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri... ...
 
Riporto u quesito trovato online, in quanto, all'incirca, mi trovo nella medesima situazione.

""""
Ho moglie e due figli a carico.
Nel 730 che mi accingo a compilare, le spese veterinarie e i farmaci per uso
veterinario possono essere cumulati per evitare la franchigia?
Esempio:
col mio cod.fisc. ho 128€;
mia moglie 128€;
mio figlio A 128€;
mio figlio B 128€ .
Non possiamo detrarre nulla dato che la franchigia è 129,11€?
E se, invece, anzichè 128€, ognuno di noi ha 387,40, tutti possiamo portare
in detrazione 387,40 x 4? """"
 
Forse il corso fa parte del vecchio ordinamento?

Comunque il problema non si pone.

Puoi inserire tu le spese sostenute.

Non è vecchio ordinamento. Si tratta di un triennio e dovrebbe rientrare nel dpr 212/05. Chiederò al conservatorio una conferma se questo corso è tra quelli previsti dal dpr 212/05.
Il riferimento è il dpr 212/05, giusto? O c'è qualcosa di più recente?

dpr 212/05: https://archivio.pubblica.istruzione.it/comitato_musica_new/normativa/allegati/dpr212_05.pdf
 
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