Aspettando la consob volume 3

  • Ecco la 66° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    I principali indici azionari hanno vissuto una settimana turbolenta, caratterizzata dalla riunione della Fed, dai dati macro importanti e dagli utili societari di alcune big tech Usa. Mercoledì scorso la Fed ha confermato i tassi di interesse e ha sostanzialmente escluso un aumento. Tuttavia, Powell e colleghi potrebbero lasciare il costo del denaro su livelli restrittivi in mancanza di progressi sul fronte dei prezzi. Inoltre, i dati di oggi sul mercato del lavoro Usa hanno mostrato dei segnali di raffreddamento. Per continuare a leggere visita il link

E pure questo... sembra quasi una risposta al mio post...

Della serie: Alla Consob non far sapere / quando faremo eserciteremo lo swap sul cantiere... :D


Igli: nessuna determinazione è stata assunta in relazione all'equity swap

Finanzaonline.com - 21.7.08/15:54

Igli, holding di controllo di Impregilo partecipata dalla famiglia Benetton, dai Ligresti e da Marcellino Gavio comunica che "nessuna determinazione è stata assunta in relazione all'equity swap stipulato nel gennaio 2008 "con la banca Abn Amro. In relazione al contratto, il gruppo sta valutando varie opzioni che saranno nei prossimi giorni esaminate dai soci".

interessante,speriamo che sca qualcosa di buono per gli azionisti di IML........

tanto per loro è tutto di guadagnato e noi gli andremmo dietro......
 
posso almeno dire un gg in meno :D:DD:D:D:D:D
 
0,1659 euro cash. Oppure ops

Delibera piena di inesatezze e di voli pindarici. Soprattutto alla luce del precedente di Buffetti (dove per la cristallizzazione del prezzo di opa valeva il giorno dell'annuncio) mentre qui la Consob arbitrariamente ha valutato il giorno del pagamento.

Contestabilissimo tutto l'impianto proprio perchè la Consob ha cercato di farlo a prova di contestazione.

In tutta la delibera leggo un timore della Consob di finire davanti al Tar per mano di Ligresti.

Non ha osato valutare la società più di quanto avesse Banca Leonardo. Gli ha dato il contentino del prezzo dell'opa precedente più basso. Gli ha dato il contentino dello scambio carta-cash (di nuovo su Buffetti non fece così), secondo me concordato con Ligresti (non mi stupirebbe che la Milano Assicurazioni adesso la facciano salire per ************** i pochi azionisti rimasti che si illudono di vendere sopra il prezzo dell'opa).

Hanno cercato di accontentare quelli del Codamil citando i loro esposti che ovviamente non sono serviti a nulla

Di tutta questa vicenda spiace solo che io abbia previsto il prezzo di residuale quasi al millesimo (io prevedevo 0,1650 euro) e mi sia beccato gli insulti di quell'avvoltoio ignorante il cui nome è Chagans che pronosticava prezzi ben più alti.

Che ridere, anzi che tristezza....
 
0,1659 euro cash. Oppure ops

Delibera piena di inesatezze e di voli pindarici. Soprattutto alla luce del precedente di Buffetti (dove per la cristallizzazione del prezzo di opa valeva il giorno dell'annuncio) mentre qui la Consob arbitrariamente ha valutato il giorno del pagamento.

Contestabilissimo tutto l'impianto proprio perchè la Consob ha cercato di farlo a prova di contestazione.

In tutta la delibera leggo un timore della Consob di finire davanti al Tar per mano di Ligresti.

Non ha osato valutare la società più di quanto avesse Banca Leonardo. Gli ha dato il contentino del prezzo dell'opa precedente più basso. Gli ha dato il contentino dello scambio carta-cash (di nuovo su Buffetti non fece così), secondo me concordato con Ligresti (non mi stupirebbe che la Milano Assicurazioni adesso la facciano salire per ************** i pochi azionisti rimasti che si illudono di vendere sopra il prezzo dell'opa).

Hanno cercato di accontentare quelli del Codamil citando i loro esposti che ovviamente non sono serviti a nulla

Di tutta questa vicenda spiace solo che io abbia previsto il prezzo di residuale quasi al millesimo (io prevedevo 0,1650 euro) e mi sia beccato gli insulti di quell'avvoltoio ignorante il cui nome è Chagans che pronosticava prezzi ben più alti.

Che ridere, anzi che tristezza....

come al solito avevi ragione tu :(:(:(:(

nonostante tutta la documentazione presentata dal codamil alla consob

che evidenziava il vero valore di iml nonostante le dichiarazioni di Cardia di

questi giorni a tutela dei piccoli azionisti il risultato è questo:'(:'(:'(:'(

credetemi ricorrere al tar servirà apoco purtroppo:wall::wall::wall:
 
Obbligo di acquisto sulle azioni Immobiliare Lombarda. Determinazione del corrispettivo e pubblicazione del documento integrativo (Comunicato stampa del 21 luglio 2008)

La Consob ha fissato oggi il corrispettivo per l'adempimento dell'obbligo d'acquisto sulle azioni ordinarie di Immobiliare Lombarda Spa da parte di Fondiaria-Sai Spa (FonSai) ai sensi dell'art. 108, comma 1 del Testo unico della finanza.

Il corrispettivo è stabilito in una azione ordinaria Milano Assicurazioni più 1,3392 euro per ogni 28 azioni Immobiliare Lombarda cedute all'offerente ovvero - nel caso in cui il possessore dei titoli esiga il corrispettivo in contanti in misura integrale - in 0,1659 euro per ciascuna azione Immobiliare Lombarda.

Il corrispettivo della precedente offerta pubblica era di una azione ordinaria Milano Assicurazioni più 1,752 euro in contanti per ogni 46 azioni Immobiliare Lombarda portate in adesione, equivalente a euro 0,145 per ciascuna azione conferita.

L'obbligo in capo a FonSai è insorto a seguito dell'offerta volontaria di acquisto e scambio sulle azioni ordinarie di Immobiliare Lombarda Spa, che si è svolta dal 18 marzo al 17 aprile 2008, al termine della quale l'offerente è venuto a detenere, direttamente e indirettamente, il 90,02% del capitale sociale dell'emittente.

La Commissione ha autorizzato la pubblicazione del documento integrativo concernente gli elementi della procedura di adempimento dell'obbligo di acquisto di cui all'art. 108, comma 2 del Tuf.

La delibera n. 16560 del 21 luglio 2008 di determinazione del corrispettivo è disponibile sul sito www.consob.it.
 
iml

come al solito avevi ragione tu :(:(:(:(

nonostante tutta la documentazione presentata dal codamil alla consob

che evidenziava il vero valore di iml nonostante le dichiarazioni di Cardia di

questi giorni a tutela dei piccoli azionisti il risultato è questo:'(:'(:'(:'(

credetemi ricorrere al tar servirà apoco purtroppo:wall::wall::wall:



Dov'è la delibera?
 
Delibera n. 16560

Determinazione del corrispettivo per l'adempimento dell'obbligo di acquisto sulle azioni ordinarie "Immobiliare Lombarda S.p.A." ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 58/98

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTO l'art. 108 del D.Lgs. n. 58/98 come, da ultimo, modificato dal D.Lgs. n. 229/2007;

VISTO l'art. 50 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ("Regolamento Emittenti");

CONSIDERATO che Fondiaria-SAI S.p.A. ("l'Offerente") ha promosso, ai sensi degli articoli 102 e seguenti del D.Lgs. n. 58/98, un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria ("l'Offerta") sulla totalità delle azioni ordinarie di Immobiliare Lombarda S.p.A. ("Im.Lo" o "l'Emittente"), ad eccezione di quelle già possedute, direttamente e indirettamente, dall'Offerente;

CONSIDERATO che l'Offerente antecedentemente alla sopracitata Offerta deteneva, direttamente e indirettamente, n. 2.515.212.935 azioni ordinarie Im.Lo (rappresentanti il 61,27% del capitale sociale dell'Emittente) e che, pertanto, l'Offerta era rivolta a n. 1.590.126.792 azioni (pari a circa il 38,73% circa del capitale sociale di Im.Lo);

CONSIDERATO che alla suddetta Offerta, svoltasi nel periodo fra il 18 marzo 2008 ed il 17 aprile 2008, sono state portate in adesione n. 1.180.617.748 azioni ordinarie Im.Lo, rappresentanti il 28,76% del capitale sociale dell'Emittente ed il 74,25% delle azioni oggetto di Offerta;

CONSIDERATO, pertanto, che Fondiaria-SAI S.p.A. il 24 aprile 2008, a seguito del pagamento dell'Offerta, è venuta a detenere, direttamente e indirettamente, n. 3.695.830.683 azioni ordinarie Im.Lo, rappresentanti il 90,02% del capitale sociale dell'Emittente;

VISTO che l'Offerente è venuto a detenere, direttamente e indirettamente, una partecipazione superiore al 90% del capitale di Immobiliare Lombarda S.p.A., integrando la fattispecie di cui all'art. 108, comma 2, del D.Lgs. n. 58/98;

VISTO che l'Offerente, con avviso ai sensi dell'art. 41, comma 5, del Regolamento Emittenti, pubblicato in data 23 aprile 2008, ha reso noto il superamento della percentuale di partecipazione indicata nel citato articolo 108, comma 2, rappresentando l'intervenuto obbligo di acquistare dagli azionisti che ne facciano richiesta le residue azioni Im.Lo, avendo espresso l'intenzione di non ripristinare il flottante dell'Emittente, confermando con ciò quanto già dichiarato nel documento relativo all'Offerta;

RITENUTO, sulla base di quanto sopra indicato, che Fondiaria-SAI S.p.A. è tenuta ad assolvere l'obbligo di acquistare, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D.Lgs. n. 58/98, le restanti azioni dell'Emittente dagli azionisti che ne facciano richiesta;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. n. 58/98, il corrispettivo per l'adempimento dell'obbligo di acquisto sulle azioni Immobiliare Lombarda S.p.A. deve essere determinato dalla Consob, tenendo conto anche del prezzo di mercato dell'ultimo semestre o del corrispettivo dell'eventuale offerta precedente, non rientrando il caso di specie fra quelli previsti dal comma 3 dell'articolo citato, in quanto le adesioni non hanno superato il 90% delle azioni oggetto di Offerta;

VISTO l'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98, secondo il quale, ove la partecipazione rilevante ai fini dell'obbligo di acquisto "sia raggiunta esclusivamente a seguito di offerta pubblica totalitaria, il corrispettivo assume la stessa forma di quello dell'offerta, ma il possessore dei titoli può sempre esigere che gli sia corrisposto un corrispettivo in contanti, nella misura determinata dalla Consob, in base a criteri generali definiti da questa con regolamento";

VISTO l'art. 8, comma 7, del D.Lgs. n. 229/2007, il quale dispone che, fino all'entrata in vigore delle norme di attuazione dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98, "il possessore dei titoli può esigere il corrispettivo in contanti in misura integrale";

CONSIDERATO che, nel corso del periodo di adesione, come dichiarato nell'avviso pubblicato il 23 aprile 2008, l'Offerente non ha effettuato, anche per il tramite di società controllate, acquisti di azioni Im.Lo al di fuori dell'Offerta e che, pertanto, Fondiaria-SAI S.p.A. ha raggiunto, direttamente e indirettamente, la partecipazione del 90,02% nel capitale sociale dell'Emittente esclusivamente per effetto delle adesioni all'Offerta;

RITENUTO, pertanto, che il corrispettivo per l'adempimento dell'obbligo di acquisto debba assumere la "stessa forma" del corrispettivo dell'Offerta, fermo restando il diritto per i possessori dei titoli di esigere il corrispettivo in contanti in misura integrale;

RITENUTO che per "stessa forma" sia da intendersi che il corrispettivo per l'adempimento dell'obbligo di acquisto debba essere articolato, fra titoli e contanti, nelle stesse proporzioni previste per il corrispettivo dell'Offerta;

RITENUTO che, ai fini della determinazione del corrispettivo per l'adempimento dell'obbligo di acquisto, in caso di offerte di scambio non si possa far ricorso a metodologie basate sulla valutazione comparativa fra la società emittente i titoli oggetto di offerta e quella emittente i titoli offerti in scambio, in quanto i connessi oneri in capo a quest'ultima per produrre gli elementi informativi funzionali a siffatta valutazione configurerebbero un aggravio di costi per un soggetto estraneo all'operazione e, di riflesso, per i rispettivi azionisti;

RITENUTO, pertanto, che la determinazione del corrispettivo vada effettuata definendo prima il valore, in termini monetari, di ciascuna azione Im.Lo e convertendo, successivamente, tale valore nella stessa forma del corrispettivo dell'Offerta;

RITENUTO che la conversione del valore monetario nella stessa forma del corrispettivo dell'Offerta, debba essere effettuata sulla base di un valore che rifletta l'andamento corrente di mercato dei titoli offerti in scambio senza essere influenzato da fattori contingenti che potrebbero manifestarsi in una specifica seduta borsistica;

RITENUTO che, ai fini di cui sopra, sia opportuno far riferimento alla media dei prezzi ufficiali dei titoli offerti in scambio rilevati sul mercato nel mese precedente la determinazione del corrispettivo per l'obbligo di acquisto;

RITENUTO, altresì, che il citato valore monetario sia l'importo da riconoscere nel caso in cui il possessore dei titoli esiga il corrispettivo in contanti in misura integrale;

VISTO l'art. 8, comma 5, del D.Lgs. n. 229/2007, il quale prevede che, in sede di prima applicazione del Decreto medesimo e fino all'entrata in vigore dei regolamenti e delle disposizioni di attuazione delle norme dallo stesso introdotte, continuino ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione corrispondenti per materia attualmente vigenti;

RITENUTA, pertanto, l'applicabilità dell'art. 50 del Regolamento Emittenti in quanto disposizione di attuazione corrispondente per materia, priva di elementi di incompatibilità rispetto all'art. 108, come modificato dal citato D.Lgs. n. 229/2007, anche con riferimento ai parametri da prendere in considerazione ai fini della determinazione del corrispettivo;

RITENUTO, in particolare, che l'articolo 108, comma 4, del TUF, nell'indicare che la Consob, nella determinazione del corrispettivo, debba tener conto "anche del prezzo di mercato dell'ultimo semestre o del corrispettivo dell'eventuale offerta precedente", consente alla Commissione di emanare disposizioni di attuazione che indichino, accanto ai due elementi direttamente previsti dalla legge, altri elementi, come quelli indicati nel suddetto articolo 50, comma 3, del Regolamento Emittenti, e che il peso di tali elementi possa essere, di volta in volta, determinato in relazione alle specificità delle situazioni da valutare;

CONSIDERATO che le adesioni all'Offerta hanno superato la soglia del 70% delle azioni che ne costituivano oggetto, presupposto per l'applicazione dell'art. 50, comma 5, del Regolamento Emittenti;

VISTO il disposto dell'art. 50, comma 5, del Regolamento Emittenti, secondo il quale in caso di adesioni superiori al 70% delle azioni oggetto di offerta "la Consob determina il prezzo in misura pari al corrispettivo di tale offerta, salvo che motivate ragioni non rendano necessario il ricorso agli ulteriori elementi indicati al comma 3";

RITENUTO, come comunicato all'Offerente con nota del 9 maggio 2008, che sussistano "motivate ragioni" che rendono necessario il ricorso agli ulteriori elementi richiamati nell'art, 50, comma 3, del Regolamento Emittenti, sia in considerazione dell'opinione di non congruità del corrispettivo offerto espressa, ai sensi dell'art. 39 del Regolamento Emittenti, dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente su conforme parere del proprio advisor sia alla luce della circostanza che la citata soglia del 70% è stata superata anche per effetto delle adesioni da parte di Premafin Finanziaria (controllante dell'Offerente che ha apportato azioni rappresentative dell'1,52% del capitale dell'Emittente) e di società riconducibili alla famiglia Ligresti (che hanno apportato azioni rappresentative del 5,09% del capitale dell'Emittente);

VISTI gli elementi informativi relativi all'Emittente trasmessi dall'Offerente in data 23 maggio 2008 ai sensi dell'art. 50, comma 4, del Regolamento Emittenti e la relativa attestazione della società incaricata della revisione contabile del bilancio dell'Emittente, nonché gli ulteriori elementi informativi trasmessi dall'Offerente in data 13 giugno, 3 luglio, 8 luglio e 14 luglio 2008;

VISTO il contenuto degli esposti presentati alla Consob da parte di soggetti rappresentanti gli azionisti di minoranza dell'Emittente;

CONSIDERATO quanto rappresentato nell'allegato Documento di Valutazione, che costituisce parte integrante della presente Delibera, nel quale è analiticamente descritto il procedimento seguito per la determinazione del corrispettivo per l'adempimento dell'obbligo di acquisto sulle azioni dell'Emittente e sono, altresì, indicate le motivazioni dell'adozione di dati e parametri diversi da quelli trasmessi dall'Offerente;

VISTO il corrispettivo dell'Offerta, rappresentato da n. 1 azione ordinaria Milano Assicurazioni più 1,752 euro in contanti per ogni n. 46 azioni Im.Lo portate in adesione;

RITENUTO che, ai fini della determinazione del corrispettivo per l'adempimento dell'obbligo di acquisto, il corrispettivo dell'Offerta precedente vada convertito in termini monetari sulla base del prezzo ufficiale del titolo offerto in scambio registrato il 24 aprile 2008, data di pagamento dell'Offerta e, quindi, primo giorno in cui l'aderente avrebbe potuto monetizzare il corrispettivo in titoli vendendoli sul mercato, onde preservare l'equivalenza del corrispettivo rispetto a chi avesse aderito all'offerta;

VISTO il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie Milano Assicurazioni alla data del 24 aprile 2008, pari a 4,49 euro;

CONSIDERATO che, sulla base di tale prezzo, il corrispettivo unitario dell'Offerta precedente è equivalente a 0,1357 euro;

RITENUTO, per le considerazioni svolte nel predetto Documento di Valutazione, che al valore monetario del corrispettivo dell'Offerta precedente (euro 0,1357) debba essere attribuito un peso adeguato (50%) in funzione del livello e della qualità delle adesioni;

RITENUTO, che tra gli elementi di cui tenere conto ai fini della determinazione del valore dell'azione Im.Lo debba essere attribuito un congruo peso (45%), in ragione della qualità degli elementi valutativi forniti, al patrimonio netto rettificato a valore corrente dell'Emittente, così come modificato dalla Consob per le considerazioni svolte nel predetto Documento di Valutazione (euro 0,2027);

RITENUTO, altresì, sempre per le considerazioni svolte nel predetto Documento di Valutazione, che al parametro del prezzo medio di mercato dell'ultimo semestre (euro 0,1362) debba essere attribuito un peso limitato (5%) in considerazione della ridotta significatività degli scambi in rapporto al residuo flottante;

CONSIDERATA l'assenza, per le motivazioni riportate nel predetto Documento di Valutazione, del valore relativo al parametro dell'andamento e delle prospettive reddituali dell'Emittente;

D E L I B E R A:

Il corrispettivo per l'adempimento, da parte di Fondiaria-SAI S.p.A., dell'obbligo di acquisto sulle azioni ordinarie Immobiliare Lombarda S.p.A., ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D.Lgs. n. 58/98, è stabilito in n. 1 azione ordinaria Milano Assicurazioni più 1,3392 euro per ogni n. 28 azioni Immobiliare Lombarda cedute all'Offerente, ovvero in 0,1659 euro per ciascuna azione Immobiliare Lombarda nel caso in cui il possessore dei titoli esiga il corrispettivo in contanti in misura integrale.

La presente delibera sarà comunicata a Fondiaria-SAI S.p.A. con lettera raccomandata e sarà pubblicata nel sito Internet della Consob (www.consob.it) nonché nel Bollettino della Consob.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione.

Roma, 21 luglio 2008

p. IL PRESIDENTE
Paolo di Benedetto
 
Gli ha dato il contentino del prezzo dell'opa precedente più basso.

E questo secondo me è il vero scandalo.

Perché non si può legare il valore di IML alla fluttuazioni del titolo Milano Assicurazioni.

Una vera tristezza, sì... ma ormai in questa italietta non ci si può stupire più di niente.

Mi verrebbe da rispondere in stile Beppe Grillo...

Ma non lo faccio, no.

Semplicemente, attendo di vedere che succederà, senza consegnarle.

Contiamoci. Vediamo se lorsignori riescono a superare la soglia per lo squeeze out.

Non è affatto detto che ci riescano...

Laz_
 
Non a caso avevo detto che il discorso di Cardia sembrava scritto per la vicenda IML.....

non credo le parole del giornalista siano casuali....... magari avrà avuto un imput indiretto da qualcuno in Consob per fare l'associazione col nostro caso.........a meno che non abbia letto il nostro thread:D.

Mi fa piacere comunque che siano finalmente chiarite le ragioni di chi si trova come azionista di minoranza in balia di poteri forti che voglion aver tutti i vantaggi per sè...

Taxi

Ritiriamo le buone parole spese................

credo che Cardia dovrebbe meditare........almeno 1,7 dell'ultimo aumento di capitale......

............ la borsa italiana è veramente una truffa per piccoli investitori...

Taxi
 
3 Parole

SIAMO AL TAR


Caro Totò, non te la cavi a buon mercato


Sarà la porcata che rimpiangerai più amaramente
 
Il vero scandalo di questa delibera è il prezzo dell'opa precedente.

BorsaItalia nell'internal dealing di maggio l'aveva valutato 0,145, e va bene... Borsaitalia non è Consob

Ma è la stessa Consob che si contraddice... è come se la Cassazione dicesse che non si può andare in giro vestiti di nero e poi dopo 6 anni dicesse che invece va bene

Nel 2001, a pag. 23 del prospetto dell'opa residuale su Buffetti, la Consob scrive per calcolare il prezzo dell'ops precedente,

BISOGNA VALORIZZARE LE AZIONI BUFFETTI AL GIORNO 23 DICEMBRE 1999, GIORNO PRECEDENTE LA COMUNICAZIONE DELLE INTENZIONI DI PROMUOVERE L'OFFERTA

Mi pare che sia in netta contraddizione con questa delibera....
 
Ok son con voi ad aspettare lo squeeze out.......................

se lo raggiunge

Taxi



e ora vediamo se il fondo è di periferia ...

propongo per domani mattina di resistere, resistere, resistere: quando più non ce la si fa la facciamo tutti in MF di domattina, sull'inevitabile articolo purgativo e andiamo a gettare il pacchetto


beh, gli obiettivi sensibili li conosciamo tutti, no ? ;)
 
anche io dicevo 0,165-0,17
non poteva essere altrimenti in una visione realistica e non mitologica, ed infatti la delibera non mi sorprende
conoscendo consob hanno fatto fin troppo: non sono paladini ma burocrati che se possono danno ragione ai potenti e se non possono danno un colpo al cerchio ed uno alla botte
è già tanto che non abbiano fatto una porcata...
e comunque è un +15%, nella media storica delle residuali Consob
Acqua marcia è stato un unicum e l'hanno pagato caro: hanno imparato...e non hanno ripetuto lo stesso paladino errore
adesso chi vuol andare fino in fondo sperando nel prossimo paladino si accomodi
io ci dormo su, la notte porti consiglio: non ho ancora deciso la mia posizione:confused:;)
 
anche io dicevo 0,165-0,17
non poteva essere altrimenti in una visione realistica e non mitologica, ed infatti la delibera non mi sorprende
conoscendo consob hanno fatto fin troppo: non sono paladini ma burocrati che se possono danno ragione ai potenti e se non possono danno un colpo al cerchio ed uno alla botte
è già tanto che non abbiano fatto una porcata...
e comunque è un +15%, nella media storica delle residuali Consob
Acqua marcia è stato un unicum e l'hanno pagato caro: hanno imparato...e non hanno rietuto lo stesso paladino errore
adesso chi vuol andare fino in fondo sperando nel prossimo paladino si accomodi
io ci dormo su, la notte porti consiglio

vai a ratti, è quello il tuo posto :D
 
sono con Logoroic!!!

Ragazzi siamo di fronte all'ennesima prepotenza nei confronti dei piccoli!!!
Ma non è detto che arrivi alla fatidica soglia, quindi calma e sangue freddo
se siamo TUTTI uniti e determinati il buon Ligresti deve sudarle le ns azioni!!
 
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