Delibera n. 16560
Determinazione del corrispettivo per l'adempimento dell'obbligo di acquisto sulle azioni ordinarie "Immobiliare Lombarda S.p.A." ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 58/98
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
VISTO l'art. 108 del D.Lgs. n. 58/98 come, da ultimo, modificato dal D.Lgs. n. 229/2007;
VISTO l'art. 50 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ("Regolamento Emittenti");
CONSIDERATO che Fondiaria-SAI S.p.A. ("l'Offerente") ha promosso, ai sensi degli articoli 102 e seguenti del D.Lgs. n. 58/98, un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria ("l'Offerta") sulla totalità delle azioni ordinarie di Immobiliare Lombarda S.p.A. ("Im.Lo" o "l'Emittente"), ad eccezione di quelle già possedute, direttamente e indirettamente, dall'Offerente;
CONSIDERATO che l'Offerente antecedentemente alla sopracitata Offerta deteneva, direttamente e indirettamente, n. 2.515.212.935 azioni ordinarie Im.Lo (rappresentanti il 61,27% del capitale sociale dell'Emittente) e che, pertanto, l'Offerta era rivolta a n. 1.590.126.792 azioni (pari a circa il 38,73% circa del capitale sociale di Im.Lo);
CONSIDERATO che alla suddetta Offerta, svoltasi nel periodo fra il 18 marzo 2008 ed il 17 aprile 2008, sono state portate in adesione n. 1.180.617.748 azioni ordinarie Im.Lo, rappresentanti il 28,76% del capitale sociale dell'Emittente ed il 74,25% delle azioni oggetto di Offerta;
CONSIDERATO, pertanto, che Fondiaria-SAI S.p.A. il 24 aprile 2008, a seguito del pagamento dell'Offerta, è venuta a detenere, direttamente e indirettamente, n. 3.695.830.683 azioni ordinarie Im.Lo, rappresentanti il 90,02% del capitale sociale dell'Emittente;
VISTO che l'Offerente è venuto a detenere, direttamente e indirettamente, una partecipazione superiore al 90% del capitale di Immobiliare Lombarda S.p.A., integrando la fattispecie di cui all'art. 108, comma 2, del D.Lgs. n. 58/98;
VISTO che l'Offerente, con avviso ai sensi dell'art. 41, comma 5, del Regolamento Emittenti, pubblicato in data 23 aprile 2008, ha reso noto il superamento della percentuale di partecipazione indicata nel citato articolo 108, comma 2, rappresentando l'intervenuto obbligo di acquistare dagli azionisti che ne facciano richiesta le residue azioni Im.Lo, avendo espresso l'intenzione di non ripristinare il flottante dell'Emittente, confermando con ciò quanto già dichiarato nel documento relativo all'Offerta;
RITENUTO, sulla base di quanto sopra indicato, che Fondiaria-SAI S.p.A. è tenuta ad assolvere l'obbligo di acquistare, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D.Lgs. n. 58/98, le restanti azioni dell'Emittente dagli azionisti che ne facciano richiesta;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. n. 58/98, il corrispettivo per l'adempimento dell'obbligo di acquisto sulle azioni Immobiliare Lombarda S.p.A. deve essere determinato dalla Consob, tenendo conto anche del prezzo di mercato dell'ultimo semestre o del corrispettivo dell'eventuale offerta precedente, non rientrando il caso di specie fra quelli previsti dal comma 3 dell'articolo citato, in quanto le adesioni non hanno superato il 90% delle azioni oggetto di Offerta;
VISTO l'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98, secondo il quale, ove la partecipazione rilevante ai fini dell'obbligo di acquisto "sia raggiunta esclusivamente a seguito di offerta pubblica totalitaria, il corrispettivo assume la stessa forma di quello dell'offerta, ma il possessore dei titoli può sempre esigere che gli sia corrisposto un corrispettivo in contanti, nella misura determinata dalla Consob, in base a criteri generali definiti da questa con regolamento";
VISTO l'art. 8, comma 7, del D.Lgs. n. 229/2007, il quale dispone che, fino all'entrata in vigore delle norme di attuazione dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98, "il possessore dei titoli può esigere il corrispettivo in contanti in misura integrale";
CONSIDERATO che, nel corso del periodo di adesione, come dichiarato nell'avviso pubblicato il 23 aprile 2008, l'Offerente non ha effettuato, anche per il tramite di società controllate, acquisti di azioni Im.Lo al di fuori dell'Offerta e che, pertanto, Fondiaria-SAI S.p.A. ha raggiunto, direttamente e indirettamente, la partecipazione del 90,02% nel capitale sociale dell'Emittente esclusivamente per effetto delle adesioni all'Offerta;
RITENUTO, pertanto, che il corrispettivo per l'adempimento dell'obbligo di acquisto debba assumere la "stessa forma" del corrispettivo dell'Offerta, fermo restando il diritto per i possessori dei titoli di esigere il corrispettivo in contanti in misura integrale;
RITENUTO che per "stessa forma" sia da intendersi che il corrispettivo per l'adempimento dell'obbligo di acquisto debba essere articolato, fra titoli e contanti, nelle stesse proporzioni previste per il corrispettivo dell'Offerta;
RITENUTO che, ai fini della determinazione del corrispettivo per l'adempimento dell'obbligo di acquisto, in caso di offerte di scambio non si possa far ricorso a metodologie basate sulla valutazione comparativa fra la società emittente i titoli oggetto di offerta e quella emittente i titoli offerti in scambio, in quanto i connessi oneri in capo a quest'ultima per produrre gli elementi informativi funzionali a siffatta valutazione configurerebbero un aggravio di costi per un soggetto estraneo all'operazione e, di riflesso, per i rispettivi azionisti;
RITENUTO, pertanto, che la determinazione del corrispettivo vada effettuata definendo prima il valore, in termini monetari, di ciascuna azione Im.Lo e convertendo, successivamente, tale valore nella stessa forma del corrispettivo dell'Offerta;
RITENUTO che la conversione del valore monetario nella stessa forma del corrispettivo dell'Offerta, debba essere effettuata sulla base di un valore che rifletta l'andamento corrente di mercato dei titoli offerti in scambio senza essere influenzato da fattori contingenti che potrebbero manifestarsi in una specifica seduta borsistica;
RITENUTO che, ai fini di cui sopra, sia opportuno far riferimento alla media dei prezzi ufficiali dei titoli offerti in scambio rilevati sul mercato nel mese precedente la determinazione del corrispettivo per l'obbligo di acquisto;
RITENUTO, altresì, che il citato valore monetario sia l'importo da riconoscere nel caso in cui il possessore dei titoli esiga il corrispettivo in contanti in misura integrale;
VISTO l'art. 8, comma 5, del D.Lgs. n. 229/2007, il quale prevede che, in sede di prima applicazione del Decreto medesimo e fino all'entrata in vigore dei regolamenti e delle disposizioni di attuazione delle norme dallo stesso introdotte, continuino ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione corrispondenti per materia attualmente vigenti;
RITENUTA, pertanto, l'applicabilità dell'art. 50 del Regolamento Emittenti in quanto disposizione di attuazione corrispondente per materia, priva di elementi di incompatibilità rispetto all'art. 108, come modificato dal citato D.Lgs. n. 229/2007, anche con riferimento ai parametri da prendere in considerazione ai fini della determinazione del corrispettivo;
RITENUTO, in particolare, che l'articolo 108, comma 4, del TUF, nell'indicare che la Consob, nella determinazione del corrispettivo, debba tener conto "anche del prezzo di mercato dell'ultimo semestre o del corrispettivo dell'eventuale offerta precedente", consente alla Commissione di emanare disposizioni di attuazione che indichino, accanto ai due elementi direttamente previsti dalla legge, altri elementi, come quelli indicati nel suddetto articolo 50, comma 3, del Regolamento Emittenti, e che il peso di tali elementi possa essere, di volta in volta, determinato in relazione alle specificità delle situazioni da valutare;
CONSIDERATO che le adesioni all'Offerta hanno superato la soglia del 70% delle azioni che ne costituivano oggetto, presupposto per l'applicazione dell'art. 50, comma 5, del Regolamento Emittenti;
VISTO il disposto dell'art. 50, comma 5, del Regolamento Emittenti, secondo il quale in caso di adesioni superiori al 70% delle azioni oggetto di offerta "la Consob determina il prezzo in misura pari al corrispettivo di tale offerta, salvo che motivate ragioni non rendano necessario il ricorso agli ulteriori elementi indicati al comma 3";
RITENUTO, come comunicato all'Offerente con nota del 9 maggio 2008, che sussistano "motivate ragioni" che rendono necessario il ricorso agli ulteriori elementi richiamati nell'art, 50, comma 3, del Regolamento Emittenti, sia in considerazione dell'opinione di non congruità del corrispettivo offerto espressa, ai sensi dell'art. 39 del Regolamento Emittenti, dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente su conforme parere del proprio advisor sia alla luce della circostanza che la citata soglia del 70% è stata superata anche per effetto delle adesioni da parte di Premafin Finanziaria (controllante dell'Offerente che ha apportato azioni rappresentative dell'1,52% del capitale dell'Emittente) e di società riconducibili alla famiglia Ligresti (che hanno apportato azioni rappresentative del 5,09% del capitale dell'Emittente);
VISTI gli elementi informativi relativi all'Emittente trasmessi dall'Offerente in data 23 maggio 2008 ai sensi dell'art. 50, comma 4, del Regolamento Emittenti e la relativa attestazione della società incaricata della revisione contabile del bilancio dell'Emittente, nonché gli ulteriori elementi informativi trasmessi dall'Offerente in data 13 giugno, 3 luglio, 8 luglio e 14 luglio 2008;
VISTO il contenuto degli esposti presentati alla Consob da parte di soggetti rappresentanti gli azionisti di minoranza dell'Emittente;
CONSIDERATO quanto rappresentato nell'allegato Documento di Valutazione, che costituisce parte integrante della presente Delibera, nel quale è analiticamente descritto il procedimento seguito per la determinazione del corrispettivo per l'adempimento dell'obbligo di acquisto sulle azioni dell'Emittente e sono, altresì, indicate le motivazioni dell'adozione di dati e parametri diversi da quelli trasmessi dall'Offerente;
VISTO il corrispettivo dell'Offerta, rappresentato da n. 1 azione ordinaria Milano Assicurazioni più 1,752 euro in contanti per ogni n. 46 azioni Im.Lo portate in adesione;
RITENUTO che, ai fini della determinazione del corrispettivo per l'adempimento dell'obbligo di acquisto, il corrispettivo dell'Offerta precedente vada convertito in termini monetari sulla base del prezzo ufficiale del titolo offerto in scambio registrato il 24 aprile 2008, data di pagamento dell'Offerta e, quindi, primo giorno in cui l'aderente avrebbe potuto monetizzare il corrispettivo in titoli vendendoli sul mercato, onde preservare l'equivalenza del corrispettivo rispetto a chi avesse aderito all'offerta;
VISTO il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie Milano Assicurazioni alla data del 24 aprile 2008, pari a 4,49 euro;
CONSIDERATO che, sulla base di tale prezzo, il corrispettivo unitario dell'Offerta precedente è equivalente a 0,1357 euro;
RITENUTO, per le considerazioni svolte nel predetto Documento di Valutazione, che al valore monetario del corrispettivo dell'Offerta precedente (euro 0,1357) debba essere attribuito un peso adeguato (50%) in funzione del livello e della qualità delle adesioni;
RITENUTO, che tra gli elementi di cui tenere conto ai fini della determinazione del valore dell'azione Im.Lo debba essere attribuito un congruo peso (45%), in ragione della qualità degli elementi valutativi forniti, al patrimonio netto rettificato a valore corrente dell'Emittente, così come modificato dalla Consob per le considerazioni svolte nel predetto Documento di Valutazione (euro 0,2027);
RITENUTO, altresì, sempre per le considerazioni svolte nel predetto Documento di Valutazione, che al parametro del prezzo medio di mercato dell'ultimo semestre (euro 0,1362) debba essere attribuito un peso limitato (5%) in considerazione della ridotta significatività degli scambi in rapporto al residuo flottante;
CONSIDERATA l'assenza, per le motivazioni riportate nel predetto Documento di Valutazione, del valore relativo al parametro dell'andamento e delle prospettive reddituali dell'Emittente;
D E L I B E R A:
Il corrispettivo per l'adempimento, da parte di Fondiaria-SAI S.p.A., dell'obbligo di acquisto sulle azioni ordinarie Immobiliare Lombarda S.p.A., ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D.Lgs. n. 58/98, è stabilito in n. 1 azione ordinaria Milano Assicurazioni più 1,3392 euro per ogni n. 28 azioni Immobiliare Lombarda cedute all'Offerente, ovvero in 0,1659 euro per ciascuna azione Immobiliare Lombarda nel caso in cui il possessore dei titoli esiga il corrispettivo in contanti in misura integrale.
La presente delibera sarà comunicata a Fondiaria-SAI S.p.A. con lettera raccomandata e sarà pubblicata nel sito Internet della Consob (
www.consob.it) nonché nel Bollettino della Consob.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione.
Roma, 21 luglio 2008
p. IL PRESIDENTE
Paolo di Benedetto