Autentiche e certificazioni di provenienza nell'arte

Un "Amico dell'Arte" mi ha raccontato questo episodio.

Quando si è rivolto ad un Artista per chiederli l'Autentica fotografica dell'Opera appena acquistata da un privato che gli ha dato l dichiarazione di "lecita provenienza" si è visto rispondere questo dall'Artista stesso:

"Io non faccio autentiche tantopiù quando l'opera è chiaramente
firmata e datata sono eventualmente le gallerie dove si compra l'opera che certificano, se invece uno compra da privati deve solo garantirsi che l'opera sia firmata e che l'autore la riconosca come sua, cosa che ho già fatto
nb: già questa email ne è la prova".


Io personalmente sono "senza parole" voi cosa ne pensate, cosa gli consigliate ???

GRAZIE per le cortesi risposte.

Mi sembra un atteggiamento fuori mercato. Tutti gli artisti italiani firmano le autentiche. Forse l'unico è Cattelan che - mi dicono - si rifiuta di firmare le autentiche delle opere giovanili...
 
Faccio solo poche doverose precisazioni:

- la legge del 20/11/1971 nr.1062 non si estende ai venditori privati (e suppongo neppure alle case d'asta);

- I soggetti che vi sono assoggettati (commercianti) hanno l'obbligo di "porre a disposizione dell'acquirente gli attestati di autenticità e di provenienza delle opere e degli oggetti ivi indicati, che comunque si trovino nell'esercizio o nell'esposizione. All'atto della vendita il titolare dell'impresa o l'organizzatore dell'esposizione è tenuto a rilasciare all'acquirente copia fotografica dell'opera o dell'oggetto con retroscritta dichiarazione di autenticità e indicazione della provenienza, recanti la sua firma".

- La dichiarazione di autenticità rilasciata dal commerciante, di fatto vale solo quale garanzia personale (del medesimo commerciante), assumendo a mio giudizio un valore di credibilità ed affidabilità vicino a quello di una autentica(peraltro sempre in misura relativa, in quanto tale dichiarazione non è un atto avente fede pubblica) solo se, tale commerciante, è l'artista, ovvero un soggetto autorizzato dall'artista, ovvero sono gli eredi (certo, astrattamente, sulla base della legge del 20/11/1971 nr.1062, chiunque può "autenticare": sfido qualunque archivio e qualunque potenziale acquirente, però, a "fidarsi" di una mia ipotetica autentica, se un domani mi "girasse", per sfizio, di commerciare in arte :D). Decisamente meglio PRETENDERE (ovvio, anche a pagamento) che lo stesso commerciante si procuri una "autentica" un filo più sicura.
 
Ultima modifica:
all'amico messinese:
in questo sito non è ammessa la pubblicità indebita
:no: :no: :no: :no:

invece gli interventi costruttivi come quelli di isola sono "meritori"
BRAVA!
:OK! :bow:


io mi limito ad aggiungere una postilla ed una nota di sconforto
a) le case d'asta serie, se richieste, e quelle ancora più serie, anche se non richieste,
allegano un certificato di autenticità
b) il "mercato" delle autentiche è un problema tutto nostrano
(dalle sentenze sul caso schifano ed altre mi par di capire che chiunque può certificare)
il problema è l'archiviatore "ufficiale" di turno
che le butta via se non interessano.....

la cosa essenziale è (all'estero)
1) l'origine dell'opera certificata e certificabile
2) la serietà dell'artista

spesso questi requisiti in Italia mancano perchè spesso questo è il paese dei furbi
anzi dei più furbi
e poi, come diceva Montanelli, ci si ritrova più fessi

Con un minimo di soddisfazione racconto una storiella
mi è arrivato questo
The Complete Postcard Art of Gilbert & George: Amazon.co.uk: Gilbert & George, Michael Bracewell: Books

costo 36€ compresa la spedizione
per circa 10 kili (non scherzo, l'ho pesato!) per i due volumi

DENTRO c'è TUTTA la loro opera in materia
(dopo i due volumi delle altre loro cose)

capisco che sono maniaci, ma i signori in questione hanno fotografato tutto quello
che hanno realizzato e messo in vendita

PROBLEMI FUTURI ZERO

con buona pace di archivisti e curatori eredità e beghe familiari
 
PS
per isola:
"scrivere con la sinistra è....."
 
009. to write is to draw | design is (not) dead

«Scrivere è disegnare. Le mie scritture sono tutte fatte con la sinistra, una mano che non sa scrivere, mostrano quindi anche una punta di sofferenza fisica, ma scrivere è un gran piacere. Ci sono parole che uccidono, parole che fanno un male tremendo, parole come sassi, parole leggerissime, parole reali come in numeri. Ma se vuoi veramente qualcosa mettilo per iscritto. E poi ci sono i colpi di pennello, dati con semplicità senza nessuna maestria, soprattutto colpi di rosso, è il primo colore»
 
forse è anche una bella citazione per ShTArt!

noi qui scriviamo
ma nel nostro piccolo piccolo
a modo nostro
facciamo arte







ed alle volte è meglio di tanta porcheria che si vede in giro
;)
 
quoto tutto OK! (anche la nota di sconforto :'(:'( )

... un sola precisazione, mi risulta che la legge 20 novembre 1971, n. 1062 sia stata abrogata (ad eccezione degli articoli 8, secondo comma, e 9) dal D.Lgs. n. 490 del 1999.
Il riferimento normativo esatto dovrebbe essere oggi l'articolo 64 del D.Lgs. n. 42, del 22.1.2004 e successive modifiche (meglio noto come Codice dei Beni Culturali) che dispone:

"Chiunque esercita l'attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d'antichità o di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l'obbligo di consegnare all'acquirente la documentazione che ne attesti l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime; ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull'autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto, è apposta su copia fotografica degli stessi."

... quindi a parte la serietà o meno del singolo intermediario, mercante o gallerista, ci sono dei precisi obblighi da rispettare (e far rispettare) ;)
 
Complimenti ragazzi/e:clap: Potremmo aprire il 3d dell'ombudsman...:D
 
quoto tutto OK! (anche la nota di sconforto :'(:'( )

... un sola precisazione, mi risulta che la legge 20 novembre 1971, n. 1062 sia stata abrogata (ad eccezione degli articoli 8, secondo comma, e 9) dal D.Lgs. n. 490 del 1999.
Il riferimento normativo esatto dovrebbe essere oggi l'articolo 64 del D.Lgs. n. 42, del 22.1.2004 e successive modifiche (meglio noto come Codice dei Beni Culturali) che dispone:

"Chiunque esercita l'attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d'antichità o di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l'obbligo di consegnare all'acquirente la documentazione che ne attesti l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime; ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull'autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto, è apposta su copia fotografica degli stessi."

... quindi a parte la serietà o meno del singolo intermediario, mercante o gallerista, ci sono dei precisi obblighi da rispettare (e far rispettare) ;)
:wall::mmmm::D
 
E Schifano ci cade sempre a fagiolo, nelle questioni di alta filosofia delle autentiche:D:D
... seppur qualcuno stia tuttora e con estrema tranquillità vendendo opere - autentiche - originali - certificate - dalla Signora Marieni:wall::wall::wall:... e continua a farlo senza che nessuno dica nulla :wall::wall::wall:... questione tipicamente italiana....
 
Ultima modifica:
tanto
a fronte di una condanna ci sono più di 100 affari andati in porto
vuoi mettere.....
 
come direbbe Iacchetti,
tanto nei ciapet qualcuno lo prende sempre, al di là delle sentenze:bye:
 
Per me basta estendere il falso (materiale) in atto privato alle autentiche con i rispettivi art. del codice penale

Art. 482.
Falsità materiale commessa dal privato.

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

Art. 485.
Falsità in scrittura privata.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.


Art. 486.
Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.

Oppure istituire un Registro o Albo Professionale di autenticatori (ma qui la vedo un po' più dura) ed ecco che invece ci sarebbero pure i presupposti di un falso in atto pubblico.... e poi ne vedremo delle belle:censored:

Art. 476.
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.
 
...sono circondato da avvocati....:bow:
 
PS
per isola:
"scrivere con la sinistra è....."

ma tu guarda.

questo lo feci un paio d'anni per un thread in arena dove si chiedeva a tutti di far vedere la loro bella grafia.
la mia non venne tanto bene perché da quando mi sono fracassato il polso sinistro la mia scrittura è diventata incerta, e devo arrangiarmi.

purtroppo non ho trovato il thread e non ho le prove, ma giuro sul bisky :D
 

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Vi racconto due aneddoti: c'erano due persone che rilasciavano perizie sul Maggiolini.Una delle due faceva riprodurre i Maggiolini da abili artigiani e le immetteva sul circuito. Una celebre gallerista di Milano, specializzata in manufatti liberty e deco, mise in vendita, consapevolmente, un quadro del 2000 spacciandolo per un altra epoca.
Alla fine anche la falsificazione è un'arte e finchè ci saranno persone che vogliono a tutti costi un'opera firmata prospererà.
 
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