I due articoli dello statuto oggetto della parte straordinaria dell'assemblea del 16 aprile
Articolo 9 - Assemblee degli Azionisti
L'Assemblea è convocata nella sede sociale o altrove, purché in Italia, nei casi e nei modi di legge, ed in ogni caso quella annuale ordinaria per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero ricorrendone i presupposti di legge, entro centottanta giorni. Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, la convocazione dell'Assemblea, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, è fatta a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altro membro del Consiglio all'uopo delegato o dal consiglio medesimo, con la pubblicazione, nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente, dell'avviso di convocazione, contenente le indicazioni previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
L'Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria si tengono normalmente a seguito di più convocazioni.
Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, dandone indicazione nell'avviso di convocazione, che sia l'Assemblea Ordinaria, sia quella Straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione. In caso di unica convocazione si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge.
Articolo 16 - Poteri del Consiglio di Amministrazione e rappresentanza legale
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali - ivi compresi quelli di consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi sia totali che parziali, nonché fare e cancellare trascrizioni e annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti cui le dette iscrizioni, trascrizioni e annotamenti si riferiscono - esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'Assemblea degli Azionisti.
Ai sensi dell'art. 2365, 2° comma, del Codice Civile, sono, altresì, attribuiti alla competenza del Consiglio di Amministrazione:
- le deliberazioni, ai sensi degli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile, concernenti la fusione per incorporazione di una o più società delle quali si possiedono tutte le azioni o le quote o delle quali si possiede almeno il novanta per cento delle azioni o delle quote;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali Amministratori hanno la rappresentanza della società;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
Ai sensi dell'articolo 2410 primo comma del Codice Civile l'emissione di obbligazioni è deliberata dagli Amministratori.
Il Consiglio di Amministrazione, e i suoi eventuali organi delegati, hanno inoltre facoltà di compiere, senza necessità di autorizzazione dell'Assemblea, tutti gli atti e le operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, dalla comunicazione con cui la decisione o il sorgere dell'obbligo di promuovere l'offerta sono stati resi pubblici sino alla chiusura o decadenza dell'offerta stessa.
Il Consiglio di Amministrazione, e i suoi eventuali organi delegati, hanno inoltre facoltà di attuare decisioni, non ancora attuate in tutto o in parte e che non rientrano nel corso normale delle attività della Società, prese prima della comunicazione di cui sopra e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.
La rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché l'uso della firma sociale, sono affidati al Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltre che disgiuntamente tra loro, a ciascuno dei Vice Presidenti e degli Amministratori Delegati, che il Consiglio di Amministrazione potrà nominare a norma dell'art. 2381 del Codice Civile.