La prima "condanna" arriva da CONSOB...
Delibera n. 22374, 22 giugno 2022
Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti di Marco Astorri, Guido Cicognani, Vittorio Folla, Gianni Lorenzoni, Pasquale Buonpensiere, Gianfranco Capodaglio, Giuseppe Magni, Vittorio Agostini, Gianni Bendandi e Alberto Rosa per violazione dell'art. 187-ter del d.lgs. n. 58/1998 e dell'art. 15 del regolamento (UE) n. 596/2014, nonché nei confronti di BIO-ON s.p.a., in fallimento, a titolo di responsabilità solidale e ai sensi dell'art. 187-quinquies del d.lgs. n. 58/1998 e di PWC s.p.a. e EY s.p.a., a titolo di responsabilità solidale
Link al Bollettino CONSOB
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
ha contestato a:
- Marco Astorri
A] l'illecito previsto dall'art. 187-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, in concorso con Guido Cicognani, Vittorio Folla, Gianni Lorenzoni, Pasquale Buonpensiere, Gianfranco Capodaglio, Giuseppe Magni e Vittorio Agostini con riferimento alla diffusione di informazioni false relative all'iscrizione di Ricavi verso B-Plastic e Seci per cessione di licenze, attraverso la pubblicazione:
- del bilancio consolidato del Gruppo Bio-On al 31 dicembre 2015, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione di Bio-On il 30 marzo 2016,
- del comunicato del 30 marzo 2016 relativo all'approvazione del bilancio consolidato del Gruppo Bio-On al 31 dicembre 2015 da parte del Consiglio di Amministrazione di Bio-On;
B] l'illecito previsto dall'art. 187-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998 e dagli artt. 12, par. 1, lett. c), e 15 del Regolamento (UE) n. 596/2014, in concorso con Guido Cicognani, Vittorio Folla, Gianni Lorenzoni, Pasquale Buonpensiere, Gianfranco Capodaglio, Giuseppe Magni e Vittorio Agostini con riferimento alla
diffusione di informazioni false relative all'iscrizione nel 2015 di Ricavi verso B-Plastic e Seci per cessione di licenze, attraverso la pubblicazione: o del bilancio consolidato del Gruppo Bio-On al 31 dicembre 2016, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione di Bio-On il 30 marzo 2017,
- del comunicato del 30 marzo 2017 relativo all'approvazione del bilancio consolidato del Gruppo Bio-On al 31 dicembre 2016 da parte del Consiglio di Amministrazione di Bio-On;
C] l'illecito previsto dall'art. 187-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998 e dagli artt. 12, par. 1, lett. c), e 15 del Regolamento (UE) n. 596/2014, in concorso con Guido Cicognani, Vittorio Folla, Gianni Lorenzoni, Pasquale Buonpensiere, Gianfranco Capodaglio, Giuseppe Magni e Vittorio Agostini con riferimento alla diffusione di informazioni false relative all'iscrizione nel 2015 di Ricavi verso B-Plastic e Seci per cessione di licenze e all'iscrizione di Ricavi verso [… omissis…] e Bio-Arvand, attraverso la pubblicazione:
- del bilancio consolidato del Gruppo Bio-On al 31 dicembre 2017, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione di Bio-On il 30 marzo 2018,
- del comunicato del 31 marzo 2018 relativo all'approvazione del bilancio consolidato del Gruppo Bio-On al 31 dicembre 2017 da parte del Consiglio di Amministrazione di Bio-On;
D] l'illecito previsto dall'art. 187-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998 e dagli artt. 12, par. 1, lett. c), e 15 del Regolamento (UE) n. 596/2014, in concorso con Guido Cicognani, Vittorio Folla, Gianni Lorenzoni, Pasquale Buonpensiere, Gianfranco Capodaglio, Giuseppe Magni e Vittorio Agostini con riferimento alla diffusione di informazioni false relative all'iscrizione nel 2015 di Ricavi verso B-Plastic e Seci per cessione di licenze, all'iscrizione nel 2017 di Ricavi verso [… omissis…] e Bio-Arvand, all'
errata classificazione delle partecipazioni in U-Coat, AMT Labs, Aldia, Liphe, Eloxel e Zeropack, all'iscrizione di Ricavi verso Taif, all'errata contabilizzazione delle Attività per imposte anticipate e ai mancati accantonamenti a Fondi per rischi ed oneri, attraverso la pubblicazione:
- del bilancio consolidato del Gruppo Bio-On al 31 dicembre 2018, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione di Bio-On il 30 marzo 2019,
- del comunicato del 30 marzo 2019 relativo all'approvazione del bilancio consolidato del Gruppo Bio-On al 31 dicembre 2018 da parte del Consiglio di Amministrazione di Bio-On;
E] l'illecito previsto dall'art. 187-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998 e dagli artt. 12, par. 1, lett. c), e 15 del Regolamento (UE) n. 596/2014, in concorso con Guido Cicognani, Vittorio Folla, Gianni Lorenzoni, Pasquale Buonpensiere, Gianfranco Capodaglio, Giuseppe Magni e Vittorio Agostini con riferimento alla diffusione di informazioni false relative all'iscrizione nel 2015 di Ricavi verso B-Plastic e Seci per cessione di licenze, all'iscrizione nel 2017 di Ricavi verso [… omissis…] e Bio-Arvand, all'errata classificazione delle partecipazioni in U-Coat, AMT Labs, Aldia, Liphe, Eloxel e Zeropack, all'iscrizione di Ricavi verso Taif, all'errata contabilizzazione delle Attività per imposte anticipate e ai mancati accantonamenti a Fondi per rischi ed oneri, attraverso la pubblicazione:
- del bilancio consolidato del Gruppo Bio-On al 30 giugno 2019, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione di Bio-On il 30 settembre 2019,
- del comunicato del 1° ottobre 2019 relativo all'approvazione del bilancio consolidato del Gruppo Bio-On al 30 giugno 2019 da parte del Consiglio di Amministrazione di Bio-On;
F] l'illecito previsto dall'art. 187-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998 e dagli artt. 12, par. 1, lett. c), e 15 del Regolamento (UE) n. 596/2014 con riferimento alla diffusione di
informazioni false o fuorvianti attraverso la pubblicazione dei comunicati del:
- 24 marzo 2016 circa la collaborazione con Italeri S.p.A.;
- 14 aprile 2016 circa la collaborazione con Tampere University of Technology Finlandia;
- 19 settembre 2016 circa l'utilizzazione della bio plastica per la diagnosi e la cura dei tumori;
- 22 dicembre 2016 circa la sigla del contratto multi-licenza del valore di 55 milioni di euro;
- 5 giugno 2017 circa la "rivoluzionaria tecnologia per eliminare l'inquinamento di petrolio in mare in tre settimane";
- 2 maggio 2018 circa la collaborazione con Italeri S.p.A. nelle applicazioni a base del Minerv Supertoys;
- 6 agosto 2018 circa l'entrata in esercizio del nuovo impianto produttivo di Castel San Pietro Terme;
- 10 settembre 2018 circa la possibilità di utilizzare l'olio esausto come materia prima per la produzione di PHA;
- 3 giugno 2019 circa la possibilità di sostituire la triacetina con liquido polimerico prodotto da Bio-On;
[...]
D E L I B E R A:
A. nei confronti di Marco Astorri, nato a Bentivoglio (BO) il 26 febbraio 1969 e […omissis…], sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:
- sanzione pecuniaria di euro 210.000,00, pari alla sanzione di euro 120.000,00 per la violazione più grave, aumentata complessivamente, per effetto del cumulo giuridico, di euro 90.000,00, della quale è al medesimo contestualmente ingiunto il pagamento;
- sanzione interdittiva accessoria di ventuno mesi, pari alla sanzione interdittiva di 10 mesi per la violazione più grave, aumentata complessivamente, per effetto del cumulo giuridico, di 11 mesi;
B. nei confronti di Guido Cicognani, nato a Chatou (Francia) il 31 dicembre 1951 e […omissis…], sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:
- sanzione pecuniaria di euro 190.000,00, pari alla sanzione di euro 120.000,00 per la violazione più grave, aumentata complessivamente, per effetto del cumulo giuridico, di euro 70.000,00, della quale è al medesimo contestualmente ingiunto il pagamento;
- sanzione interdittiva accessoria di diciannove mesi, pari alla sanzione interdittiva di 10 mesi per la violazione più grave, aumentata complessivamente, per effetto del cumulo giuridico, di 9 mesi;
C. nei confronti di Vittorio Folla, nato a Milano il 27 aprile 1957 […omissis…], sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:
- sanzione pecuniaria di euro 180.000,00, pari alla sanzione di euro 120.000,00 per la violazione più grave, aumentata complessivamente, per effetto del cumulo giuridico, di euro 60.000,00, della quale è al medesimo contestualmente ingiunto il pagamento;
- sanzione interdittiva accessoria di diciotto mesi, pari alla sanzione interdittiva di 10 mesi per la violazione più grave, aumentata complessivamente, per effetto del cumulo giuridico, di 8 mesi;
D. nei confronti di Gianni Lorenzoni, nato a Bologna il 29 dicembre 1938 e […omissis…], sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:
- sanzione pecuniaria di euro 140.000,00, pari alla sanzione di euro 90.000,00 per la violazione più grave, aumentata complessivamente, per effetto del cumulo giuridico, di euro 50.000,00, della quale è al medesimo contestualmente ingiunto il pagamento;
- sanzione interdittiva accessoria di tredici mesi, pari alla sanzione interdittiva di 7 mesi per la violazione più grave, aumentata complessivamente, per effetto del cumulo giuridico, di 6 mesi;
E. nei confronti di Pasquale Buonpensiere, nato a Bologna il 23 maggio 1964 e […omissis…], sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:
- sanzione pecuniaria di euro 170.000,00, pari alla sanzione di euro 120.000,00 per la violazione più grave, aumentata complessivamente, per effetto del cumulo giuridico, di euro 50.000,00, della quale è al medesimo contestualmente ingiunto il pagamento;
- sanzione interdittiva accessoria di sedici mesi, pari alla sanzione interdittiva di 10 mesi per la violazione più grave, aumentata complessivamente, per effetto del cumulo giuridico, di 6 mesi;
F. nei confronti di Gianfranco Capodaglio, nato a Roma il 13 aprile 1946 e […omissis…], sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:
- sanzione pecuniaria di euro 170.000,00, pari alla sanzione di euro 120.000,00 per la violazione più grave, aumentata complessivamente, per effetto del cumulo giuridico, di euro 50.000,00, della quale è al medesimo contestualmente ingiunto il pagamento;
- sanzione interdittiva accessoria di sedici mesi, pari alla sanzione interdittiva di 10 mesi per la violazione più grave, aumentata complessivamente, per effetto del cumulo giuridico, di 6 mesi;
G. nei confronti di Giuseppe Magni, nato a Bazzano (BO) il 10 settembre 1951 e […omissis…], sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:
- sanzione pecuniaria di euro 130.000,00, pari alla sanzione di euro 90.000,00 per la violazione più grave, aumentata complessivamente, per effetto del cumulo giuridico, di euro 40.000,00, della quale è al medesimo contestualmente ingiunto il pagamento;
- sanzione interdittiva accessoria di dodici mesi, pari alla sanzione interdittiva di 7 mesi per la violazione più grave, aumentata complessivamente, per effetto del cumulo giuridico, di 5 mesi;
H. nei confronti di Vittorio Agostini, nato a Roma il 25 febbraio 1939 e […omissis…], sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:
- sanzione pecuniaria di euro 130.000,00, pari alla sanzione di euro 90.000,00 per la violazione più grave, aumentata complessivamente, per effetto del cumulo giuridico, di euro 40.000,00, della quale è al medesimo contestualmente ingiunto il pagamento;
- sanzione interdittiva accessoria di dodici mesi, pari alla sanzione interdittiva di 7 mesi per la violazione più grave, aumentata complessivamente, per effetto del cumulo giuridico, di 5 mesi;
I. nei confronti di Gianni Bendandi, nato a Ravenna il 13 giugno 1968 e […omissis…], sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:
- sanzione pecuniaria di euro 60.000,00, pari alla sanzione di euro 40.000,00 per la violazione più grave, aumentata per effetto del cumulo giuridico, di euro 20.000,00, della quale è al medesimo contestualmente ingiunto il pagamento;
- sanzione interdittiva accessoria di sette mesi, pari alla sanzione interdittiva di 4 mesi per la violazione più grave, aumentata per effetto del cumulo giuridico, di 3 mesi;
J. nei confronti di Alberto Rosa, nato a Bologna il 17 gennaio 1965 e […omissis…], sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:
- sanzione pecuniaria di euro 110.000,00, pari alla sanzione di euro 80.000,00 per la violazione più grave, aumentata per effetto del cumulo giuridico, di euro 30.000,00, della quale è al medesimo contestualmente ingiunto il pagamento;
- sanzione interdittiva accessoria di undici mesi, pari alla sanzione interdittiva di 7 mesi per la violazione più grave, aumentata per effetto del cumulo giuridico, di 4 mesi;
K. Bio-On S.p.A. in fallimento, con sede in San Giorgio di Piano (BO), via Dante Alighieri 7/B:
- ai sensi dell'art. 6, comma 3, della L. n. 689/1981, risponde in solido con Marco Astorri, Guido Cicognani, Vittorio Folla, Gianni Lorenzoni, Pasquale Buonpensiere, Gianfranco Capodaglio, Giuseppe Magni e Vittorio Agostini per il pagamento delle predette sanzioni amministrative pecuniarie di euro 1.320.000,00, di cui alla medesima è contestualmente ingiunto il pagamento;
- ai sensi dell'art. 187-quinquies, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 58/1998, alla Società è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di in euro 180.000,00 pari alla sanzione di euro 120.000,00 per la violazione più grave, aumentata complessivamente, per effetto del cumulo giuridico, di euro 60.000,00, di cui alla medesima è contestualmente ingiunto il pagamento, per la sopra indicata violazione compiuta nel suo interesse da Marco Astorri, Guido Cicognani, Vittorio Folla, Gianni Lorenzoni, Pasquale Buonpensiere, Gianfranco Capodaglio, Giuseppe Magni e Vittorio Agostini;
L. PwC S.p.A., con sede in Milano, piazza delle Tre Torri 2, risponde in solido, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della L. n. 689/1981, con Gianni Bendandi per il pagamento della predetta sanzione amministrativa pecuniaria di euro 60.000,00, di cui alla medesima è contestualmente ingiunto il pagamento;
M. EY S.p.A., con sede in Milano, via Meravigli 12, risponde in solido, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della L. n. 689/1981, con Alberto Rosa per il pagamento della predetta sanzione amministrativa pecuniaria di euro 110.000,00, di cui alla medesima è contestualmente ingiunto il pagamento.