In realtà la questione più importante sarebbe leggere il contratto concluso con le parti.
Questo tipo di contratto, che si stipula direttamente tra le parti, normalmente ha tutta una serie di clausole che prevedono spesso cosa succede in caso di impossibilità a consegnare (restituire in questo caso) i titoli, per esempio, prendendo un contratto standard di prestito titoli italiano:
Vedi l'allegato 2942541
Al momento il prestatore dei titoli ha ricevuto un compenso per il prestito titoli effettuato sotto forma di tasso di interesse sino a quando l'azione non è stata delistata (e non era basso a quando ricordo il tasso). Probabilmente il prestatore quindi ad oggi, rispetto ad altri azionisti, ha avuto un vantaggio.
Il tasso viene normalmente conteggiato sul valore medio di mercato nei 30 giorni precedenti quindi chi è short dal momento in cui il titolo non viene più rilevato smette di pagare il tasso.
Poi se il contratto è stato stipulato all'estero tra operatori esteri valgono le norme del foro competente del contratto.
Il fatto che le posizioni siano ancora riportate penso sia un banale corto-circuito amministrativo per il quale il delisting e la procedura concorsuale in corso impediscono la chiusura tecnica del contratto di prestito e per conseguenza non avviene la cancellazione. Se non avvengono ulteriori nuovi fatti ad un certo punto Consob cancellerà le posizioni.