Bonus mobili

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No, il bonus mobili è solo con il bonus casa al 50%


Comunque la guida dell'Agenzia delle Entrate a me non ha chiarito molto (con ogni probabilità per via delle mie limitate capacità di comprendonio).

In caso di sostituzione infissi, scrivono:

Pag. 4:

"I lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni) non danno diritto al bonus."


Poi a pag. 5:

ESEMPI DI LAVORI SU SINGOLI APPARTAMENTI O PARTI CONDOMINIALI CHE DANNO DIRITTO AL BONUS

Manutenzione straordinaria:
- installazione di ascensori e scale di sicurezza
- realizzazione dei servizi igienici
- sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso



Io ho sostituito gli infissi passando da legno "marcio" di 40 fa al pvc più costoso beneficiando dell'Ecobonus al 50%; e l'installatore mi ha detto che non ho diritto al bonus mobili. Ha ragione?


 
si, il condizionatore traina il bonus mobili.
anche con carta di credito è ok, ma siccome non costa nulla fare il bonifico parlante suggerirei sempre di andare con quello..
anche il semplice acquisto senza nessuna pratica di ristrutturazione aperta?
 
Comunque la guida dell'Agenzia delle Entrate a me non ha chiarito molto (con ogni probabilità per via delle mie limitate capacità di comprendonio).

In caso di sostituzione infissi, scrivono:

Pag. 4:

"I lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni) non danno diritto al bonus."


Poi a pag. 5:

ESEMPI DI LAVORI SU SINGOLI APPARTAMENTI O PARTI CONDOMINIALI CHE DANNO DIRITTO AL BONUS

Manutenzione straordinaria:
- installazione di ascensori e scale di sicurezza
- realizzazione dei servizi igienici
- sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso



Io ho sostituito gli infissi passando da legno "marcio" di 40 fa al pvc più costoso beneficiando dell'Ecobonus al 50%; e l'installatore mi ha detto che non ho diritto al bonus mobili. Ha ragione?



no che non ha ragione!
tant'è che se fai la pratica enea, l'unico dato che ti richiedono è proprio il materiale dell'infisso sostituito e la trasmittanza, per certificare che hai fatto il salto di qualità....
se sostituivi l'infisso con un altro in legno marcio no, sostituendolo come hai fatto tu si che hai diritto al bonus 50% e al bonus mobili
 
anche il semplice acquisto senza nessuna pratica di ristrutturazione aperta?

assolutamente sì.
anche a me è sempre sembrato aberrante da quando lo lessi la prima volta 3 anni fa, ma ogni anno è stato sempre chiaramente confermato...quindi andate sereni
anche perchè.....perchè mai bisognerebbe aprire una CILA per installare un condizionatore?

ricordo poi che ogni installatore deve essere ormai certificato F-GAS e quando installa la macchina la deve registrare al catasto regionale degli impianti....quindi cmq l'installazione è "tracciata"....
ma non si traccia con una CILA ecco....cosa gliene frega all'ufficio tecnico del comune se installi un condizionatore...
 
no che non ha ragione!
tant'è che se fai la pratica enea, l'unico dato che ti richiedono è proprio il materiale dell'infisso sostituito e la trasmittanza, per certificare che hai fatto il salto di qualità....
se sostituivi l'infisso con un altro in legno marcio no, sostituendolo come hai fatto tu si che hai diritto al bonus 50% e al bonus mobili


La pratica Enea me la fa (dovrebbe fare) l'installatore.

Quindi gli devo chiedere "l'incartamento" e acquistare i mobili che mi servono (aspettando l'anno nuovo visto che gli infissi sono in sostituzione entro quest'anno) potendo poi usufruire del bonus mobili senza tante preoccupazioni?

Lui mi aveva detto che il bonus mobili non veniva riconosciuto in caso di Ecobonus, e che per vederlo invece riconosciuto occorre fare Scia, muratori al lavoro e altre questioni.

:mmmm:
 
La pratica Enea me la fa (dovrebbe fare) l'installatore.

Quindi gli devo chiedere "l'incartamento" e acquistare i mobili che mi servono (aspettando l'anno nuovo visto che gli infissi sono in sostituzione entro quest'anno) potendo poi usufruire del bonus mobili senza tante preoccupazioni?

Lui mi aveva detto che il bonus mobili non veniva riconosciuto in caso di Ecobonus, e che per vederlo invece riconosciuto occorre fare Scia, muratori al lavoro e altre questioni.

:mmmm:

il bonus mobili NON è previsto con l'ecobonus al 65%.
tra l'altro, c'è Ecobonus sia al 50% che al 65%...dipende dall'intervento..
ma nel momento che ormai da qualche anno di fatto gli infissi vanno quasi sempre al 50% non c'è differenza a farli rientrare come "bonus casa" rispetto a "ecobonus"...tanto sempre 50% è...
tant'è che nella linea guida ADE nelle FAQ finali del documento c'è scritto che gli interventi al 65% non sono compatibili co il bonus mobili...ma senza mai citare espressamente l'ecobonus...

pertanto dato che la differenza a questo punto la fa solo il bonifico parlante, fai il pagamento come "restaurazione del patrimonio edilizio" (ovvero il bonus casa) e sei a posto
e quando ti fanno l'enea che te la facciano come bonus casa e non eco bonus

anche se secondo me (ma qui non ho carte AdE a supporto di quello che sto per dire) al legislatore importa che tu non intaschi il bonus al 65% + bonus mobili.... se di ecobonus sei andato al 50% allora probabilmente potrai portarti dietro anche tu il bonus mobili come chi fa il bonus casa...

cmq taglia la testa al toro e vai di bonifico bonus casa...
che il bonus mobili si veda solo con la scia è una scemata.

i mobili devi acquistarli almeno un giorno dopo dall'inizio dell'intervento che traina il bonus mobili.
quindi ad esempio se il 2 dicembre hai una fattura degli infissi, allora dal 3 dicembre puoi acquistare i mobili e detrarli l'anno prossimo. non importa se paghi le finestra prima o dopo dei mobili, l'importante è che ci sia almeno la fattura delle finestre che sia antecedente quella dei mobili.
ti conviene acquistare i mobili già quest anno dato che dall'anno prossimo diminuisce l'importo detraibili per i mobili
 
il bonus mobili NON è previsto con l'ecobonus al 65%.
tra l'altro, c'è Ecobonus sia al 50% che al 65%...dipende dall'intervento..
ma nel momento che ormai da qualche anno di fatto gli infissi vanno quasi sempre al 50% non c'è differenza a farli rientrare come "bonus casa" rispetto a "ecobonus"...tanto sempre 50% è...
tant'è che nella linea guida ADE nelle FAQ finali del documento c'è scritto che gli interventi al 65% non sono compatibili co il bonus mobili...ma senza mai citare espressamente l'ecobonus...

pertanto dato che la differenza a questo punto la fa solo il bonifico parlante, fai il pagamento come "restaurazione del patrimonio edilizio" (ovvero il bonus casa) e sei a posto
e quando ti fanno l'enea che te la facciano come bonus casa e non eco bonus

anche se secondo me (ma qui non ho carte AdE a supporto di quello che sto per dire) al legislatore importa che tu non intaschi il bonus al 65% + bonus mobili.... se di ecobonus sei andato al 50% allora probabilmente potrai portarti dietro anche tu il bonus mobili come chi fa il bonus casa...

cmq taglia la testa al toro e vai di bonifico bonus casa...
che il bonus mobili si veda solo con la scia è una scemata.

i mobili devi acquistarli almeno un giorno dopo dall'inizio dell'intervento che traina il bonus mobili.
quindi ad esempio se il 2 dicembre hai una fattura degli infissi, allora dal 3 dicembre puoi acquistare i mobili e detrarli l'anno prossimo. non importa se paghi le finestra prima o dopo dei mobili, l'importante è che ci sia almeno la fattura delle finestre che sia antecedente quella dei mobili.
ti conviene acquistare i mobili già quest anno dato che dall'anno prossimo diminuisce l'importo detraibili per i mobili


Che casino! :D

Un primo bonifico di "caparra" (50% dell'importo della fattura, dove è indicato "Ecobonus 50%") l'ho già fatto il mese scorso, e mi hanno fatto mettere nella causale "Riqualificazione energetica Art. 1 dai comma 344 al 347 della Legge 296/2006".

Poi dovrei farne un altro per il 40% dell'importo della fattura "A MERCE PRONTA", e l'ultimo del 10% a fine lavori.

La causale alternativa, da quello che vedo possibile nel mio home banking così come nel foglio che mi ha dato la segretaria della ditta degli infissi, sarebbe stata "Riqualificazione edilizia Art. 16 bis TUIR".

Quindi mi hanno indicato male ed io ho fatto una cavolata?

L'installazione degli infissi me la dovrebbero fare a metà dicembre. Potrei già andare domani eventualmente ad acquistare i mobili (dovrei comunque aspettare fine mese perché al momento non ho i fondi) dato che sotto Natale ho paura di trovare un gran caos di gente?

In ogni caso non ho in programma di fare un acquisto di mobili "esagerato" (quindi, se ho ben capito, non mi impatterebbe il fatto che dall'anno prossimo l'importo detraibile sia più basso), ma se posso avere uno "sconto" del 50% schifo non mi fa.

Oh, comunque grazie infinite per la pazienza e la competenza che stai dimostrando!

:flower:
 
La causale alternativa, da quello che vedo possibile nel mio home banking così come nel foglio che mi ha dato la segretaria della ditta degli infissi, sarebbe stata "Riqualificazione edilizia Art. 16 bis TUIR".

è esattamente quello il bonifico che andrebbe fatto per trainare poi il bonus mobili.
è il bonifico parlante per le ristrutturazioni e per il bonus casa 50%.

sicuramente ormai ti tocca continuare a pagare con il bonifico parlante dell'ecobonus che è appunto quello della riqualificazione energetica...
non mi sento di dirti come procedere ora....tecnicamente ecobonus e bonus mobili sono incompatibili....

ti potrei dire in dichiarazione 730 di imputare i costi delle finestre al rigo E41 al posto del rigo E61.....però non sarebbe la sua ecco....

onestamente su ste cose è il fornitore che dovrebbe essere scafato e far presente ste robe all'inizio...
 
Comunque, cercando di capire cosa dice la normativa, da quello che capisco io, sto benedetto bonus mobili si applica anche in caso di interventi

"relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia"


Articolo 16 bis, comma 1, lettera h, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

https://www.normattiva.it/uri-res/N...pubblica:decreto:1986-12-22;917~art16bis-com1


Articolo 11, comma 1, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83

DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83 - Normattiva


Articolo 16, comma 2, del decreto legge 04 giugno 2013, n.63

DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63 - Normattiva


Quindi, anche con bonifico di "Riqualificazione energetica", ammesso che si abbia un "corretto incartamento" che certifica il reale risparmio energetico fornito dall'installatore, ritengo si possa avere diritto al bonus mobili.




 
assolutamente sì.
anche a me è sempre sembrato aberrante da quando lo lessi la prima volta 3 anni fa, ma ogni anno è stato sempre chiaramente confermato...quindi andate sereni
anche perchè.....perchè mai bisognerebbe aprire una CILA per installare un condizionatore?

ricordo poi che ogni installatore deve essere ormai certificato F-GAS e quando installa la macchina la deve registrare al catasto regionale degli impianti....quindi cmq l'installazione è "tracciata"....
ma non si traccia con una CILA ecco....cosa gliene frega all'ufficio tecnico del comune se installi un condizionatore...
immagino che il condizionatore acquistato debba andare a sostituire un dispositivo meno efficente.....o può essere un dispositivo "aggiuntivo" all'impiantistica domestica?
 
Comunque, cercando di capire cosa dice la normativa, da quello che capisco io, sto benedetto bonus mobili si applica anche in caso di interventi

"relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici


Dalla Circolare del 21/05/2014 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa


5. ACQUISTO mobili ed elettrodomestici

5.1 Interventi che consentono la fruizione del bonus

D. Nelle Istruzioni alla compilazione del modello 730/2014 è previsto che la detrazione spetta solo se sono state sostenute spese dal 26 giugno 2012 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio elencati nella circolare n. 29/E del 2013. Si chiede di conoscere se gli interventi relativi al risparmio energetico (attuale lett. h dell'art. 16-bis, comma 1, del TUIR) possano essere annoverati tra gli interventi di "manutenzione straordinaria", e se anche altri interventi di cui all'art. 16-bis, comma 1, del TUIR, possano essere "riqualificati" ed a quali condizioni.


R. Si conferma che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che costituiscono il presupposto per l'ulteriore detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici sono quelli elencati al paragrafo 3.2 della circolare n. 29/E del 2013, ossia quelli previsti ai commi 1, lettere a), b) e c), e 3 dell'art. 16-bis del TUIR. Gli altri interventi previsti dall'art. 16-bis del TUIR consentono di fruire anche dell'ulteriore detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, a condizione che i medesimi interventi, per le loro particolari caratteristiche, siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi sopraindicati.

Per quanto riguarda lo specifico quesito sul risparmio energetico, si ricorda che gli interventi edilizi che costituiscono il presupposto del bonus mobili includono quelli di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia riguardanti singole unità abitative, e che gli interventi finalizzati al risparmio energetico di cui alla lettera h) del comma 1 dell'art. 16-bis del TUIR possono essere effettuati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette.

Gli interventi finalizzati al risparmio energetico, per consentire di accedere al bonus mobili, devono potersi configurare quanto meno come interventi di "manutenzione straordinaria", ove effettuati su singole unità immobiliari residenziali.


Sul punto si fa presente che, secondo l'art. 3, comma 1, lett. b), del DPR n. 380 del 2001 (Testo unico dell'edilizia), per "interventi di manutenzione straordinaria" si intendono "le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;".

Con circolare n. 57/E del 1998, par. 3.4, è stato affermato che "La manutenzione straordinaria si riferisce ad interventi, anche di carattere innovativo, di natura edilizia ed impiantistica finalizzati a mantenere in efficienza ed adeguare all'uso corrente l'edificio e le singole unità immobiliari, senza alterazione della situazione planimetrica e tipologica preesistente, e con il rispetto della superficie, della volumetria e della destinazione d'uso. La categoria di intervento corrisponde quindi al criterio della innovazione nel rispetto dell'immobile esistente".

.........

Fatta salva l'assimilazione alla manutenzione straordinaria degli interventi previsti dalla disposizione da ultimo richiamata, negli altri casi dovrà essere valutata la riconducibilità degli interventi finalizzati al risparmio energetico di cui alla lett. h) del comma 1 dell'art. 16-bis del TUIR, alla manutenzione straordinaria (o alle altre categorie ammissibili), tenendo conto che gli interventi sugli impianti tecnologici diretti a sostituirne componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente, rispondono al criterio dell'innovazione (circolare n. 57/E del 1998) e sono tendenzialmente riconducibili alla manutenzione straordinaria.


https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id={55F607FA-C5E1-424D-91B7-C64A0A28AC32}


===============================================


Nella Circolare n. 57/E del 1998 due volte richiamata, si legge che:


Di seguito si riporta la nozione di ogni categoria di intervento con una elencazione esemplificativa
dei lavori ammissibili.

Manutenzione ordinaria (lett. a), art. 31, legge n.457/1978).

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le
opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici
e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti
tecnologici esistenti.

Dalla definizione di legge sopra riportata si deduce che gli interventi
di manutenzione ordinaria riguardano le operazioni di rinnovo o di
sostituzione degli elementi esistenti di finitura degli edifici, nonche' tutti
gli interventi necessari per mantenere in efficienza gli impianti tecnologici,
con materiali e finiture analoghi a quelli esistenti. Caratteristica della

manutenzione ordinaria è il mantenimento degli elementi di finitura e degli
impianti tecnologici, attraverso opere sostanzialmente di riparazione

dell'esistente.
A titolo esemplificativo, sono ricompresi nella manutenzione ordinaria i

seguenti interventi:
- la sostituzione integrale o parziale di pavimenti e le relative opere di
finitura e conservazione;

- la riparazione di impianti per servizi accessori (impianto idraulico,
impianto per lo smaltimento delle acque bianche e nere);

- rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni senza modifiche dei
preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori;

- rifacimento intonaci interni e tinteggiatura;
- rifacimento pavimentazioni esterne e manti di copertura senza modifiche ai
materiali;

- sostituzione tegole e altre parti accessorie deteriorate per smaltimento
delle acque, rinnovo delle impermeabilizzazioni;

- riparazioni balconi e terrazze e relative pavimentazioni;
- riparazione recinzioni;
- sostituzione di elementi di impianti tecnologici;
- sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza
modifica della tipologia di infisso;


Manutenzione straordinaria (lett. b), art. 31, legge n.457/1978).

Gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano le opere e le
modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli
edifici, nonche' per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e
tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole
unita' immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d'uso.
La manutenzione straordinaria si riferisce ad interventi, anche di
carattere innovativo, di natura edilizia ed impiantistica finalizzati a
mantenere in efficienza ed adeguare all'uso corrente l'edificio e le singole
unita' immobiliari, senza alterazione della situazione planimetrica e
tipologica preesistente, e con il rispetto della superficie, della volumetria
e della destinazione d'uso. La categoria di intervento corrisponde quindi al
criterio della innovazione nel rispetto dell'immobile esistente.
A titolo esemplificativo, sono ricompresi nella manutenzione

straordinaria i seguenti interventi:
- sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con
modifica di materiale o tipologia di infisso;
- realizzazione ed adeguamento di opere accessorie e pertinenziali che non
comportino aumento di volumi o di superfici utili, realizzazione di volumi
tecnici, quali centrali termiche, impianti di ascensori, scale di sicurezza,
canne fumarie;

- realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari senza
alterazione dei volumi e delle superfici;

- realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema
distributivo delle unita' immobiliari e dell'edificio;

- consolidamento delle strutture di fondazione e in elevazione;
- rifacimento vespai e scannafossi;
- sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote d'imposta;
- rifacimento di scale e rampe;
- realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate;
- sostituzione solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti;
- sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell'unita'
immobiliare;

- realizzazione di elementi di sostegno di singole parti strutturali;
- interventi finalizzati al risparmio energetico;

Documentazione Economica e Finanziaria - Dettaglio Parte
 
Ultima modifica:
immagino che il condizionatore acquistato debba andare a sostituire un dispositivo meno efficente.....o può essere un dispositivo "aggiuntivo" all'impiantistica domestica?

Qui si entra come sempre nel gioco delle interpretazioni.... Cmq di fatto deve essere o un impianto che ne sostituisce uno vetusto non dotato di pompa di calore, oppure un nuovo impianto laddove prima non ci fosse nulla.... Se già hai un impianto efficiente con pompa di calore, e aggiungi un motore e uno split solo per agganciare il bonus mobili allora la risposta è no... Però ovviamente non è che trovi una FAQ identica nelle linee guida ade.... Anche perché chi è che andrebbe a porla in questo modo....
 
Ripropongo qua magari qualcuno legge

Mi sono ricordato ora che nel 2021 avevo acquistato e fatto installare un climatizzatore senza fare ristrutturazioni in casa, ma non ho richiesto il rimborso nel 730 2022.

Posso farlo ora, non avedo ancora presentato dichiarazione redditi 2023? Non è mai stata fatta comunicazione a Enea (che da quanto ho capito non era obbligatoria).
 
Ripropongo qua magari qualcuno legge

Mi sono ricordato ora che nel 2021 avevo acquistato e fatto installare un climatizzatore senza fare ristrutturazioni in casa, ma non ho richiesto il rimborso nel 730 2022.

Posso farlo ora, non avedo ancora presentato dichiarazione redditi 2023? Non è mai stata fatta comunicazione a Enea (che da quanto ho capito non era obbligatoria).
Detrarre il costo del condizionatore intendi? Si puoi farlo, per le quote residue però..
 
Detrarre il costo del condizionatore intendi? Si puoi farlo, per le quote residue però..

Grazie Quindi inserisco un decimo del 50% in questa dichiarazione e poi mi rimangono altri 8 decimi per i prossimi 8 anni?
Ho solo comprato e fatto installare condizionatore, non ho fatto altri lavori. Si chiama bonus mobili?
 
Grazie Quindi inserisco un decimo del 50% in questa dichiarazione e poi mi rimangono altri 8 decimi per i prossimi 8 anni?
Ho solo comprato e fatto installare condizionatore, non ho fatto altri lavori. Si chiama bonus mobili?
no, il bonus mobili riguarda i mobili
questo lo puoi detrarre come lavori di recupero edilizio, rigo E41 del 730
ti rimarranno 8 rate residue esatto
 
Per avere la detrazioni mobili occorre la CILA?
Non necessariamente. Non c entra la cila, c'entra l'intervento che li traina. L importante è che ci sia un intervento di manutenzione straordinaria. Rifare un bagno o installare un condizionatore viene equiparato a manutenzione straordinaria e da diritto al bonus, ma mica serve fare la cila per questi due interventi
 
Non necessariamente. Non c entra la cila, c'entra l'intervento che li traina. L importante è che ci sia un intervento di manutenzione straordinaria. Rifare un bagno o installare un condizionatore viene equiparato a manutenzione straordinaria e da diritto al bonus, ma mica serve fare la cila per questi due interventi
Ti ringrazio, te l'ho chiesto perché proprio oggi sono andato a fare un preventivo da un Arredobagno e invece secondo loro è necessaria la CILA per ristrutturare il bagno, anche se cambiamo solo sanitari, doccia e qualche piastrella, non ci sono modifiche strutturali.
 
Ti ringrazio, te l'ho chiesto perché proprio oggi sono andato a fare un preventivo da un Arredobagno e invece secondo loro è necessaria la CILA per ristrutturare il bagno, anche se cambiamo solo sanitari, doccia e qualche piastrella, non ci sono modifiche strutturali.

rifare un bagno significa anche rifare le tubature, quindi spaccare il pavimento, sostituire l'impianto idraulico del bagno e riposare il massetto. questa è manutenzione straordinaria.

cambiare sanitari, doccia e qualche piastrella non è rifare un bagno e NON si può portare in detrazione al 50% nè tantomeno agganciare il bonus mobili. e probabilmente ti hanno detto di fare CILA perchè, dato che quello che vuoi fare tu NON è manutenzione straordinaria, la maschererebbero come tale con la CILA....dato che dove c'è CILA c'è sempre manutenzione straordinaria...

entrambi i casi quindi non andrebbero bene quindi....

tu se vuoi puoi rifarti il bagno, impiantistica compresa, e non serve la CILA se non fai modifiche volumetriche o catastali (se non spacchi tramezzi, sposti porte ecc) e poi traini anche il bonus mobili
 
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