Clausole vessatorie rca

fede24

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Se una RCA richiede la sottoscrizione espressa delle clausole vessatorie ( con firma a parte) è obbligatorio firmarle? Nel caso di rifiuto di firma la polizza è ugualmente valida?
 
Se una RCA richiede la sottoscrizione espressa delle clausole vessatorie ( con firma a parte) è obbligatorio firmarle? Nel caso di rifiuto di firma la polizza è ugualmente valida?
Esempi di clausole vessatorie che ti vogliono far firmare?

Esiste sempre comunque l'Ivass a cui sottoporre la questione😉
 
Se una RCA richiede la sottoscrizione espressa delle clausole vessatorie ( con firma a parte) è obbligatorio firmarle? Nel caso di rifiuto di firma la polizza è ugualmente valida?
Se la clausola è vessatoria per legge, non firmando non succede nulla.
Diverso è il caso della libera pattuizione , mirata ad ottenere sconti di tariffa.
Es. Riparazioni presso officine convenzionate.
 
Buongiorno a tutti

La questione è piuttosto articolata.

Occorre distinguere tra polizze RC auto e polizze danni.

Innamzitutto in RC auto siamo assicurati perchè è obbligatorio e solo per i danni causati agli altri e non per i danni che altri fanno a noi. Se l'assicurato tampona un veicolo invece di pagare i danni di tasca propria l'assicurato è manlevato dalla compagnia che lo garantisce per la responsabilità civile e paga al posto suo.

Sono i danni di chi ha torto, se mai, che sono garantiti dalle polizze CVT, corpo veicoli terrestri, come la kasco, la collisione o in casi diversi i veicoli sono garantiti da polizze che tutelano il proprietario dai danni per eventi naturali, sociopolitici e da altro ancora.

Rimanendo nel campo della RC auto, cioè di un normale incidente stradale, se il sinistro ricade nelle ipotesi di risarcimento diretto (due soli veicoli coinvolti) si viene liquidati dalla propria compagnia. Il fatto che a pagare sia la compagnia con cui si è stipulato l'obbligatorio contratto per la RC auto non trasforma quel contratto RC in un contratto CVT posto che il contratto assicurativo in questi casi ha l'unica funzione di individuare il soggetto (la compagnia) che deve pagare il danno al posto della compagnia del responsabile.

In termini giuridici si suole dire che la obbligazione della compagnia "diretta" che paga per conto della compagnia del responsabile è di tipo extracontrattuale cioè nasce da un fatto illecito (la responsabilità di chi ha provocato il sinistro, cioè "chi rompe paga") e chi è obbligato a pagare resta il soggetto responsabile con il quale il danneggiato non ha stipulato alcun contratto che limita i miei diritti.

Pertanto in RC auto la pretesa di risarcire il danneggiato in misura diversa, maggiore o minore, a secondo di chi ripara l'auto è illecita: l'art. 148 comma 11 bis del Codice delle assicurazioni prevede espressamente a favore dell'assicurato il diritto di esercitare “la facoltà di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia”. Dunque in RC auto non si può lecitamente imporre alcuna limitazione "contrattuale" al risarcimento, limitazione che ove presente in qualche polizza non solo sarebbe illecita ma sarebbe sopratutto inconferente con la natura del contratto di assicurazione e questo a prescindere da contratti, clusole e sconti.

Diverso concettualmente, ma non nel risultato, è il caso delle polizze CVT che prevedono forme di indennizzo (il risarcimento è quello da fatto illecito) per vari tipi di danni. E' possibile limitare il risarcimento contrattualmente solo per ragioni che riguardano le modalità di verificazione del sinistro o per ragioni contrattuali di altro tipo (franchigie, massimali, sottoassicurazioni) ma la discriminazione nella erogazione dell'indennizzo in relazione alla scelta del riparatore resta pattuizione abusiva in contrasto con il codice del consumo. Nonostante alcune sbavature della giurisprudenza docute a imprecise letture di alcune sentenze di Cassazione le norme applicabili sono chiarissime.
L'art. 33 n. 2 lettera t) del codice del consumo ritiene abusive le pattuizioni che hanno per effetto quello di limitare la facoltà di contrarre con terzi. E le polizze che prevedono obblighi di recarsi da un carrozziere piuttosto che da un altro proprio quell'effetto hanno. Tali pattuizioni sono nulle anche se sottoscritte a meno che non siano oggeto di specifica trattativa individuale, seria ed effettiva. E nei contratti per adesione stipulati mediante firma di moduli e formulari predisposti dalla compagnia la trattativa individuale è nei fatti esclusa.
 
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