quanto ti sintetizzo è valido per tutte le banche
è stato stabilito a livello di sistema bancario italiano che gli interessi debitori e creditori possono essere addebitati/accreditati al cliente una sola volta l'anno, salvo eventuali deroghe più favorevoli per il cliente.
gli interessi debitori inoltre diventano esigibili il 1° marzo di ogni anno. il cliente se vuole che tali interessi vengano addebitati il 1° marzo sul proprio conto corrente deve dare apposita autorizzazione alla banca. se l'autorizza, autorizza anche che tali interessi diventino capitale e che quindi, in base al saldo del conto presente a tale data, essi possano maturare a loro volta ulteriori interessi (interessi su interessi, c.d. anatocismo). in assenza di autorizzazione il cliente deve stabilire, insieme alla banca, le modalità di pagamento degli interessi debitori (x cassa, bonifico, bollettino, rid su altro conto...); se il cliente non paga alla data del 1° marzo, allora diventa moroso e la banca può applicare gli interessi di mora in funzione dei giorni di ritardo ed eventualmente agire per il recupero delle somme